Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 542 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/02/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “- disporre il richiamo del Parte_1
nominato c.t.u. dott. ; Persona_1
- in via subordinata, disporre nuova C.T.U. medico-legale, al fine di accertare le patologie di cui
è affetto il ricorrente, indicate in ricorso ed in atti prodotti;
- nel merito, riconoscere che l'odierno ricorrente é affetto dalle patologie dedotte in ricorso e che tali patologie sono tali da determinare, in capo al ricorrente, la sua impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di non poter deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con il consequenziale diritto del medesimo a percepire l'indennità di accompagnamento chiesta, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 4 aprile 2023.
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 4 aprile
2023;
- condannare, quindi, l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla corresponsione del beneficio anzidetto in favore del ricorrente con decorrenza dal 4 aprile 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre
Salvo ogni altro diritto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/04/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e allo status di portatore di Handicap grave ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di richiamo avendo il CTU risposto compiutamente, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Encefalopatia ipossico-ischemica da esiti di ictus ischemico-emorragico emisfero sinistro con reliquata emiparesi destra e sindrome frontale con depressione, , ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, incontinenza urinaria esiti di K prostatico trattato con ciclo di terapia ormonale e radioterapia.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dalla documentazione agli atti si rileva che il Sig. in data 04.04.2023 presentava Parte_1
domanda alla competente Commissione Sanitaria, al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato invalidante dell'indennità di accompagnamento.
Nella seduta del 12.06.2023 la Commissione Sanitaria invalidi civili ha riconosciuto al sig. Pt_1
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
[...] propri della sua età (L509/88 124/98) grave pari al 100%” e ha negato l'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge
104/1992).
Il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e stato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma
3, Legge 104/1992);
Il ricorrente veniva sottoposto a CTU (Dr. ), che riconosceva in capo al Persona_2 ricorrente nella sua CTU: “handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 04/04/2023. non riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Con atto depositato telematicamente in data 23.04.24 il ricorrente dichiarava di contestare la CTU proponeva giudizio di merito al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della L. 104/92 con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa (04.04.2023)
All'Udienza del 18/09/2024 venni nominato CTU al fine di sottoporre a visita il sig. , Parte_1
la disamina della documentazione sanitaria, l'esame clinico e obiettivo sul paziente hanno evidenziato che lo stesso è affetto da:
Encefalopatia ipossico-ischemica da esiti di ictus ischemico-emorragico emisfero sinistro con reliquata emiparesi destra e sindrome frontale con depressione, , ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, incontinenza urinaria esiti di K prostatico trattato con ciclo di terapia ormonale e radioterapia.
Rapportando la diagnosi alle tabelle vediamo che nel DM del 1992 tre sono i codici, relativi agli esiti dei tumori:
9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE
FUNZIONALE percentuale fissa 11%
9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE
FUNZIONALE percentuale fissa 70%
9325 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE
NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA percentuale 100%
Nel caso in esame alla “incontinenza urinaria esiti di K prostatico trattato con ciclo di terapia ormonale e radioterapia possiamo attribuire il codice 9323 considerando il ca prostatico già trattato con una buona prognosi ma l'incontinenza urinaria grave compromissione funzionale e quindi una percentuale del 70%; Agli “esiti di ictus ischemico-emorragico emisfero sinistro con reliquata emiparesi destra” attribuiremo il codice 7303 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE) percentuale 61-70% considerando 61% per la relativa gravità:
Infine alla “sindrome frontale con depressione e ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” il codice 2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA 41-50% e percentuale del 50% alle percentuali così determinate applicando la formula di Balthazard essendo le patologie coesistenti avremmo una percentuale superiore al 95% e perciò assimilabile al 100%, Si concorda pertanto con la valutazione della CML di Sciacca del 12/08/2023 e del CTU della ATP.
La legge 18/80 stabilisce che possono beneficiare della l'indennità di accompagnamento le persone
"mutilati o invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di assistenza continua e permanente. Come si evince dall'esame della Legge, i requisiti fondamentali sono: l'impossibilità a deambulare autonomamente e/o l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continua e permanente.
Il primo criterio della suddetta legge non è rispettato in quanto il sig. deambula Pt_1
autonomamente e anche i cambi posturali sono autonomi, per gli atti quotidiani IADL e ADL hanno dimostrato una autonomia elementare conservata e pertanto si ritiene non spettante la indennità di accompagnamento con ciò in accordo la valutazione della CML di Sciacca del 12/08/2023 e del CTU della ATP.
Discorso a parte va fatto per il riconoscimento dell'handicap, la L 104/92, all'art 1 recita: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Tale criterio è correlabile alle patologie e condizioni cliniche del paziente che pertanto a parere dello scrivente è persona con handicap di cui all'art. 3 comma 1
In seguito, l'Art 3 al comma 3 continua : "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità questo criterio non è assolutamente rispettato nel caso in esame proprio nella mancata correlazione all'età, le stesse patologie con le stesse manifestazioni cliniche in un quarantenne sarebbero state considerate di particolare gravità e avrebbero permesso il riconoscimento di persona con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92. Si ritiene pertanto che il sig. è persona con disabilità ma NON con necessità di sostegno Pt_1
elevato o molto elevato.
CONCLUSIONI
Per quanto sopra detto il Sig. è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 124/98) grave pari al
100% ma il soggetto NON presenta le condizioni previste dalla legge (L. 18/80) per avere diritto alla indennità di accompagnamento. Inoltre è
Persona con disabilità art. 3 comma 1 L. 104/92 e pertanto NON con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Entrambe le condizioni dalla data della domanda amministrativa(04/04/2023);
Per la stesura finale della presente CTU, per la condizione di disabilità, è stata usata la nuova terminologia ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024)
Alla presente il CTP l' concorda CP_3
L'Avv. Femminella ha presentato osservazioni che si allegano con le risposteRisposte alle osservazioni dell'Avvocato Femminela che scrive:
“Con riferimento al mancato riconoscimento, in capo al ricorrente, della sua condizione di portatore di Handicap in situazione di gravità, ai sensi dall'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, occorre rilevare che, già con perizia n. cronol. 1007/2024 del 27/02/2024, depositata nel procedimento portante RG n. 1102/2023, prodotta in atti, il Dott. ha Persona_2
considerato il signor "soggetto con handicap in situazione di gravità", affermando Parte_1
che "lo stesso abbia diritto ai benefici previsti dalla Legge 5.2.1992 n. 104 dalla domanda amministrativa (04/04/2023)".
Conseguentemente, con il Ricorso introduttivo del presente procedimento, il ricorrente non ha contestato le conclusioni della predetta CTU, chiedendo, quindi, la conferma, in capo al medesimo, dello stato di portatore di Handicap grave ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3, così come riconosciuto dal precedente CTU Dott. . Persona_2
Pertanto, si rileva che il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap grave ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3, in capo al ricorrente, non è oggetto del presente procedimento.”
Su questo punto si precisa che lo scrivente CTU ha risposto ai quesiti postigli dal Sig. Giudice che si possono leggere in premessa della CTU, ma entrando nel merito ritengo come ho già scritto nella
CTU che il sig. «Non necessità di sostegno elevato o molto elevato» e pertanto NON è persona Pt_1
disabile ai sensi del art. 3 comma 3 della legge 104/92;
Per quanto attiene la Indennità di accompagnamento è nell'E.O che lo stesso Avvocato cita la risposta: "Passaggi posturali seduto-eretto autonomi con appoggio";
- "La deambulazione autonoma appare difficoltosa per lo steppage"; - "Cambiamenti di decubito in modo autonomo ma solo con appoggio";
"Apparato osteoarticolare: Rachide: non in asse. Rachide ipomobile;
spinalgie a tutta la colonna.
Arti inferiori: masse muscolari ipotoniche e ipotrofiche. Passaggi posturali e spostamenti eseguibili con appoggio. Arto inferiore destro con muscoli ipotonici, ipotrofici. Edemi declivi diffusi agli arti inferiori ... ".
NON SI EVINCE L'IMPOSSIBILITA'.
Per quanto sopra detto si confermano le conclusioni della mia CTU: “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 06/02/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini