Sentenza 2 luglio 1987
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297), la "ultima retribuzione", costituente parametro di base per il computo dell'indennità di anzianità, non coincide necessariamente con l'entità della retribuzione mensile (o comunque periodica) corrisposta o corrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando, sia pure per accordo collettivo, sia venuta meno, nella prossimità o imminenza della cessazione del rapporto, una componente della retribuzione calcolabile ai suddetti fini, quale il compenso per lavoro straordinario di turno fisso e continuativo, percepito dal lavoratore per un lungo lasso di tempo, dovendo in tal caso il compenso percepito in relazione all'ultimo periodo di prestazione di lavoro straordinario essere computato nella detta "ultima retribuzione". ( V 3926/83, mass n 428854).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1987, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1987 |
Testo completo
Ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297), la "ultima retribuzione", costituente parametro di base per il computo dell'indennità di anzianità, non coincide necessariamente con l'entità della retribuzione mensile (o comunque periodica) corrisposta o corrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando, sia pure per accordo collettivo, sia venuta meno, nella prossimità o imminenza della cessazione del rapporto, una componente della retribuzione calcolabile ai suddetti fini, quale il compenso per lavoro straordinario di turno fisso e continuativo, percepito dal lavoratore per un lungo lasso di tempo, dovendo in tal caso il compenso percepito in relazione all'ultimo periodo di prestazione di lavoro straordinario essere computato nella detta "ultima retribuzione". ( V 3926/83, mass n 428854).*