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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale n. 195/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.to MARIA ERICA DE SALVO
- ricorrente -
contro
CP_1
con avv.to SERGIO APRILE - resistente -
in punto: decadenza trattamento di malattia (assenza a visita fiscale);
decisa all' udienza del 7.10.2025
FATTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.1.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendo: “1) Annullarsi, per i motivi esposti nel ricorso, il provvedimento del 31.01.2024 di assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare del
24.10.2023 della signora accertando e dichiarando il diritto della ricorrente al Parte_1
riconoscimento dell'intero periodo di malattia dal 13.10.2023 al 27.10.2023 e al pagamento della relativa indennità di malattia;
2) Per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere alla ricorrente, tramite il datore di lavoro quale mandatario ex legge, l'indennità di malattia per l'intero periodo indicato o per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Spese rifuse da liquidarsi in favore del sottoscritto patrocinio che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso onorari”
Allega:
- di essersi, quale dipendente di Safilo S.p.A. dal 2007, assentata dal lavoro per malattia dal
13.10.2023 con prognosi fino al 27.10.2023;
- di avere il 22.10.2023 comunicato all' che il pomeriggio del giorno 23.10.2023 si sarebbe dovuta sottoporre a cure odontoiatriche presso il Centro dentale specialistico Srl di Mirano e sarebbe, quindi, stata assente dal suo domicilio;
- di avere ricevuto da parte del medico verbale di assenza ingiustificata a visita domiciliare del
24.10.2023 alle ore 10.39 presso il Centro Dentale Specialistico di Mirano .
Lamenta l' illegittimità del conseguente provvedimento di decadenza dal trattamento di malattia comunicatole dall' con lettera del 31.01.2024 sostenendo di avere, con la comunicazione
22.10.2023, limitato la propria reperibilità presso il Centro Dentale Specialistico di Mirano al solo pomeriggio del 23.10.2023 dalle ore 18.30 alle ore 19.15, come da certificato di presenza allegato, mentre il giorno 24.10.2023 alle ore 10.39 si trovava regolarmente a casa alla propria residenza.
Imputa dunque l' esito negativo dell' accesso del medico per la visita fiscale a disguido del sistema informatico, che ha caricato il diverso domicilio per tutti i giorni di malattia, e conclude come sopra
L' si è costituito contestando la pretesa.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta a sentenza
MOTIVI
Il ricorso va rigettato pur essendo in fatto pacifico che la ricorrente si è recata al Centro Dentale
Specialistico Srl di Mirano il giorno 23 ottobre 2023 e le cure odontoiatriche le sono state ivi fornite tra le ore 18.30 e le ore 19.15, e anche dato per certo che invece il giorno 24.10.2023 alle ore 10.39, data della visita fiscale, si trovava regolarmente a casa presso la propria residenza.
Il ricorso va comunque rigettato in quanto:
1. in data 24.10.2023 la visita medica di controllo è stata canalizzata all'indirizzo di reperibilità presso il Centro dentale specialistico S.R.L. Via Scortegara 118 di Mirano fornito dalla ricorrente con variazione effettuata in data 22 ottobre 2023 (inserita alle ore 23:16) e decorrenza dal 23 ottobre 2023 e a tale indirizzo la ricorrente dal medico non è stata reperita (pacificamente non c'era, essendosi ivi recata per cure solo nel pomeriggio del giorno precedente);
2. la difesa attorea di avvenuta limitazione della variazione inserita a sistema il 22/10 al solo pomeriggio del 23/10, anzichè di operatività della variazione stessa dal 23.10 per l' intera durata della malattia fino al 27/10, è priva di pregio in quanto:
a) la stampata delle comunicazioni degli indirizzi per la visita fiscale doc 2 ricorso riporta la durata della variazione dal 23/10 al 27/10, nei seguenti termini (vd seconda variazione dell' elenco) :
b) negli stessi termini il mutamento indirizzo reperibilità doc 2 , che così riporta:
c) come da Circolare 106 del 23.9.2020 allegata dall' alle note finali la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante la malattia ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare vale dal giorno successivo alla comunicazione fino a nuova variazione, e dunque nel caso di specie, non essendovi stata, dopo quella del 22/10, alcuna tempestiva nuova variazione, correttamente l' ha considerato l' indirizzo del Centro
Dentistico inserito dall' interessata il 22/10 come indirizzo di riferimento fino alla data finale del periodo (27/10), dunque anche per la giornata 24/10.
3. La variazione di reperibilità effettuata il 22/10 non è, d' altro canto, nemmeno riconducibile a disguido scusabile, valorizzabile sul piano della buona fede, tenuto conto dell' assenza di prova,
e altresì di allegazione a monte, necessaria per giustificare l' assenza al domicilio nelle fasce di reperibilità, circa l' indifferibilità delle cure dentistiche e l'impossibilità di sottoporvisi in orario compatibile con il rispetto delle fasce di reperibilità.
4. In altre parole la ricorrente ha in realtà utilizzato impropriamente la variazione di reperibilità per ovviare all' assenza dei presupposti (indifferibilità delle cure dentistiche e impossibilità di sottoporvisi in orario compatibile con il rispetto delle fasce di reperibilità) per la deroga all' obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, venendo meno all' obbligo di cooperazione che pacificamente grava sul lavoratore in malattia al fine del buon esito delle visite fiscali .
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate per peculiarità delle specifica questione dibattuta.
pqm
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia all' udienza 7.10.2025
Il Giudice