Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
15.5.2025 da parte ricorrente e in data 13.5.2025 da parte resistente, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 149/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle CP_2 dott.sse Tecla Riverso, Elisa Cesaro, Claudia Tartaglia e dal dott. Angelo Maurizio
Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato, per l'anno scolastico 2021/2022, con il
[...]
; Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 558,72 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Pag. 1 a 5
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando:
- di aver svolto aver prestato la propria attività lavorativa, quale personale ATA, alle dipendenze del convenuto nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratti di CP_1 supplenza diversi dalla supplenza annuale con scadenza al 31 agosto o, comunque, al 30 giugno;
- di non aver ricevuto, durante tali periodi, il compenso individuale accessorio (art. 82
CCNL 2006/2009), che il corrisponde esclusivamente a chi concluda CP_1 contratti di supplenza annuale con scadenza almeno al 30 giugno.
Parte ricorrente chiedeva quindi la condanna del al pagamento del CP_1 compenso individuale accessorio – quantificato in € 558,72 lordi – ritenendo tale esclusione in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Costituitosi in giudizio, il si opponeva alla domanda osservando che il CP_1 compenso individuale accessorio prescinde dalla distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato (essendo riconosciuto sia al personale a tempo indeterminato che a quello in forza con contratti fino al termine delle attività didattiche o con contratti annuali); riteneva pertanto che non potesse essere invocato il principio di non discriminazione. Ferma la contestazione in punto an debeatur, con riferimento al quantum il resistente aderiva ai conteggi CP_1 effettuati dalla ricorrente.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e va pertanto accolta per le medesime ragioni esposte dalla Suprema Corte (Cass. lav., 27 luglio 2018, n. 20015; Cass. lav.,
5 marzo 2020, n. 6293; Cass. lav., 7 maggio 2024, n. 12303; Cass. lav., 7 maggio
2024, n. 12309) in relazione all'analogo compenso denominato Retribuzione Professionale Docenti previsto per i docenti dall'art. 7 CCNL 2001.
Si condivide, infatti, quanto già affermato in analoghe controversie dalla sezione lavoro del Tribunale di Torino (sent. 619/2020; sent. 1539/2022) ove è stato condivisibilmente osservato quanto segue.
Pag. 2 a 5 L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma dell'art. 82 ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (cfr. le pronunce sopra richiamate) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. È indubbio che la prestazione del
Pag. 3 a 5 Parte personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola
4: si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde CP_1 il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze: le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82
CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Considerata l'espressa adesione al conteggio effettuato dalla ricorrente (cfr. memoria di costituzione pag. 4), il resistente deve essere condannato al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma lorda di € 558,72 oltre accessori di legge.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, a corrispondere in favore di la CP_3 Parte_1 somma lorda di € 558,72 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
Pag. 4 a 5 2) condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari, e spese successive occorrende.
Così deciso in Ivrea il 23.5.2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 5 a 5