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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4016/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE del foro di BOLOGNA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE GIAMPAOLO del CP_1 P.IVA_1 foro di LECCE
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOVANI STEFANO del Controparte_2 P.IVA_2 foro di MILANO e dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA del foro di ROMA
INTERVENUTA avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: si insiste nell'accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, e si chiede, che l'intervento spiegato dalla società e dalla sua mandataria sia CP_2 dichiarato inammissibile non essendo stata fornita la prova del credito vantato.
per parte convenuta opposta: nessuno ha concluso e pertanto deve ritenersi che le conclusioni siano quelle della comparsa di risposta.
pagina 1 di 15 per la intervenuta: si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi ed a quelli della cedente insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da quest'ultima, rinnovando ogni contestazione su tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della (e per essa quale procuratore giusta procura conferita in CP_1 CP_3
data 11 gennaio 2019 - cessionaria del credito vantato da , quale saldo Controparte_4
passivo del conto corrente n. 3997, aperto presso la filiale di Cecina della banca, dalla
[...]
, in ragione di un contratto di cessione di un portafoglio di crediti Controparte_5
pecuniari individuabili in blocco sottoscritto il 23.12.2019, a titolo oneroso e pro soluto) il giudice designato dell'intestato Tribunale ingiungeva, con decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso in data
22.10.2021, alla società e ai sigg.ri Controparte_5 Parte_1
e in qualità di fideiussori, di pagare la somma di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
142.216,00 (per i fideiussori sino alla concorrenza di euro 90.000,00, pari alla fideiussione prestata), oltre agli interessi come da domanda nonché le spese, le competenze e gli onorari del procedimento monitorio che venivano liquidati in euro 2.135,00 per compenso professionale, euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa ed oltre alle successive occorrende.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto notificato il 22.12.2021,
e fondato sui seguenti motivi: Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a) il dover essere esperito il tentativo di conciliazione all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecutività del D.I. opposto a cura del creditore opposto;
b) il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per non avere la stessa fornito prova documentale che tra i crediti ceduti rientrasse quello per cui è causa, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione della G.U. dove era stata pubblicata la notizia della cessione;
c) la nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti nel novembre 2002 per garantire, sino alla concorrenza dell'importo di euro 90.000,00, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti della (d'ora Controparte_5 Controparte_6
Contr innanzi breviter , in quanto redatta in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la normativa Antitrust.
In particolare deducevano che fossero invalide per tale ragione e violassero il principio generale di buona fede e correttezza le seguenti previsioni delle fideiussioni:
i) l'art. 2, che obbliga il fideiussore a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall' Pt_5
stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo> pagina 2 di 15 costringendo il garante a tenere indenne la da vicende successive all'avvenuto adempimento, CP_4
senza che lo stesso disponga in tal senso di qualsivoglia strumento di controllo ed essendo la medesima in evidente antinomia con i precetti disposti dalla norma imperativa di cui all'art. 1953 c.c., nel momento in cui impone la reviviscenza della garanzia persino nell'ipotesi in cui il garante, confidando nell'intervenuta estinzione della garanzia, a seguito del pagamento del debitore principale, abbia trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei confronti dell'obbligato principale;
ii) l'art. 6, che prevede che i diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato> avendo la AN D'LI rilevato che tale previsione era suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo per far valere la garanzia fideiussoria.
Rilevavano che una volta accertata la nullità di tale deroga all'art. 1957 c.c. non poteva che essere accertato, che, nel caso di specie, la cedente prima e la cessionaria poi, nel termine di sei mesi decorrenti dall'invio della raccomandata del 22.09.2017 di revoca delle linee di credito precedentemente accordate, non aveva attivato alcuna tutela giurisdizionale nei confronti del debitore principale, ossia la società Da ciò conseguiva, essendo la clausola di Controparte_5 deroga all'art. 1957 c.c. nulla, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e, per l'effetto la liberazione dal vincolo fideiussorio dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ii) l'art 8 che prevede che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate>;
d) la violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale.
Concludevano pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi su esposti:
1) In via preliminare :
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1285/2021 R.G. n.
3227/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in quanto dall'esecuzione dello stesso deriverebbero un pregiudizio ed un grave danno nei confronti degli odierni opponenti sulla base di una pretesa creditoria carente, indeterminata e infondata;
- accertare e dichiarare la carenza della legittimazione ad agire in capo ad mancando la CP_1
pagina 3 di 15 prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del 16.01.2020, indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e, per l'effetto respingere le domande proposte da CP_1
a mezzo della sua procuratrice speciale e mandataria CP_3
- In ogni caso concedere i termini ex lege al fine di espletare la mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti bancari/finanziari.
- In via Principale:
- accertata la nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative e ai principi generali dell'Ordinamento, in particolare, a quelli di buona fede, correttezza e solidarietà ex. art. 2 Cost, della fideiussione de quo, per violazione della normativa Antitrust di cui alla L. n. 287/1990, poiché le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinunzia ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., contenute negli art. 2, 6, e 8 del contratto di garanzia in esame, riproducono il contenuto del modello
ABI, di cui è stata accertata la violazione delle norme sulla concorrenza con provvedimento della
AN d'LI del 2.5.2005, dichiarare che parte convenuta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liberando di conseguenza questi ultimi dalle garanzie fideiussorie sottoscritte e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta;
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza ai sensi dell'art.
117 TUB e per l'effetto dei succitati accertamenti, revocarlo integralmente;
- In via Subordinata:
- accertare che le fideiussioni de quo siano affette da nullità parziale ex art. 1419, commi 1 e 2, per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca citata in violazione della legge 287/1990 e del
Provvedimento della AN d'LI n. 55, del 2.5.2005, in forza della presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale previsto ex art. 1957 c.c. con riserva di adire le competenti sedi al fine di determinare il danno derivante dall'intesa violativa delle regole concorrenziali;
- accertare che l'odierna opposta sia decaduta dal diritto di chiedere l'escussione della fideiussione omnibus de quo, per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo mai proposto, entro sei mesi, le proprie istanze contro il debitore principale né contro i garanti dello stesso, e per l'effetto dichiarare che
l'opposta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti dei fideiussori liberando questi ultimi dalla garanzia fideiussoria sottoscritta.
In ogni caso: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 – R.G. n. 3227/2021, emesso dal Tribunale di Livorno il 22.10.2021 e
pagina 4 di 15 notificato in data 19.11.2021, in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza di tutti i motivi di CP_1
opposizione, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai sigg. , Parte_1 [...]
, e attesa la natura autonoma del contratto di garanzia Pt_2 Parte_3 Parte_4
del 21.11.2002 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 22.10.2021; rigettare tutte le domande rassegnate nell'opposizione spiegate poiché gradatamente inammissibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 22.10.2021; in subordine, salvo gravame, condannare gli opponenti al pagamento in favore della società CP_1
, costituita nel presente giudizio per il tramite della procuratrice , della somma di
[...] CP_3
euro 90.000,00 (come da contratto di garanzia del 21.11.2002) o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre accessori contrattuali (o quelli ritenuti di giustizia) dalla maturazione al soddisfo effettivo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2 Con ordinanza del 14.4.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa rigettava la istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fissando termine per la introduzione del procedimento di mediazione.
1.3 Veniva esperita con esito negativa la mediazione.
1.4 Quindi la causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali avendo il giudice al tempo designato alla trattazione della causa non accolto la istanza ex art 210 c.p.c. avanzata da parte attrice.
1.5 Con comparsa di intervento del 12.9.2024 interveniva in giudizio la e per Controparte_2
essa nella sua qualità di mandataria con rappresentanza la , Controparte_8
quale cessionaria del credito per cui è causa.
2. Il motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva di asserendo che non vi è prova che tra i crediti ad essa ceduti dalla CP_1 Controparte_6
vi sia anche il credito relativo al conto corrente 3997 aperto presso la filiale di Cecina
[...]
dalla è infondato e deve pertanto essere respinto. Controparte_5
pagina 5 di 15 Infatti se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione, come reiteratamente argomenta parte opponente, ponendo l'accento sul fatto che tale contratto non sia stato prodotto.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal conto corrente sopra CP_1
Contr indicato acceso presso la filiale di Cecina della dalla Controparte_5
, garantito dalla fideiussione degli odierni opponenti.
[...]
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad CP_1
agire in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7, del
Contr 16/1/2020 (cfr. doc. 1 della opposta), si evince che ha ceduto a tutti i crediti derivanti CP_1
da finanziamenti effettuati in diverse forme verso debitori classificati in sofferenza nel periodo tra ottobre 1983 e agosto 2019.
Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge
pagina 6 di 15 sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore dei Cedenti dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti. Nella G.U è altresì precisato che sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti;
Contr ii) il credito già vantato da è stato passato a sofferenza nell'ottobre 2017 a seguito del recesso della banca dal rapporto di conto corrente per cui è causa comunicato nel settembre 2017 (cfr. doc. 9 della fase monitoria);
iii) dal doc. 3 della opposta emerge che il credito contrassegnato dall'NDG n. 57873624, riferibile alla posizione ”; Controparte_5
Peraltro che il credito in oggetto sia stato ceduto alla emerge anche dalla dichiarazione di CP_1
Contr (cfr. doc. 4 della parte opposta).
Occorre in proposito ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ., n.
10200/2021).
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a CP_1
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito documentato dal saldo passivo del suddetto
Contr conto corrente è stato ceduto dalla alla CP_1
2.1 Né può dubitarsi che la sia legittimata a rappresentare nel presente giudizio la in CP_3 CP_1
quanto con la procura prodotta come doc. 2 risulta che la stessa sia stata nominata special servicer conferendo alla medesima tutti i necessari poteri compresi quelli di rappresentanza processuale, con la conseguenza che appare irrilevante che nella comunicazione pubblicata nella GU sia stato indicato quale la Centotrenta Servicing spa e che non sia stata prodotta la eventuale procura da CP_9 quest'ultima conferita a Neprix s.p.a.
3. Occorre dunque esaminare l'eccezione avanzata dagli opponenti in punto di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus da loro prestata, con conseguente asserita decadenza ex art. 1957 c.c.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità (dapprima totale e, poi, parziale) delle fideiussioni bancarie omnibus rilasciate dai medesimi, in quanto stipulate in violazione della normativa antitrust e hanno eccepito anche l'estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c.
pagina 7 di 15 Sostiene la opposta in primo luogo che tale eccezione sia totalmente infondata in quanto la garanzia concessa dagli opponenti in data 21.11.2002 è consacrata in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione omnibus.
Sostengono che alla conclusione per cui gli opponenti hanno prestato una garanzia autonoma e non una fideiussione si debba giungere sulla base delle clausole 7 e 8 degli atti dai medesimi sottoscritti ove si legge:
7) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
[…]
8) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
La tesi difensiva di parte opposta si fonda sul fatto che la fideiussione di cui si discute prevedendo il pagamento a semplice richiesta del creditore e anche nell'ipotesi di opposizione della debitrice principale sarebbe qualificabile sub specie di contratto autonomo di garanzia.
Tale suggestiva argomentazione non è fondata, con la conseguenza che, diversamente da quanto dedotto da parte opposta, nel caso di specie si è dinanzi ad una fideiussione omnibus e non ad un contratto autonomo di garanzia.
Come noto, caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna a effettuare il pagamento al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione, dunque, per l'assenza del vincolo di accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Altro tratto caratterizzante (tipico, ad esempio delle polizze fideiussorie c.d. “performance bond” diffuse in materia di appalti di pubblici lavori, servizi e forniture) è l'eterogeneità che fa assumere alla garanzia connotati indennitari e pseudoassicurativi che, all'evidenza, non sono ravvisabili nei rapporti bancari in cui, in buona sostanza, attraverso la fideiussione altro non si fa che ampliare il novero pagina 8 di 15 soggettivo dei debitori e delle correlative garanzie patrimoniali per i medesimi obblighi restitutori di natura pecuniaria contratti dal debitore principale
In ragione di ciò se è vero che la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag - salva l'evidente irredimibile discrasia con l'intero contenuto della convenzione negoziale (Cassazione civile sez. III, 20/03/2014, n.6517; in tal senso anche Se-zioni Unite sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947;
Cass. ordinanza 22 novembre 2018, n. 30181, Cass. sentenza 22 novembre 2019, n. 30509, Cass., ordinanza 3 novembre 2021, n. 31313) - poiché tale clausola è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020, Rv. 660059 - 01), è altresì vero, tuttavia, che nel caso di specie, dalla piana lettura della fideiussione in atti, emerge esclusivamente la clausola di pagamento “a prima richiesta” ma non si evince in alcun modo la rinuncia a formulare eccezioni.
L'art 7 prevede infatti che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, ma non che non possa proporre eccezioni.
Del resto la Suprema Corte in una recente pronuncia (cfr. Cass. 31105/2024), proprio esaminando l'art.
Contr 7 della fideiussione rilasciata a favore della come nel caso di specie, avente il medesimo tenore letterale, ha escluso che tale clausola possa portare a qualificare di per sé il contratto come contratto autonomo di garanzia, ricordando sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U n. 3947/2010 e della successiva giurisprudenza di legittimità che, la clausola di pagamento "a prima richiesta" ma non senza eccezioni non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni ed enunciando il seguente principio di diritto:
“in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice,
l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Quindi il vincolo di accessorietà è senz'altro attenuato dalla previsione dell'obbligo di pagamento a prima richiesta, ma tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
pagina 9 di 15 caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (in questi termini, si veda Cass. Civ. Sez 1, sent.
9.8.2016 n. 16825).
Quindi poiché nel contratto concluso inter partes il vincolo di accessorietà non è reciso, perché il garante conserva intatta la facoltà di far valere, seppur con l'onere del previo pagamento del debito garantito, tutte le eccezioni sostanziali relative al rapporto obbligatorio tra debitore principale e creditore ai fini dell'eventuale ripetizione dell'indebito, ne consegue che lo stesso deve essere qualificato come fideiussione e non come garanzia autonoma.
del resto verso tale esegesi anche altri elementi del negozio e segnatamente: CP_10
a) il fatto che le parti facciano sempre riferimento alla fideiussione, così dimostrando la loro comune volontà;
b) la circostanza che nello stesso si faccia sempre riferimento alle obbligazioni del debitore principale verso la banca proprio a comprovarne il carattere di accessorietà tipico della fideiussione;
c) lo stesso art 8 del contratto richiamato da parte opposta che dimostra ancora una volta la accessorietà alla obbligazione del debitore garantito. Infatti il prevedere che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” altro non significa che trattare la obbligazione del garante allo stesso modo di quella del debitore principale e non in modo autonomo. In caso di dichiarata invalidità del titolo che ha giustificato la traditio siamo infatti in presenza di un indebito oggettivo e dunque il debitore principale non è tenuto ad adempiere alla obbligazione assunta (dichiarata invalida) ma è tenuto a restituire quanto versatogli dalla banca. Dire che parimenti il fideiussore è tenuto a garantire detta restituzione altro non significa che evidenziarne tale vincolo di accessorietà che dunque porta ad escludere che ci si trovi di fonte ad un contratto autonomo di garanzia.
d) ulteriori elementi che militano nel senso di collocare le fideiussione omnibus de qua fuori dall'ambito della garanzia autonoma, sono rappresentati: i) dal fatto che la fideiussione è normalmente ricevuta da una AN (c.d. fideiussione attiva), mentre la garanzia autonoma vede usualmente la stessa
AN nel ruolo di garante (c.d. fideiussione passiva); ii) la fideiussione omnibus concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia;
iii) la garanzia autonoma, nei rapporti garante-debitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione omnibus (v., Appello
Napoli, 8 febbraio 2023).
Contr Alla luce di quanto sinora esposto, la fideiussione in atti prestata a favore di in data 21.11.2002 dagli odierni opponenti non può qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
pagina 10 di 15 Ne consegue che la stessa, quale fideiussione, è normata dalle disposizioni e principi che regolano detto istituto.
4. Ciò detto, si deve dunque ora procedere alla disamina dell'eccezione di nullità della fideiussione formulata dagli opponenti perché contenente le clausole dichiarate dal provv. n. 55/05 della AN
d'LI in contrasto con l'art.2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.
4.1 In primo luogo, va precisato che si tratta di eccezioni volte unicamente a paralizzare la domanda avanzata dall'opposta - non di domande riconvenzionali finalizzate a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
4.2 Ciò premesso, nel caso di specie va accertata incidentalmente la nullità parziale della fideiussione suddetta.
Con provvedimento n. 55 del 2005 (cfr. doc. 2 di parte opponente), la AN d'LI, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, del- la l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della
AN d'LI, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa
(artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla
AN le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (che è la clausola che rileva nel caso di specie) in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
Le clausole riproduttive del modello ABI dichiarate nulle dalla banca d'LI sono, dunque, la clausola di sopravvivenza, quella di reviviscenza e quella di rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c..
Dal confronto delle clausole riportate nel provvedimento sopra citato dell'ABI (art 2, 6 e 8) e quelle riportate nella fideiussione omnibus per cui è causa emerge che le stesse sono assolutamente identiche.
pagina 11 di 15 Inoltre dal confronto di tali atti emerge che la fideiussione è stata prestata nel periodo oggetto dell'accertamento della AN di LI che va dall'ottobre 2002, come si ricava dallo stesso (cfr. parte 2 il procedimento) all'aprile 2005, essendo il provvedimento del 2.5.2005.
Quindi sono state documentate tutte le circostanze fattuali necessarie all'accertamento della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 8023/2024):
i) l'esistenza del provvedimento della AN d'LI;
ii) la natura della fideiussione ominibus della fideiussione de qua, giacché il provvedimento della
AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) la stipulazione della fideiussione nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento suddetto;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sui fideiussori, essendo stata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., che ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa stata tempestivamente proposta con l'opposizione.
4.2.1 Ciò detto va rigettata la eccezione di nullità totale della fideiussione in quanto la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, che è onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare (cfr. solo da ultimo Cass. 6685 del 13/03/2024), prova nel caso di specie non fornita. Infatti, valutato l'oggetto e il contenuto complessivo della fideiussione omnibus, non può ritenersi provata l'esistenza della condizione posta dall'art. 1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza la clausola n. 6 (non vi è prova che la banca avrebbe preferito non avere nessuna fideiussione piuttosto che avere una fideiussione priva della clausola de qua; non vi
è prova che il garante non avrebbe rilasciato la fideiussione senza la clausola il cui contenuto era favorevole alla controparte).
4.2..2 Invece debbono essere accolte le eccezioni di invalidità parziale della fideiussione omnibus per inserzione nella stessa delle clausole 2, 6 e 8 frutto di una intesa vietata ex artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 come accertato nel menzionato provvedimento della AN D'LI.
Infatti i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c.,
pagina 12 di 15 in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. SU n. 41994 del
30/12/2021). Per il principio della conservazione degli atti, la nullità - dichiarata incidentalmente in questa sede - non si estende all'intero contratto, ma resta limitata, per quanto più strettamente attiene ai nostri fini, alla sola clausola n. 6 (v. Cass. n. 24044/2019; S.U. n.41994/2021).
Infatti conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità va attribuita alla pronuncia della AN d'LI in qualità di Autorità antitrust uno speciale valore probatorio all'interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale (Cass. n. 13846/2019, Cass. n. 18176/2019). La pronuncia della Autorità garante costituisce una prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, per tutti i motivi analiticamente esposti dalla AN d'LI nel provvedimento n. 55/2005, a cui si rimanda, deve concludersi che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 in forza della intesa raggiunta con alcune associazioni a tutela dei consumatori nell'ottobre 2002 contiene disposizioni illecite, che violano l'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990; le clausole lesive della concorrenza sono precisamente quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ne consegue che sono nulle le omologhe clausole contenute nella fideiussione oggetto del presente giudizio e stipulate dalle parti che hanno dato attuazione all'intesa anticoncorrenziale conclusa a monte tra le banche. Il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto per cui è causa trova riscontro probatorio non solo nella conformità del testo, ma anche nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dalla AN D'LI e la fideiussione che oggi ci occupa, essendo stipulata a novembre 2002 dopo la intesa raggiunta dall'ABI con le associazioni dei consumatori,.
5. Appurato, dunque, che le fideiussioni per cui è causa restano valide ed efficaci, sebbene epurate – per quanto qui interessa – della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. si impone la disamina dell'eccezione di decadenza formulata dagli opponenti.
Parte opponente ha eccepito che in conseguenza della invalidità della clausola 6 – che derogava alla previsione normativa contenuta nell'art.1957 c.c. – che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti ha perso efficacia, in quanto la AN non ha provveduto ad escutere il debitore principale o i garanti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Stabilisce l'art 1957 comma 1 c.c.: Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
pagina 13 di 15 debitore e le abbia con diligenza continuate
Agli effetti della disposizione de qua non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale. Per istanza deve intendersi un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto in ragione di tale ratio, per costante giurisprudenza, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. solo da ultimo Cass. 1724 del
29/01/2016), tanto che la Suprema Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. un precetto non seguito da esecuzione (cfr. Cass. nn. 6823/01, Cass. 203/97 e Cass. 6604/94).
Nel caso di specie il rapporto principale è stato passato a sofferenza, come detto, nell'ottobre 2017 a Contr seguito del recesso di nel settembre 2017.
Non risulta che la banca abbia intrapreso nei sei mesi decorrenti da tale data iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale o dei garanti.
In atti risultano soltanto le richieste di pagamento stragiudiziali al debitore principale e poi ai
Contr fideiussori avanzata da prima da e poi da per conto di (cfr. doc. 7, 8 e 9 del CP_3 CP_1
procedimento monitorio), che per quanto suddetto non sono idonee a costituire istanza ex art. 1957 c.c.
Ne consegue che il creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
6. Ne consegue che, in accoglimento della eccezione proposta dagli opponenti, accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti il 22.11.2002 ed accertato che il creditore non ha proposto istanza nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto intrattenuto con il debitore principale e la decadenza del diritto ad agire nei confronti dei garanti, deve essere rigettata la domanda proposta nei loro confronti con la domanda monitoria e conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Rimangono le questioni attinenti alla legittimazione di ad intervenire nel presente Controparte_2
giudizio quale asserito cessionario del credito per cui è causa dovendo, in ogni caso, per quanto suddetto essere la domanda proposta con ricorso monitorio rigettata e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 14 di 15 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Pertanto sia la che non è stata estromessa dal giudizio ex art. 111 comma 3 c.p.c. a CP_1 seguito dell'intervento della che quest'ultima, in solido fra di loro, debbono Controparte_2
essere condannate a rifondere agli opponenti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, questione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato che è fondata la eccezione di decadenza proposta dagli opponenti ex art. 1957 c.c. per le ragioni indicate in motivazione e accertato pertanto che il creditore della Controparte_5
non ha diritto di agire per il pagamento del credito per cui è causa vantato verso tale
[...]
società nei confronti dei fideiussori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
forza della fideiussione omnibus prestata da costoro in data 22.11.2002 a favore della
[...]
relativamente alle obbligazioni contratte con tale dalla Controparte_6 CP_4 [...]
, rigetta la domanda proposta da con il ricorso monitorio e Controparte_5 CP_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.. 1285/2021, emesso dal giudice designato del
Tribunale di Livorno in data il 22.10.2021.
Condanna e in solido fra di loro, a rimborsare agli opponenti CP_1 Controparte_2 Parte_1
e le spese di lite liquidate in € 379,50 per esborsi, €
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
2.552,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4016/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE del foro di BOLOGNA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE GIAMPAOLO del CP_1 P.IVA_1 foro di LECCE
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOVANI STEFANO del Controparte_2 P.IVA_2 foro di MILANO e dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA del foro di ROMA
INTERVENUTA avente ad oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: si insiste nell'accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, e si chiede, che l'intervento spiegato dalla società e dalla sua mandataria sia CP_2 dichiarato inammissibile non essendo stata fornita la prova del credito vantato.
per parte convenuta opposta: nessuno ha concluso e pertanto deve ritenersi che le conclusioni siano quelle della comparsa di risposta.
pagina 1 di 15 per la intervenuta: si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi ed a quelli della cedente insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da quest'ultima, rinnovando ogni contestazione su tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della (e per essa quale procuratore giusta procura conferita in CP_1 CP_3
data 11 gennaio 2019 - cessionaria del credito vantato da , quale saldo Controparte_4
passivo del conto corrente n. 3997, aperto presso la filiale di Cecina della banca, dalla
[...]
, in ragione di un contratto di cessione di un portafoglio di crediti Controparte_5
pecuniari individuabili in blocco sottoscritto il 23.12.2019, a titolo oneroso e pro soluto) il giudice designato dell'intestato Tribunale ingiungeva, con decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso in data
22.10.2021, alla società e ai sigg.ri Controparte_5 Parte_1
e in qualità di fideiussori, di pagare la somma di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
142.216,00 (per i fideiussori sino alla concorrenza di euro 90.000,00, pari alla fideiussione prestata), oltre agli interessi come da domanda nonché le spese, le competenze e gli onorari del procedimento monitorio che venivano liquidati in euro 2.135,00 per compenso professionale, euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa ed oltre alle successive occorrende.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto notificato il 22.12.2021,
e fondato sui seguenti motivi: Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a) il dover essere esperito il tentativo di conciliazione all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecutività del D.I. opposto a cura del creditore opposto;
b) il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per non avere la stessa fornito prova documentale che tra i crediti ceduti rientrasse quello per cui è causa, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione della G.U. dove era stata pubblicata la notizia della cessione;
c) la nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti nel novembre 2002 per garantire, sino alla concorrenza dell'importo di euro 90.000,00, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti della (d'ora Controparte_5 Controparte_6
Contr innanzi breviter , in quanto redatta in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, ossia in contrasto con la normativa Antitrust.
In particolare deducevano che fossero invalide per tale ragione e violassero il principio generale di buona fede e correttezza le seguenti previsioni delle fideiussioni:
i) l'art. 2, che obbliga il fideiussore a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall' Pt_5
stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo> pagina 2 di 15 costringendo il garante a tenere indenne la da vicende successive all'avvenuto adempimento, CP_4
senza che lo stesso disponga in tal senso di qualsivoglia strumento di controllo ed essendo la medesima in evidente antinomia con i precetti disposti dalla norma imperativa di cui all'art. 1953 c.c., nel momento in cui impone la reviviscenza della garanzia persino nell'ipotesi in cui il garante, confidando nell'intervenuta estinzione della garanzia, a seguito del pagamento del debitore principale, abbia trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei confronti dell'obbligato principale;
ii) l'art. 6, che prevede che i diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato> avendo la AN D'LI rilevato che tale previsione era suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo per far valere la garanzia fideiussoria.
Rilevavano che una volta accertata la nullità di tale deroga all'art. 1957 c.c. non poteva che essere accertato, che, nel caso di specie, la cedente prima e la cessionaria poi, nel termine di sei mesi decorrenti dall'invio della raccomandata del 22.09.2017 di revoca delle linee di credito precedentemente accordate, non aveva attivato alcuna tutela giurisdizionale nei confronti del debitore principale, ossia la società Da ciò conseguiva, essendo la clausola di Controparte_5 deroga all'art. 1957 c.c. nulla, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e, per l'effetto la liberazione dal vincolo fideiussorio dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ii) l'art 8 che prevede che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate>;
d) la violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale.
Concludevano pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi su esposti:
1) In via preliminare :
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1285/2021 R.G. n.
3227/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in quanto dall'esecuzione dello stesso deriverebbero un pregiudizio ed un grave danno nei confronti degli odierni opponenti sulla base di una pretesa creditoria carente, indeterminata e infondata;
- accertare e dichiarare la carenza della legittimazione ad agire in capo ad mancando la CP_1
pagina 3 di 15 prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del 16.01.2020, indicato dalla convenuta opposta nei propri atti e, per l'effetto respingere le domande proposte da CP_1
a mezzo della sua procuratrice speciale e mandataria CP_3
- In ogni caso concedere i termini ex lege al fine di espletare la mediazione obbligatoria prevista in materia di contratti bancari/finanziari.
- In via Principale:
- accertata la nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative e ai principi generali dell'Ordinamento, in particolare, a quelli di buona fede, correttezza e solidarietà ex. art. 2 Cost, della fideiussione de quo, per violazione della normativa Antitrust di cui alla L. n. 287/1990, poiché le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinunzia ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., contenute negli art. 2, 6, e 8 del contratto di garanzia in esame, riproducono il contenuto del modello
ABI, di cui è stata accertata la violazione delle norme sulla concorrenza con provvedimento della
AN d'LI del 2.5.2005, dichiarare che parte convenuta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liberando di conseguenza questi ultimi dalle garanzie fideiussorie sottoscritte e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta;
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza ai sensi dell'art.
117 TUB e per l'effetto dei succitati accertamenti, revocarlo integralmente;
- In via Subordinata:
- accertare che le fideiussioni de quo siano affette da nullità parziale ex art. 1419, commi 1 e 2, per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla banca citata in violazione della legge 287/1990 e del
Provvedimento della AN d'LI n. 55, del 2.5.2005, in forza della presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale previsto ex art. 1957 c.c. con riserva di adire le competenti sedi al fine di determinare il danno derivante dall'intesa violativa delle regole concorrenziali;
- accertare che l'odierna opposta sia decaduta dal diritto di chiedere l'escussione della fideiussione omnibus de quo, per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo mai proposto, entro sei mesi, le proprie istanze contro il debitore principale né contro i garanti dello stesso, e per l'effetto dichiarare che
l'opposta non potrà esercitare alcun diritto di regresso nei confronti dei fideiussori liberando questi ultimi dalla garanzia fideiussoria sottoscritta.
In ogni caso: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 – R.G. n. 3227/2021, emesso dal Tribunale di Livorno il 22.10.2021 e
pagina 4 di 15 notificato in data 19.11.2021, in quanto la somma così come ingiunta non è dovuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza di tutti i motivi di CP_1
opposizione, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai sigg. , Parte_1 [...]
, e attesa la natura autonoma del contratto di garanzia Pt_2 Parte_3 Parte_4
del 21.11.2002 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 22.10.2021; rigettare tutte le domande rassegnate nell'opposizione spiegate poiché gradatamente inammissibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1285/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 22.10.2021; in subordine, salvo gravame, condannare gli opponenti al pagamento in favore della società CP_1
, costituita nel presente giudizio per il tramite della procuratrice , della somma di
[...] CP_3
euro 90.000,00 (come da contratto di garanzia del 21.11.2002) o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre accessori contrattuali (o quelli ritenuti di giustizia) dalla maturazione al soddisfo effettivo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2 Con ordinanza del 14.4.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa rigettava la istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fissando termine per la introduzione del procedimento di mediazione.
1.3 Veniva esperita con esito negativa la mediazione.
1.4 Quindi la causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali avendo il giudice al tempo designato alla trattazione della causa non accolto la istanza ex art 210 c.p.c. avanzata da parte attrice.
1.5 Con comparsa di intervento del 12.9.2024 interveniva in giudizio la e per Controparte_2
essa nella sua qualità di mandataria con rappresentanza la , Controparte_8
quale cessionaria del credito per cui è causa.
2. Il motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva di asserendo che non vi è prova che tra i crediti ad essa ceduti dalla CP_1 Controparte_6
vi sia anche il credito relativo al conto corrente 3997 aperto presso la filiale di Cecina
[...]
dalla è infondato e deve pertanto essere respinto. Controparte_5
pagina 5 di 15 Infatti se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione, come reiteratamente argomenta parte opponente, ponendo l'accento sul fatto che tale contratto non sia stato prodotto.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal conto corrente sopra CP_1
Contr indicato acceso presso la filiale di Cecina della dalla Controparte_5
, garantito dalla fideiussione degli odierni opponenti.
[...]
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad CP_1
agire in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7, del
Contr 16/1/2020 (cfr. doc. 1 della opposta), si evince che ha ceduto a tutti i crediti derivanti CP_1
da finanziamenti effettuati in diverse forme verso debitori classificati in sofferenza nel periodo tra ottobre 1983 e agosto 2019.
Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge
pagina 6 di 15 sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore dei Cedenti dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti. Nella G.U è altresì precisato che sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti;
Contr ii) il credito già vantato da è stato passato a sofferenza nell'ottobre 2017 a seguito del recesso della banca dal rapporto di conto corrente per cui è causa comunicato nel settembre 2017 (cfr. doc. 9 della fase monitoria);
iii) dal doc. 3 della opposta emerge che il credito contrassegnato dall'NDG n. 57873624, riferibile alla posizione ”; Controparte_5
Peraltro che il credito in oggetto sia stato ceduto alla emerge anche dalla dichiarazione di CP_1
Contr (cfr. doc. 4 della parte opposta).
Occorre in proposito ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ., n.
10200/2021).
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a CP_1
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito documentato dal saldo passivo del suddetto
Contr conto corrente è stato ceduto dalla alla CP_1
2.1 Né può dubitarsi che la sia legittimata a rappresentare nel presente giudizio la in CP_3 CP_1
quanto con la procura prodotta come doc. 2 risulta che la stessa sia stata nominata special servicer conferendo alla medesima tutti i necessari poteri compresi quelli di rappresentanza processuale, con la conseguenza che appare irrilevante che nella comunicazione pubblicata nella GU sia stato indicato quale la Centotrenta Servicing spa e che non sia stata prodotta la eventuale procura da CP_9 quest'ultima conferita a Neprix s.p.a.
3. Occorre dunque esaminare l'eccezione avanzata dagli opponenti in punto di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus da loro prestata, con conseguente asserita decadenza ex art. 1957 c.c.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità (dapprima totale e, poi, parziale) delle fideiussioni bancarie omnibus rilasciate dai medesimi, in quanto stipulate in violazione della normativa antitrust e hanno eccepito anche l'estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c.
pagina 7 di 15 Sostiene la opposta in primo luogo che tale eccezione sia totalmente infondata in quanto la garanzia concessa dagli opponenti in data 21.11.2002 è consacrata in un contratto autonomo di garanzia e non in una fideiussione omnibus.
Sostengono che alla conclusione per cui gli opponenti hanno prestato una garanzia autonoma e non una fideiussione si debba giungere sulla base delle clausole 7 e 8 degli atti dai medesimi sottoscritti ove si legge:
7) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
[…]
8) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
La tesi difensiva di parte opposta si fonda sul fatto che la fideiussione di cui si discute prevedendo il pagamento a semplice richiesta del creditore e anche nell'ipotesi di opposizione della debitrice principale sarebbe qualificabile sub specie di contratto autonomo di garanzia.
Tale suggestiva argomentazione non è fondata, con la conseguenza che, diversamente da quanto dedotto da parte opposta, nel caso di specie si è dinanzi ad una fideiussione omnibus e non ad un contratto autonomo di garanzia.
Come noto, caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna a effettuare il pagamento al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione, dunque, per l'assenza del vincolo di accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Altro tratto caratterizzante (tipico, ad esempio delle polizze fideiussorie c.d. “performance bond” diffuse in materia di appalti di pubblici lavori, servizi e forniture) è l'eterogeneità che fa assumere alla garanzia connotati indennitari e pseudoassicurativi che, all'evidenza, non sono ravvisabili nei rapporti bancari in cui, in buona sostanza, attraverso la fideiussione altro non si fa che ampliare il novero pagina 8 di 15 soggettivo dei debitori e delle correlative garanzie patrimoniali per i medesimi obblighi restitutori di natura pecuniaria contratti dal debitore principale
In ragione di ciò se è vero che la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag - salva l'evidente irredimibile discrasia con l'intero contenuto della convenzione negoziale (Cassazione civile sez. III, 20/03/2014, n.6517; in tal senso anche Se-zioni Unite sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947;
Cass. ordinanza 22 novembre 2018, n. 30181, Cass. sentenza 22 novembre 2019, n. 30509, Cass., ordinanza 3 novembre 2021, n. 31313) - poiché tale clausola è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020, Rv. 660059 - 01), è altresì vero, tuttavia, che nel caso di specie, dalla piana lettura della fideiussione in atti, emerge esclusivamente la clausola di pagamento “a prima richiesta” ma non si evince in alcun modo la rinuncia a formulare eccezioni.
L'art 7 prevede infatti che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, ma non che non possa proporre eccezioni.
Del resto la Suprema Corte in una recente pronuncia (cfr. Cass. 31105/2024), proprio esaminando l'art.
Contr 7 della fideiussione rilasciata a favore della come nel caso di specie, avente il medesimo tenore letterale, ha escluso che tale clausola possa portare a qualificare di per sé il contratto come contratto autonomo di garanzia, ricordando sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U n. 3947/2010 e della successiva giurisprudenza di legittimità che, la clausola di pagamento "a prima richiesta" ma non senza eccezioni non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni ed enunciando il seguente principio di diritto:
“in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice,
l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Quindi il vincolo di accessorietà è senz'altro attenuato dalla previsione dell'obbligo di pagamento a prima richiesta, ma tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
pagina 9 di 15 caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (in questi termini, si veda Cass. Civ. Sez 1, sent.
9.8.2016 n. 16825).
Quindi poiché nel contratto concluso inter partes il vincolo di accessorietà non è reciso, perché il garante conserva intatta la facoltà di far valere, seppur con l'onere del previo pagamento del debito garantito, tutte le eccezioni sostanziali relative al rapporto obbligatorio tra debitore principale e creditore ai fini dell'eventuale ripetizione dell'indebito, ne consegue che lo stesso deve essere qualificato come fideiussione e non come garanzia autonoma.
del resto verso tale esegesi anche altri elementi del negozio e segnatamente: CP_10
a) il fatto che le parti facciano sempre riferimento alla fideiussione, così dimostrando la loro comune volontà;
b) la circostanza che nello stesso si faccia sempre riferimento alle obbligazioni del debitore principale verso la banca proprio a comprovarne il carattere di accessorietà tipico della fideiussione;
c) lo stesso art 8 del contratto richiamato da parte opposta che dimostra ancora una volta la accessorietà alla obbligazione del debitore garantito. Infatti il prevedere che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” altro non significa che trattare la obbligazione del garante allo stesso modo di quella del debitore principale e non in modo autonomo. In caso di dichiarata invalidità del titolo che ha giustificato la traditio siamo infatti in presenza di un indebito oggettivo e dunque il debitore principale non è tenuto ad adempiere alla obbligazione assunta (dichiarata invalida) ma è tenuto a restituire quanto versatogli dalla banca. Dire che parimenti il fideiussore è tenuto a garantire detta restituzione altro non significa che evidenziarne tale vincolo di accessorietà che dunque porta ad escludere che ci si trovi di fonte ad un contratto autonomo di garanzia.
d) ulteriori elementi che militano nel senso di collocare le fideiussione omnibus de qua fuori dall'ambito della garanzia autonoma, sono rappresentati: i) dal fatto che la fideiussione è normalmente ricevuta da una AN (c.d. fideiussione attiva), mentre la garanzia autonoma vede usualmente la stessa
AN nel ruolo di garante (c.d. fideiussione passiva); ii) la fideiussione omnibus concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia;
iii) la garanzia autonoma, nei rapporti garante-debitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione omnibus (v., Appello
Napoli, 8 febbraio 2023).
Contr Alla luce di quanto sinora esposto, la fideiussione in atti prestata a favore di in data 21.11.2002 dagli odierni opponenti non può qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
pagina 10 di 15 Ne consegue che la stessa, quale fideiussione, è normata dalle disposizioni e principi che regolano detto istituto.
4. Ciò detto, si deve dunque ora procedere alla disamina dell'eccezione di nullità della fideiussione formulata dagli opponenti perché contenente le clausole dichiarate dal provv. n. 55/05 della AN
d'LI in contrasto con l'art.2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.
4.1 In primo luogo, va precisato che si tratta di eccezioni volte unicamente a paralizzare la domanda avanzata dall'opposta - non di domande riconvenzionali finalizzate a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
4.2 Ciò premesso, nel caso di specie va accertata incidentalmente la nullità parziale della fideiussione suddetta.
Con provvedimento n. 55 del 2005 (cfr. doc. 2 di parte opponente), la AN d'LI, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, del- la l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della
AN d'LI, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa
(artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla
AN le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (che è la clausola che rileva nel caso di specie) in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
Le clausole riproduttive del modello ABI dichiarate nulle dalla banca d'LI sono, dunque, la clausola di sopravvivenza, quella di reviviscenza e quella di rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c..
Dal confronto delle clausole riportate nel provvedimento sopra citato dell'ABI (art 2, 6 e 8) e quelle riportate nella fideiussione omnibus per cui è causa emerge che le stesse sono assolutamente identiche.
pagina 11 di 15 Inoltre dal confronto di tali atti emerge che la fideiussione è stata prestata nel periodo oggetto dell'accertamento della AN di LI che va dall'ottobre 2002, come si ricava dallo stesso (cfr. parte 2 il procedimento) all'aprile 2005, essendo il provvedimento del 2.5.2005.
Quindi sono state documentate tutte le circostanze fattuali necessarie all'accertamento della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 8023/2024):
i) l'esistenza del provvedimento della AN d'LI;
ii) la natura della fideiussione ominibus della fideiussione de qua, giacché il provvedimento della
AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) la stipulazione della fideiussione nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento suddetto;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sui fideiussori, essendo stata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., che ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa stata tempestivamente proposta con l'opposizione.
4.2.1 Ciò detto va rigettata la eccezione di nullità totale della fideiussione in quanto la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, che è onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare (cfr. solo da ultimo Cass. 6685 del 13/03/2024), prova nel caso di specie non fornita. Infatti, valutato l'oggetto e il contenuto complessivo della fideiussione omnibus, non può ritenersi provata l'esistenza della condizione posta dall'art. 1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza la clausola n. 6 (non vi è prova che la banca avrebbe preferito non avere nessuna fideiussione piuttosto che avere una fideiussione priva della clausola de qua; non vi
è prova che il garante non avrebbe rilasciato la fideiussione senza la clausola il cui contenuto era favorevole alla controparte).
4.2..2 Invece debbono essere accolte le eccezioni di invalidità parziale della fideiussione omnibus per inserzione nella stessa delle clausole 2, 6 e 8 frutto di una intesa vietata ex artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 come accertato nel menzionato provvedimento della AN D'LI.
Infatti i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c.,
pagina 12 di 15 in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. SU n. 41994 del
30/12/2021). Per il principio della conservazione degli atti, la nullità - dichiarata incidentalmente in questa sede - non si estende all'intero contratto, ma resta limitata, per quanto più strettamente attiene ai nostri fini, alla sola clausola n. 6 (v. Cass. n. 24044/2019; S.U. n.41994/2021).
Infatti conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità va attribuita alla pronuncia della AN d'LI in qualità di Autorità antitrust uno speciale valore probatorio all'interno del processo civile in cui il giudice di merito è chiamato a decidere se uno specifico contratto sia il prodotto a valle di una intesa anticoncorrenziale (Cass. n. 13846/2019, Cass. n. 18176/2019). La pronuncia della Autorità garante costituisce una prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. Nel caso di specie, per tutti i motivi analiticamente esposti dalla AN d'LI nel provvedimento n. 55/2005, a cui si rimanda, deve concludersi che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI nel 2003 in forza della intesa raggiunta con alcune associazioni a tutela dei consumatori nell'ottobre 2002 contiene disposizioni illecite, che violano l'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990; le clausole lesive della concorrenza sono precisamente quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ne consegue che sono nulle le omologhe clausole contenute nella fideiussione oggetto del presente giudizio e stipulate dalle parti che hanno dato attuazione all'intesa anticoncorrenziale conclusa a monte tra le banche. Il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto per cui è causa trova riscontro probatorio non solo nella conformità del testo, ma anche nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dalla AN D'LI e la fideiussione che oggi ci occupa, essendo stipulata a novembre 2002 dopo la intesa raggiunta dall'ABI con le associazioni dei consumatori,.
5. Appurato, dunque, che le fideiussioni per cui è causa restano valide ed efficaci, sebbene epurate – per quanto qui interessa – della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. si impone la disamina dell'eccezione di decadenza formulata dagli opponenti.
Parte opponente ha eccepito che in conseguenza della invalidità della clausola 6 – che derogava alla previsione normativa contenuta nell'art.1957 c.c. – che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti ha perso efficacia, in quanto la AN non ha provveduto ad escutere il debitore principale o i garanti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Stabilisce l'art 1957 comma 1 c.c.: Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
pagina 13 di 15 debitore e le abbia con diligenza continuate
Agli effetti della disposizione de qua non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale. Per istanza deve intendersi un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto in ragione di tale ratio, per costante giurisprudenza, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. solo da ultimo Cass. 1724 del
29/01/2016), tanto che la Suprema Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. un precetto non seguito da esecuzione (cfr. Cass. nn. 6823/01, Cass. 203/97 e Cass. 6604/94).
Nel caso di specie il rapporto principale è stato passato a sofferenza, come detto, nell'ottobre 2017 a Contr seguito del recesso di nel settembre 2017.
Non risulta che la banca abbia intrapreso nei sei mesi decorrenti da tale data iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale o dei garanti.
In atti risultano soltanto le richieste di pagamento stragiudiziali al debitore principale e poi ai
Contr fideiussori avanzata da prima da e poi da per conto di (cfr. doc. 7, 8 e 9 del CP_3 CP_1
procedimento monitorio), che per quanto suddetto non sono idonee a costituire istanza ex art. 1957 c.c.
Ne consegue che il creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
6. Ne consegue che, in accoglimento della eccezione proposta dagli opponenti, accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti il 22.11.2002 ed accertato che il creditore non ha proposto istanza nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto intrattenuto con il debitore principale e la decadenza del diritto ad agire nei confronti dei garanti, deve essere rigettata la domanda proposta nei loro confronti con la domanda monitoria e conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Rimangono le questioni attinenti alla legittimazione di ad intervenire nel presente Controparte_2
giudizio quale asserito cessionario del credito per cui è causa dovendo, in ogni caso, per quanto suddetto essere la domanda proposta con ricorso monitorio rigettata e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 14 di 15 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Pertanto sia la che non è stata estromessa dal giudizio ex art. 111 comma 3 c.p.c. a CP_1 seguito dell'intervento della che quest'ultima, in solido fra di loro, debbono Controparte_2
essere condannate a rifondere agli opponenti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, questione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato che è fondata la eccezione di decadenza proposta dagli opponenti ex art. 1957 c.c. per le ragioni indicate in motivazione e accertato pertanto che il creditore della Controparte_5
non ha diritto di agire per il pagamento del credito per cui è causa vantato verso tale
[...]
società nei confronti dei fideiussori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
forza della fideiussione omnibus prestata da costoro in data 22.11.2002 a favore della
[...]
relativamente alle obbligazioni contratte con tale dalla Controparte_6 CP_4 [...]
, rigetta la domanda proposta da con il ricorso monitorio e Controparte_5 CP_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.. 1285/2021, emesso dal giudice designato del
Tribunale di Livorno in data il 22.10.2021.
Condanna e in solido fra di loro, a rimborsare agli opponenti CP_1 Controparte_2 Parte_1
e le spese di lite liquidate in € 379,50 per esborsi, €
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
2.552,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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