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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo, nel procedimento iscritto al n. 1952/2024 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
, con l'avv. Fabio Bajetto Parte_1
con l'avv. Enrico Razzaboni Controparte_1
già , contumace Controparte_2 Controparte_3
COND. VIA SARDORELLA DA 83 I A 109 H, GENOVA, Controparte_4
, con l'avv. Massimo Benoit Torsegno
[...]
, con l'avv. Andrea Girardi CP_5
, con l'avv. Alessandro Gazzolo CP_6
, con l'avv. Giovanni Bassi Controparte_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta risarcitoria formulata da ed Parte_2 [...] per i danni occorsi al proprio immobile sito in via Sardorella n. 83, int. 5, a seguito Pt_3 dell'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio deliberati dall'assemblea condominiale in data 4/6/2021 ed affidati all' con nomina dell'Arch. Controparte_1
quale progettista e direttore dei lavori. CP_6
Tali attività manutentive consistevano, nello specifico, nella demolizione del manto di copertura dell'edificio condominiale, nella realizzazione di una nuova copertura tripla a calce in abbadini in ardesia alla genovese, e nella fornitura e posa di nuovi pluviali e canali di gronda e ripristino delle facciate.
In data 5/12/2022 altra condomina del predetto condominio, proponeva, presso Parte_4 il Tribunale di Genova, ricorso ex artt. 696-696 bis c.p.c., nei confronti del stesso, del CP_8
e dell'impresa edile affinchè fosse verificato lo stato dei luoghi, le Controparte_9 CP_1 cause, la natura e l'entità dei fenomeni infiltrativi ed i relativi danni, quantificando il costo delle opere di ripristino e del quantum di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi. In tale procedimento intervenivano autonomamente i sig. e essendo anche il loro appartamento interessato Pt_2 Pt_3 dai fenomeni infiltrativi in questione.
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu incaricato in sede di atp individuava la causa principale delle infiltrazioni nella mancata posa della struttura prefabbricata, a protezione della copertura del
, attribuendo la responsabilità dei danni riscontati nelle unità immobiliari nella misura CP_8 dell'80% all'impresa edile, del 10% al condominio e del 10% al DL Gallo. Successivamente all'atp, e proponevano ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per far Pt_2 Parte_5 valere le proprie pretese risarcitorie nel merito.
In data 29/04/2024 interveniva nel giudizio di merito proprietario Parte_1 dell'appartamento contraddistinto dall'interno 2 di Via Sardorella 83 I, il quale pure lamentava copiose infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dalla copertura dell'immobile condominiale, che hanno provocato ingenti danni, sia alle opere murarie, che al mobilio.
Con la propria comparsa di intervento chiedeva a questo Tribunale di accertare la Pt_1 responsabilità dell'impresa edile dell'architetto e del condominio per i danni CP_1 CP_6 patiti e patiendi, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento, instando per la disposizione di ctu, volta alla quantificazione dei danni, in caso di contestazione sul quantum.
In data 25/09/2024 il Giudice ammetteva la ctu richiesta, nominando quale consulente l'ing.
alla quale veniva sottoposto il seguente quesito: “accerti l'esistenza dei danni Controparte_10 lamentati da;
se tali danni siano conseguenza immediata e diretta del fenomeno Parte_1 infiltrativo per cui è causa;
l'ammontare dei danni ed il costo per la loro eliminazione”.
In data 18/10/2024 questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione nei confronti delle originarie parti del procedimento di atp - con esclusione quindi della posizione di Parte_1 in relazione alla quale la causa necessitava di ulteriore istruttoria – pronunciava sentenza parziale n.
2693/2024, rigettando tutte le domande proposte dai ricorrenti e e dalla Pt_2 Pt_3 Parte_4 nei confronti del condominio di via Sardorella e di , condannando invece
[...] CP_6
l'impresa edile attribuendo alla stessa la responsabilità dei danni nella misura del CP_1
100%. Per l'effetto, condannava la a manlevare Controparte_11 CP_1 dal pagamento di tutte le somme, escluse le spese di lite, in virtù della polizza sottoscritta.
[...]
A seguito della consulenza tecnica disposta nell'immobile di l'ing. Pt_1 Controparte_10 riconosceva che la causa delle infiltrazioni era da rintracciarsi negli eventi atmosferici del 18/08/2023, avvenuti durante l'esecuzione dei lavori di facciata e tetto, a causa dell'assenza di idonee opere provvisionali poste in copertura del . La responsabilità per tali danni veniva ricondotta CP_8 totalmente all'impresa edile per non aver messo in atto tutti i possibili sistemi di Parte_6 protezione contro gli eventi atmosferici. Per quanto attiene all'ammontare dei danni e il costo di ripristino, il consulente concludeva affermando che il costo di ripristino per i danni all'interno dell'immobile ammontavano a 4.511,37 euro.
Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro di , a seguito della perizia di Persona_1 stima, gli esperti consultati dalla Ctu, proponevano quattro diverse stime (3.000,00 euro – 5.000,00 euro – 7.000,00 euro – 7.200,00 euro). L'ing. ribadendo la propria incapacità di compiere CP_10 valutazioni in merito, rilevava che il quadro fosse irrimediabilmente compromesso, senza alcuna possibilità di restauro.
All'udienza del 29/01/2025, fissata per l'esame della ctu, la difesa chiedeva il Pt_1 riconoscimento della maggiorazione del 20% del valore stimato per il ripristino dei danni all'interno dell'immobile. Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro, riteneva congrua la valutazione di 7.000,00 euro, alla luce del danno irrecuperabile e del pregio del materiale di fattura. Precisava altresì di rinunciare alla domanda di condanna nei confronti del condominio e nei confronti dell'architetto , alla luce della sentenza parziale emessa da questo Giudice. CP_6
L'avvocato Razzaboni, per si opponeva al riconoscimento dell'incremento del 20%, CP_1 valorizzando la decisione sul punto della Ctu (pg. 19). Per quanto attiene alla valutazione dei costi di ripristino si richiamava alla valutazione del proprio ctp, e così analogamente per la valutazione del quadro di . Per_1
L'avvocato Benoit, per il condominio, prendeva atto della rinuncia alla domanda di condanna del proprio cliente da parte di senza tuttavia esprimersi in ordine alle spese di lite. Pt_1
L'avvocato Maggi, per , si associava alle conclusioni dell'avvocato Benoit. CP_5
§§§
Cosi brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si osserva quanto segue:
1)Nel merito, la domanda risarcitoria di può essere valutata come segue solo nei Parte_1 confronti della data la rinuncia alla domanda nei confronti del CP_1 Controparte_12
e nei confronti del
[...] Controparte_13
Sui profili di responsabilità della si richiama quanto affermato nella sentenza parziale CP_1
n.2693/2024 a pagina 4 sub 1°A) e precisamente dalle parole “Sulla base di valutazioni accurate”, fino alle parole “di discutibile efficienza”. Si concorda, quindi, sull'indiscutibile giudizio negativo espresso nella ctu in ordine alla condotta colposa di tale parte. Per quanto attiene all'importo da liquidare a a titolo di risarcimento danni, è Parte_1 necessario distinguere le due voci, ovvero quelle inerenti rispettivamente i danni all'interno dell'immobile e quelli al quadro di cui in narrativa.
• Per quanto riguarda i danni all'interno dell'immobile, si ritiene congruo riconoscere al danneggiato l'importo indicato in ctu (pg 18), che ha stimato un costo per le opere di ripristino pari a 4.511,37 euro al netto di IVA al 10%, escludendo la maggiorazione del 20%, sulla base delle condivise motivazioni espresse nella ctu (pg. 19).
• Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro di , si ritiene preferibile Per_1 riconoscere l'importo più basso indicato dai periti, ovvero 3.000,00 euro, non essendo emersi elementi circa la particolare notorietà dell'autore. Alle somme in esame si devono aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di debiti di valore.
2) Può essere accolta la domanda di manleva presentata dalla contro (già CP_1 CP_2
. Come emerso nel procedimento di atp, infatti, aveva sottoscritto la Controparte_3 CP_1 polizza “RC Generale”, con cui (ora si era obbligata a tenerla indenne da quanto CP_3 CP_2 la stessa fosse condannata a pagare a terzi a titolo di danni cagionati involontariamente per
“deterioramento cose” (clausola 13). Per mero scrupolo si rimanda alla sentenza parziale, pg. 6, nella parte in cui, dandosi atto del mancato deposito della parte della polizza sottoscritta dalle parti, si è ritenuta comunque provata l'esistenza della stessa e la sua attuale validità dalla non contestazione in comparsa di risposta, da parte di Controparte_3
Tuttavia, la manleva in esame non può però essere estesa alle spese di lite che la dovrà CP_1 rifondere alle controparti, perché la stessa, pur potendo avvalersi del difensore dell'assicurazione (in base alla clausola 18), ha scelto di farsi patrocinare da un proprio difensore.
3) In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'impresa nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, CP_1 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base degli importi effettivamente riconosciuti al ricorrente per il merito. Parte_1
Le spese di Ctu vengono poste a carico della Controparte_1 4) Come già affermato nella sentenza parziale, a pagina 7, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente, pur soccombente nei confronti del condominio e del
Gallo, e questi ultimi.
Le domande di manleva proposte tra tali parti sono chiaramente fondate sulle non condivise valutazioni della ctu resa in sede di atp, e tali valutazioni possono essere considerate come gravi ed eccezionali ragioni indicate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 per derogare al criterio generale della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Da ciò consegue anche la compensazione delle spese tra il condominio e la e tra CP_5 CP_6
e la Dac.
[...] Controparte_14
PQM
DICHIARA non luogo a provvedere in relazione alle domande risarcitorie proposte da Pt_1 contro il e contro .
[...] Controparte_12 CP_6
COMPENSA tra tali parti le spese di lite.
COMPENSA le spese di lite tra il condominio di via Sardorella e la e tra e CP_5 CP_6 la Dac. Controparte_7
CONDANNA l'impresa edile a pagare a 7.511,37 euro, oltre CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per le causali risarcitorie indicate negli atti. CONDANNA la società (già a manlevare l'impresa Controparte_2 Controparte_3 CP_1 da tutte le somme che la stessa è stata condannata a pagare alle controparti, escluse le spese di
[...] lite. Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell'impresa edile nella misura del decreto CP_1 del 27/1/25.
Minuta redatta dal Magistrato in tirocinio Maria Beatrice Simonetti.
Genova, 30/01/25 Il Giudice Unico
Andrea Del Nevo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo, nel procedimento iscritto al n. 1952/2024 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
, con l'avv. Fabio Bajetto Parte_1
con l'avv. Enrico Razzaboni Controparte_1
già , contumace Controparte_2 Controparte_3
COND. VIA SARDORELLA DA 83 I A 109 H, GENOVA, Controparte_4
, con l'avv. Massimo Benoit Torsegno
[...]
, con l'avv. Andrea Girardi CP_5
, con l'avv. Alessandro Gazzolo CP_6
, con l'avv. Giovanni Bassi Controparte_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta risarcitoria formulata da ed Parte_2 [...] per i danni occorsi al proprio immobile sito in via Sardorella n. 83, int. 5, a seguito Pt_3 dell'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio deliberati dall'assemblea condominiale in data 4/6/2021 ed affidati all' con nomina dell'Arch. Controparte_1
quale progettista e direttore dei lavori. CP_6
Tali attività manutentive consistevano, nello specifico, nella demolizione del manto di copertura dell'edificio condominiale, nella realizzazione di una nuova copertura tripla a calce in abbadini in ardesia alla genovese, e nella fornitura e posa di nuovi pluviali e canali di gronda e ripristino delle facciate.
In data 5/12/2022 altra condomina del predetto condominio, proponeva, presso Parte_4 il Tribunale di Genova, ricorso ex artt. 696-696 bis c.p.c., nei confronti del stesso, del CP_8
e dell'impresa edile affinchè fosse verificato lo stato dei luoghi, le Controparte_9 CP_1 cause, la natura e l'entità dei fenomeni infiltrativi ed i relativi danni, quantificando il costo delle opere di ripristino e del quantum di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi. In tale procedimento intervenivano autonomamente i sig. e essendo anche il loro appartamento interessato Pt_2 Pt_3 dai fenomeni infiltrativi in questione.
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu incaricato in sede di atp individuava la causa principale delle infiltrazioni nella mancata posa della struttura prefabbricata, a protezione della copertura del
, attribuendo la responsabilità dei danni riscontati nelle unità immobiliari nella misura CP_8 dell'80% all'impresa edile, del 10% al condominio e del 10% al DL Gallo. Successivamente all'atp, e proponevano ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per far Pt_2 Parte_5 valere le proprie pretese risarcitorie nel merito.
In data 29/04/2024 interveniva nel giudizio di merito proprietario Parte_1 dell'appartamento contraddistinto dall'interno 2 di Via Sardorella 83 I, il quale pure lamentava copiose infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dalla copertura dell'immobile condominiale, che hanno provocato ingenti danni, sia alle opere murarie, che al mobilio.
Con la propria comparsa di intervento chiedeva a questo Tribunale di accertare la Pt_1 responsabilità dell'impresa edile dell'architetto e del condominio per i danni CP_1 CP_6 patiti e patiendi, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento, instando per la disposizione di ctu, volta alla quantificazione dei danni, in caso di contestazione sul quantum.
In data 25/09/2024 il Giudice ammetteva la ctu richiesta, nominando quale consulente l'ing.
alla quale veniva sottoposto il seguente quesito: “accerti l'esistenza dei danni Controparte_10 lamentati da;
se tali danni siano conseguenza immediata e diretta del fenomeno Parte_1 infiltrativo per cui è causa;
l'ammontare dei danni ed il costo per la loro eliminazione”.
In data 18/10/2024 questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione nei confronti delle originarie parti del procedimento di atp - con esclusione quindi della posizione di Parte_1 in relazione alla quale la causa necessitava di ulteriore istruttoria – pronunciava sentenza parziale n.
2693/2024, rigettando tutte le domande proposte dai ricorrenti e e dalla Pt_2 Pt_3 Parte_4 nei confronti del condominio di via Sardorella e di , condannando invece
[...] CP_6
l'impresa edile attribuendo alla stessa la responsabilità dei danni nella misura del CP_1
100%. Per l'effetto, condannava la a manlevare Controparte_11 CP_1 dal pagamento di tutte le somme, escluse le spese di lite, in virtù della polizza sottoscritta.
[...]
A seguito della consulenza tecnica disposta nell'immobile di l'ing. Pt_1 Controparte_10 riconosceva che la causa delle infiltrazioni era da rintracciarsi negli eventi atmosferici del 18/08/2023, avvenuti durante l'esecuzione dei lavori di facciata e tetto, a causa dell'assenza di idonee opere provvisionali poste in copertura del . La responsabilità per tali danni veniva ricondotta CP_8 totalmente all'impresa edile per non aver messo in atto tutti i possibili sistemi di Parte_6 protezione contro gli eventi atmosferici. Per quanto attiene all'ammontare dei danni e il costo di ripristino, il consulente concludeva affermando che il costo di ripristino per i danni all'interno dell'immobile ammontavano a 4.511,37 euro.
Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro di , a seguito della perizia di Persona_1 stima, gli esperti consultati dalla Ctu, proponevano quattro diverse stime (3.000,00 euro – 5.000,00 euro – 7.000,00 euro – 7.200,00 euro). L'ing. ribadendo la propria incapacità di compiere CP_10 valutazioni in merito, rilevava che il quadro fosse irrimediabilmente compromesso, senza alcuna possibilità di restauro.
All'udienza del 29/01/2025, fissata per l'esame della ctu, la difesa chiedeva il Pt_1 riconoscimento della maggiorazione del 20% del valore stimato per il ripristino dei danni all'interno dell'immobile. Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro, riteneva congrua la valutazione di 7.000,00 euro, alla luce del danno irrecuperabile e del pregio del materiale di fattura. Precisava altresì di rinunciare alla domanda di condanna nei confronti del condominio e nei confronti dell'architetto , alla luce della sentenza parziale emessa da questo Giudice. CP_6
L'avvocato Razzaboni, per si opponeva al riconoscimento dell'incremento del 20%, CP_1 valorizzando la decisione sul punto della Ctu (pg. 19). Per quanto attiene alla valutazione dei costi di ripristino si richiamava alla valutazione del proprio ctp, e così analogamente per la valutazione del quadro di . Per_1
L'avvocato Benoit, per il condominio, prendeva atto della rinuncia alla domanda di condanna del proprio cliente da parte di senza tuttavia esprimersi in ordine alle spese di lite. Pt_1
L'avvocato Maggi, per , si associava alle conclusioni dell'avvocato Benoit. CP_5
§§§
Cosi brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si osserva quanto segue:
1)Nel merito, la domanda risarcitoria di può essere valutata come segue solo nei Parte_1 confronti della data la rinuncia alla domanda nei confronti del CP_1 Controparte_12
e nei confronti del
[...] Controparte_13
Sui profili di responsabilità della si richiama quanto affermato nella sentenza parziale CP_1
n.2693/2024 a pagina 4 sub 1°A) e precisamente dalle parole “Sulla base di valutazioni accurate”, fino alle parole “di discutibile efficienza”. Si concorda, quindi, sull'indiscutibile giudizio negativo espresso nella ctu in ordine alla condotta colposa di tale parte. Per quanto attiene all'importo da liquidare a a titolo di risarcimento danni, è Parte_1 necessario distinguere le due voci, ovvero quelle inerenti rispettivamente i danni all'interno dell'immobile e quelli al quadro di cui in narrativa.
• Per quanto riguarda i danni all'interno dell'immobile, si ritiene congruo riconoscere al danneggiato l'importo indicato in ctu (pg 18), che ha stimato un costo per le opere di ripristino pari a 4.511,37 euro al netto di IVA al 10%, escludendo la maggiorazione del 20%, sulla base delle condivise motivazioni espresse nella ctu (pg. 19).
• Per quanto attiene, invece, alla valutazione del quadro di , si ritiene preferibile Per_1 riconoscere l'importo più basso indicato dai periti, ovvero 3.000,00 euro, non essendo emersi elementi circa la particolare notorietà dell'autore. Alle somme in esame si devono aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di debiti di valore.
2) Può essere accolta la domanda di manleva presentata dalla contro (già CP_1 CP_2
. Come emerso nel procedimento di atp, infatti, aveva sottoscritto la Controparte_3 CP_1 polizza “RC Generale”, con cui (ora si era obbligata a tenerla indenne da quanto CP_3 CP_2 la stessa fosse condannata a pagare a terzi a titolo di danni cagionati involontariamente per
“deterioramento cose” (clausola 13). Per mero scrupolo si rimanda alla sentenza parziale, pg. 6, nella parte in cui, dandosi atto del mancato deposito della parte della polizza sottoscritta dalle parti, si è ritenuta comunque provata l'esistenza della stessa e la sua attuale validità dalla non contestazione in comparsa di risposta, da parte di Controparte_3
Tuttavia, la manleva in esame non può però essere estesa alle spese di lite che la dovrà CP_1 rifondere alle controparti, perché la stessa, pur potendo avvalersi del difensore dell'assicurazione (in base alla clausola 18), ha scelto di farsi patrocinare da un proprio difensore.
3) In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'impresa nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, CP_1 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base degli importi effettivamente riconosciuti al ricorrente per il merito. Parte_1
Le spese di Ctu vengono poste a carico della Controparte_1 4) Come già affermato nella sentenza parziale, a pagina 7, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente, pur soccombente nei confronti del condominio e del
Gallo, e questi ultimi.
Le domande di manleva proposte tra tali parti sono chiaramente fondate sulle non condivise valutazioni della ctu resa in sede di atp, e tali valutazioni possono essere considerate come gravi ed eccezionali ragioni indicate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 per derogare al criterio generale della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Da ciò consegue anche la compensazione delle spese tra il condominio e la e tra CP_5 CP_6
e la Dac.
[...] Controparte_14
PQM
DICHIARA non luogo a provvedere in relazione alle domande risarcitorie proposte da Pt_1 contro il e contro .
[...] Controparte_12 CP_6
COMPENSA tra tali parti le spese di lite.
COMPENSA le spese di lite tra il condominio di via Sardorella e la e tra e CP_5 CP_6 la Dac. Controparte_7
CONDANNA l'impresa edile a pagare a 7.511,37 euro, oltre CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, per le causali risarcitorie indicate negli atti. CONDANNA la società (già a manlevare l'impresa Controparte_2 Controparte_3 CP_1 da tutte le somme che la stessa è stata condannata a pagare alle controparti, escluse le spese di
[...] lite. Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell'impresa edile nella misura del decreto CP_1 del 27/1/25.
Minuta redatta dal Magistrato in tirocinio Maria Beatrice Simonetti.
Genova, 30/01/25 Il Giudice Unico
Andrea Del Nevo