Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Carbone e Carlo Colucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Dante Alighieri n. 51;
contro
Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi;
per l'annullamento
“della Deliberazione del Consiglio Comunale di Mola di Bari n. 32/2020 con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto la “sospensione dell’efficacia della Delibera di C.C. n. 20 del 21.07.2009 ai fini dell’espletamento di procedimento di variante e connessa procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”, nonché di ogni altro atto comunque presupposto e/o consequenziale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. IO Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame la società -OMISSIS- ha impugnato la deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2020 con cui è stata sospesa l’efficacia della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione della maglia C.2.3., ai sensi dell’art. 21- quater , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo di 240 giorni, al fine di dare impulso alla procedura di variante al piano di lottizzazione e di recepire così le modifiche e le prescrizioni imposte con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari (in relazione alle opere pubbliche e private ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare), nonché di consentire lo svolgimento delle procedure connesse alla V.A.S., come richiesto dalla Regione Puglia.
Il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, sostenendone altresì l’infondatezza nel merito.
All’esito dell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. È fondato il rilievo di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse formulato dal Comune resistente, in ragione delle sopravvenienze provvedimentali intervenute in corso di giudizio.
Premesso che con il provvedimento impugnato è stata disposta la “sospensione dell’efficacia della Delibera di C.C. n. 20 del 21.07.2009 ai fini dell’espletamento di procedimento di variante e connessa procedura di verifica di assoggettabilità a VAS” affinché la parte interessata si attivasse in tal senso, va evidenziato che il Comune di Mola di Bari, preso atto dell’inerzia dei lottizzanti nel presentare la variante al piano di lottizzazione, vi ha provveduto d’ufficio, dando seguito agli adempimenti istruttori preannunciati nella delibera consiliare n. 32/2020. Infatti, con la deliberazione di giunta n. 245 del 17.11.2024 avente ad oggetto “Approvazione definitiva della Variante d’ufficio del Piano Di Lottizzazione della Maglia Urbanistica C2.3 del PPA del vigente PRG di Mola di Bari”, l’Ente locale, previo espletamento della procedura di assoggettabilità a V.A.S. e adeguamento delle tavole progettuali alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, ha definitivamente approvato la variante al piano di lottizzazione della maglia C.2.3. Ne deriva che gli adempimenti istruttori che hanno reso necessario sospendere, ex art. 21- quater della legge n. 241/1990, l’efficacia della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione, come preannunciati nella deliberazione n. 32/2020, sono stati eseguiti d’ufficio dal Comune resistente nella pendenza del presente giudizio, attraverso l’approvazione della variante al piano di lottizzazione, pregiudiziale rispetto al rilascio dei permessi di costruire.
Il ricorso quindi è divenuto improcedibile, non residuando più alcun interesse del ricorrente alla decisione.
La parte ricorrente, a fronte dell’improcedibilità dedotta dall’Amministrazione comunale, ha dichiarato di avere comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ai fini risarcitori di cui all’art. 34 del codice del processo amministrativo.
3. Ferma l’improcedibilità del ricorso, occorre quindi esaminare il ricorso al fine di valutare se sussistano i profili di illegittimità, sia pur ai soli fini dell’interesse risarcitorio prospettato dalla parte.
3.1. In via preliminare, va evidenziato che il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che non sono stati impugnati atti precedenti aventi contenuto dispositivo analogo a quello impugnato nel presente giudizio. In particolare, con la comunicazione prot. n. 2707 del 27.11.2017 (allegato 32 della parte resistente), il Comune di Mola di Bari esprimeva la convinzione che le prescrizioni connesse al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa al lotto 5 dovessero tradursi in una variante al piano, previa acquisizione dei necessari pareri; in seguito, constatato che, a fronte di 14 istanze per il rilascio di altrettanti titoli abilitativi edilizi, nessuno dei lottizzanti aveva aderito alla richiesta di predisporre una variante al piano di lottizzazione, con la comunicazione prot. 5264 del 26.2.2018 (allegato 33 della parte resistente), informava le parti che dette richieste sarebbero rimaste sospese. Secondo l’Amministrazione resistente, la società ricorrente aveva l’onere di impugnare sia la nota prot. n. 26707 del 2017, sia la successiva nota prot. n. 5264 del 2018, entro il termine decadenziale decorrente dal ricevimento delle stesse, in quanto avrebbe dovuto contestare la motivazione posta a base delle stesse, che è la medesima sulla quale risulta fondata la delibera oggetto della presente impugnativa.
L’inammissibilità è eccepita dal Comune anche sotto altro profilo: non vi sarebbe alcuna lesione immediata della sfera giuridica della ricorrente, in quanto la sospensione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell’art. 21- quater , comma 2, della legge n. 241/1990 rappresenterebbe una possibilità offerta ai lottizzanti per dare impulso alla procedura di variante che recepisca le modifiche e le prescrizioni imposte con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e consenta di svolgere le procedure connesse alla V.A.S. entro un orizzonte temporale certo, indicato in 240 giorni.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle descritte eccezioni d’inammissibilità, in quanto nel merito le censure di parte ricorrente non sono fondate.
3.2. Con il primo motivo di ricorso è lamentato il mancato rispetto del quorum necessario per l’approvazione della delibera impugnata, in quanto l’argomento di cui alla delibera impugnata sarebbe stato inserito nell’ordine del giorno della seconda convocazione, e non della prima convocazione, per cui il quorum necessario non potrebbe essere quello più basso previsto per la seconda convocazione, ma quello più alto (e non raggiunto nel caso in esame) previsto per la prima convocazione.
La censura è infondata, in quanto in modo dettagliato l’Amministrazione resistente ha evidenziato che l’argomento a base della delibera impugnata è stato posto all’ordine del giorno fin dalla prima convocazione, per cui è valido il quorum raggiunto nella seconda convocazione, in cui la delibera impugnata è stata approvata.
3.3. Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la parte ricorrente ha affermato che il provvedimento impugnato è un atto di autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, di cui però difetterebbero i presupposti, sia per il mancato rispetto del termine di 18 mesi previsto dalla norma ratione temporis applicabile, sia per la mancata valutazione dell’interesse pubblico.
Il Collegio ritiene che la censura non sia fondata, in quanto l’atto impugnato non integra un annullamento d’ufficio, ma una sospensione di precedente provvedimento, per cui la norma applicabile è più correttamente l’art. 21- quater della legge sul procedimento; ne consegue che il Comune, ai fini della legittimità dell’atto di sospensione, non era tenuto al rispetto del termine di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento da sospendere, come invece ricavabile dalla ricostruzione del deducente. Piuttosto, osserva il Collegio, sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 21- quater , in quanto la delibera contiene la sospensione in termini ragionevoli pari a 240 giorni (termine che non supera quello previsto per l’esercizio del potere di annullamento ex art. 21- nonies , della legge n. 241/1990 – essendo i citati 240 giorni un termine inferiore rispetto ai 18 mesi richiamati dalla parte ricorrente-). Neppure è richiesta la motivazione sull’interesse specifico all’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21- nonies , in quanto non è questa la norma applicabile, bensì l’art. 21. quater citato; insomma non è richiesta la c.d. “motivazione rafforzata” sotto il profilo dell’interesse pubblico, prescritta nella diversa fattispecie dell’annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies . Comunque l’atto impugnato è congruamente motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico, indicando che occorre approvare una variante al piano di lottizzazione del 2009 che recepisca le modifiche planovolumetriche imposte dalla Soprintendenza e dalla Regione Puglia con riferimento alle aree ricadenti nella fascia costiera, nonché quelle imposte con riferimento al progetto delle opere di urbanizzazione, che occorre effettuare un approfondimento tecnico-giuridico sulla necessità di sottoporre a VAS ovvero a verifica di assoggettabilità a VAS sulla base delle disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 44/2012 e al regolamento regionale n. 13/2018, sopravvenute all’approvazione del piano di lottizzazione del 2009 che non ha mai scontato la procedura di valutazione ambientale strategica.
Inoltre, il Comune ha precisato che la sospensione degli effetti della deliberazione del piano di lottizzazione è quanto mai necessaria trattandosi di una maglia di rilevanti dimensioni, ricadente in parte nei territori costieri, che prevede al suo interno oltre all’edificazione privata anche una quota di edilizia pubblica.
Sono insomma rispettati i requisiti per l’esercizio del potere di sospensione, secondo la giurisprudenza: “Ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die ; il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, introdotta dall'art. 6 comma 1, lett. c), l. 124 n. del 2015 ed a mente della quale « La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies »; affinché il potere cautelare dell'amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall'art. 21 quater, comma 2, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide” (Cons. Stato sez. III, 28/3/2019, n. 2075).
3.4. Con il quarto motivo parte ricorrente ha lamentato che non sussisterebbero i presupposti per l’adozione della variante all’originario piano di lottizzazione della maglia C.2.3, né dei connessi adempimenti in materia di VAS, in quanto le modifiche imposte dalla Soprintendenza e dalla Regione Puglia in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 39/2017 non sarebbero suscettibili di integrare una variazione allo strumento urbanistico esecutivo già approvato, non comportando modifiche volumetriche all’interno del lotto.
Il motivo è infondato, alla luce delle convincenti difese dell’Amministrazione resistente: dal raffronto tra le due planimetrie versate in giudizio (cfr. doc. 5 e 6 produzione del Comune del 15.1.2021), riferite l’una alla tavola di piano approvata e l’altra ai progetti edilizi oggetto di autorizzazione paesaggistica, emerge che la configurazione planovolumetrica dei lotti 5 e 17, ricadenti nei territori costieri, è significativamente mutata, tanto da richiedere una variante.
3.5. Dunque tutti i motivi di ricorso sono infondati, per cui non sussiste l’illegittimità degli atti impugnati prospettata da parte ricorrente ai fini risarcitori di cui all’art. 34 c.p.a.
4. In ragione della particolarità e della complessità della vicenda in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
IO Di LO, Primo Referendario, Estensore
IO Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di LO | SE DA |
IL SEGRETARIO