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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15249/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galioto Anna); Parte_1
E
nata in [...] l'[...] (con l'avv. Arcoleo Controparte_1
Antonella);
nata a [...] il [...] (con l'avv. Arcoleo Antonella); Controparte_2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 28/04/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 08/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 4657/2021 del 03/12/2021 (proc. n. 942/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio CP_1 Controparte_1
mediante la revoca o, in subordine, la diminuzione, del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne . Controparte_2
2. Successivamente, con deposito del 14/05/2025, si è costituita in giudizio la resistente e i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritto in data
28/04/2025, chiedendone l'omologa.
*****
3. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) Dichiararsi che nulla più sarà dovuto dal SI. a titolo di mantenimento in Parte_1 favore della figlia ed all'uopo, tanto la SI.ra CP_2 Controparte_1 destinataria dell'assegno nell'interesse della figlia, che la SI.ra , rinunciano Controparte_2
a tale assegno;
2) Parimenti nulla più sarà dovuto a titolo di contribuzione per le spese straordinarie nell'interesse della figlia CP_2
3) Le parti concordemente stabiliscono che gli effetti decorreranno dalla data del 31 marzo 2025 con rinuncia ai ratei frattanto versati;
4) Le spese del pendente giudizio si intenderanno integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della solidarietà” (vedi accordo sottoscritto in data 28/04/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra le parti - delle condizioni di divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4657/2021 del
03/12/2021 (proc. n. 942/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15249/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galioto Anna); Parte_1
E
nata in [...] l'[...] (con l'avv. Arcoleo Controparte_1
Antonella);
nata a [...] il [...] (con l'avv. Arcoleo Antonella); Controparte_2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 28/04/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 08/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 4657/2021 del 03/12/2021 (proc. n. 942/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio CP_1 Controparte_1
mediante la revoca o, in subordine, la diminuzione, del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne . Controparte_2
2. Successivamente, con deposito del 14/05/2025, si è costituita in giudizio la resistente e i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritto in data
28/04/2025, chiedendone l'omologa.
*****
3. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) Dichiararsi che nulla più sarà dovuto dal SI. a titolo di mantenimento in Parte_1 favore della figlia ed all'uopo, tanto la SI.ra CP_2 Controparte_1 destinataria dell'assegno nell'interesse della figlia, che la SI.ra , rinunciano Controparte_2
a tale assegno;
2) Parimenti nulla più sarà dovuto a titolo di contribuzione per le spese straordinarie nell'interesse della figlia CP_2
3) Le parti concordemente stabiliscono che gli effetti decorreranno dalla data del 31 marzo 2025 con rinuncia ai ratei frattanto versati;
4) Le spese del pendente giudizio si intenderanno integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della solidarietà” (vedi accordo sottoscritto in data 28/04/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra le parti - delle condizioni di divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4657/2021 del
03/12/2021 (proc. n. 942/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.