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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 14.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4754/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. CASTALLO DANIELA, con la quale elettivamente domicilia in Nola, alla via dei Mille 41, presso l'Avv.
GIUDICE RAIMONDO, appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. SODANO Controparte_1
FELICIANA, con cui elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Pratola Ponte 14/16, appellata avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 873/19, pubblicata il 29.5.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att.
c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
In via parimenti preliminare, deve poi evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
pag. 2/8 Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ad errata valutazione delle risultanze istruttorie
– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice di
Pace di Pomigliano D'Arco l'aveva condannata, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da per l'improvvisa Controparte_1
interruzione di energia elettrica registratasi in data 16.7.2015 presso i locali della relativa abitazione, a pagare in favore dell'attrice la somma di €
300,00 equitativamente determinata per il risarcimento del danno conseguito al detto disservizio, oltre alle spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, in sintesi, ha dedotto:
i) l'infondatezza della domanda risarcitoria, attesa l'inesistenza dell'inadempimento contestato e, in ogni caso, il difetto di prova del danno ex adverso lamentato;
ii) la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., il difetto di motivazione e/o la cd. motivazione apparente, con riguardo all'errata e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nonché la violazione dell'art. 1226 c.c., con specifico riferimento all'erronea applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno, in difetto dei presupposti di legge.
o0o
L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 3/8 Giova premettere che l'effetto devolutivo di tale mezzo di impugnazione è rigidamente delimitato dai motivi di censura formulati dalle parti (tantum devolutum quantum appellatum).
Oggetto del presente grado di giudizio è pertanto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto dal Giudice di prime cure.
Quanto alla fonte di tale pregiudizio, la stessa non può che essere individuata nella interruzione (e conseguente ripristino) della somministrazione di energia elettrica registratasi in data 16 luglio 2015, in quanto l'unica ad essere stata denunciata nell'atto introduttivo del giudizio.
Così delimitati i confini del proposto gravame, le censure ivi dedotte risultano fondate.
Invero, in disparte il profilo dell'inadempimento degli obblighi gravanti sulla convenuta, odierna appellante, quale, a titolo esemplificativo,
l'eventuale preavviso di interruzione di energia elettrica (nella specie, del tutto omesso), risultano in ogni caso dirimenti le lacune in punto di allegazione e prova del danno.
Ed invero, va in via generale osservato in proposito che, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno- conseguenza” (Cassazione civile sez. III - 21/09/2009, n. 20324).
Calando le suddette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, va dunque osservato che in citazione, l'originaria attrice si è limitata a dedurre che
“addì 16.7.2015 ore 15 circa, senza alcun preavviso, veniva staccata la fornitura di energia elettrica per ritornare solamente alle 23:50 circa del medesimo giorno”, onde la produzione, ai danni della medesima, di “seri
pag. 4/8 pregiudizi di natura patrimoniale e non, oltre a…guasti a beni propri, taluni facilmente deteriorabili, nonché a pc e condizionatori…” oltre a
“uno stravolgimento delle normali attività dell'istante e della sua famiglia”, omettendo tuttavia di meglio specificare le relative doglianze, ovvero individuando e documentando i danni lamentati.
Per altro verso, anche la successiva deposizione testimoniale - che non può comunque colmare le pregresse carenze assertive - è inidonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo e definitivo pregiudizio di natura patrimoniale e/o non patrimoniale.
Il teste ha infatti genericamente affermato: “Ricordo che il Testimone_1
giorno 16.7.2015 senza preavviso veniva staccata la fornitura di energia elettrica. La luce tornò solamente verso le 23:50 circa dello stesso giorno… Si deteriorarono alimenti sia in frigo che nel freezer. Gli elettrodomestici non funzionarono tra i quali il telefono…non funzionava il condizionatore” (cfr. verbale d'udienza del 30.9.2016). Appare evidente che tali elementi, piuttosto scarni e stentati, non risultano idonei a suffragare un concreto pregiudizio riconducibile alla dedotta sospensione di energia elettrica per un breve lasso di tempo di circa otto ore, se a ciò si aggiunge che neppure alcun documento di natura amministrativa, tecnica e/o contabile veniva prodotto a corredo probatorio del predetto assunto.
Né può ammettersi che tali lacune siano suscettibili di essere colmate mediante la valutazione equitativa del danno.
Infatti, l'intervento integrativo del giudice ex art. 1226 c.c. postula che sia stata preventivamente raggiunta la prova della certa esistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.
pag. 5/8 In mancanza di tale prova, non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio denunciato, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 08.01.2016 n. 127;
Cass., sez. III, 16.05.2013 n. 11968; Cass., sez. VI, 19.12.2011).
Se quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, con riguardo alla domanda di ripetizione dell'importo già corrisposto dall'odierna appellante in attuazione della pronuncia gravata, la relativa pretesa, a fronte della quale l'appellata nulla eccepiva né contestava, deve ritenersi fondata, sicché deve essere accolta in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora
l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse” (cfr. Cass., sez. III,
08.07.2010 n. 16152; Cass., sez. III, 26.01.2016 n. 1324).
Sul punto va precisato che l'accoglimento di tale domanda deve intendersi esteso anche agli importi versati direttamente al difensore dichiaratosi antistatario (cfr. Cass., sez. III, 15.04.2010 n. 9062; Cass., sez. VI-3, ord.
pag. 6/8 25.10.2017 n. 25247: “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione
a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che
l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”; cfr. anche Corte d'Appello Catania,
06.09.2018).
Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la stessa va effettuata sulla base dell'esito finale della controversia (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, ord. 13.07.2020 n. 14916: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”).
pag. 7/8 Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata in primo grado;
b) condanna l'appellato e il relativo difensore antistatario a restituire le somme loro rispettivamente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) condanna parte appellata a rifondere all'odierna appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in €
173, per il secondo grado in € 232 per compensi ed € 91,50 per esborsi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 14.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4754/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. CASTALLO DANIELA, con la quale elettivamente domicilia in Nola, alla via dei Mille 41, presso l'Avv.
GIUDICE RAIMONDO, appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. SODANO Controparte_1
FELICIANA, con cui elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Pratola Ponte 14/16, appellata avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 873/19, pubblicata il 29.5.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att.
c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
In via parimenti preliminare, deve poi evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
pag. 2/8 Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ad errata valutazione delle risultanze istruttorie
– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice di
Pace di Pomigliano D'Arco l'aveva condannata, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da per l'improvvisa Controparte_1
interruzione di energia elettrica registratasi in data 16.7.2015 presso i locali della relativa abitazione, a pagare in favore dell'attrice la somma di €
300,00 equitativamente determinata per il risarcimento del danno conseguito al detto disservizio, oltre alle spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, in sintesi, ha dedotto:
i) l'infondatezza della domanda risarcitoria, attesa l'inesistenza dell'inadempimento contestato e, in ogni caso, il difetto di prova del danno ex adverso lamentato;
ii) la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., il difetto di motivazione e/o la cd. motivazione apparente, con riguardo all'errata e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nonché la violazione dell'art. 1226 c.c., con specifico riferimento all'erronea applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno, in difetto dei presupposti di legge.
o0o
L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 3/8 Giova premettere che l'effetto devolutivo di tale mezzo di impugnazione è rigidamente delimitato dai motivi di censura formulati dalle parti (tantum devolutum quantum appellatum).
Oggetto del presente grado di giudizio è pertanto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto dal Giudice di prime cure.
Quanto alla fonte di tale pregiudizio, la stessa non può che essere individuata nella interruzione (e conseguente ripristino) della somministrazione di energia elettrica registratasi in data 16 luglio 2015, in quanto l'unica ad essere stata denunciata nell'atto introduttivo del giudizio.
Così delimitati i confini del proposto gravame, le censure ivi dedotte risultano fondate.
Invero, in disparte il profilo dell'inadempimento degli obblighi gravanti sulla convenuta, odierna appellante, quale, a titolo esemplificativo,
l'eventuale preavviso di interruzione di energia elettrica (nella specie, del tutto omesso), risultano in ogni caso dirimenti le lacune in punto di allegazione e prova del danno.
Ed invero, va in via generale osservato in proposito che, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno- conseguenza” (Cassazione civile sez. III - 21/09/2009, n. 20324).
Calando le suddette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, va dunque osservato che in citazione, l'originaria attrice si è limitata a dedurre che
“addì 16.7.2015 ore 15 circa, senza alcun preavviso, veniva staccata la fornitura di energia elettrica per ritornare solamente alle 23:50 circa del medesimo giorno”, onde la produzione, ai danni della medesima, di “seri
pag. 4/8 pregiudizi di natura patrimoniale e non, oltre a…guasti a beni propri, taluni facilmente deteriorabili, nonché a pc e condizionatori…” oltre a
“uno stravolgimento delle normali attività dell'istante e della sua famiglia”, omettendo tuttavia di meglio specificare le relative doglianze, ovvero individuando e documentando i danni lamentati.
Per altro verso, anche la successiva deposizione testimoniale - che non può comunque colmare le pregresse carenze assertive - è inidonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo e definitivo pregiudizio di natura patrimoniale e/o non patrimoniale.
Il teste ha infatti genericamente affermato: “Ricordo che il Testimone_1
giorno 16.7.2015 senza preavviso veniva staccata la fornitura di energia elettrica. La luce tornò solamente verso le 23:50 circa dello stesso giorno… Si deteriorarono alimenti sia in frigo che nel freezer. Gli elettrodomestici non funzionarono tra i quali il telefono…non funzionava il condizionatore” (cfr. verbale d'udienza del 30.9.2016). Appare evidente che tali elementi, piuttosto scarni e stentati, non risultano idonei a suffragare un concreto pregiudizio riconducibile alla dedotta sospensione di energia elettrica per un breve lasso di tempo di circa otto ore, se a ciò si aggiunge che neppure alcun documento di natura amministrativa, tecnica e/o contabile veniva prodotto a corredo probatorio del predetto assunto.
Né può ammettersi che tali lacune siano suscettibili di essere colmate mediante la valutazione equitativa del danno.
Infatti, l'intervento integrativo del giudice ex art. 1226 c.c. postula che sia stata preventivamente raggiunta la prova della certa esistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.
pag. 5/8 In mancanza di tale prova, non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio denunciato, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 08.01.2016 n. 127;
Cass., sez. III, 16.05.2013 n. 11968; Cass., sez. VI, 19.12.2011).
Se quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, con riguardo alla domanda di ripetizione dell'importo già corrisposto dall'odierna appellante in attuazione della pronuncia gravata, la relativa pretesa, a fronte della quale l'appellata nulla eccepiva né contestava, deve ritenersi fondata, sicché deve essere accolta in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora
l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse” (cfr. Cass., sez. III,
08.07.2010 n. 16152; Cass., sez. III, 26.01.2016 n. 1324).
Sul punto va precisato che l'accoglimento di tale domanda deve intendersi esteso anche agli importi versati direttamente al difensore dichiaratosi antistatario (cfr. Cass., sez. III, 15.04.2010 n. 9062; Cass., sez. VI-3, ord.
pag. 6/8 25.10.2017 n. 25247: “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione
a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che
l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”; cfr. anche Corte d'Appello Catania,
06.09.2018).
Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la stessa va effettuata sulla base dell'esito finale della controversia (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, ord. 13.07.2020 n. 14916: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”).
pag. 7/8 Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata in primo grado;
b) condanna l'appellato e il relativo difensore antistatario a restituire le somme loro rispettivamente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) condanna parte appellata a rifondere all'odierna appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in €
173, per il secondo grado in € 232 per compensi ed € 91,50 per esborsi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 8/8