Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
La collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell' edificio condominiale, rientra nell'uso consentito del bene comune, per la funzione accessoria cui esso adempie, restando impregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condomino.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IU, NI NA AR, NI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETTINELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IV TO, NI GIOVNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato U. DIECI, difesi dall'avvocato RENATO COSTANTINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 260/95 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 23/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Luciano STOCCHINO, per delega dell'avv.ocato PETTINELLI depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 ottobre 1989 il Pretore di Ascoli Piceno - adito da US ZZ e NN AR ZZ quali proprietari e da ZI ZZ quale usufruttuario di un appartamento dell'edificio sito in via Lungo Castellano Sisto V n. 24/a in quella città - condannò i condomini NT PI e GI GE a rimuovere da un muro maestro del fabbricato la conduttura che vi avevano collocato, per lo scarico di acqua dal lavabo della loro cucina.
Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Ascoli Piceno, che con sentenza del 23 maggio 1995 ha rigettato la domanda proposta dagli originari attori (e li ha condannati a rimborsare alle altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio), ritenendo che gli appellanti si erano mantenuti nei limiti legali dell'uso della cosa comune, non avendo mutato la sua essenza strutturale e funzionale, ne' recato pregiudizio all'estetica dell'immobile, ne' ostacolato gli analoghi futuri ed eventuali impieghi del muro da parte degli altri condò mini. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione US ZZ, NN AR ZZ e ZI ZZ, in base a due motivi. NT PI e GI GE hanno resistito con controricorso e depositato altresì una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti, denunciando "violazione dell'art. 360 c.p.c. per falsa applicazione delle norme di diritto e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", lamentano che il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo l'operato del PI e della GE, senza tenere conto delle conseguenze che ne erano derivate, costituite dalle "infiltrazioni di acqua all'interno dell'unità immobiliare retrostante" e dalla "possibile con-figurazione di servitù, non voluta ne' accettata dagli altri proprietari, a carico della cosa comune".
La censura non è fondata.
I limiti che ogni condomino deve rispettare, a norma degli art. 1102 e 1139 c.c., nel servirsi delle parti comuni dell'edificio, consistono nel divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La ricorrenza nella specie sia dell'una sia dell'altra ipotesi è stata però motivatamente esclusa dal Tribunale, il quale ha osservato che "l'apposizione della piccola conduttura di acque di scarico sul muro perimetrale da parte degli appellanti non comporta alcun mutamento dell'essenza strutturale e funzionale del muro stesso ... e, neppure, ostacola in alcun modo l'uso, futuro ed eventuale, che di esso muro volessero parimenti fare i condomini anche con l'apposizione di altri tubi": affermazioni entrambe ineccepibili, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tra le funzioni proprie dei muri maestri, sia pure accessorie rispetto a quella principale di sostenere il fabbricato, è compreso il sopportare l'appoggio o l'inclusione di impianti a servizio anche di singole unità immobiliari, come appunto tubazioni di acqua, mentre d'altra parte il pari uso della cosa comune non va inteso nel senso di impiego identico e contemporaneo, con coincidenza spaziale e temporale, bensì come possibilità, per ogni comproprietario, di utilizzazioni analoghe, quali evidentemente sono consentite, per l'installazione di impianti idrici, dalla estensione in lunghezza e larghezza dei muri portanti di un edificio (cfr., da ultimo, Cass. 12 febbraio 1998 n. 1499). Fruizioni di tal genere non comportano quindi "servitù", in particolare sotto il profilo, al quale i ricorrenti sembrano riferirsi, dell'inosservanza delle distanze prescritte dall'art. 889 c.c. (v. Cass. 23 gennaio 1995 n. 724). Nè nella sentenza impugnata si sarebbe potuto o dovuto tenere conto del pregiudizio derivante dalle infiltrazioni di acqua verificatesi, a dire dei ZZ, nella loro proprietà esclusiva o in quella condominiale, trattandosi di circostanza attinente non all'esistenza del diritto del PI e della GE a servirsi del muro comune per il passaggio della condotta in questione, bensì alle modalità del suo esercizio: ove sussistenti, i danni di cui si tratta avrebbero potuto dare luogo semmai a ragioni di risarcimento, eventualmente anche in forma specifica sotto forma di riparazioni e ripristini (ragioni che non sono state fatte valere dagli originari attori e quindi restano impregiudicate), ma non avrebbero privato i convenuti del diritto (unicamente loro contestato, con l'atto introduttivo del giudizio) di collocare e di mantenere la tubazione in questione, installata nell'esercizio in sè legittimo di quella particolare facoltà di uso della cosa comune, di cui si è detto. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione dell'art. 91 in relazione all'art. 360 c.p.c.", per avere il Tribunale "condannato i ricorrenti alle spese del doppio grado di giudizio, senza adeguatamente motivare e quindi evidenziare il processo logico giuridico di tale decisione".
Neppure questa doglianza può essere accolta, dato che nella sentenza impugnata si è rilevato che "le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico, per entrambi i gradi, degli appellati": è stata dunque correttamente spiegata la ragione della pronuncia, mediante il richiamo al principio cardine che regola la materia (salva la discrezionale facoltà di compensazione, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di sindacato in questa sede).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione, anche in questa sede, del suddetto principio, US ZZ, NN AR ZZ e ZI ZZ vengono condannati - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese di giudizio di legittimità sostenute da NT PI e GI GE, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.318.050, di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 28 settembre 1998.
Depositato in cancelleria l'11 febbraio 1999.