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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2255 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 28/04/1972; Parte_1
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 07/12/2009, Parte_2 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] (a Belo Controparte_1
Horizonte) il 24/08/1965;
• nata in [...] (a Belo Horizonte) il 01/05/1970; Controparte_2
• , nato in [...] (a Belo Horizonte) il 19/03/1975; Controparte_3
• , nato in [...] (a Belo Horizonte) il 28/10/1998; Controparte_4
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 31/10/2002; CP_5 Parte_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Carosi che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_6
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino all'11 giugno 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, ritenersi infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna), in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, con conseguente infondatezza anche delle richieste di sospensione ex art. 295 c.p.c. e/o di rinvio formulate dall'amministrazione resistente (in tal senso: Corte conti n.
43A/1998, secondo cui “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere”.
È appena il caso di aggiungere che le questioni sollevate sono, in ogni caso, da considerarsi ormai superate per effetto della sentenza costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, che ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
***
Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per l'assorbente ragione di seguito esplicitata.
In primo luogo, si osserva che gli odierni attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ebbene, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti nulla hanno documentato in merito alla loro discendenza dall'avo – tal , asseritamente nato, in data Persona_1
02/09/1862, in Italia e, precisamente, a Carovilli (Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza naturalizzarsi –, essendo il ricorso introduttivo del presente giudizio del tutto sprovvisto di qualsivoglia documentazione a supporto, non prodotta nemmeno con i successivi atti di causa.
Parte ricorrente, infatti, in vista dell'udienza cartolare del 19 marzo 2025 inizialmente fissata per la discussione e per la decisione della causa, si è limitata a chiedere un rinvio dell'udienza stessa “al fine di poter produrre la procura regolarizzata e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza”; il chiesto rinvio veniva concesso dallo scrivente giudice, con contestuale assegnazione di un termine perentorio (fino alla data di udienza di discussione e decisione così come rinviata) per provvedere all'integrazione documentale in questione.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza così come rinviata – tuttavia – la parte ricorrente, senza produrre (a tutt'oggi) alcunché e senza nulla allegare in merito alle concrete circostanze che potrebbero giustificare tale richiesta, si è limitata a chiedere nuovamente un ulteriore rinvio dell'udienza fissata per la discussione e per la decisione, allegando, a sostegno della richiesta, le stesse generiche ragioni già poste a fondamento della precedente (generica) istanza di rinvio, di talché tale ulteriore istanza non può essere accolta e la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Pertanto, in assenza di prova circa il fatto acquisitivo della cittadinanza italiana in capo all'avo e circa la linea di trasmissione in capo agli odierni ricorrenti, la domanda non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda, con assorbimento di tutte le eccezioni formulate dall'amministrazione resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'assenza pressoché totale di questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione e decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata dall'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2255/2024, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte dai ricorrenti;
• Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2255 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 28/04/1972; Parte_1
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 07/12/2009, Parte_2 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] (a Belo Controparte_1
Horizonte) il 24/08/1965;
• nata in [...] (a Belo Horizonte) il 01/05/1970; Controparte_2
• , nato in [...] (a Belo Horizonte) il 19/03/1975; Controparte_3
• , nato in [...] (a Belo Horizonte) il 28/10/1998; Controparte_4
• , nata in [...] (a Belo Horizonte) il 31/10/2002; CP_5 Parte_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Carosi che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_6
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino all'11 giugno 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, ritenersi infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna), in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, con conseguente infondatezza anche delle richieste di sospensione ex art. 295 c.p.c. e/o di rinvio formulate dall'amministrazione resistente (in tal senso: Corte conti n.
43A/1998, secondo cui “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere”.
È appena il caso di aggiungere che le questioni sollevate sono, in ogni caso, da considerarsi ormai superate per effetto della sentenza costituzionale n. 142 del 31 luglio 2025, che ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
***
Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per l'assorbente ragione di seguito esplicitata.
In primo luogo, si osserva che gli odierni attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ebbene, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti nulla hanno documentato in merito alla loro discendenza dall'avo – tal , asseritamente nato, in data Persona_1
02/09/1862, in Italia e, precisamente, a Carovilli (Isernia) e successivamente emigrato in Brasile senza naturalizzarsi –, essendo il ricorso introduttivo del presente giudizio del tutto sprovvisto di qualsivoglia documentazione a supporto, non prodotta nemmeno con i successivi atti di causa.
Parte ricorrente, infatti, in vista dell'udienza cartolare del 19 marzo 2025 inizialmente fissata per la discussione e per la decisione della causa, si è limitata a chiedere un rinvio dell'udienza stessa “al fine di poter produrre la procura regolarizzata e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza”; il chiesto rinvio veniva concesso dallo scrivente giudice, con contestuale assegnazione di un termine perentorio (fino alla data di udienza di discussione e decisione così come rinviata) per provvedere all'integrazione documentale in questione.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza così come rinviata – tuttavia – la parte ricorrente, senza produrre (a tutt'oggi) alcunché e senza nulla allegare in merito alle concrete circostanze che potrebbero giustificare tale richiesta, si è limitata a chiedere nuovamente un ulteriore rinvio dell'udienza fissata per la discussione e per la decisione, allegando, a sostegno della richiesta, le stesse generiche ragioni già poste a fondamento della precedente (generica) istanza di rinvio, di talché tale ulteriore istanza non può essere accolta e la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Pertanto, in assenza di prova circa il fatto acquisitivo della cittadinanza italiana in capo all'avo e circa la linea di trasmissione in capo agli odierni ricorrenti, la domanda non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, deriva, quindi, l'integrale rigetto della domanda, con assorbimento di tutte le eccezioni formulate dall'amministrazione resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'assenza pressoché totale di questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione e decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata dall'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2255/2024, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte dai ricorrenti;
• Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo