TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 267
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse

    Il Collegio ha ritenuto fondato il rilievo di improcedibilità poiché il Comune, preso atto dell'inerzia dei lottizzanti, ha approvato d'ufficio la variante al piano di lottizzazione, espletando gli adempimenti istruttori che avevano reso necessaria la sospensione dell'efficacia della precedente delibera. Pertanto, non residua alcun interesse del ricorrente alla decisione.

  • Rigettato
    Mancato rispetto del quorum per l'approvazione della delibera impugnata

    La censura è infondata in quanto l'Amministrazione resistente ha dimostrato che l'argomento era all'ordine del giorno fin dalla prima convocazione, rendendo valido il quorum raggiunto nella seconda convocazione.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'atto di autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990)

    La censura non è fondata poiché l'atto impugnato è una sospensione (art. 21-quater L. 241/1990) e non un annullamento d'ufficio. Pertanto, non si applica il termine di 18 mesi e la motivazione sull'interesse pubblico è congrua, indicando la necessità di adeguare il piano di lottizzazione alle prescrizioni paesaggistiche e alle nuove norme sulla VAS.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per la variante al piano di lottizzazione e per gli adempimenti VAS

    Il motivo è infondato. Il raffronto tra le planimetrie mostra una significativa mutazione della configurazione planovolumetrica di alcuni lotti, rendendo necessaria la variante.

  • Rigettato
    Accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori

    Poiché tutti i motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati, non sussiste l'illegittimità prospettata ai fini risarcitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 267
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 267
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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