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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2361/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonello Talerico attrice
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola P.IVA_1
Mortoro convenuta
Il Giudice
scaduto il termine del 26 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 27 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2361/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonello Talerico attrice
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola P.IVA_1
Mortoro convenuta OGGETTO
Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno (rectius indennizzo) nella misura di € 75.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori, in ragione della operatività della polizza n.
1822545100171, con decorrenza a partire dal 10.4.2016, stipulata con la compagnia e tacitamente rinnovata, in Controparte_1 forza della quale ella veniva garantita per l'invalidità permanente a seguito di malattia con un capitale di € 75.000,00.
In fatto ha esposto: - di aver stipulato con l' un contratto CP_1 assicurativo con tacito rinnovo della “Linea Protezione Persona” volto a tutelare l'invalidità temporanea e permanente eventualmente patita ed il possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio;
- di aver constatato, nel 2018, la presenza di un'alterazione della propria mammella sinistra e di essersi sottoposta, a gennaio del 2019, a controlli strumentali, a seguito dei quali era stata accertata la presenza di un carcinoma cribriforme infiltrante;
- di essersi sottoposta, a febbraio 2019,
a mastectomia e contestuale impianto di protesi presso la S.C. di
Chirurgia Senologica dell'IRCCS Ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), nonché successivamente a radioterapia e terapia ormonale;
- di aver, pertanto, chiesto alla citata compagnia assicurativa il pagamento del premio, che, previa
4 visita con il sanitario fiduciario della compagnia, le era stato negato sul presupposto che l'invalidità permanente risultasse inferiore alla franchigia contrattualmente prevista.
Tanto premesso, ha concluso in conformità.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che l'indennizzo non poteva essere riconosciuto all'attrice giusta franchigia prevista dalle condizioni generali del contratto.
La causa è stata istruita con documentazione e ctu medico-legale e, assegnata allo scrivente, è stata posta in decisione ex artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Nel caso in esame viene in rilievo quanto disposto all'art. 42, pag.
15, delle condizioni generali della polizza in oggetto, che prescrive: "la percentuale di invalidità permanente viene accertata…adottando quali parametri di valutazione le Tabelle contenute nell'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124 “testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali”, conosciute anche come “Tabelle
INAIL”…nessun indennizzo spetta all'assicurato quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%” (doc. 4 convenuta).
Ciò posto, la causa può essere decisa tenendo conto, in maniera assorbente, delle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio nell'elaborato peritale in atti nonché nella risposta alle osservazioni di parte (dep. ambedue il 14.12.2023) e nelle note a chiarimenti, sollecitate da parte attrice (dep. l'1.10.2024), a cui ci si riporta integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il CTU già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale
5 richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass.
n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007, Cass. n.
15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n.
3519/2001, Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n.
7806/1998).
Il consulente ha, infatti, svolto il proprio operato con motivazione convincente e pienamente condivisibile ed ha adeguatamente replicato ai rilievi di parte.
Pertanto, questo giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal perito, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed accertato.
In particolare, il CTU, rispondendo al quesito postogli dal Tribunale
(“esaminati gli atti e i documenti di causa, il CTU, accertata la percentuale di invalidità riportata da parte attorea a seguito della patologia documentata in atti, utilizzando quali parametri di valutazione le tabelle INAIL, calcoli l'indennizzo spettante a alla stregua delle condizioni contrattuali di cui Parte_1 agli artt. 39 ss.”), ha innanzitutto evidenziato quanto segue:
“premesso che il sistema tabellare da consultare per la valutazione del danno biologico in tema di assicurazioni private è quello in uso all'INAIL e non quello utilizzato per calcolare l'invalidità civile in uso all'INPS, la valutazione dei postumi che la sig.ra non Pt_1 supera la franchigia del 25%. Consultando le tabelle si evidenzia la mancanza di una voce tabellare specifica che contempli
l'asportazione della mammella, tuttavia è inserita nella voce tabellare relativa al danno estetico: “… tra i dimorfismi del torace va inclusa la 'mastectomia': trattasi di atto demolitivo che per la donna in età fertile, oltre ad una rilevanza estetica, ha anche specifica valenza funzionale meritevole di valutazione a parte.
Nella presente fascia di danno andranno fatti rientrare gli 'esiti di mastectomia monolaterale non protesizzata in soggetto in età avanzata' (10% – 20%). Allorché si sia in presenza di soggetto in
6 giovane et, ovvero per le mastectomie bilaterali, prospettiamo un range più elevato (21% - 30%). L'applicazione di protesi può consentire un notevole miglioramento del disestetismo, con possibilità di abbattimento sino al 50% del danno estetico da mastectomia …”. Considerata l'età, la monolateralità e la protesizzazione andata a buon fine, la valutazione totale non può essere superiore al 20%, raggiunta anche considerando anche la voce tabellare relativa alle “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale radicale (valore percentuale fino al 10%)”.
Il fiduciario del Giudice ha poi precisato che “il caso della sig.ra
è stato trattato come da protocollo, ovvero non presenta Pt_1 criticità particolari e come la maggior parte delle neoplasie mammarie viene trattato, dopo l'escissione, prima con la radioterapia e/o la chemioterapia, successivamente con un trattamento ormonale per cinque anni, trattamento che mette a riposo anche l'utero determinando una menopausa precoce che può anche risultare reversibile. La sig.ra all'atto della diagnosi e Pt_1 del trattamento chirurgico (febbraio 2019) presentava una lesione neoplastica con stadiazione pT2N1a, che indica un tumore primario di cm 2 con una metastasi ascellare e senza metastasi a distanza che, asportato e sottoposto a radioterapia della zona e chemioterapia adiuvante, non viene considerata una malattia ancora presente nell'organismo ma che nei 5 anni successivi deve essere sottoposta
a follow up e, essendo presenti recettori ormonali, deve essere trattata nei cinque anni successivi con ormonoterapia. In merito alle problematiche psicologiche che accompagnano una condizione patologica come quella che ha dovuto affrontare la perizianda, pur essendo prevedibile possano essere sottoposte a terapia, nel caso di specie non è presente agli atti alcuna documentazione sanitaria che dimostri il ricorso a colloqui psicologici, visite specialistiche psichiatriche o assunzione di terapia farmacologica specifica” e ha chiarito che: “considerato il tipo di tumore, la stadiazione, l'eradicazione della neoplasia, si ritiene che la voce tabellare da applicare sia la 131 INAIL (neoplasie maligne che si
7 giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale – fino al 10%) e non la voce richiamata dall'avv. Talerico, ovvero la 133
INAIL (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni,
a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia – fino al 30%); questa scelta si è basata sull'assenza di linfedema al braccio omolaterale e sulla mancanza di documentazione sanitaria che comprovasse oggettivamente la presenza di effetti collaterali determinati dall'ormonoterapia prescritta quale terapia adiuvante”
e sottolineato che “per quanto concerne gli esiti di mastectomia
NAC-sparing (ovvero l'asportazione totale della ghiandola mammaria con risparmio dell'intero involucro cutaneo della mammella e del complesso areola-capezzolo), come già indicato sono da inserire nella voce tabellare inerente il danno estetico come sopra riportato.
Le due fasce che possono essere prese in considerazione sono quella compresa tra il 10% ed il 20% (esiti di mastectomia monolaterale non protesizzata in soggetto in età avanzata') e quella che ha un range più elevato compreso tra il 21% ed il 30% (soggetto in giovane età, ovvero per le mastectomie bilaterali). Analizzando il caso in trattazione, la signora , pur essendo un soggetto non in età Pt_1 avanzata, presenta una mastectomia monolaterale con conservazione dell'aspetto esteriore normale della mammella, proprio perché sono stati conservati il tegumento, l'areola mammaria ed il capezzolo.
In costanza dell'intervento chirurgico demolitivo è stata sottoposta
a protesizzazione che consente la riduzione fino al 50% del danno estetico residuato, per cui si ritiene che il valore del 10% (per il solo danno estetico) sia congruo, a questo va aggiunto il danno da attribuire alla pregressa neoplasia che è ugualmente del 10%”.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il CTU ha concluso che l'attrice
“presenta un danno biologico del 20% (venti per cento), calcolato sulla base delle tabelle INAIL utilizzate in tema di assicurazione privata. Tale percentuale è totalmente assorbita dalla franchigia prevista nel contratto stipulato con l' che Controparte_2
8 prevede una liquidazione a partire dal riconoscimento di un danno biologico del 25%”.
Pertanto, tenuto conto della franchigia contrattualmente fissata al
25% e considerato che l'invalidità permanente accertata è pari al
20%, essa deve rimanere a carico dell'assicurata.
Peraltro, ad abundantiam, va osservato che la franchigia è assolutamente legittima, poiché attiene all'oggetto del contratto di assicurazione e non alla limitazione della responsabilità (arg.
Cass. n. 15598 dell'11.6.2019).
In definitiva, la domanda non può trovare accoglimento ed ogni altra istanza e questione è assorbita.
5. SPESE.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
In virtù della soccombenza, le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda.
Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese, liquidate in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Crotone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2361/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonello Talerico attrice
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola P.IVA_1
Mortoro convenuta
Il Giudice
scaduto il termine del 26 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 27 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2361/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonello Talerico attrice
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola P.IVA_1
Mortoro convenuta OGGETTO
Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno (rectius indennizzo) nella misura di € 75.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori, in ragione della operatività della polizza n.
1822545100171, con decorrenza a partire dal 10.4.2016, stipulata con la compagnia e tacitamente rinnovata, in Controparte_1 forza della quale ella veniva garantita per l'invalidità permanente a seguito di malattia con un capitale di € 75.000,00.
In fatto ha esposto: - di aver stipulato con l' un contratto CP_1 assicurativo con tacito rinnovo della “Linea Protezione Persona” volto a tutelare l'invalidità temporanea e permanente eventualmente patita ed il possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio;
- di aver constatato, nel 2018, la presenza di un'alterazione della propria mammella sinistra e di essersi sottoposta, a gennaio del 2019, a controlli strumentali, a seguito dei quali era stata accertata la presenza di un carcinoma cribriforme infiltrante;
- di essersi sottoposta, a febbraio 2019,
a mastectomia e contestuale impianto di protesi presso la S.C. di
Chirurgia Senologica dell'IRCCS Ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), nonché successivamente a radioterapia e terapia ormonale;
- di aver, pertanto, chiesto alla citata compagnia assicurativa il pagamento del premio, che, previa
4 visita con il sanitario fiduciario della compagnia, le era stato negato sul presupposto che l'invalidità permanente risultasse inferiore alla franchigia contrattualmente prevista.
Tanto premesso, ha concluso in conformità.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che l'indennizzo non poteva essere riconosciuto all'attrice giusta franchigia prevista dalle condizioni generali del contratto.
La causa è stata istruita con documentazione e ctu medico-legale e, assegnata allo scrivente, è stata posta in decisione ex artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Nel caso in esame viene in rilievo quanto disposto all'art. 42, pag.
15, delle condizioni generali della polizza in oggetto, che prescrive: "la percentuale di invalidità permanente viene accertata…adottando quali parametri di valutazione le Tabelle contenute nell'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124 “testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali”, conosciute anche come “Tabelle
INAIL”…nessun indennizzo spetta all'assicurato quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%” (doc. 4 convenuta).
Ciò posto, la causa può essere decisa tenendo conto, in maniera assorbente, delle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio nell'elaborato peritale in atti nonché nella risposta alle osservazioni di parte (dep. ambedue il 14.12.2023) e nelle note a chiarimenti, sollecitate da parte attrice (dep. l'1.10.2024), a cui ci si riporta integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il CTU già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale
5 richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass.
n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007, Cass. n.
15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n.
3519/2001, Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n.
7806/1998).
Il consulente ha, infatti, svolto il proprio operato con motivazione convincente e pienamente condivisibile ed ha adeguatamente replicato ai rilievi di parte.
Pertanto, questo giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal perito, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed accertato.
In particolare, il CTU, rispondendo al quesito postogli dal Tribunale
(“esaminati gli atti e i documenti di causa, il CTU, accertata la percentuale di invalidità riportata da parte attorea a seguito della patologia documentata in atti, utilizzando quali parametri di valutazione le tabelle INAIL, calcoli l'indennizzo spettante a alla stregua delle condizioni contrattuali di cui Parte_1 agli artt. 39 ss.”), ha innanzitutto evidenziato quanto segue:
“premesso che il sistema tabellare da consultare per la valutazione del danno biologico in tema di assicurazioni private è quello in uso all'INAIL e non quello utilizzato per calcolare l'invalidità civile in uso all'INPS, la valutazione dei postumi che la sig.ra non Pt_1 supera la franchigia del 25%. Consultando le tabelle si evidenzia la mancanza di una voce tabellare specifica che contempli
l'asportazione della mammella, tuttavia è inserita nella voce tabellare relativa al danno estetico: “… tra i dimorfismi del torace va inclusa la 'mastectomia': trattasi di atto demolitivo che per la donna in età fertile, oltre ad una rilevanza estetica, ha anche specifica valenza funzionale meritevole di valutazione a parte.
Nella presente fascia di danno andranno fatti rientrare gli 'esiti di mastectomia monolaterale non protesizzata in soggetto in età avanzata' (10% – 20%). Allorché si sia in presenza di soggetto in
6 giovane et, ovvero per le mastectomie bilaterali, prospettiamo un range più elevato (21% - 30%). L'applicazione di protesi può consentire un notevole miglioramento del disestetismo, con possibilità di abbattimento sino al 50% del danno estetico da mastectomia …”. Considerata l'età, la monolateralità e la protesizzazione andata a buon fine, la valutazione totale non può essere superiore al 20%, raggiunta anche considerando anche la voce tabellare relativa alle “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale radicale (valore percentuale fino al 10%)”.
Il fiduciario del Giudice ha poi precisato che “il caso della sig.ra
è stato trattato come da protocollo, ovvero non presenta Pt_1 criticità particolari e come la maggior parte delle neoplasie mammarie viene trattato, dopo l'escissione, prima con la radioterapia e/o la chemioterapia, successivamente con un trattamento ormonale per cinque anni, trattamento che mette a riposo anche l'utero determinando una menopausa precoce che può anche risultare reversibile. La sig.ra all'atto della diagnosi e Pt_1 del trattamento chirurgico (febbraio 2019) presentava una lesione neoplastica con stadiazione pT2N1a, che indica un tumore primario di cm 2 con una metastasi ascellare e senza metastasi a distanza che, asportato e sottoposto a radioterapia della zona e chemioterapia adiuvante, non viene considerata una malattia ancora presente nell'organismo ma che nei 5 anni successivi deve essere sottoposta
a follow up e, essendo presenti recettori ormonali, deve essere trattata nei cinque anni successivi con ormonoterapia. In merito alle problematiche psicologiche che accompagnano una condizione patologica come quella che ha dovuto affrontare la perizianda, pur essendo prevedibile possano essere sottoposte a terapia, nel caso di specie non è presente agli atti alcuna documentazione sanitaria che dimostri il ricorso a colloqui psicologici, visite specialistiche psichiatriche o assunzione di terapia farmacologica specifica” e ha chiarito che: “considerato il tipo di tumore, la stadiazione, l'eradicazione della neoplasia, si ritiene che la voce tabellare da applicare sia la 131 INAIL (neoplasie maligne che si
7 giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale – fino al 10%) e non la voce richiamata dall'avv. Talerico, ovvero la 133
INAIL (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni,
a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia – fino al 30%); questa scelta si è basata sull'assenza di linfedema al braccio omolaterale e sulla mancanza di documentazione sanitaria che comprovasse oggettivamente la presenza di effetti collaterali determinati dall'ormonoterapia prescritta quale terapia adiuvante”
e sottolineato che “per quanto concerne gli esiti di mastectomia
NAC-sparing (ovvero l'asportazione totale della ghiandola mammaria con risparmio dell'intero involucro cutaneo della mammella e del complesso areola-capezzolo), come già indicato sono da inserire nella voce tabellare inerente il danno estetico come sopra riportato.
Le due fasce che possono essere prese in considerazione sono quella compresa tra il 10% ed il 20% (esiti di mastectomia monolaterale non protesizzata in soggetto in età avanzata') e quella che ha un range più elevato compreso tra il 21% ed il 30% (soggetto in giovane età, ovvero per le mastectomie bilaterali). Analizzando il caso in trattazione, la signora , pur essendo un soggetto non in età Pt_1 avanzata, presenta una mastectomia monolaterale con conservazione dell'aspetto esteriore normale della mammella, proprio perché sono stati conservati il tegumento, l'areola mammaria ed il capezzolo.
In costanza dell'intervento chirurgico demolitivo è stata sottoposta
a protesizzazione che consente la riduzione fino al 50% del danno estetico residuato, per cui si ritiene che il valore del 10% (per il solo danno estetico) sia congruo, a questo va aggiunto il danno da attribuire alla pregressa neoplasia che è ugualmente del 10%”.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il CTU ha concluso che l'attrice
“presenta un danno biologico del 20% (venti per cento), calcolato sulla base delle tabelle INAIL utilizzate in tema di assicurazione privata. Tale percentuale è totalmente assorbita dalla franchigia prevista nel contratto stipulato con l' che Controparte_2
8 prevede una liquidazione a partire dal riconoscimento di un danno biologico del 25%”.
Pertanto, tenuto conto della franchigia contrattualmente fissata al
25% e considerato che l'invalidità permanente accertata è pari al
20%, essa deve rimanere a carico dell'assicurata.
Peraltro, ad abundantiam, va osservato che la franchigia è assolutamente legittima, poiché attiene all'oggetto del contratto di assicurazione e non alla limitazione della responsabilità (arg.
Cass. n. 15598 dell'11.6.2019).
In definitiva, la domanda non può trovare accoglimento ed ogni altra istanza e questione è assorbita.
5. SPESE.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi ex D.M. 147/22, stanti l'attività processuale concretamente svolta e la natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
In virtù della soccombenza, le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda.
Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese, liquidate in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Crotone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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