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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4885/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4885 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, prendente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Lucaioli;
ricorrente
e ato a Casablanca – Marocco - il 10.08.1963 Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “dichiarare – ai sensi del combinato disposto degli artt.li 2 e 3, comma 3 lett.) b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 – lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Ancona il 24.09.1994 ed ivi trascritto con atto n. 90 sussistendo entrambi i presupposti di legge ovvero la mancata ripresa della convivenza dall'omologa della separazione consensuale ad oggi ed il decorso del tempo (16 anni) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ancona di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
pagina 1 di 6
3. ordinare al SI. di pagare alla SI.ra , quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1 minore la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, scolastiche, mediche ecc.) necessarie ed occorrenti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nelle forme e modalità indicate all'art. 10 del protocollo concordato dal Tribunale di Ancona con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;
4. dichiarare che il pagamento da parte del padre ( del contributo al mantenimento e del rimborso delle Controparte_1 spese straordinarie della figlia cesserà solo quando la figlia sarà autosufficiente economicamente e disporrà di un Per_1 reddito proprio che le consentirà di vivere autonomamente;
5. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi ciascuno di essi rinuncia nei confronti dell'altro a qualsiasi prete-sa economica;
6. dichiarare che per effetto dello scioglimento del matrimonio civile la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
7. dichiarare che le parti hanno definito i loro rapporti economici patrimoniali al momento della separazione consensuale e che di ciò le parti ne han-no già dato atto nel ricorso per separazione consensuale al punto 5) del ricorso medesimo;
8. condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio – oltre oneri accessori – in quanto il Controparte_1 suo stato di irreperibilità ha costretto la ricorrente ad agire giudizialmente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il SI. d Ancona il 24.09.1994. Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato che:
- dal matrimonio sono nate due figlie, nata il [...], e nata il [...]; Per_2 Per_1
- nel 2006, i coniugi hanno presentato ricorso per la separazione consensuale, omologata da questo
Tribunale in data 18.02.2006, nell'ambito della quale era stato previsto che il SI. CP_1 corrispondesse la somma mensile di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (€
200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- successivamente alla separazione, la SI.ra si sarebbe occupata in via esclusiva di entrambe Parte_1 le figlie, in considerazione del completo disinteresse mostrato dal resistente, il quale avrebbe ricostituito un nuovo nucleo familiare, omettendo di fornire informazioni circa il proprio domicilio;
- il SI. avrebbe altresì omesso di versare il contributo al mantenimento concordato in sede CP_1 di separazione, tanto da costringere la SI.ra ad agire in via esecutiva;
Parte_1
- la figlia è divenuta economicamente indipendente, avendo iniziato a lavorare – a partire Per_2 dal mese di febbraio 2019 – con diversi contratti a tempo determinato come infermiera presso pagina 2 di 6 strutture sanitarie della provincia di Ancona, per poi essere assunta, con contratto a tempo indeterminato, in data 25 marzo 2022, presso la Casa di Cura Villa Igea di Ancona;
- la figlia al contrario, non sarebbe ancora economicamente indipendente, in quanto, pur Per_1 avendo completato il percorso di studi, si sarebbe limitata a svolgere lavori precari e occasionali.
Sulla base di tali allegazioni, la SI.ra ha chiesto al Tribunale, oltre alla pronuncia sullo status, di Parte_1 riconoscerle un assegno di mantenimento, per la figlia pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
2. All'esito dell'udienza del 25.01.2023, il Presidente di questa sezione ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
b) revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia oggi Per_2 autosufficiente”.
3. Con sentenza parziale n. 1380/2023, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per il proseguo. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 29.01.2025 è stata trattenuta in decisione.
4. Richiamata la già emessa sentenza di scioglimento del matrimonio, l'oggetto del giudizio deve ritenersi circoscritto alla richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla SI.ra con riferimento alla Parte_1 figlia essendo pacifica la sopravvenuta indipendenza economica dell'ulteriore figlia della coppia e Per_1 non essendo stata avanzata alcuna richiesta di assegno divorzile.
5. Prima di procedere all'analisi del caso concreto, appare utile richiamare alcuni principi giuridici in materia.
5.1 In primo luogo, va rammentato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ossia il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso (cfr. Cass. n. 26875/2023; Cass.
7015/2024; Cass. 2252/2024).
5.2 È altresì opportuno ribadire la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, “sussiste quand'anche costui si allontani dalla casa genitoriale, purché detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento” (cfr. Cass. 30179/2024).
5.3 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli articoli 147 e 148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, ma perdura, in linea di pagina 3 di 6 principio, finché i figli non abbiano acquisito tutte le nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire loro, in relazione alle proprie ispirazioni, d'inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale. Ciò si verifica nel momento in cui essi raggiungono una propria indipendenza economica. Tale condizione, tuttavia, non deve necessariamente verificarsi in concreto, ossia non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie necessità, ma può essere valutata anche in astratto in relazione al percorso ed alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli.
Al riguardo è assolutamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (cfr. Cass. 18076/2014), in quanto “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (cfr. Cass. 12952/2016).
In particolare, quanto all'accertamento della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass.
23763/2006; Cass. 4765/2002).
Va altresì sottolineato che il raggiungimento della condizione d'indipendenza economica non può essere escluso unicamente in ragione delle caratteristiche “precarie” del tipo di attività lavorativa svolta, atteso che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, fermo restando che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rilevarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla eSIuità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna serie prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o della ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. 40282/2021).
6. Venendo al caso di specie, la ricorrente ha allegato che la figlia dopo aver conseguito il diploma Per_1
e superato alcune difficoltà personali legate a disturbi alimentari manifestatisi nel 2017, ha intrapreso la ricerca di un'occupazione lavorativa, trovando impiego a Bologna, città nella quale attualmente risiede in un appartamento condiviso con altre coinquiline.
Dalla documentazione versata in atti, successivamente al deposito dell'udienza presidenziale, emerge quanto segue: pagina 4 di 6 - in data 7 gennaio 2022, ha sottoscritto un contratto di apprendistato con la società Parte_2 della durata di 34 mesi (con scadenza al 7 novembre 2024), per un impegno di 40 CP_2 ore settimanali, con sede di lavoro a Bologna e trattamento economico conforme a quanto previsto dal CCNL del settore turismo, con finalità di conseguimento della qualifica di barista;
- in data 23 marzo 2023, la medesima ha altresì stipulato un contratto di lavoro intermittente con l'impresa G.S. Nippon Rubiera S.r.l., con scadenza al 31 maggio 2023, anch'esso disciplinato dal
CCNL del settore turismo, con sede lavorativa sempre in Bologna.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, alla luce degli elementi emersi, non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente e che, al contrario, debba disporsi la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato, si osserva che, pur presentando caratteristiche peculiari rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario, non può ritenersi, in via astratta e generalizzata, che tale forma contrattuale impedisca automaticamente il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
Proprio in ragione della natura speciale di tale tipologia contrattuale, non può essere affermato un principio di diritto applicabile in modo uniforme, essendo invece necessario procedere a una valutazione caso per caso delle specifiche caratteristiche del rapporto in essere.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la ragazza è stata assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno (40 ore settimanali) per una durata di 34 mesi e che la retribuzione è quella prevista dal CCNL per il settore turismo, come espressamente indicato nel contratto.
La giovane, ormai ultravenicinquenne e dopo aver concluso il percorso scolastico obbligatorio, ha dunque intrapreso un'attività lavorativa stabile e strutturata, con orario a tempo pieno e retribuzione conforme ai parametri della contrattazione collettiva, elementi che consentono di ritenere adeguata la sua capacità economica.
Ulteriormente, si rileva come non abbia seguito un percorso universitario o professionalizzante Per_1 pregresso, né risulti in possesso di una qualificazione specifica. Al contrario, proprio in virtù del contratto di apprendistato, ha acquisito una professionalità utile alla sua futura ricollocazione nel mercato del lavoro, all'interno di un settore definito.
Il fatto che, nelle more del giudizio, il contratto sia cessato e che, come riferito dalla ricorrente all'ultima udienza, la figlia abbia avviato un corso di formazione, non è elemento idoneo a modificare le suddette considerazioni.
In proposito, appare illuminante quanto specificato dalla Corte di Cassazione nel negare la reviviscenza dell'assegno, precedentemente revocato, in un caso in cui il figlio aveva perso l'attività lavorativa, argomentando che “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne pagina 5 di 6 convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'.eventuale perdita dell'.occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. n. 6509/2017).
7. Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza parziale n. 1380/2023, revoca il contributo posto a carico del SI. a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Controparte_1
e entrambe ormai economicamente autosufficienti. Per_2 Parte_2
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4885 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, prendente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Lucaioli;
ricorrente
e ato a Casablanca – Marocco - il 10.08.1963 Controparte_1 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “dichiarare – ai sensi del combinato disposto degli artt.li 2 e 3, comma 3 lett.) b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 – lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Ancona il 24.09.1994 ed ivi trascritto con atto n. 90 sussistendo entrambi i presupposti di legge ovvero la mancata ripresa della convivenza dall'omologa della separazione consensuale ad oggi ed il decorso del tempo (16 anni) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ancona di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
pagina 1 di 6
3. ordinare al SI. di pagare alla SI.ra , quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1 minore la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, scolastiche, mediche ecc.) necessarie ed occorrenti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nelle forme e modalità indicate all'art. 10 del protocollo concordato dal Tribunale di Ancona con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;
4. dichiarare che il pagamento da parte del padre ( del contributo al mantenimento e del rimborso delle Controparte_1 spese straordinarie della figlia cesserà solo quando la figlia sarà autosufficiente economicamente e disporrà di un Per_1 reddito proprio che le consentirà di vivere autonomamente;
5. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi ciascuno di essi rinuncia nei confronti dell'altro a qualsiasi prete-sa economica;
6. dichiarare che per effetto dello scioglimento del matrimonio civile la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
7. dichiarare che le parti hanno definito i loro rapporti economici patrimoniali al momento della separazione consensuale e che di ciò le parti ne han-no già dato atto nel ricorso per separazione consensuale al punto 5) del ricorso medesimo;
8. condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio – oltre oneri accessori – in quanto il Controparte_1 suo stato di irreperibilità ha costretto la ricorrente ad agire giudizialmente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il SI. d Ancona il 24.09.1994. Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato che:
- dal matrimonio sono nate due figlie, nata il [...], e nata il [...]; Per_2 Per_1
- nel 2006, i coniugi hanno presentato ricorso per la separazione consensuale, omologata da questo
Tribunale in data 18.02.2006, nell'ambito della quale era stato previsto che il SI. CP_1 corrispondesse la somma mensile di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (€
200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- successivamente alla separazione, la SI.ra si sarebbe occupata in via esclusiva di entrambe Parte_1 le figlie, in considerazione del completo disinteresse mostrato dal resistente, il quale avrebbe ricostituito un nuovo nucleo familiare, omettendo di fornire informazioni circa il proprio domicilio;
- il SI. avrebbe altresì omesso di versare il contributo al mantenimento concordato in sede CP_1 di separazione, tanto da costringere la SI.ra ad agire in via esecutiva;
Parte_1
- la figlia è divenuta economicamente indipendente, avendo iniziato a lavorare – a partire Per_2 dal mese di febbraio 2019 – con diversi contratti a tempo determinato come infermiera presso pagina 2 di 6 strutture sanitarie della provincia di Ancona, per poi essere assunta, con contratto a tempo indeterminato, in data 25 marzo 2022, presso la Casa di Cura Villa Igea di Ancona;
- la figlia al contrario, non sarebbe ancora economicamente indipendente, in quanto, pur Per_1 avendo completato il percorso di studi, si sarebbe limitata a svolgere lavori precari e occasionali.
Sulla base di tali allegazioni, la SI.ra ha chiesto al Tribunale, oltre alla pronuncia sullo status, di Parte_1 riconoscerle un assegno di mantenimento, per la figlia pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
2. All'esito dell'udienza del 25.01.2023, il Presidente di questa sezione ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “a) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 300,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
b) revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia oggi Per_2 autosufficiente”.
3. Con sentenza parziale n. 1380/2023, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per il proseguo. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 29.01.2025 è stata trattenuta in decisione.
4. Richiamata la già emessa sentenza di scioglimento del matrimonio, l'oggetto del giudizio deve ritenersi circoscritto alla richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla SI.ra con riferimento alla Parte_1 figlia essendo pacifica la sopravvenuta indipendenza economica dell'ulteriore figlia della coppia e Per_1 non essendo stata avanzata alcuna richiesta di assegno divorzile.
5. Prima di procedere all'analisi del caso concreto, appare utile richiamare alcuni principi giuridici in materia.
5.1 In primo luogo, va rammentato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ossia il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso (cfr. Cass. n. 26875/2023; Cass.
7015/2024; Cass. 2252/2024).
5.2 È altresì opportuno ribadire la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, “sussiste quand'anche costui si allontani dalla casa genitoriale, purché detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento” (cfr. Cass. 30179/2024).
5.3 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli articoli 147 e 148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi, ma perdura, in linea di pagina 3 di 6 principio, finché i figli non abbiano acquisito tutte le nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire loro, in relazione alle proprie ispirazioni, d'inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale. Ciò si verifica nel momento in cui essi raggiungono una propria indipendenza economica. Tale condizione, tuttavia, non deve necessariamente verificarsi in concreto, ossia non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie necessità, ma può essere valutata anche in astratto in relazione al percorso ed alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli.
Al riguardo è assolutamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (cfr. Cass. 18076/2014), in quanto “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (cfr. Cass. 12952/2016).
In particolare, quanto all'accertamento della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass.
23763/2006; Cass. 4765/2002).
Va altresì sottolineato che il raggiungimento della condizione d'indipendenza economica non può essere escluso unicamente in ragione delle caratteristiche “precarie” del tipo di attività lavorativa svolta, atteso che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, fermo restando che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rilevarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla eSIuità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna serie prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o della ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. 40282/2021).
6. Venendo al caso di specie, la ricorrente ha allegato che la figlia dopo aver conseguito il diploma Per_1
e superato alcune difficoltà personali legate a disturbi alimentari manifestatisi nel 2017, ha intrapreso la ricerca di un'occupazione lavorativa, trovando impiego a Bologna, città nella quale attualmente risiede in un appartamento condiviso con altre coinquiline.
Dalla documentazione versata in atti, successivamente al deposito dell'udienza presidenziale, emerge quanto segue: pagina 4 di 6 - in data 7 gennaio 2022, ha sottoscritto un contratto di apprendistato con la società Parte_2 della durata di 34 mesi (con scadenza al 7 novembre 2024), per un impegno di 40 CP_2 ore settimanali, con sede di lavoro a Bologna e trattamento economico conforme a quanto previsto dal CCNL del settore turismo, con finalità di conseguimento della qualifica di barista;
- in data 23 marzo 2023, la medesima ha altresì stipulato un contratto di lavoro intermittente con l'impresa G.S. Nippon Rubiera S.r.l., con scadenza al 31 maggio 2023, anch'esso disciplinato dal
CCNL del settore turismo, con sede lavorativa sempre in Bologna.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, alla luce degli elementi emersi, non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente e che, al contrario, debba disporsi la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato, si osserva che, pur presentando caratteristiche peculiari rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario, non può ritenersi, in via astratta e generalizzata, che tale forma contrattuale impedisca automaticamente il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
Proprio in ragione della natura speciale di tale tipologia contrattuale, non può essere affermato un principio di diritto applicabile in modo uniforme, essendo invece necessario procedere a una valutazione caso per caso delle specifiche caratteristiche del rapporto in essere.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la ragazza è stata assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno (40 ore settimanali) per una durata di 34 mesi e che la retribuzione è quella prevista dal CCNL per il settore turismo, come espressamente indicato nel contratto.
La giovane, ormai ultravenicinquenne e dopo aver concluso il percorso scolastico obbligatorio, ha dunque intrapreso un'attività lavorativa stabile e strutturata, con orario a tempo pieno e retribuzione conforme ai parametri della contrattazione collettiva, elementi che consentono di ritenere adeguata la sua capacità economica.
Ulteriormente, si rileva come non abbia seguito un percorso universitario o professionalizzante Per_1 pregresso, né risulti in possesso di una qualificazione specifica. Al contrario, proprio in virtù del contratto di apprendistato, ha acquisito una professionalità utile alla sua futura ricollocazione nel mercato del lavoro, all'interno di un settore definito.
Il fatto che, nelle more del giudizio, il contratto sia cessato e che, come riferito dalla ricorrente all'ultima udienza, la figlia abbia avviato un corso di formazione, non è elemento idoneo a modificare le suddette considerazioni.
In proposito, appare illuminante quanto specificato dalla Corte di Cassazione nel negare la reviviscenza dell'assegno, precedentemente revocato, in un caso in cui il figlio aveva perso l'attività lavorativa, argomentando che “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne pagina 5 di 6 convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'.eventuale perdita dell'.occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. n. 6509/2017).
7. Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza parziale n. 1380/2023, revoca il contributo posto a carico del SI. a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Controparte_1
e entrambe ormai economicamente autosufficienti. Per_2 Parte_2
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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