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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/07/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6334/2015R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6334/2015 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO Parte_1 C.F._1
MARIO elettivamente domiciliata in Foggia al C.so Roma n. 110, presso il difensore
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. GENTILE GIULIO e dell'avv. DI MISCIO LAURA ( ) VIALE MICHELANGELO, 177 71121 FOGGIA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE MICHELANGELO 177 71100 FOGGIA presso il difensore avv. GENTILE GIULIO
- CONVENUTA -
in persona del Curatore avv. Controparte_2
Eugenio La Gala del Foro di Bari (c.f. ), giusta decreto di nomina C.F._3 curatore (n. cronol. 6719/2022) emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari in data 20/03/2022, elettivamente domiciliata in Gioia del Colle (BA) alla via Stefano da Putignano n. 23 presso lo studio dello stesso avv. Eugenio La Gala,
- TERZA CHIAMATA -
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASCO ANNA MARIA e dell'avv. , CP_3 elettivamente domiciliato in VIA SPAGNA, N.3 71100 FOGGIA presso il difensore avv. VASCO ANNA MARIA
- TERZA CHIAMATA -
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Controparte_4 C.F._4
Leone, elettivamente domiciliato alla Via Melo n. 185 presso e nello studio del difensore
- TERZO CHIAMATO -
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._5 Controparte_6
), ) C.F._6 Controparte_7 CodiceFiscale_7 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sylos CP_8 C.F._8
Labini, elettivamente domiciliati in Lucera (FG) alla Via Fiorelli n.18 presso l'avv. Roberto GRASSO (studio legale PALUMBO) pagina 1 di 9 - TERZI CHIAMATI -
(c.f. ) (c.f. CP_7 C.F._9 Controparte_8
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Andriani, elettivamente C.F._10 domiciliati presso il difensore
- TERZI CHIAMATI - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazioni del 27/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in data 3 settembre 2015, conveniva in Parte_1 giudizio la clinica “ in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento di correzione dell'alluce valgo cui si era sottoposta in data 17/9/2009 presso la citata struttura ospedaliera. Con comparsa depositata il 28 settembre 2015 la convenuta società si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendo, comunque ed in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia del dottor quale chirurgo CP_2 ortopedico esecutore materiale dell'intervento medico oggetto di causa, nei cui confronti rivalersi in caso di accoglimento della domanda.
costituitosi giudizio con comparsa del 1° settembre 2016, chiedeva ed CP_2 otteneva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni SpA la quale, costituitasi con comparsa depositata il 30 marzo 2017, chiedeva di essere estromessa dal giudizio e, in via subordinata, il rigetto della domanda con il favore delle spese. Il processo, interrotto a seguito del decesso del Dr. veniva tempestivamente CP_2 riassunto su iniziativa dell'attrice, che procedeva – iussu iudicis - all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del defunto i quali, tuttavia, rinunciavano alla stessa o dichiaravano di non averla accennata. Con comparsa del 23/6/2022 si costituiva in giudizio la curatela dell'eredità giacente di CP_2
riportandosi a tutte le difese articolate nell'interesse del terzo chiamato e
[...] chiedendone l'accoglimento. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di pc del 27/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda proposta dall'attrice nei confronti della struttura ospedaliera convenuta “
[...]
(già e è Controparte_10 Controparte_1 Controparte_9 fondata e deve trovare accoglimento, nei limiti che saranno di seguito chiariti ed alla luce delle considerazioni che seguono,. Premesso che “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, co. 1 DL 2012 n. 158, conv. in L. n. 189 del 2012 (abrogato dalla L. n. 24/2017) e dall'art. 7, co. 3 della L. n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (sic Cass. 2019/n. 28994; conf. Cass. 2019/n. 28811), non vi è dubbio che, secondo la disciplina valevole nel caso in esame (relativo a prestazioni mediche rese nel 2009), il denunciato inesatto adempimento della prestazione medica fosse inquadrabile nella responsabilità contrattuale o da “contatto sociale”, con la conseguenza che era a carico del pagina 2 di 9 danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del sanitario, mentre spettava a parte convenuta dimostrare che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente (cfr., tra le tante, Cass. 2005/n. 22894; Cass. 2006/n. 12362; Cass. 2006/n. 9085; Cass. 2009/n. 20806). Nel merito, parte attrice ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, relativamente alla responsabilità della convenuta la quale, viceversa, non ha fornito alcuna prova liberatoria contraria. Alla luce degli esiti della CTU espletata nel corso dell'istruttoria, sussiste infatti adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore nella terapia post-operatoria e del nesso di causalità tra evento e danno. Sotto quest'ultimo profilo, è indubbio, dopo l'arresto costituito da Cass. SS.UU. 2008/n. 576, che, per pacifica opinione giurisprudenziale, “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo, nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del <>, mentre nel processo penale vige la regola della prova
<>; ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (conf. Cass. 2010/n. 16123).
3. Orbene, nel senso dell'affermazione della responsabilità della convenuta depongono, in particolare, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento.
3.1 L'ausiliario del giudice ha innanzitutto ricostruito i fatti di causa che, nella loro dimensione naturalistica, vengono descritti come segue:
“Dall'esame del fascicolo processuale si rileva che la signora , in data 10.8.2007, poiché Parte_1 affetta da metatarsalgia persistente dei piedi con alluce valgo iva la radiografia dei piedi presso il centro radiologico del dr. in Campobasso. Le si evidenziava: condizione di alluce valgo Pt_2 bilaterale, di grado maggiore a sinistra, con irregolarità marginali e segni di sclerosi sub condrale delle superfici articolari e lateralizzazione dei corrispondenti sesamoidi. Per la persistenza della sintomatologia dolorosa all'alluce valgo a sinistra, resistente alle comuni terapie farmacologiche e fisioterapiche, in data 17 settembre 2009 presso la “Case di Cure Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco” di Foggia era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo sinistro secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. In data 18 settembre le si eseguiva la radiografia di controllo dell'avampiede sinistro. Era dimesso con il consiglio di terapia medica antibiotica orale e anticoagulante parenterale con il consiglio di nuovo controllo in data 25 settembre. In data 2 ottobre tornava a controllo ortopedico. Le si rimuovevano i punti di sutura. In data 15 ottobre si programmava ricovero ospedaliero per rimozione del filo di K.
pagina 3 di 9 Con il passare dei mesi per la persistenza della sintomatologia dolorosa con deficit funzionale all'alluce sinistro in data 22 marzo 2010 eseguiva una radiografia del piede sinistro e destro, che evidenziava: esiti di intervento di osteotomia correttiva del primo metatarso di sinistra per alluce valgo. I capi ossei risultavano saldati in evidente deviazione ad latus. Per_ In data 16 aprile 2010 si recava ortopedico dal dr. che le diagnosticava: esiti di intervento di osteotomia di Bosch 1 metatarso piede sinistro. Le si consigliava la r.m. e la tac del piede sinistro. In data 11 maggio 2010 eseguiva la r.m. del piede sinistro, che evidenziava: esiti di intervento chirurgico di correzione alluce valgo con osteotomia metatarsale e dislocazione ad latus dei monconi ossei;
disomogeneità di segnale a carico della spongiosa ossea adiacente i monconi metatarsali come per fenomeni di rimaneggiamento della spongiosa ossea. I monconi sono saldati tramite tessuto preminentemente fibroso. Imbottimento delle parti molli perischeletriche attorno al metatarso in rapporto a fenomeni di tipo reattivo infiammatorio. Inoltre nella stessa data le si eseguiva la tac del piede sinistro, che evidenziava: ... i capi dei monconi ossei non sono affrontati tra di loro con deviazione ad latus. Aspetto di riassorbimento lacunare della spongiosa ossea adiacente l'estremità del moncone prossimale metatarsale;
aspetti analoghi più lievi a carico del moncone distale. … aspetto di addensamento del pannicolo adiposo sottocutaneo sul versante dorsale dell'avampiede come per imbibizione edematosa. Per_ In data 16 settembre 2010 l'ortopedico, dr. visitava la signora ritenendo opportuno Pt_1 intervento chirurgico di pseudoartrosi piede ro. Le si comunicav i pre ospedalizzazione tramite accessi ambulatoriali concordati. In lista d'attesa per l'intervento. In data 7 gennaio 2011 eseguiva visita gastroenterologica presso il . Le si Controparte_11 diagnosticava: steatosi epatica in paziente operata di alluce valgo con n a con alterazione dei valori enzimatici. La condizione attuale non controindicava l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per_ In data 17 febbraio 2011 l'ortopedico, dr. visitava la signora ritenendo opportuno Pt_1 intervento chirurgico di pseudoartrosi piede tro. Le si comunicav i pre ospedalizzazione tramite accessi ambulatoriali concordati. In lista d'attesa per l'intervento. In data 2 marzo 2011 si ricoverava presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico Icot di Latina. Si legge nell'anamnesi patologica prossima: si ricoverava per esiti di pseudoartrosi I metatarso in esiti correzione varismo metatarsale. Rilasciava la firma al consenso informato ortopedico e anestesiologico. All'esame obiettivo si evidenzia: “ Piede sinistro con dolore alla pressione in corrispondenza della diafisi del I metatarso. Il dolore si accentuava nella deambulazione determinando zoppia”. In data 3 marzo si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della 1 metatarso falangea con fili di K. ed innesto osseo prelevato dalla cresta tibiale anteriore. Nella scheda di sala operatoria si legge: “diagnosi: pseudoartrosi I metatarso piede sinistro. Intervento: toilette e trapianto con cresta iliaca. Anestesia: blocco triplice plessico tronculare. Descrizione intervento: pz. In decubito supino, …incisione articolazione metatarso falangea I raggio piede sinistro. Release capsulare. Riconoscimento e cruentazione del focolaio di pseudoartrosi. Riduzione e sintesi con fili di K. sotto controllo scopico. Incisione mediana al di sotto della tuberosità tibiale, dieresi del sottocute e prelievo di osso dalla cresta iliaca. Innesto a ponte del prelievo a livello del focolaio di pseudoartrosi… fasciatura di posizione”. La radiografia di controllo post operatoria del piede sinistro evidenziava: controllo in sala operatoria dopo trattamento di una pseudoartrosi del I metatarso con trapianto osseo e fili metallici. Era dimesso con la seguente diagnosi: esiti di intervento di correzione metatarso varo piede sinistro esitato in pseudoartrosi in disturbo di correzione. Era dimesso in data 7 marzo con il consiglio di terapia medica anticoagulante parenterale e antibiotica orale e nuovo controllo in data 14 marzo. In data 28 marzo 2011 si sottoponeva a visita ortopedica di controllo presso lo stesso nosocomio. pagina 4 di 9 Andava bene. Le si rimuovevano i punti di sutura. Le si applicava scarpa Talus. Le si consigliava nuovo controllo dopo 25 giorni. Per_ In data 27 aprile si recava a controllo ortopedico dal dr. che le consigliava controllo radiologico e clinico dopo 15 giorni. Per_ In data 11 maggio si recava a controllo ortopedico dal dr. che le concedeva il carico progressivo. Per_ In data 1 giugno 2011si recava a controllo ortopedico dal dr che le diagnosticava: …osseo per pseudoartrosi alluce sinistro. In data 18 giugno 2011 eseguiva la radiografia del piede sinistro, che evidenziava: esiti di osteotomia correttiva del primo metatarso per alluce valgo con evoluzione in pseudoartrosi ed impianto di innesto osseo. Scarsi i risultati di tipo riparativo. In data 30 gennaio 2014 l'ortopedico, dr. redigeva consulenza medico legale di parte per Per_2
l'attrice. In data 1 settembre 2015 la con il patrocinio dell'avvocato Mario Angino citava presso il Pt_1
Tribunale Civile di Foggia le ra Rinuite e Controparte_9
Successivamente si costituivano tutte le parti convenute interessate al giudizio”.
3.2 Passando alle valutazioni di natura prettamente medico-legale, l'ausiliario del Tribunale – al cui elaborato si fa integrale rinvio per tutti gli elementi di dettaglio - ha risposto ai quesiti oggetto dell'incarico evidenziando le seguenti circostanze: a) “all'epoca del primo intervento chirurgico la era in sovrappeso, aveva 67 anni, era invalida Pt_1 civile al 75%, perché affetta da discectomia cardiopatia ipertensiva, steatosi epatica in epatopatia di n.d.d., asma bronchiale, isterectomia”; b)”in data 17 settembre 2009 presso la “Case di Cure Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco” di Foggia era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. In data 15 ottobre si programmava ricovero ospedaliero per rimozione del filo di K”; c) “ in data 17 settembre 2009, allorchè si ricoverava per il primo intervento sono state fornite le doverose informative alla in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla Pt_1 necessità di terapie successive per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato. La firmava il consenso anestesiologico e ortopedico “; Pt_1
d) “La in data 17 settembre 2009 era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione Pt_1 dell'allu secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. La descrizione dell'intervento chirurgico è corretta, così come previsto dalla tecnica percutanea mininvasiva di Bosch. Però c'è da considerare che a breve distanza di tempo per la persistenza della sintomatologia dolorosa con deficit funzionale all'alluce sinistro in data 22 marzo 2010 la radiografia del piede sinistro evidenziava: esiti di intervento di osteotomia correttiva del primo metatarso di sinistra per alluce valgo. I capi ossei risultavano saldati in evidente deviazione ad latus con mancata correzione”; e) “ l'intervento chirurgico eseguito non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche se la era invalida civile al 75% per le sue molteplici patologie “; Pt_1
f) “la attualmente lamenta saltuaria sintomatologia dolorosa all'avampiede sinistro con Pt_1 deamb ella norma. A livello del piede sinistro l'alluce è in asse. Modesta esostosi con cute ipercromica a livello della testa del I metatarso. Presenza di cicatrice chirurgica a livello della I
pagina 5 di 9 articolazione metatarso falangea. Presenza di altra cicatrice chirurgica in prossimità della prima. Assenza di callosità. Presenza di dolore alla digito pressione della falange prossimale e del I metatarso. I movimenti di flesso estensione dell'alluce sono normali, anche se riferiti dolorosi dopo lunghi percorsi. Deambulazione nella norma. Usa scarpe normali “. Alla luce delle considerazioni che precedono, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Le attuali condizioni della con le relative conseguenze negative sono causalmente Pt_1 riconducibili ai postumi del primo intervento chirurgico, che ha causato la evidente deviazione ad latus dei monconi ossei con mancata correzione e conseguente pseudoartrosi. Il secondo intervento chirurgico ha quasi totalmente corretto la deviazione ad latus dei monconi ossei ed ha migliorato la situazione anatomico funzionale dell'avampiede sinistro;
- il secondo intervento chirurgico ha comportato un allungamento dell'inabilità temporanea della che si può quantificare come segue: ITT 6 gg:, ITP 75% 10 gg., ITP 50% 10 gg., Pt_1
ITP 25% 10 gg;
- allo stato attuale, considerato il quadro clinico obiettivato residua un danno biologico, non altrimenti verificatosi, rapportabile alla persistente sindrome algo disfunzionale a carico dell'avampiede sinistro in seguito al primo intervento chirurgico con evidente deviazione ad latus dei monconi ossei con mancata correzione, in relazione alle tesi comunemente accettate in questa branca della Medicina Legale con riferimento all'impianto valutativo CP_12
“Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona Controparte_13 in ambito civilistico”, Ed., 2016, utilizzato quale bareme di riferimento, che può Per_3 trovare equa valutazione nella misura del 2(DUE)%. Applicando la Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) per le lesioni di non lieve entità, a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attrice deve essere riconosciuta la complessiva somma di € 2.650,14 così dovuta:
- € 1.490,10 per danno biologico permanente del 2%, per un soggetto di anni 67 al momento dell'evento dannoso;
- € 1.160,04 per invalidità temporanea totale. Orbene, gli esiti dell'accertamento peritale – che si condividono integralmente perché immuni da vizi logici e carenze procedimentali, rese nel contraddittorio con le parti fondati sull'attento studio degli atti ed esenti da vizi logici – non possono essere superati dalle generiche difese della convenuta struttura ospedaliera, la quale non ha dato prova dell'esatto adempimento della prestazione specialistica.
4. La convenuta ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il medico autore dell'intervento, per essere da costui manlevato in caso di soccombenza rispetto alla pretesa dell'attrice. Orbene, giova rammentare che secondo la Corte di legittimità Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 (Rv. 651852 - 01), “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda pagina 6 di 9 risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l' convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)”. Diversa è la conclusione quando la chiamata sia basata sulla negazione della propria legittimazione passiva (Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018, Rv. 647752 – 01, secondo cui “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. (Nella fattispecie, relativa a un'ipotesi di occupazione appropriativa in cui l'ente delegato alla realizzazione dell'opera pubblica aveva chiamato in causa il indicandolo come il vero legittimato passivo, la S.C., in applicazione del principio in cui in massima, ha cassato la decisione di merito che aveva considerato nuova la domanda rivolta dall'attore nei confronti del solo in appello)”. Nel caso di specie si versa nella prima ipotesi in quanto: a) la struttura ospedaliera, lungi dal contestare la propria legittimazione passiva, ha indicato il dr. quale CP_2 corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attrice, chiedendo di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea;
b) la stessa difesa di parte attrice ha ripetutamente precisato di non voler estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato. Tanto premesso, la domanda di manleva è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. Con specifico riferimento all'azione di rivalsa della struttura ospedaliera nei confronti del medico, la Corte di Cassazione, nel solco del precedente consolidato orientamento (cfr. Cass. Civ., n. 28987 dell'11/11/2019), ha recentemente chiarito ( sent. N. 34516/2023) che l'esclusività della colpa del medico (come nel caso in commento) non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta secondo la Cassazione l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura ospedaliera (50%). Al fine di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche:
- una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”;
- l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra illustrati, onde la stessa dovrà limitare la propria azione di rivalsa nella minor misura del 50%. pagina 7 di 9 6. Il terzo chiamato (adesso individuato nella curatela dell'eredità giacente di CP_2 ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa da cui ha chiesto di essere garantito in caso di condanna. Anche tale pretesa è fondata e deve trovare accoglimento. In particolare, risulta priva di pregio l'eccezione di inoperatività delle polizze sollevata dalla compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.. Sostiene, in proposito, la compagnia che in virtù degli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di contratto la garanzia assicurativa invocata “sembrerebbe pienamente efficace e vincolante se non fosse che, nell'Allegato alla predetta polizza, precisamente nella parte relativa alla Descrizione del Rischio, si fa espresso richiamo unicamente all'Opzione B) del menzionato art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, che prevede che “… in caso di decesso dell'Assicurato, pensionamento, cessazione dell'attività, è facoltà dell'assicurato o degli aventi diritto, usufruire di un ulteriore periodo di garanzia di cinque anni …”, mentre nessun richiamo viene operato all'Opzione A) che, pertanto, rimane esclusa dalla garanzia assicurativa.” L'argomento non coglie nel segno ove sol di consideri che il citato art.13 non pone affatto le due opzioni in regime di alternatività, ma in regime di cumulo, come anche evincibile dalla loro semplice collocazione topografica all'interno dell''art.13, ossia un'elencazione “a cascata” (e, per l'appunto, cumulativa) delle possibili (concorrenti) condizioni di operatività della polizza. L'operatività della polizza anche per l'opzione A)1 consente di superare le eccezioni di inoperatività collegate al regime di claims made, il quale comporta che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve, purché la polizza sia vigente al momento della richiesta di risarcimento danni. Alla luce delle considerazioni che precedono, la struttura ospedaliera convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice la complessiva somma, all'attualità, di Euro € 2.650,14 oltre interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – settembre 2009 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n. 23225/2005). La curatela dell'eredità giacente di e, per essa la compagnia CP_2 [...]
deve essere condannata a manlevare la struttura ospedaliera convenuta Controparte_14 fino al 50% di quanto quest'ultima sia tenuta a versare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per effetto della presente sentenza.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 in base al valore accertato della causa ed all'attività espletata, deve trovare applicazione l'ordinario criterio della soccombenza: a) nei rapporti fra l'attrice e la convenuta;
b) nei rapporti fra la convenuta e la curatela dell'eredità giacente di;
CP_2
c) nei rapporti fra curatela dell'eredità giacente di e la Compagnia CP_2
UNIPOLSSAI Assicurazioni. 1“… l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione … l'Assicurazione è, altresì, operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei due anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purchè inerenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa …”: pagina 8 di 9 Quanto, invece, ai rapporti fra le altre parti, ne appare opportuna l'integrale compensazione poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di CP_2
è stata fatta iussu iudicis, peraltro in una situazione di non automatica estensione
[...] della domanda al terzo chiamato. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda spiegata da e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1
“ ” in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di parte attrice e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 2.650,14 all'attualità, oltre interessi per come meglio specificato in parte motiva;
2) accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della curatela dell'eredità giacente di e, per l'effetto, accerta il diritto della convenuta ad CP_2 essere manlevata di quanto tenuta a versare in base al capo 1) della presente sentenza, nei limiti specificati nella parte motiva;
3) accoglie la domanda di manleva formulata dalla curatela dell'eredità giacente di CP_2 nei confronti della compagnia e, per l'effetto, accerta il
[...] Controparte_14 diritto della terza chiamata ad essere manlevata di quanto tenuta a versare in base al capo 2) della presente sentenza, nei limiti specificati nella parte motiva;
4) condanna la convenuta “ Controparte_1
” in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare in favore
[...] dell'attrice le spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
5) condanna la Curatela dell'eredità giacente di a rimborsare in favore della CP_2 convenuta ” le Controparte_1 spese di lite, che liquida euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
6) condanna la compagnia in persona del legale Controparte_14 rappresentante pro tempore a rimborsare in favore della Curatela dell'eredità giacente di le spese di lite, che liquida euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali iva e cpa;
7) compensa interamente le spese fra le altre parti;
8) pone definitivamente a carico della convenuta “ Controparte_1
” le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
[...]
Foggia, 5 luglio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6334/2015 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO Parte_1 C.F._1
MARIO elettivamente domiciliata in Foggia al C.so Roma n. 110, presso il difensore
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. GENTILE GIULIO e dell'avv. DI MISCIO LAURA ( ) VIALE MICHELANGELO, 177 71121 FOGGIA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE MICHELANGELO 177 71100 FOGGIA presso il difensore avv. GENTILE GIULIO
- CONVENUTA -
in persona del Curatore avv. Controparte_2
Eugenio La Gala del Foro di Bari (c.f. ), giusta decreto di nomina C.F._3 curatore (n. cronol. 6719/2022) emesso dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari in data 20/03/2022, elettivamente domiciliata in Gioia del Colle (BA) alla via Stefano da Putignano n. 23 presso lo studio dello stesso avv. Eugenio La Gala,
- TERZA CHIAMATA -
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASCO ANNA MARIA e dell'avv. , CP_3 elettivamente domiciliato in VIA SPAGNA, N.3 71100 FOGGIA presso il difensore avv. VASCO ANNA MARIA
- TERZA CHIAMATA -
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Controparte_4 C.F._4
Leone, elettivamente domiciliato alla Via Melo n. 185 presso e nello studio del difensore
- TERZO CHIAMATO -
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._5 Controparte_6
), ) C.F._6 Controparte_7 CodiceFiscale_7 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sylos CP_8 C.F._8
Labini, elettivamente domiciliati in Lucera (FG) alla Via Fiorelli n.18 presso l'avv. Roberto GRASSO (studio legale PALUMBO) pagina 1 di 9 - TERZI CHIAMATI -
(c.f. ) (c.f. CP_7 C.F._9 Controparte_8
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Andriani, elettivamente C.F._10 domiciliati presso il difensore
- TERZI CHIAMATI - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazioni del 27/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in data 3 settembre 2015, conveniva in Parte_1 giudizio la clinica “ in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento di correzione dell'alluce valgo cui si era sottoposta in data 17/9/2009 presso la citata struttura ospedaliera. Con comparsa depositata il 28 settembre 2015 la convenuta società si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendo, comunque ed in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia del dottor quale chirurgo CP_2 ortopedico esecutore materiale dell'intervento medico oggetto di causa, nei cui confronti rivalersi in caso di accoglimento della domanda.
costituitosi giudizio con comparsa del 1° settembre 2016, chiedeva ed CP_2 otteneva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni SpA la quale, costituitasi con comparsa depositata il 30 marzo 2017, chiedeva di essere estromessa dal giudizio e, in via subordinata, il rigetto della domanda con il favore delle spese. Il processo, interrotto a seguito del decesso del Dr. veniva tempestivamente CP_2 riassunto su iniziativa dell'attrice, che procedeva – iussu iudicis - all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del defunto i quali, tuttavia, rinunciavano alla stessa o dichiaravano di non averla accennata. Con comparsa del 23/6/2022 si costituiva in giudizio la curatela dell'eredità giacente di CP_2
riportandosi a tutte le difese articolate nell'interesse del terzo chiamato e
[...] chiedendone l'accoglimento. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di pc del 27/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda proposta dall'attrice nei confronti della struttura ospedaliera convenuta “
[...]
(già e è Controparte_10 Controparte_1 Controparte_9 fondata e deve trovare accoglimento, nei limiti che saranno di seguito chiariti ed alla luce delle considerazioni che seguono,. Premesso che “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, co. 1 DL 2012 n. 158, conv. in L. n. 189 del 2012 (abrogato dalla L. n. 24/2017) e dall'art. 7, co. 3 della L. n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (sic Cass. 2019/n. 28994; conf. Cass. 2019/n. 28811), non vi è dubbio che, secondo la disciplina valevole nel caso in esame (relativo a prestazioni mediche rese nel 2009), il denunciato inesatto adempimento della prestazione medica fosse inquadrabile nella responsabilità contrattuale o da “contatto sociale”, con la conseguenza che era a carico del pagina 2 di 9 danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del sanitario, mentre spettava a parte convenuta dimostrare che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente (cfr., tra le tante, Cass. 2005/n. 22894; Cass. 2006/n. 12362; Cass. 2006/n. 9085; Cass. 2009/n. 20806). Nel merito, parte attrice ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, relativamente alla responsabilità della convenuta la quale, viceversa, non ha fornito alcuna prova liberatoria contraria. Alla luce degli esiti della CTU espletata nel corso dell'istruttoria, sussiste infatti adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore nella terapia post-operatoria e del nesso di causalità tra evento e danno. Sotto quest'ultimo profilo, è indubbio, dopo l'arresto costituito da Cass. SS.UU. 2008/n. 576, che, per pacifica opinione giurisprudenziale, “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo, nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del <
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3. Orbene, nel senso dell'affermazione della responsabilità della convenuta depongono, in particolare, gli esiti della CTU espletata nel corso del procedimento.
3.1 L'ausiliario del giudice ha innanzitutto ricostruito i fatti di causa che, nella loro dimensione naturalistica, vengono descritti come segue:
“Dall'esame del fascicolo processuale si rileva che la signora , in data 10.8.2007, poiché Parte_1 affetta da metatarsalgia persistente dei piedi con alluce valgo iva la radiografia dei piedi presso il centro radiologico del dr. in Campobasso. Le si evidenziava: condizione di alluce valgo Pt_2 bilaterale, di grado maggiore a sinistra, con irregolarità marginali e segni di sclerosi sub condrale delle superfici articolari e lateralizzazione dei corrispondenti sesamoidi. Per la persistenza della sintomatologia dolorosa all'alluce valgo a sinistra, resistente alle comuni terapie farmacologiche e fisioterapiche, in data 17 settembre 2009 presso la “Case di Cure Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco” di Foggia era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo sinistro secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. In data 18 settembre le si eseguiva la radiografia di controllo dell'avampiede sinistro. Era dimesso con il consiglio di terapia medica antibiotica orale e anticoagulante parenterale con il consiglio di nuovo controllo in data 25 settembre. In data 2 ottobre tornava a controllo ortopedico. Le si rimuovevano i punti di sutura. In data 15 ottobre si programmava ricovero ospedaliero per rimozione del filo di K.
pagina 3 di 9 Con il passare dei mesi per la persistenza della sintomatologia dolorosa con deficit funzionale all'alluce sinistro in data 22 marzo 2010 eseguiva una radiografia del piede sinistro e destro, che evidenziava: esiti di intervento di osteotomia correttiva del primo metatarso di sinistra per alluce valgo. I capi ossei risultavano saldati in evidente deviazione ad latus. Per_ In data 16 aprile 2010 si recava ortopedico dal dr. che le diagnosticava: esiti di intervento di osteotomia di Bosch 1 metatarso piede sinistro. Le si consigliava la r.m. e la tac del piede sinistro. In data 11 maggio 2010 eseguiva la r.m. del piede sinistro, che evidenziava: esiti di intervento chirurgico di correzione alluce valgo con osteotomia metatarsale e dislocazione ad latus dei monconi ossei;
disomogeneità di segnale a carico della spongiosa ossea adiacente i monconi metatarsali come per fenomeni di rimaneggiamento della spongiosa ossea. I monconi sono saldati tramite tessuto preminentemente fibroso. Imbottimento delle parti molli perischeletriche attorno al metatarso in rapporto a fenomeni di tipo reattivo infiammatorio. Inoltre nella stessa data le si eseguiva la tac del piede sinistro, che evidenziava: ... i capi dei monconi ossei non sono affrontati tra di loro con deviazione ad latus. Aspetto di riassorbimento lacunare della spongiosa ossea adiacente l'estremità del moncone prossimale metatarsale;
aspetti analoghi più lievi a carico del moncone distale. … aspetto di addensamento del pannicolo adiposo sottocutaneo sul versante dorsale dell'avampiede come per imbibizione edematosa. Per_ In data 16 settembre 2010 l'ortopedico, dr. visitava la signora ritenendo opportuno Pt_1 intervento chirurgico di pseudoartrosi piede ro. Le si comunicav i pre ospedalizzazione tramite accessi ambulatoriali concordati. In lista d'attesa per l'intervento. In data 7 gennaio 2011 eseguiva visita gastroenterologica presso il . Le si Controparte_11 diagnosticava: steatosi epatica in paziente operata di alluce valgo con n a con alterazione dei valori enzimatici. La condizione attuale non controindicava l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per_ In data 17 febbraio 2011 l'ortopedico, dr. visitava la signora ritenendo opportuno Pt_1 intervento chirurgico di pseudoartrosi piede tro. Le si comunicav i pre ospedalizzazione tramite accessi ambulatoriali concordati. In lista d'attesa per l'intervento. In data 2 marzo 2011 si ricoverava presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico Icot di Latina. Si legge nell'anamnesi patologica prossima: si ricoverava per esiti di pseudoartrosi I metatarso in esiti correzione varismo metatarsale. Rilasciava la firma al consenso informato ortopedico e anestesiologico. All'esame obiettivo si evidenzia: “ Piede sinistro con dolore alla pressione in corrispondenza della diafisi del I metatarso. Il dolore si accentuava nella deambulazione determinando zoppia”. In data 3 marzo si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della 1 metatarso falangea con fili di K. ed innesto osseo prelevato dalla cresta tibiale anteriore. Nella scheda di sala operatoria si legge: “diagnosi: pseudoartrosi I metatarso piede sinistro. Intervento: toilette e trapianto con cresta iliaca. Anestesia: blocco triplice plessico tronculare. Descrizione intervento: pz. In decubito supino, …incisione articolazione metatarso falangea I raggio piede sinistro. Release capsulare. Riconoscimento e cruentazione del focolaio di pseudoartrosi. Riduzione e sintesi con fili di K. sotto controllo scopico. Incisione mediana al di sotto della tuberosità tibiale, dieresi del sottocute e prelievo di osso dalla cresta iliaca. Innesto a ponte del prelievo a livello del focolaio di pseudoartrosi… fasciatura di posizione”. La radiografia di controllo post operatoria del piede sinistro evidenziava: controllo in sala operatoria dopo trattamento di una pseudoartrosi del I metatarso con trapianto osseo e fili metallici. Era dimesso con la seguente diagnosi: esiti di intervento di correzione metatarso varo piede sinistro esitato in pseudoartrosi in disturbo di correzione. Era dimesso in data 7 marzo con il consiglio di terapia medica anticoagulante parenterale e antibiotica orale e nuovo controllo in data 14 marzo. In data 28 marzo 2011 si sottoponeva a visita ortopedica di controllo presso lo stesso nosocomio. pagina 4 di 9 Andava bene. Le si rimuovevano i punti di sutura. Le si applicava scarpa Talus. Le si consigliava nuovo controllo dopo 25 giorni. Per_ In data 27 aprile si recava a controllo ortopedico dal dr. che le consigliava controllo radiologico e clinico dopo 15 giorni. Per_ In data 11 maggio si recava a controllo ortopedico dal dr. che le concedeva il carico progressivo. Per_ In data 1 giugno 2011si recava a controllo ortopedico dal dr che le diagnosticava: …osseo per pseudoartrosi alluce sinistro. In data 18 giugno 2011 eseguiva la radiografia del piede sinistro, che evidenziava: esiti di osteotomia correttiva del primo metatarso per alluce valgo con evoluzione in pseudoartrosi ed impianto di innesto osseo. Scarsi i risultati di tipo riparativo. In data 30 gennaio 2014 l'ortopedico, dr. redigeva consulenza medico legale di parte per Per_2
l'attrice. In data 1 settembre 2015 la con il patrocinio dell'avvocato Mario Angino citava presso il Pt_1
Tribunale Civile di Foggia le ra Rinuite e Controparte_9
Successivamente si costituivano tutte le parti convenute interessate al giudizio”.
3.2 Passando alle valutazioni di natura prettamente medico-legale, l'ausiliario del Tribunale – al cui elaborato si fa integrale rinvio per tutti gli elementi di dettaglio - ha risposto ai quesiti oggetto dell'incarico evidenziando le seguenti circostanze: a) “all'epoca del primo intervento chirurgico la era in sovrappeso, aveva 67 anni, era invalida Pt_1 civile al 75%, perché affetta da discectomia cardiopatia ipertensiva, steatosi epatica in epatopatia di n.d.d., asma bronchiale, isterectomia”; b)”in data 17 settembre 2009 presso la “Case di Cure Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco” di Foggia era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. In data 15 ottobre si programmava ricovero ospedaliero per rimozione del filo di K”; c) “ in data 17 settembre 2009, allorchè si ricoverava per il primo intervento sono state fornite le doverose informative alla in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla Pt_1 necessità di terapie successive per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato. La firmava il consenso anestesiologico e ortopedico “; Pt_1
d) “La in data 17 settembre 2009 era sottoposta ad intervento chirurgico di correzione Pt_1 dell'allu secondo la tecnica di Bosch. Si legge: “Incisione lineare dell'alluce valgo in corrispondenza del collo del primo metatarso con successivo isolamento del collo metatarsale, osteotomia lievemente obliqua dello stesso. Si medializzava l'epifisi metatarsale e si manteneva la correzione ottenuta con filo di K. percutaneo secondo la tecnica di Bosch”. La descrizione dell'intervento chirurgico è corretta, così come previsto dalla tecnica percutanea mininvasiva di Bosch. Però c'è da considerare che a breve distanza di tempo per la persistenza della sintomatologia dolorosa con deficit funzionale all'alluce sinistro in data 22 marzo 2010 la radiografia del piede sinistro evidenziava: esiti di intervento di osteotomia correttiva del primo metatarso di sinistra per alluce valgo. I capi ossei risultavano saldati in evidente deviazione ad latus con mancata correzione”; e) “ l'intervento chirurgico eseguito non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche se la era invalida civile al 75% per le sue molteplici patologie “; Pt_1
f) “la attualmente lamenta saltuaria sintomatologia dolorosa all'avampiede sinistro con Pt_1 deamb ella norma. A livello del piede sinistro l'alluce è in asse. Modesta esostosi con cute ipercromica a livello della testa del I metatarso. Presenza di cicatrice chirurgica a livello della I
pagina 5 di 9 articolazione metatarso falangea. Presenza di altra cicatrice chirurgica in prossimità della prima. Assenza di callosità. Presenza di dolore alla digito pressione della falange prossimale e del I metatarso. I movimenti di flesso estensione dell'alluce sono normali, anche se riferiti dolorosi dopo lunghi percorsi. Deambulazione nella norma. Usa scarpe normali “. Alla luce delle considerazioni che precedono, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Le attuali condizioni della con le relative conseguenze negative sono causalmente Pt_1 riconducibili ai postumi del primo intervento chirurgico, che ha causato la evidente deviazione ad latus dei monconi ossei con mancata correzione e conseguente pseudoartrosi. Il secondo intervento chirurgico ha quasi totalmente corretto la deviazione ad latus dei monconi ossei ed ha migliorato la situazione anatomico funzionale dell'avampiede sinistro;
- il secondo intervento chirurgico ha comportato un allungamento dell'inabilità temporanea della che si può quantificare come segue: ITT 6 gg:, ITP 75% 10 gg., ITP 50% 10 gg., Pt_1
ITP 25% 10 gg;
- allo stato attuale, considerato il quadro clinico obiettivato residua un danno biologico, non altrimenti verificatosi, rapportabile alla persistente sindrome algo disfunzionale a carico dell'avampiede sinistro in seguito al primo intervento chirurgico con evidente deviazione ad latus dei monconi ossei con mancata correzione, in relazione alle tesi comunemente accettate in questa branca della Medicina Legale con riferimento all'impianto valutativo CP_12
“Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona Controparte_13 in ambito civilistico”, Ed., 2016, utilizzato quale bareme di riferimento, che può Per_3 trovare equa valutazione nella misura del 2(DUE)%. Applicando la Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) per le lesioni di non lieve entità, a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attrice deve essere riconosciuta la complessiva somma di € 2.650,14 così dovuta:
- € 1.490,10 per danno biologico permanente del 2%, per un soggetto di anni 67 al momento dell'evento dannoso;
- € 1.160,04 per invalidità temporanea totale. Orbene, gli esiti dell'accertamento peritale – che si condividono integralmente perché immuni da vizi logici e carenze procedimentali, rese nel contraddittorio con le parti fondati sull'attento studio degli atti ed esenti da vizi logici – non possono essere superati dalle generiche difese della convenuta struttura ospedaliera, la quale non ha dato prova dell'esatto adempimento della prestazione specialistica.
4. La convenuta ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il medico autore dell'intervento, per essere da costui manlevato in caso di soccombenza rispetto alla pretesa dell'attrice. Orbene, giova rammentare che secondo la Corte di legittimità Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 (Rv. 651852 - 01), “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda pagina 6 di 9 risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l' convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)”. Diversa è la conclusione quando la chiamata sia basata sulla negazione della propria legittimazione passiva (Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018, Rv. 647752 – 01, secondo cui “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. (Nella fattispecie, relativa a un'ipotesi di occupazione appropriativa in cui l'ente delegato alla realizzazione dell'opera pubblica aveva chiamato in causa il indicandolo come il vero legittimato passivo, la S.C., in applicazione del principio in cui in massima, ha cassato la decisione di merito che aveva considerato nuova la domanda rivolta dall'attore nei confronti del solo in appello)”. Nel caso di specie si versa nella prima ipotesi in quanto: a) la struttura ospedaliera, lungi dal contestare la propria legittimazione passiva, ha indicato il dr. quale CP_2 corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attrice, chiedendo di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea;
b) la stessa difesa di parte attrice ha ripetutamente precisato di non voler estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato. Tanto premesso, la domanda di manleva è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. Con specifico riferimento all'azione di rivalsa della struttura ospedaliera nei confronti del medico, la Corte di Cassazione, nel solco del precedente consolidato orientamento (cfr. Cass. Civ., n. 28987 dell'11/11/2019), ha recentemente chiarito ( sent. N. 34516/2023) che l'esclusività della colpa del medico (come nel caso in commento) non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta secondo la Cassazione l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura ospedaliera (50%). Al fine di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche:
- una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”;
- l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra illustrati, onde la stessa dovrà limitare la propria azione di rivalsa nella minor misura del 50%. pagina 7 di 9 6. Il terzo chiamato (adesso individuato nella curatela dell'eredità giacente di CP_2 ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa da cui ha chiesto di essere garantito in caso di condanna. Anche tale pretesa è fondata e deve trovare accoglimento. In particolare, risulta priva di pregio l'eccezione di inoperatività delle polizze sollevata dalla compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.. Sostiene, in proposito, la compagnia che in virtù degli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di contratto la garanzia assicurativa invocata “sembrerebbe pienamente efficace e vincolante se non fosse che, nell'Allegato alla predetta polizza, precisamente nella parte relativa alla Descrizione del Rischio, si fa espresso richiamo unicamente all'Opzione B) del menzionato art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, che prevede che “… in caso di decesso dell'Assicurato, pensionamento, cessazione dell'attività, è facoltà dell'assicurato o degli aventi diritto, usufruire di un ulteriore periodo di garanzia di cinque anni …”, mentre nessun richiamo viene operato all'Opzione A) che, pertanto, rimane esclusa dalla garanzia assicurativa.” L'argomento non coglie nel segno ove sol di consideri che il citato art.13 non pone affatto le due opzioni in regime di alternatività, ma in regime di cumulo, come anche evincibile dalla loro semplice collocazione topografica all'interno dell''art.13, ossia un'elencazione “a cascata” (e, per l'appunto, cumulativa) delle possibili (concorrenti) condizioni di operatività della polizza. L'operatività della polizza anche per l'opzione A)1 consente di superare le eccezioni di inoperatività collegate al regime di claims made, il quale comporta che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve, purché la polizza sia vigente al momento della richiesta di risarcimento danni. Alla luce delle considerazioni che precedono, la struttura ospedaliera convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice la complessiva somma, all'attualità, di Euro € 2.650,14 oltre interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – settembre 2009 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n. 23225/2005). La curatela dell'eredità giacente di e, per essa la compagnia CP_2 [...]
deve essere condannata a manlevare la struttura ospedaliera convenuta Controparte_14 fino al 50% di quanto quest'ultima sia tenuta a versare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per effetto della presente sentenza.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 in base al valore accertato della causa ed all'attività espletata, deve trovare applicazione l'ordinario criterio della soccombenza: a) nei rapporti fra l'attrice e la convenuta;
b) nei rapporti fra la convenuta e la curatela dell'eredità giacente di;
CP_2
c) nei rapporti fra curatela dell'eredità giacente di e la Compagnia CP_2
UNIPOLSSAI Assicurazioni. 1“… l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione … l'Assicurazione è, altresì, operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei due anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purchè inerenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa …”: pagina 8 di 9 Quanto, invece, ai rapporti fra le altre parti, ne appare opportuna l'integrale compensazione poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità di CP_2
è stata fatta iussu iudicis, peraltro in una situazione di non automatica estensione
[...] della domanda al terzo chiamato. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda spiegata da e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1
“ ” in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di parte attrice e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 2.650,14 all'attualità, oltre interessi per come meglio specificato in parte motiva;
2) accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della curatela dell'eredità giacente di e, per l'effetto, accerta il diritto della convenuta ad CP_2 essere manlevata di quanto tenuta a versare in base al capo 1) della presente sentenza, nei limiti specificati nella parte motiva;
3) accoglie la domanda di manleva formulata dalla curatela dell'eredità giacente di CP_2 nei confronti della compagnia e, per l'effetto, accerta il
[...] Controparte_14 diritto della terza chiamata ad essere manlevata di quanto tenuta a versare in base al capo 2) della presente sentenza, nei limiti specificati nella parte motiva;
4) condanna la convenuta “ Controparte_1
” in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare in favore
[...] dell'attrice le spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
5) condanna la Curatela dell'eredità giacente di a rimborsare in favore della CP_2 convenuta ” le Controparte_1 spese di lite, che liquida euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
6) condanna la compagnia in persona del legale Controparte_14 rappresentante pro tempore a rimborsare in favore della Curatela dell'eredità giacente di le spese di lite, che liquida euro 2.552,00 per onorari oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali iva e cpa;
7) compensa interamente le spese fra le altre parti;
8) pone definitivamente a carico della convenuta “ Controparte_1
” le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
[...]
Foggia, 5 luglio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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