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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1482/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1482/2023
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Orengia (C.F. ) e dall'Avv. Paolo Maisto ( ed ai fini del C.F._2 C.F._3 presente procedimento elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aosta, Via Torre del
Lebbroso 25, giusta delega 15.12.2022 allegata ai sensi dell'art. 83 c. III c.p.c
parte appellante contro
(C.F. , in persona del suo Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F.
), domiciliataria in Torino, via Arsenale n. 21; P.IVA_2 parte appellata
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 190/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“piaccia all' A CORTE D'APPELLO adita, ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del presente atto di appello, CP_2 per i motivi sopra esposti,
pagina 1 di 7 IN TOTALE RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA NR. 190/2023, emessa dal Tribunale di Aosta, in persona del Gop dott.ssa Elisa Catanuto, in data 16.06.2023, depositata il 20.06.2023, NON notificata
A) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per tutti i motivi in atto, accertare che l'ordinanza emessa dal Presidente della nell'esercizio Controparte_1 delle attribuzioni Prefettizie n.12655/1/S.A. prot. N.25/18-SA/P del 14 novembre 2022, notificata in data
19.11.2022 nei confronti del Sig. è illegittima e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa, e Parte_1 conseguentemente disporne il suo annullamento con tutte le sanzioni in esso contenute.
B) LE SPESE: per tutti i motivi in atto, - condannare parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante degli esposti, competenze, successive occorrende, rimb. forf. 15%, IVA, e CPA, dei due gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“Respingersi l'appello ex adverso proposto perché infondato. Spese vinte”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La vicenda trae origine dai fatti occorsi nella notte del 29 gennaio 2018 ad Aosta. Il personale della locale Questura, intervenuto presso l'esercizio commerciale denominato "Master G" per sedare una lite tra avventori, nell'uscire dal locale notava il sig. intento ad orinare all'altezza del Parte_1 parafango sinistro del veicolo di servizio Seat Leon targato Polizia M0850, precisamente nel punto in cui erano collocati i simboli della Repubblica italiana, la striscia tricolore della bandiera italiana ed il simbolo della Squadra Volante rappresentato da una pantera. Alla vista degli operanti, che procedevano immediatamente a fermare il soggetto, questi reagiva inveendo contro gli agenti e proferendo, all'indirizzo degli stessi, frasi quali "me lo sucate voi e , "sbirri di merda", "non ho nulla e CP_3 non pagherò mai", accompagnando tali espressioni con gesti diretti ad indicare i propri organi genitali, il tutto alla presenza di numerose persone che assistevano alla scena.
1.1 In relazione ai fatti descritti, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Aosta, con richiesta del 1° febbraio 2018, chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti del per il reato Pt_1 di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341 bis c.p. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Aosta, in data 28 marzo 2018, emetteva il decreto penale di condanna n. 136/2018, irrogando la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00. Il proponeva opposizione in data 24 aprile Pt_1
2018 a mezzo del proprio difensore di fiducia, opposizione che conduceva alla fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 13 novembre 2018. In tale udienza, tuttavia, il difensore dell'opponente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare all'opposizione, con conseguente ordine del giudice di esecuzione del decreto penale e reviviscenza dello stesso. pagina 2 di 7 1.2 Parallelamente, la Questura di Aosta, con verbale di accertamento del 29 gennaio 2018, contestava al la violazione amministrativa di cui all'art. 527, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 2, Pt_1 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, in relazione al compimento di atti osceni in luogo pubblico. All'esito del procedimento, la in persona del Presidente Controparte_1 nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, con ordinanza-ingiunzione n. 12655/1/S.A. prot. N.25/18-
SA/P del 14 novembre 2022, ingiungeva al sig. il pagamento della somma di euro 5.000,00, Pt_1 oltre euro 10,15 per spese di notifica. Tale provvedimento veniva notificato al destinatario in data 19 novembre 2022.
1.3 Avverso l'ordinanza-ingiunzione il sig. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Aosta con Pt_1 ricorso depositato il 16 dicembre 2022, presentando preliminarmente istanza di sospensione e deducendo: a) la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il fatto sarebbe già stato sanzionato in sede penale con il decreto penale di condanna già menzionato;
b) l'erronea qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. anziché in quella di atti osceni.
1.4 Nel costituirsi in giudizio parte convenuta/opposta richiamava integralmente il contenuto dell'ordinanza prot. n. 12655/1/SA in data 14/11/2022, nonché il sottostante rapporto in data 30 maggio 2018, dai quali emergeva la fondatezza dell'accertamento e si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente, chiedendo di dichiararsi l'infondatezza del ricorso con conseguente rigetto e integrale conferma del provvedimento opposto e delle relative sanzioni amministrative.
1.5 All'udienza del 15 giugno 2023, il Giudice, considerata la lettera dell'art. 5 comma 1°del DLgs
150/2011, dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, stante l'omessa esplicitazione da parte dello stesso delle gravi e circostanziate ragioni a sostegno dell'istanza e invitava le parti alla discussione orale della causa e all'esito della predetta udienza, pronunciava la sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
2. Il Tribunale di Aosta con la sentenza n. 190/2023 pronunciata in data 15 giugno 2023 respingeva il ricorso e, per l'effetto, confermava il provvedimento sanzionatorio, ritenendo che la condotta posta in essere dall'opponente integrasse effettivamente la fattispecie di atti osceni e non la meno grave contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. La decisione si è fondata sulla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del connotato soggettivo che caratterizza la fattispecie di atti osceni, ravvisando nella condotta del un inequivoco messaggio di natura sessuale, desumibile Pt_1 non solo dall'esposizione del proprio organo genitale nell'atto di orinare sul veicolo di servizio della
Polizia, ma anche dalle successive frasi pronunciate all'indirizzo degli agenti. Il giudice di prime cure ha altresì disatteso l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall'opponente, pagina 3 di 7 rilevando come la sanzione amministrativa fosse stata comminata per l'illecito di cui all'art. 527 comma 1
c.p., fattispecie distinta e non identificabile con il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341 bis c.p. contestato al ricorrente nell'ambito del procedimento penale definito con decreto penale di condanna.
3. Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, il ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Aosta n. 190/2023, articolando un unico motivo di gravame incentrato sull'errata qualificazione giuridica dell'illecito e sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento rilevato dagli agenti di P.S. il 29 gennaio 2018 integrasse la fattispecie di atti osceni prevista dall'art. 527 comma 1 c.p., basando tale conclusione su un'erronea valutazione del connotato soggettivo della condotta. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto che nella condotta del sig. fosse ravvisabile un messaggio sessuale, in quanto il soggetto, oltre al Pt_1 fatto di orinare esibendo il proprio organo genitale, avrebbe proferito frasi aventi "già di per sé un connotato sessuale". Tale valutazione sarebbe errata, in quanto il comportamento tenuto dal sig.
seppur censurabile, non rappresenterebbe in alcun modo la fattispecie prevista e punita dall'art. Pt_1
527 c.p. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte nel 2012, "la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente il reato di atti osceni, dato che, quando l'atto non è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, non può dirsi che esso sia osceno, ledendo per lo più il sentimento della compostezza". Sulla base di tale principio, l'appellante sostiene che l'atto, e non le parole, deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale, e che qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato di cui all'art. 726 c.p. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'annotazione di servizio del 29 gennaio 2018, il sig. avrebbe dapprima posto in essere una Pt_1 condotta rientrante nella fattispecie punita dall'art. 726 c.p. e solo successivamente avrebbe proferito alcune frasi che costituirebbero mero turpiloquio, ma non espressione di concupiscenza e libido.
L'appellante censura quindi la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che le frasi proferite "avessero di per sé un contenuto sessuale", incorrendo nell'errore di interpretare come messaggio sessuale quello che sarebbe invece un mero turpiloquio.
4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, costituitasi in giudizio per il Controparte_4 con comparsa depositata il 3 maggio 2024, ha contestato la fondatezza del
[...] gravame chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza prevalente tanto di merito quanto di legittimità, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, integri il delitto di atti osceni in luogo pubblico e non la pagina 4 di 7 contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza. Ha sostenuto inoltre che l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza, richiamando, a sostegno di tale assunto, diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass. Sez. III, 25 marzo 2010, Tribunale di Torino, 7 aprile 2011, Tribunale di Monza, 11 febbraio 2011 e Cass. Sez. III,
30 ottobre 2001.
5. La causa è stata quindi chiamata all'udienza del 6 maggio 2025 per la discussione e, all'esito, decisa in conformità al dispositivo riportato in calce.
6. Il tema del contendere nel presente giudizio si incentra essenzialmente sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal sig. dovendo la Corte stabilire se la stessa integri gli Pt_1 estremi dell'illecito amministrativo di atti osceni di cui all'art. 527 comma 1 c.p., ovvero della meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall'art. 726 c.p. Non formano invece oggetto di contestazione né la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla base dell'annotazione di servizio del 29 gennaio 2018, né la statuizione con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di violazione del ne bis in idem, essendosi formato sul punto un giudicato interno.
7. La questione centrale sottoposta all'esame della Corte attiene dunque alla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal sig. dovendo stabilirsi se la stessa integri gli estremi Pt_1 dell'illecito amministrativo di atti osceni di cui all'art. 527 comma 1 c.p., come ritenuto dal giudice di prime cure, ovvero della meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall'art. 726 c.p.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2022, a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 8/2016, l'originaria ipotesi base del delitto di atti osceni è stata trasformata in illecito amministrativo, mentre la rilevanza penale della condotta è stata mantenuta solo per i casi in cui gli atti sono commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla citata pronuncia costituzionale, "la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione".
Come evidenziato, in particolare, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29339/2024, ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre procedere ad una valutazione unitaria della condotta, pagina 5 di 7 tenendo conto non solo dell'atto materiale di esposizione degli organi genitali, ma anche del contesto e delle modalità con cui lo stesso viene realizzato. In particolare, le nozioni di atto osceno e di atto contrario alla pubblica decenza non sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti sono compiuti.
Nel caso di specie, la condotta del sig. non si è limitata alla mera esposizione degli organi Pt_1 genitali nell'atto di orinare, ma è stata accompagnata da frasi e gesti che hanno conferito all'intera azione un inequivoco contenuto sessuale. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, il sig. dopo essere stato sorpreso nell'atto di orinare sul veicolo di servizio della Polizia, ha Pt_1 proferito all'indirizzo degli agenti frasi dal contenuto esplicitamente sessuale ("me lo sucate voi e
), accompagnando tali espressioni con gesti diretti ad indicare i propri organi genitali. Tale CP_3 comportamento complessivo rivela un'inequivoca connotazione sessuale che travalica il mero fastidio o la riprovazione tipici degli atti contrari alla pubblica decenza, per assumere quella carica di concupiscenza e libido che caratterizza gli atti osceni.
Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui le frasi pronunciate dal sig. costituirebbero Pt_1 mero turpiloquio privo di riferimenti alla sfera sessuale. Costituisce arresto consolidato in materia, quello secondo il quale la valutazione della natura sessuale di una condotta richiede un'analisi complessiva che tenga conto non solo della dimensione fisica ma anche di quella psichica ed emotiva, dovendo l'interprete considerare il contesto specifico in cui si è svolta la condotta, le modalità di estrinsecazione comprensive di quelle antecedenti e successive e ogni altro elemento fattuale rilevante.
Nel caso di specie, la sequenza degli atti posti in essere dal come ricostruita dal giudice di prime Pt_1 cure secondo una prospettazione in facto incontestata, ancorché parte appellante propugni la necessità di un apprezzamento frazionato degli atti, rivela un'inequivoca componente di libido: l'iniziale esposizione degli organi genitali nell'atto di orinare sul veicolo della polizia è stata infatti seguita da frasi dal contenuto esplicitamente sessuale ("me lo sucate voi e ) e da gesti di indicazione delle parti CP_3 intime, il tutto alla presenza di numerose persone. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 40978/2012, le espressioni verbali a sfondo sessuale, quando contestuali a condotte di esibizione del corpo, costituiscono "elementi di fatto rilevanti" che devono essere considerati ai fini della "doverosa valutazione unitaria del comportamento posto in essere" dall'agente.
Tale comportamento complessivo, valutato nella sua unitarietà, rivela un'inequivoca connotazione sessuale che travalica il mero fastidio o la riprovazione tipici degli atti contrari alla pubblica decenza, per assumere quella carica di concupiscenza e libido che caratterizza gli atti osceni. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 42389/2011, infatti, "è osceno un gesto intenzionale che abbia inequivocabilmente attinenza con la sfera sessuale, tenuto conto del suo contesto e delle sue pagina 6 di 7 modalità, e che sia volto a soddisfare la libido, ad esempio attraverso l'esibizione dei propri organi genitali [...] ovvero a richiamarne il soddisfacimento".
8. La quantificazione delle spese del codesto grado di giudizio va operata sulla base del pertinente scaglione, parametrato all'entità della sanzione (dunque scaglione fino ad € 5.200), considerate le sole tre fasi in concreto esperite (studio, introduttiva e decisoria), abbattute al minimo, in ragione della pronuncia in rito, dell'oralità della decisione, del concreto tenore dell'attività difensiva ed ulteriormente operata la riduzione (tabellarmente prevista, ex art. 4, co. 4°, DM 55/2014 come succ. mod. DM
147/2022), ritenuta congrua in ragione della sostanziale assenza di peculiari questioni in fatto o in diritto.
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro con ricorso ex artt. 23 L 689/1981, 26 d.lgs. Controparte_1
40/2006 e 434 c.p.c, depositato in data 06.12.2023 avverso la sentenza n. 190/2023 pronunciata in data
15.06.2023 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in € 1400,00 oltre IVA,
CPA e rimb. forf. Come per legge;
3) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 co 1-quater D.P.R 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1482/2023
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Orengia (C.F. ) e dall'Avv. Paolo Maisto ( ed ai fini del C.F._2 C.F._3 presente procedimento elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aosta, Via Torre del
Lebbroso 25, giusta delega 15.12.2022 allegata ai sensi dell'art. 83 c. III c.p.c
parte appellante contro
(C.F. , in persona del suo Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F.
), domiciliataria in Torino, via Arsenale n. 21; P.IVA_2 parte appellata
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 190/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“piaccia all' A CORTE D'APPELLO adita, ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del presente atto di appello, CP_2 per i motivi sopra esposti,
pagina 1 di 7 IN TOTALE RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA NR. 190/2023, emessa dal Tribunale di Aosta, in persona del Gop dott.ssa Elisa Catanuto, in data 16.06.2023, depositata il 20.06.2023, NON notificata
A) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per tutti i motivi in atto, accertare che l'ordinanza emessa dal Presidente della nell'esercizio Controparte_1 delle attribuzioni Prefettizie n.12655/1/S.A. prot. N.25/18-SA/P del 14 novembre 2022, notificata in data
19.11.2022 nei confronti del Sig. è illegittima e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa, e Parte_1 conseguentemente disporne il suo annullamento con tutte le sanzioni in esso contenute.
B) LE SPESE: per tutti i motivi in atto, - condannare parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante degli esposti, competenze, successive occorrende, rimb. forf. 15%, IVA, e CPA, dei due gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“Respingersi l'appello ex adverso proposto perché infondato. Spese vinte”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La vicenda trae origine dai fatti occorsi nella notte del 29 gennaio 2018 ad Aosta. Il personale della locale Questura, intervenuto presso l'esercizio commerciale denominato "Master G" per sedare una lite tra avventori, nell'uscire dal locale notava il sig. intento ad orinare all'altezza del Parte_1 parafango sinistro del veicolo di servizio Seat Leon targato Polizia M0850, precisamente nel punto in cui erano collocati i simboli della Repubblica italiana, la striscia tricolore della bandiera italiana ed il simbolo della Squadra Volante rappresentato da una pantera. Alla vista degli operanti, che procedevano immediatamente a fermare il soggetto, questi reagiva inveendo contro gli agenti e proferendo, all'indirizzo degli stessi, frasi quali "me lo sucate voi e , "sbirri di merda", "non ho nulla e CP_3 non pagherò mai", accompagnando tali espressioni con gesti diretti ad indicare i propri organi genitali, il tutto alla presenza di numerose persone che assistevano alla scena.
1.1 In relazione ai fatti descritti, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Aosta, con richiesta del 1° febbraio 2018, chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti del per il reato Pt_1 di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341 bis c.p. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Aosta, in data 28 marzo 2018, emetteva il decreto penale di condanna n. 136/2018, irrogando la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00. Il proponeva opposizione in data 24 aprile Pt_1
2018 a mezzo del proprio difensore di fiducia, opposizione che conduceva alla fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 13 novembre 2018. In tale udienza, tuttavia, il difensore dell'opponente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare all'opposizione, con conseguente ordine del giudice di esecuzione del decreto penale e reviviscenza dello stesso. pagina 2 di 7 1.2 Parallelamente, la Questura di Aosta, con verbale di accertamento del 29 gennaio 2018, contestava al la violazione amministrativa di cui all'art. 527, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 2, Pt_1 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, in relazione al compimento di atti osceni in luogo pubblico. All'esito del procedimento, la in persona del Presidente Controparte_1 nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, con ordinanza-ingiunzione n. 12655/1/S.A. prot. N.25/18-
SA/P del 14 novembre 2022, ingiungeva al sig. il pagamento della somma di euro 5.000,00, Pt_1 oltre euro 10,15 per spese di notifica. Tale provvedimento veniva notificato al destinatario in data 19 novembre 2022.
1.3 Avverso l'ordinanza-ingiunzione il sig. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Aosta con Pt_1 ricorso depositato il 16 dicembre 2022, presentando preliminarmente istanza di sospensione e deducendo: a) la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il fatto sarebbe già stato sanzionato in sede penale con il decreto penale di condanna già menzionato;
b) l'erronea qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. anziché in quella di atti osceni.
1.4 Nel costituirsi in giudizio parte convenuta/opposta richiamava integralmente il contenuto dell'ordinanza prot. n. 12655/1/SA in data 14/11/2022, nonché il sottostante rapporto in data 30 maggio 2018, dai quali emergeva la fondatezza dell'accertamento e si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente, chiedendo di dichiararsi l'infondatezza del ricorso con conseguente rigetto e integrale conferma del provvedimento opposto e delle relative sanzioni amministrative.
1.5 All'udienza del 15 giugno 2023, il Giudice, considerata la lettera dell'art. 5 comma 1°del DLgs
150/2011, dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, stante l'omessa esplicitazione da parte dello stesso delle gravi e circostanziate ragioni a sostegno dell'istanza e invitava le parti alla discussione orale della causa e all'esito della predetta udienza, pronunciava la sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
2. Il Tribunale di Aosta con la sentenza n. 190/2023 pronunciata in data 15 giugno 2023 respingeva il ricorso e, per l'effetto, confermava il provvedimento sanzionatorio, ritenendo che la condotta posta in essere dall'opponente integrasse effettivamente la fattispecie di atti osceni e non la meno grave contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. La decisione si è fondata sulla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del connotato soggettivo che caratterizza la fattispecie di atti osceni, ravvisando nella condotta del un inequivoco messaggio di natura sessuale, desumibile Pt_1 non solo dall'esposizione del proprio organo genitale nell'atto di orinare sul veicolo di servizio della
Polizia, ma anche dalle successive frasi pronunciate all'indirizzo degli agenti. Il giudice di prime cure ha altresì disatteso l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall'opponente, pagina 3 di 7 rilevando come la sanzione amministrativa fosse stata comminata per l'illecito di cui all'art. 527 comma 1
c.p., fattispecie distinta e non identificabile con il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341 bis c.p. contestato al ricorrente nell'ambito del procedimento penale definito con decreto penale di condanna.
3. Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, il ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Aosta n. 190/2023, articolando un unico motivo di gravame incentrato sull'errata qualificazione giuridica dell'illecito e sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento rilevato dagli agenti di P.S. il 29 gennaio 2018 integrasse la fattispecie di atti osceni prevista dall'art. 527 comma 1 c.p., basando tale conclusione su un'erronea valutazione del connotato soggettivo della condotta. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto che nella condotta del sig. fosse ravvisabile un messaggio sessuale, in quanto il soggetto, oltre al Pt_1 fatto di orinare esibendo il proprio organo genitale, avrebbe proferito frasi aventi "già di per sé un connotato sessuale". Tale valutazione sarebbe errata, in quanto il comportamento tenuto dal sig.
seppur censurabile, non rappresenterebbe in alcun modo la fattispecie prevista e punita dall'art. Pt_1
527 c.p. in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte nel 2012, "la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente il reato di atti osceni, dato che, quando l'atto non è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, non può dirsi che esso sia osceno, ledendo per lo più il sentimento della compostezza". Sulla base di tale principio, l'appellante sostiene che l'atto, e non le parole, deve avere un'inequivoca attinenza con la sfera sessuale, e che qualora tale attinenza non vi sia, sarà configurabile il meno grave reato di cui all'art. 726 c.p. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'annotazione di servizio del 29 gennaio 2018, il sig. avrebbe dapprima posto in essere una Pt_1 condotta rientrante nella fattispecie punita dall'art. 726 c.p. e solo successivamente avrebbe proferito alcune frasi che costituirebbero mero turpiloquio, ma non espressione di concupiscenza e libido.
L'appellante censura quindi la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che le frasi proferite "avessero di per sé un contenuto sessuale", incorrendo nell'errore di interpretare come messaggio sessuale quello che sarebbe invece un mero turpiloquio.
4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, costituitasi in giudizio per il Controparte_4 con comparsa depositata il 3 maggio 2024, ha contestato la fondatezza del
[...] gravame chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza prevalente tanto di merito quanto di legittimità, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, integri il delitto di atti osceni in luogo pubblico e non la pagina 4 di 7 contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza. Ha sostenuto inoltre che l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza, richiamando, a sostegno di tale assunto, diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass. Sez. III, 25 marzo 2010, Tribunale di Torino, 7 aprile 2011, Tribunale di Monza, 11 febbraio 2011 e Cass. Sez. III,
30 ottobre 2001.
5. La causa è stata quindi chiamata all'udienza del 6 maggio 2025 per la discussione e, all'esito, decisa in conformità al dispositivo riportato in calce.
6. Il tema del contendere nel presente giudizio si incentra essenzialmente sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal sig. dovendo la Corte stabilire se la stessa integri gli Pt_1 estremi dell'illecito amministrativo di atti osceni di cui all'art. 527 comma 1 c.p., ovvero della meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall'art. 726 c.p. Non formano invece oggetto di contestazione né la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla base dell'annotazione di servizio del 29 gennaio 2018, né la statuizione con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di violazione del ne bis in idem, essendosi formato sul punto un giudicato interno.
7. La questione centrale sottoposta all'esame della Corte attiene dunque alla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal sig. dovendo stabilirsi se la stessa integri gli estremi Pt_1 dell'illecito amministrativo di atti osceni di cui all'art. 527 comma 1 c.p., come ritenuto dal giudice di prime cure, ovvero della meno grave fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall'art. 726 c.p.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2022, a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 8/2016, l'originaria ipotesi base del delitto di atti osceni è stata trasformata in illecito amministrativo, mentre la rilevanza penale della condotta è stata mantenuta solo per i casi in cui gli atti sono commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla citata pronuncia costituzionale, "la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione".
Come evidenziato, in particolare, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29339/2024, ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre procedere ad una valutazione unitaria della condotta, pagina 5 di 7 tenendo conto non solo dell'atto materiale di esposizione degli organi genitali, ma anche del contesto e delle modalità con cui lo stesso viene realizzato. In particolare, le nozioni di atto osceno e di atto contrario alla pubblica decenza non sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti sono compiuti.
Nel caso di specie, la condotta del sig. non si è limitata alla mera esposizione degli organi Pt_1 genitali nell'atto di orinare, ma è stata accompagnata da frasi e gesti che hanno conferito all'intera azione un inequivoco contenuto sessuale. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, il sig. dopo essere stato sorpreso nell'atto di orinare sul veicolo di servizio della Polizia, ha Pt_1 proferito all'indirizzo degli agenti frasi dal contenuto esplicitamente sessuale ("me lo sucate voi e
), accompagnando tali espressioni con gesti diretti ad indicare i propri organi genitali. Tale CP_3 comportamento complessivo rivela un'inequivoca connotazione sessuale che travalica il mero fastidio o la riprovazione tipici degli atti contrari alla pubblica decenza, per assumere quella carica di concupiscenza e libido che caratterizza gli atti osceni.
Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui le frasi pronunciate dal sig. costituirebbero Pt_1 mero turpiloquio privo di riferimenti alla sfera sessuale. Costituisce arresto consolidato in materia, quello secondo il quale la valutazione della natura sessuale di una condotta richiede un'analisi complessiva che tenga conto non solo della dimensione fisica ma anche di quella psichica ed emotiva, dovendo l'interprete considerare il contesto specifico in cui si è svolta la condotta, le modalità di estrinsecazione comprensive di quelle antecedenti e successive e ogni altro elemento fattuale rilevante.
Nel caso di specie, la sequenza degli atti posti in essere dal come ricostruita dal giudice di prime Pt_1 cure secondo una prospettazione in facto incontestata, ancorché parte appellante propugni la necessità di un apprezzamento frazionato degli atti, rivela un'inequivoca componente di libido: l'iniziale esposizione degli organi genitali nell'atto di orinare sul veicolo della polizia è stata infatti seguita da frasi dal contenuto esplicitamente sessuale ("me lo sucate voi e ) e da gesti di indicazione delle parti CP_3 intime, il tutto alla presenza di numerose persone. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 40978/2012, le espressioni verbali a sfondo sessuale, quando contestuali a condotte di esibizione del corpo, costituiscono "elementi di fatto rilevanti" che devono essere considerati ai fini della "doverosa valutazione unitaria del comportamento posto in essere" dall'agente.
Tale comportamento complessivo, valutato nella sua unitarietà, rivela un'inequivoca connotazione sessuale che travalica il mero fastidio o la riprovazione tipici degli atti contrari alla pubblica decenza, per assumere quella carica di concupiscenza e libido che caratterizza gli atti osceni. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 42389/2011, infatti, "è osceno un gesto intenzionale che abbia inequivocabilmente attinenza con la sfera sessuale, tenuto conto del suo contesto e delle sue pagina 6 di 7 modalità, e che sia volto a soddisfare la libido, ad esempio attraverso l'esibizione dei propri organi genitali [...] ovvero a richiamarne il soddisfacimento".
8. La quantificazione delle spese del codesto grado di giudizio va operata sulla base del pertinente scaglione, parametrato all'entità della sanzione (dunque scaglione fino ad € 5.200), considerate le sole tre fasi in concreto esperite (studio, introduttiva e decisoria), abbattute al minimo, in ragione della pronuncia in rito, dell'oralità della decisione, del concreto tenore dell'attività difensiva ed ulteriormente operata la riduzione (tabellarmente prevista, ex art. 4, co. 4°, DM 55/2014 come succ. mod. DM
147/2022), ritenuta congrua in ragione della sostanziale assenza di peculiari questioni in fatto o in diritto.
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro con ricorso ex artt. 23 L 689/1981, 26 d.lgs. Controparte_1
40/2006 e 434 c.p.c, depositato in data 06.12.2023 avverso la sentenza n. 190/2023 pronunciata in data
15.06.2023 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in € 1400,00 oltre IVA,
CPA e rimb. forf. Come per legge;
3) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 co 1-quater D.P.R 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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