TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1270/2024 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (Fraz. Coppito) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Paganica n. 13, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco;
E
(C.F: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (Fraz. Coppito) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Paganica n. 13, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.09.2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data
07.06.2008 e che dall'unione matrimoniale sono nati i due figli minorenni Persona_1
1 (in data 21.08.2008) e (in data 12.11.2012), chiedevano congiuntamente Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 25.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 07.06.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) - al N. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 7, anno 2008 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli minorenni (in data 21.08.2008) e Persona_1 Per_2
(in data 12.11.2012), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare, costituita dall'appartamento posto al primo piano di maggior consistenza immobiliare sita in L'Aquila, Fraz. Coppito, Via Borgorose n.32 (di proprietà della SI.ra , resta assegnata alla SI.ra con Parte_3 Parte_1
quanto ne costituisce arredo;
3) dispone che i figli minori e vengono affidati in maniera Persona_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la SI.ra Parte_1
intendesse successivamente trasferirsi;
2 4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minor i e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
(ii) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana del week end di spettanza e due in quella in cui i ragazzi lo trascorrono con la madre;
il tutto secondo calendario da concordare di mese in mese anche in base alle esigenze lavorative di ambo le parti;
(iii) ad anni alterni durante le principali festività natalizie e di fine anno (privilegiandosi di massima il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre); (iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero d i Pasquetta;
(v) per una settimana bianca durante l'inverno; (vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
è fatta salva comunque la facoltà per ciascuno dei genitori di poter trascorrere con i figli anche periodi più lunghi, da concordarsi di volta in volta con preavviso di almeno 15 giorni;
5) dispone che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
6) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di e Persona_1 Per_2
7) stabilisce che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
8) dispone che il SI. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese Parte_2 in via anticipata alla SI.ra la somma mensile di € 1.000,00 rivalutabile Parte_1
ISTAT per il mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa
è titolare presso Credem di L'Aquila;
9) stabilisce che le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, ivi espressamente comprese tutte le attività già in corso di svolgimento da parte dei figli;
3 10) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sarà ad esclusivo vantaggio della SI.ra rispetto ad esso il SI. formalizza Parte_1 Parte_2
la propria incondizionata rinuncia impegnandosi a sottoscrivere eventuale modulistica a tal fine necessaria;
11) dispone che le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) stabilisce che la SI.ra continuerà a svolgere attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della presso il Bar L'Aquerello, sito in L'Aquila, S.S. 80, Controparte_1 continuando a percepire lo stipendio mensile di € 2.000,00 e con garanzia di mantenere pieni poteri gestionali sul locale, in accordo con l'Amministratore, nonché orari, e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa attualmente in essere;
ulteriori mansioni eventualmente svolte dalla SI.ra saranno ovviamente oggetto di Parte_1
integra zione retributiva/compensativa a parte;
13) prende atto che in ragione dell'utilizzo comune degli spazi esterni all'abitazione familiare le parti si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso soprattutto in occasione di eventuali feste e convivialità;
14) dispone che la SI.ra proprietaria dell'appartamento sito in L'Aquila, Parte_1
Via Monte Matese n.6, attualmente adibito a sede sociale ed operativa della Società
Equila Costruzioni S.r.l. (amministrata dal SI. in forza di Parte_2
contratto di locazione in essere, garantirà la disponibilità dell'immobile sino alla eventuale disdetta da parte della Società con preavviso di 6 mesi e previo versamento della somma di € 1.000,00 entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di canone di locazione;
15) stabilisce che l'autovettura Range Rover OQ (con relativa copertura assicurativa) resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra per gli Parte_1
spostamenti personali e la gestione dei figli;
alla medesima viene altresì garantito, in caso di sostituzione dell'autovettura da parte dell'intestatario, la disponibilità di altro mezzo di pari valore commerciale;
16) prende atto che la SI.ra manterrà la piena ed esclusiva disponibilità Parte_1
del telefono cellulare e della sim n. 340.4025692;
17) prende atto che le parti espressamente convengono che, in caso di vendita attività da parte del SI. dell'attività Bar L'Aquerello, sarà tenuto ad un Parte_2
4 preavviso di 12 mesi in favore della SI.ra onde consentirle la Parte_1
possibilità di ricollocarsi in altro impiego;
18) prende atto che le parti riservano di definire in separata sede ogni questione di natura societaria, fermo sin da ora l'impegno reciproco da parte di entrambi di fissare un diritto di prelazione in favore dei figli in caso di vendita delle rispettive quote;
19) stabilisce che le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 25 novembre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1270/2024 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (Fraz. Coppito) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Paganica n. 13, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco;
E
(C.F: ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (Fraz. Coppito) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Paganica n. 13, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.09.2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data
07.06.2008 e che dall'unione matrimoniale sono nati i due figli minorenni Persona_1
1 (in data 21.08.2008) e (in data 12.11.2012), chiedevano congiuntamente Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 25.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 07.06.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) - al N. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 7, anno 2008 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli minorenni (in data 21.08.2008) e Persona_1 Per_2
(in data 12.11.2012), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare, costituita dall'appartamento posto al primo piano di maggior consistenza immobiliare sita in L'Aquila, Fraz. Coppito, Via Borgorose n.32 (di proprietà della SI.ra , resta assegnata alla SI.ra con Parte_3 Parte_1
quanto ne costituisce arredo;
3) dispone che i figli minori e vengono affidati in maniera Persona_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione di cui al precedente punto ovvero in quella diversa ove la SI.ra Parte_1
intendesse successivamente trasferirsi;
2 4) stabilisce che il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minor i e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
(ii) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana del week end di spettanza e due in quella in cui i ragazzi lo trascorrono con la madre;
il tutto secondo calendario da concordare di mese in mese anche in base alle esigenze lavorative di ambo le parti;
(iii) ad anni alterni durante le principali festività natalizie e di fine anno (privilegiandosi di massima il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre); (iv) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero d i Pasquetta;
(v) per una settimana bianca durante l'inverno; (vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
è fatta salva comunque la facoltà per ciascuno dei genitori di poter trascorrere con i figli anche periodi più lunghi, da concordarsi di volta in volta con preavviso di almeno 15 giorni;
5) dispone che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
6) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano secondo le inclinazioni di e Persona_1 Per_2
7) stabilisce che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
8) dispone che il SI. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese Parte_2 in via anticipata alla SI.ra la somma mensile di € 1.000,00 rivalutabile Parte_1
ISTAT per il mantenimento ordinario dei figli mediante accredito su c/c di cui la stessa
è titolare presso Credem di L'Aquila;
9) stabilisce che le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, ivi espressamente comprese tutte le attività già in corso di svolgimento da parte dei figli;
3 10) dispone che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sarà ad esclusivo vantaggio della SI.ra rispetto ad esso il SI. formalizza Parte_1 Parte_2
la propria incondizionata rinuncia impegnandosi a sottoscrivere eventuale modulistica a tal fine necessaria;
11) dispone che le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) stabilisce che la SI.ra continuerà a svolgere attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della presso il Bar L'Aquerello, sito in L'Aquila, S.S. 80, Controparte_1 continuando a percepire lo stipendio mensile di € 2.000,00 e con garanzia di mantenere pieni poteri gestionali sul locale, in accordo con l'Amministratore, nonché orari, e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa attualmente in essere;
ulteriori mansioni eventualmente svolte dalla SI.ra saranno ovviamente oggetto di Parte_1
integra zione retributiva/compensativa a parte;
13) prende atto che in ragione dell'utilizzo comune degli spazi esterni all'abitazione familiare le parti si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso soprattutto in occasione di eventuali feste e convivialità;
14) dispone che la SI.ra proprietaria dell'appartamento sito in L'Aquila, Parte_1
Via Monte Matese n.6, attualmente adibito a sede sociale ed operativa della Società
Equila Costruzioni S.r.l. (amministrata dal SI. in forza di Parte_2
contratto di locazione in essere, garantirà la disponibilità dell'immobile sino alla eventuale disdetta da parte della Società con preavviso di 6 mesi e previo versamento della somma di € 1.000,00 entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di canone di locazione;
15) stabilisce che l'autovettura Range Rover OQ (con relativa copertura assicurativa) resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra per gli Parte_1
spostamenti personali e la gestione dei figli;
alla medesima viene altresì garantito, in caso di sostituzione dell'autovettura da parte dell'intestatario, la disponibilità di altro mezzo di pari valore commerciale;
16) prende atto che la SI.ra manterrà la piena ed esclusiva disponibilità Parte_1
del telefono cellulare e della sim n. 340.4025692;
17) prende atto che le parti espressamente convengono che, in caso di vendita attività da parte del SI. dell'attività Bar L'Aquerello, sarà tenuto ad un Parte_2
4 preavviso di 12 mesi in favore della SI.ra onde consentirle la Parte_1
possibilità di ricollocarsi in altro impiego;
18) prende atto che le parti riservano di definire in separata sede ogni questione di natura societaria, fermo sin da ora l'impegno reciproco da parte di entrambi di fissare un diritto di prelazione in favore dei figli in caso di vendita delle rispettive quote;
19) stabilisce che le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 25 novembre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5