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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen MA Pigrini, all'udienza dell'08 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4972/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rainone ed elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
RICORRENTE
E in persona del l.r.p. rappresentata e difesa dagli avv. Rosario ER e Controparte_1
SA MA ER
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di receptionist e di addetta alle iscrizioni Controparte_1 della palestra “Fit Express” sita in Afragola, all'interno del Centro Commerciale Mandi a far data dal 18 giugno 2018 e sino al 24 giugno 2019, allorquando è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
di aver lavorato “a nero” dal 18 giugno 2018 sino al 6 luglio 2018, data di formalizzazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale (per 20 ore settimanali), con mansioni di receptionist con inquadramento nel livello 5° del CCNL Palestre e Impianti sportivi applicato dalla società; ha dedotto di essere stata sottoposta al rispetto delle direttive ed il controllo della società convenuta, e dei superiori gerarchici e di dover giustificare e comunicare alla responsabile, sig.ra , direttrice della Parte_2 struttura sportiva, eventuali ritardi e doverle chiederle con adeguato preavviso la fruizione di cambi turno o permessi orari,; di essere stata dotata, da parte della società, di una apposita divisa (maglietta gialla) da indossare all'interno della struttura aziendale e di un badge da utilizzare per l'accesso alle diverse aree della struttura;
di di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro, anche dopo la regolarizzazione, un orario di lavoro superiore alle 20 ore settimanali previsto dal contratto, determinato unilateralmente dalla società, e precisamente:
- da giugno 2018 sino all'11 novembre 2018, dal lunedì al sabato (con un giorno di riposo a settimana), lavorando su due turni, per 5 ore e mezza giornaliere dalle ore 10,00 alle 15,30 (turno diurno) e dalle 15,30 alle 21,00 (turno pomeridiano);
- dal 12 novembre 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dal lunedì al sabato (con un giorno di riposo a settimana) su due turni per 6 ore al giorno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 (turno diurno) e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 (turno pomeridiano).
- da giugno 2018, a domeniche alterne, su due turni, per 6 ore al giorno e, cioè dalle ore 09,00 alle
13,00 (turno diurno) e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (turno pomeridiano).
Ha dedotto di aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione sperequata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, avendo nel periodo dal 18 giugno 2018 al 6 luglio
2018 percepito la somma complessiva di euro 160,00 e dal 7 luglio 2018 sino alla cessazione del rapporto la somma mensile riportata in busta paga, corrisposta a mezzo bonifico bancario;
di non aver ricevuto nulla a titolo di lavoro straordinario e supplementare a titolo di lavoro domenicale e lavoro festivo, nè a titolo di tredicesima, di quattordicesima mensilità, ferie, permessi e riposi compensativi previsti dal CCNL, festività no godute, nulla titolo di TFR e a indennità sostitutiva del preavviso.
Su tali premesse, ha chiesto, accertare che dal 18 giugno 2018 al 24 giugno 2019, tra la sig.ra Pt_1
e la si è svolto un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato, con diritto
[...] Controparte_1 all'inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti del settore palestra e impianti sportivi, e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di
Euro 7.997,03, di cui: Euro 750,94 per differenze retributive;
Euro 66,87 per festività non godute;
Euro
534,90 per ferie non godute;
Euro 202,00 per lavoro festivo;
Euro 5.180,89, per lavoro supplementare;
Euro 579,48 per tredicesima;
Euro 579,47 per quattordicesima;
Euro 102,50 per permessi non goduti, di cui ai conteggi allegati al presente atto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. fino all'effettivo soddisfo;
la condanna, della società convenuta, al pagamento della somma di Euro
577,67 per TFR e di Euro 445,74, per indennità sostitutiva del preavviso non corrisposte alla cessazione del rapporto, spese vinte.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, nel merito con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va detto che l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part time dal 6 luglio 2018 al 24 giugno 2019 costituisce circostanza pacifica, oltre che risultante per tabulas dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, dai prospetti paga prodotti e dalla comunicazione di licenziamento.
Le doglianze della ricorrente investono, in primis, la data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente, secondo le sue allegazioni, con il 18 giugno 2018, nonché l'effettivo orario di lavoro svolto oltre che la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro mediamente superiore alle venti ore settimanali.
Per ciò che concerne l'accertamento della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato già a decorrere dal 18 giugno 2018, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n.
1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Per ciò che concerne, invece, le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, va dato atto dell'orientamento costante della Suprema Corte in base al quale: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003 Presidente: Mercurio E. Estensore:
Capitanio N. P.M. NE A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha di recente affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale,
a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_2
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice. Il primo teste di parte ricorrente la sig.ra escussa all'udienza del 15 maggio Testimone_1
2024, ha dichiarato: “ADr: Ho conosciuto la ricorrente presso il centro commerciale Mandi in Afragola verso il mese di giugno 2018.
ADr: Preciso che non ho mai lavorato all'interno del centro commerciale ma mi trovavo lì per fare acquisti.
ADr: La conobbi perché la vidi all'ingresso dove c'è una grande area coperta posizionata dietro ad un banchetto che si occupava delle iscrizioni per la palestra sita all'interno del centro commerciale. Quindi io mi avvicinai per chiederle delle informazioni.
ADr: Ricordo che era di mattina.
ADr: Mi diede delle informazioni riguardo ai prezzi e all'apertura della palestra.
ADr: L'ho incontrato nuovamente a settembre dello stesso anno e mi fermai a parlare con lei perché ero intenzionata ad iscrivermi. Ricordo che la palestra aprì ad ottobre e io mi iscrissi a novembre del 2019.
Fu la ricorrente a iscrivermi.
ADR: Da allora la incontravo sempre quando mi recavo in palestra che era aperta dalla mattina alle
9.00 fino a mezzanotte, sia di mattina verso le dieci o anche più tardi in base alle mie esigenze, sia di pomeriggio. La ricorrente era alla reception, dava informazioni e risolveva i problemi che si ponevano come per le docce, per i badge per accedere alla palestra, etc.
ADr: Non avevo un giorno preciso né un orario preciso in cui mi ricevo in palestra, ma ci andavo quando potevo in base alle mie esigenze, di regola tutti i giorni. Mi è anche capitato di andare di domenica pomeriggio verso le 17.30 – 1800 e anche in tale occasione vedevo la ricorrente. C'era anche un'altra ragazza che svolgeva le sue stesse mansioni, a volte c'era la ricorrente a volte quest'altra ragazza di nome se ben ricordo. Pt_2
ADr: Ho frequentato la palestra fino alla chiusura per il lock down, quindi fino agli inizi di marzo del
2020.
ADR: la ricorrente l'ho vista fino a giugno del 2019. Dopo non l'ho più vista.
ADR: Dalla prima volta che l'ho vista la ricorrente indossava una maglietta gialla con il logo della palestra.
Alla medesima udienza è stato escusso il primo teste di parte resistente, la sig.ra , la Testimone_2 quale ha dichiarato: “ADr: Sono dipendente della resistente da settembre 2018 con mansioni di receptionist addetta alla Palestra Fit Express di Acerra.
ADr: Adesso ho un contratto di 40 ore settimanali. Lavoro per lo più il pomeriggio e il fine settimana.
ADr: Quando sono stata assunto a settembre 2018 lavoravo sempre di pomeriggio dalle 13.00 alle
19.00. Lavoravo il sabato pomeriggio e la domenica tutta la giornata dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
17.15 alle 20.30, alternandomi con l'amministratore e quindi a settimane alterne, e durante la settimana mi alternavo con un'altra collega e quindi lavoravo un giorno si e uno no dalle 13.00 alle
19.00.
ADR: I pomeriggi in cui io non lavoravo al mio posta c'era o l'amministratore Parte_2 [...]
che è mio fratello. CP_3
ADR: La palestra è sita all'interno del Centro commerciale Mandi in Afragola.
ADR: Quando io ho iniziato a lavorare per la resistente la ricorrente già lavorava. Svolgeva le mie stesse mansioni di receptionist.
ADr: La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì la mattina. Ci incontravamo allo smonto quando io iniziavo alle 13.00.
ADR: Ci incontravamo anche a prescindere dallo smonto quando entrambe ci allenavamo in palestra, oppure quando lei si allenava durante un mio turno di lavoro o viceversa.
ADR: Che io sappia la ricorrente non ha mai lavorato nei fine settimana né il sabato mattina, ma ha lavorato dal lunedì al venerdì.
ADR. La palestra è aperta H24, ma l'addetta alla reception inizia alle ore 9.00. Quando non c'è la receptionist il cliente può entrare comunque con il badge.
ADT: IL rapporto di lavoro della ricorrente è cessato, che io ricordi, verso giugno- luglio del 2019.
ADR: Durante le festività, come Natale, Pasqua, Pasquetta, etc., la reception è chiusa ma il cliente può comunque allenarsi entrando con il badge”.
Alla stessa udienza è stato escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. , il quale Testimone_3 ha riferito: “ADr: Non sono socio della resistente, ma sono il marito di una delle socie di nome
[...]
. Per_1
Sono stato socio di una società socia a sua volta della resistente dal 2016 se be ricordo fino al 2019.
A società si chiamava Poste ASY srl.
ADr: Mi occupo della contabilità della società Sport Impresa e quindi anche della palestra.
ADr: Elaboro la contabilità e la trasmetto al commercialista.
ADr: Il mio ufficio si trova ad Amorosi, ma settimanalmente mi reco in palestra per raccogliere la documentazione.
ADR: Mio fratello è amministratore della resistente.
ADr: Vedevo la ricorrente quando mi recavo in palestra. Di solito mi recavo in palestra il venerdì mattina e la vedevo. Se andavo di pomeriggio non la vedevo.
ADr: La ricorrente era addetta alla reception.
ADR: Se ben ricordo ricordo di averla vista il primo anno dell'apertura della palestra. Ricordo che la palestra fu aperta a novembre 2018, ma ricordo il nome della ricorrente tra le carte che mi passavano per le mani, perchè se ben ricordo fu assunta prima dell'apertura della palestra per occuparsi della propaganda e delle iscrizioni.
ADR: Se ben ricordo, siamo partiti con le iscrizioni nel mese di luglio 2018”.
All'udienza del 26 novembre 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, Tes_4
che ha dichiarato: “ADR: Ho conosciuto la ricorrente poiché l'ho conosciuta presso la
[...] palestra che frequentavo, “Fit Express”.
ADR: Ho stipulato l'abbonamento in palestra nel 2018, ed aveva durata di un anno
ADR: Io potevo andare sempre in palestra, tutti i giorni, h24.
ADR: In genere andavo in palestra tutti i giorni, per almeno 2/3 ore, non avendo alcun impegno di lavoro.
ADR: L'abbonamento ha avuto durata di un anno, a partire dal mese di ottobre 2018, fino all'ottobre del 2019
ADR: ho conosciuto la ricorrente mentre svolgeva l'attività di promoter per la palestra presso il centro commerciale Mandi, che si trova ad Afragola;
la ricorrente mi ha proposto il pacchetto annuale per la palestra e mi ha spiegato i servizi offerti dalla palestra, come spa, lampada ecc…
ADR: Non ho mai conosciuto il titolare della palestra, ma ho conosciuto la sorella, ma non ne ricordo il nome. ADR: all'interno della palestra la ricorrente lavorava presso la reception, però, quando arrivavano i clienti faceva anche da tutor, facendo vedere i servizi offerti
ADR: la palestra era aperta 24 ore su 24; la reception, tuttavia, era aperta dalle 10.00 alle 15,30, e poi dalle 15,30 alle 21.00, sette giorni alla settimana. Posso dirlo in quanto dovevamo chiedere necessariamente i gettoni doccia, che potevamo cambiare solo in quegli orari, oppure la modifica della scheda di allenamento.
ADR: Mi alternavo con le giornate per andare in palestra;
quando andavo di mattina, arrivavo intorno alle ore 11.00; a quell'ora trovavo la ricorrente già a lavoro. Quando andavo via, dopo all'incirca due, tre ore, la ricorrente era ancora a lavoro. Alcune volte, quando andavo in palestra di pomeriggio, intorno alle 16,00, trovavo comunque già presente la ricorrente. Quando andavo via, per le 19.00, vedevo la ricorrente alla reception.
ADR: ho incontrato la ricorrente anche tre, quattro volte anche di domenica, quando andavo ad allenarmi
ADR: La ricorrente indossava la tuta da lavoro, che era gialla e nera, con il logo della palestra;
portava anche un badge di riconoscimento al collo
ADR: all'interno della palestra la ricorrente lavorava presso la reception, però, quando arrivavano
i clienti faceva anche da tutor, facendo vedere i servizi offerti ADR: la palestra era aperta 24 ore su 24; la reception, tuttavia, era aperta dalle 10.00 alle 15,30, e poi dalle 15,30 alle 21.00, sette giorni alla settimana. Posso dirlo in quanto dovevamo chiedere necessariamente i gettoni doccia, che potevamo cambiare solo in quegli orari, oppure la modifica della scheda di allenamento.
ADR: Mi alternavo con le giornate per andare in palestra;
quando andavo di mattina, arrivavo intorno alle ore 11.00; a quell'ora trovavo la ricorrente già a lavoro. Quando andavo via, dopo all'incirca due, tre ore, la ricorrente era ancora a lavoro. Alcune volte, quando andavo in palestra di pomeriggio, intorno alle 16,00, trovavo comunque già presente la ricorrente. Quando andavo via, per le 19.00, vedevo la ricorrente alla reception
ADR: ho incontrato la ricorrente anche tre, quattro volte anche di domenica, quando andavo ad allenarmi
ADR: La ricorrente indossava la tuta da lavoro, che era gialla e nera, con il logo della palestra;
portava anche un badge di riconoscimento al collo”.
Al riguardo, non può che mettersi in rilevo l'estrema genericità delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente. Entrambe, infatti, hanno dichiarato di avere frequentato la palestra come clienti con cadenza settimanale, ma per brevi periodi e in fasce orarie non predeterminate. In particolare, la teste si è limitata a riferire di avere frequentato la palestra dal mese di novembre e di essersi Tes_1 recata presso la stessa in giorni e orari non precisi, ma in base alla proprie esigenze. Ha poi affermato di essersi recata solo qualche volta in palestra anche di domenica e di avervi visto anche la ricorrente.
Analogamente, la teste ha riferito di aver visto la ricorrente intorno alle ore 11:00 Testimone_4 del mattino e, quando si recava di pomeriggio, di averla vista intono alle ore 16:00 e, di averla vista anche tre o quattro volte in tutto la domenica, ma senza indicarne l'orario.
Tali deposizioni, dunque, per la loro genericità, non possono assurgere a prova né della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti già da decorrere al mese di giugno 2018, né dello svolgimento di un orario supplementare così come dedotto in ricorso, per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti.
Va, poi, respinta la domanda diretta al pagamento dell'indennità per ferie non godute, per mancanza assoluta di allegazione e prova sul punto.
Per quanto concerne le differenze retributive richieste a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità , TFR e indennità di mancato preavviso, va detto che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento, a titolo di retribuzione mensile, delle somme riportate nei prospetti paga, per le quali sono stati depositati anche i relativi bonifici.
Tuttavia, per quanto concerne la retribuzione ordinaria, dagli stessi prospetti paga depositati e non contestati, si evince che la somma che parte ricorrente ha dedotto di avere mensilmente ricevuto, è conforme ai minimi retributivi del livello di inquadramento per tutto il periodo lavorativo, per cui non risultano differenze retributive dovute a tale titolo.
Di contro, parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova dell'intervenuto adempimento della propria obbligazione, producendo prospetto paga del mese di giugno 2019 e copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento delle somma riportate nel prospetto paga, comprensiva del Tfr e altre spettanze richieste da parte ricorrente, in linea con il corretto inquadramento contrattuale e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ad eccezione della 14^ mensilità giacché non contemplata dall'art. 151 del CCNL di settore prodotto dalla stessa parte ricorrente per coloro che sono stati assunti dopo la sottoscrizione del predetto contratto collettivo.
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può che essere respinta.
Le difficoltà probatorie connesse alla fattispecie per cui è causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen MA Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen MA Pigrini, all'udienza dell'08 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4972/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rainone ed elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
RICORRENTE
E in persona del l.r.p. rappresentata e difesa dagli avv. Rosario ER e Controparte_1
SA MA ER
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di receptionist e di addetta alle iscrizioni Controparte_1 della palestra “Fit Express” sita in Afragola, all'interno del Centro Commerciale Mandi a far data dal 18 giugno 2018 e sino al 24 giugno 2019, allorquando è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
di aver lavorato “a nero” dal 18 giugno 2018 sino al 6 luglio 2018, data di formalizzazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale (per 20 ore settimanali), con mansioni di receptionist con inquadramento nel livello 5° del CCNL Palestre e Impianti sportivi applicato dalla società; ha dedotto di essere stata sottoposta al rispetto delle direttive ed il controllo della società convenuta, e dei superiori gerarchici e di dover giustificare e comunicare alla responsabile, sig.ra , direttrice della Parte_2 struttura sportiva, eventuali ritardi e doverle chiederle con adeguato preavviso la fruizione di cambi turno o permessi orari,; di essere stata dotata, da parte della società, di una apposita divisa (maglietta gialla) da indossare all'interno della struttura aziendale e di un badge da utilizzare per l'accesso alle diverse aree della struttura;
di di aver osservato per tutta la durata del rapporto di lavoro, anche dopo la regolarizzazione, un orario di lavoro superiore alle 20 ore settimanali previsto dal contratto, determinato unilateralmente dalla società, e precisamente:
- da giugno 2018 sino all'11 novembre 2018, dal lunedì al sabato (con un giorno di riposo a settimana), lavorando su due turni, per 5 ore e mezza giornaliere dalle ore 10,00 alle 15,30 (turno diurno) e dalle 15,30 alle 21,00 (turno pomeridiano);
- dal 12 novembre 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dal lunedì al sabato (con un giorno di riposo a settimana) su due turni per 6 ore al giorno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 (turno diurno) e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 (turno pomeridiano).
- da giugno 2018, a domeniche alterne, su due turni, per 6 ore al giorno e, cioè dalle ore 09,00 alle
13,00 (turno diurno) e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (turno pomeridiano).
Ha dedotto di aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione sperequata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, avendo nel periodo dal 18 giugno 2018 al 6 luglio
2018 percepito la somma complessiva di euro 160,00 e dal 7 luglio 2018 sino alla cessazione del rapporto la somma mensile riportata in busta paga, corrisposta a mezzo bonifico bancario;
di non aver ricevuto nulla a titolo di lavoro straordinario e supplementare a titolo di lavoro domenicale e lavoro festivo, nè a titolo di tredicesima, di quattordicesima mensilità, ferie, permessi e riposi compensativi previsti dal CCNL, festività no godute, nulla titolo di TFR e a indennità sostitutiva del preavviso.
Su tali premesse, ha chiesto, accertare che dal 18 giugno 2018 al 24 giugno 2019, tra la sig.ra Pt_1
e la si è svolto un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato, con diritto
[...] Controparte_1 all'inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti del settore palestra e impianti sportivi, e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di
Euro 7.997,03, di cui: Euro 750,94 per differenze retributive;
Euro 66,87 per festività non godute;
Euro
534,90 per ferie non godute;
Euro 202,00 per lavoro festivo;
Euro 5.180,89, per lavoro supplementare;
Euro 579,48 per tredicesima;
Euro 579,47 per quattordicesima;
Euro 102,50 per permessi non goduti, di cui ai conteggi allegati al presente atto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. fino all'effettivo soddisfo;
la condanna, della società convenuta, al pagamento della somma di Euro
577,67 per TFR e di Euro 445,74, per indennità sostitutiva del preavviso non corrisposte alla cessazione del rapporto, spese vinte.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, nel merito con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va detto che l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part time dal 6 luglio 2018 al 24 giugno 2019 costituisce circostanza pacifica, oltre che risultante per tabulas dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, dai prospetti paga prodotti e dalla comunicazione di licenziamento.
Le doglianze della ricorrente investono, in primis, la data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente, secondo le sue allegazioni, con il 18 giugno 2018, nonché l'effettivo orario di lavoro svolto oltre che la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro mediamente superiore alle venti ore settimanali.
Per ciò che concerne l'accertamento della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato già a decorrere dal 18 giugno 2018, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n.
1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Per ciò che concerne, invece, le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, va dato atto dell'orientamento costante della Suprema Corte in base al quale: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003 Presidente: Mercurio E. Estensore:
Capitanio N. P.M. NE A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha di recente affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale,
a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_2
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice. Il primo teste di parte ricorrente la sig.ra escussa all'udienza del 15 maggio Testimone_1
2024, ha dichiarato: “ADr: Ho conosciuto la ricorrente presso il centro commerciale Mandi in Afragola verso il mese di giugno 2018.
ADr: Preciso che non ho mai lavorato all'interno del centro commerciale ma mi trovavo lì per fare acquisti.
ADr: La conobbi perché la vidi all'ingresso dove c'è una grande area coperta posizionata dietro ad un banchetto che si occupava delle iscrizioni per la palestra sita all'interno del centro commerciale. Quindi io mi avvicinai per chiederle delle informazioni.
ADr: Ricordo che era di mattina.
ADr: Mi diede delle informazioni riguardo ai prezzi e all'apertura della palestra.
ADr: L'ho incontrato nuovamente a settembre dello stesso anno e mi fermai a parlare con lei perché ero intenzionata ad iscrivermi. Ricordo che la palestra aprì ad ottobre e io mi iscrissi a novembre del 2019.
Fu la ricorrente a iscrivermi.
ADR: Da allora la incontravo sempre quando mi recavo in palestra che era aperta dalla mattina alle
9.00 fino a mezzanotte, sia di mattina verso le dieci o anche più tardi in base alle mie esigenze, sia di pomeriggio. La ricorrente era alla reception, dava informazioni e risolveva i problemi che si ponevano come per le docce, per i badge per accedere alla palestra, etc.
ADr: Non avevo un giorno preciso né un orario preciso in cui mi ricevo in palestra, ma ci andavo quando potevo in base alle mie esigenze, di regola tutti i giorni. Mi è anche capitato di andare di domenica pomeriggio verso le 17.30 – 1800 e anche in tale occasione vedevo la ricorrente. C'era anche un'altra ragazza che svolgeva le sue stesse mansioni, a volte c'era la ricorrente a volte quest'altra ragazza di nome se ben ricordo. Pt_2
ADr: Ho frequentato la palestra fino alla chiusura per il lock down, quindi fino agli inizi di marzo del
2020.
ADR: la ricorrente l'ho vista fino a giugno del 2019. Dopo non l'ho più vista.
ADR: Dalla prima volta che l'ho vista la ricorrente indossava una maglietta gialla con il logo della palestra.
Alla medesima udienza è stato escusso il primo teste di parte resistente, la sig.ra , la Testimone_2 quale ha dichiarato: “ADr: Sono dipendente della resistente da settembre 2018 con mansioni di receptionist addetta alla Palestra Fit Express di Acerra.
ADr: Adesso ho un contratto di 40 ore settimanali. Lavoro per lo più il pomeriggio e il fine settimana.
ADr: Quando sono stata assunto a settembre 2018 lavoravo sempre di pomeriggio dalle 13.00 alle
19.00. Lavoravo il sabato pomeriggio e la domenica tutta la giornata dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
17.15 alle 20.30, alternandomi con l'amministratore e quindi a settimane alterne, e durante la settimana mi alternavo con un'altra collega e quindi lavoravo un giorno si e uno no dalle 13.00 alle
19.00.
ADR: I pomeriggi in cui io non lavoravo al mio posta c'era o l'amministratore Parte_2 [...]
che è mio fratello. CP_3
ADR: La palestra è sita all'interno del Centro commerciale Mandi in Afragola.
ADR: Quando io ho iniziato a lavorare per la resistente la ricorrente già lavorava. Svolgeva le mie stesse mansioni di receptionist.
ADr: La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì la mattina. Ci incontravamo allo smonto quando io iniziavo alle 13.00.
ADR: Ci incontravamo anche a prescindere dallo smonto quando entrambe ci allenavamo in palestra, oppure quando lei si allenava durante un mio turno di lavoro o viceversa.
ADR: Che io sappia la ricorrente non ha mai lavorato nei fine settimana né il sabato mattina, ma ha lavorato dal lunedì al venerdì.
ADR. La palestra è aperta H24, ma l'addetta alla reception inizia alle ore 9.00. Quando non c'è la receptionist il cliente può entrare comunque con il badge.
ADT: IL rapporto di lavoro della ricorrente è cessato, che io ricordi, verso giugno- luglio del 2019.
ADR: Durante le festività, come Natale, Pasqua, Pasquetta, etc., la reception è chiusa ma il cliente può comunque allenarsi entrando con il badge”.
Alla stessa udienza è stato escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. , il quale Testimone_3 ha riferito: “ADr: Non sono socio della resistente, ma sono il marito di una delle socie di nome
[...]
. Per_1
Sono stato socio di una società socia a sua volta della resistente dal 2016 se be ricordo fino al 2019.
A società si chiamava Poste ASY srl.
ADr: Mi occupo della contabilità della società Sport Impresa e quindi anche della palestra.
ADr: Elaboro la contabilità e la trasmetto al commercialista.
ADr: Il mio ufficio si trova ad Amorosi, ma settimanalmente mi reco in palestra per raccogliere la documentazione.
ADR: Mio fratello è amministratore della resistente.
ADr: Vedevo la ricorrente quando mi recavo in palestra. Di solito mi recavo in palestra il venerdì mattina e la vedevo. Se andavo di pomeriggio non la vedevo.
ADr: La ricorrente era addetta alla reception.
ADR: Se ben ricordo ricordo di averla vista il primo anno dell'apertura della palestra. Ricordo che la palestra fu aperta a novembre 2018, ma ricordo il nome della ricorrente tra le carte che mi passavano per le mani, perchè se ben ricordo fu assunta prima dell'apertura della palestra per occuparsi della propaganda e delle iscrizioni.
ADR: Se ben ricordo, siamo partiti con le iscrizioni nel mese di luglio 2018”.
All'udienza del 26 novembre 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, Tes_4
che ha dichiarato: “ADR: Ho conosciuto la ricorrente poiché l'ho conosciuta presso la
[...] palestra che frequentavo, “Fit Express”.
ADR: Ho stipulato l'abbonamento in palestra nel 2018, ed aveva durata di un anno
ADR: Io potevo andare sempre in palestra, tutti i giorni, h24.
ADR: In genere andavo in palestra tutti i giorni, per almeno 2/3 ore, non avendo alcun impegno di lavoro.
ADR: L'abbonamento ha avuto durata di un anno, a partire dal mese di ottobre 2018, fino all'ottobre del 2019
ADR: ho conosciuto la ricorrente mentre svolgeva l'attività di promoter per la palestra presso il centro commerciale Mandi, che si trova ad Afragola;
la ricorrente mi ha proposto il pacchetto annuale per la palestra e mi ha spiegato i servizi offerti dalla palestra, come spa, lampada ecc…
ADR: Non ho mai conosciuto il titolare della palestra, ma ho conosciuto la sorella, ma non ne ricordo il nome. ADR: all'interno della palestra la ricorrente lavorava presso la reception, però, quando arrivavano i clienti faceva anche da tutor, facendo vedere i servizi offerti
ADR: la palestra era aperta 24 ore su 24; la reception, tuttavia, era aperta dalle 10.00 alle 15,30, e poi dalle 15,30 alle 21.00, sette giorni alla settimana. Posso dirlo in quanto dovevamo chiedere necessariamente i gettoni doccia, che potevamo cambiare solo in quegli orari, oppure la modifica della scheda di allenamento.
ADR: Mi alternavo con le giornate per andare in palestra;
quando andavo di mattina, arrivavo intorno alle ore 11.00; a quell'ora trovavo la ricorrente già a lavoro. Quando andavo via, dopo all'incirca due, tre ore, la ricorrente era ancora a lavoro. Alcune volte, quando andavo in palestra di pomeriggio, intorno alle 16,00, trovavo comunque già presente la ricorrente. Quando andavo via, per le 19.00, vedevo la ricorrente alla reception.
ADR: ho incontrato la ricorrente anche tre, quattro volte anche di domenica, quando andavo ad allenarmi
ADR: La ricorrente indossava la tuta da lavoro, che era gialla e nera, con il logo della palestra;
portava anche un badge di riconoscimento al collo
ADR: all'interno della palestra la ricorrente lavorava presso la reception, però, quando arrivavano
i clienti faceva anche da tutor, facendo vedere i servizi offerti ADR: la palestra era aperta 24 ore su 24; la reception, tuttavia, era aperta dalle 10.00 alle 15,30, e poi dalle 15,30 alle 21.00, sette giorni alla settimana. Posso dirlo in quanto dovevamo chiedere necessariamente i gettoni doccia, che potevamo cambiare solo in quegli orari, oppure la modifica della scheda di allenamento.
ADR: Mi alternavo con le giornate per andare in palestra;
quando andavo di mattina, arrivavo intorno alle ore 11.00; a quell'ora trovavo la ricorrente già a lavoro. Quando andavo via, dopo all'incirca due, tre ore, la ricorrente era ancora a lavoro. Alcune volte, quando andavo in palestra di pomeriggio, intorno alle 16,00, trovavo comunque già presente la ricorrente. Quando andavo via, per le 19.00, vedevo la ricorrente alla reception
ADR: ho incontrato la ricorrente anche tre, quattro volte anche di domenica, quando andavo ad allenarmi
ADR: La ricorrente indossava la tuta da lavoro, che era gialla e nera, con il logo della palestra;
portava anche un badge di riconoscimento al collo”.
Al riguardo, non può che mettersi in rilevo l'estrema genericità delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente. Entrambe, infatti, hanno dichiarato di avere frequentato la palestra come clienti con cadenza settimanale, ma per brevi periodi e in fasce orarie non predeterminate. In particolare, la teste si è limitata a riferire di avere frequentato la palestra dal mese di novembre e di essersi Tes_1 recata presso la stessa in giorni e orari non precisi, ma in base alla proprie esigenze. Ha poi affermato di essersi recata solo qualche volta in palestra anche di domenica e di avervi visto anche la ricorrente.
Analogamente, la teste ha riferito di aver visto la ricorrente intorno alle ore 11:00 Testimone_4 del mattino e, quando si recava di pomeriggio, di averla vista intono alle ore 16:00 e, di averla vista anche tre o quattro volte in tutto la domenica, ma senza indicarne l'orario.
Tali deposizioni, dunque, per la loro genericità, non possono assurgere a prova né della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti già da decorrere al mese di giugno 2018, né dello svolgimento di un orario supplementare così come dedotto in ricorso, per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti.
Va, poi, respinta la domanda diretta al pagamento dell'indennità per ferie non godute, per mancanza assoluta di allegazione e prova sul punto.
Per quanto concerne le differenze retributive richieste a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità , TFR e indennità di mancato preavviso, va detto che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento, a titolo di retribuzione mensile, delle somme riportate nei prospetti paga, per le quali sono stati depositati anche i relativi bonifici.
Tuttavia, per quanto concerne la retribuzione ordinaria, dagli stessi prospetti paga depositati e non contestati, si evince che la somma che parte ricorrente ha dedotto di avere mensilmente ricevuto, è conforme ai minimi retributivi del livello di inquadramento per tutto il periodo lavorativo, per cui non risultano differenze retributive dovute a tale titolo.
Di contro, parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova dell'intervenuto adempimento della propria obbligazione, producendo prospetto paga del mese di giugno 2019 e copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento delle somma riportate nel prospetto paga, comprensiva del Tfr e altre spettanze richieste da parte ricorrente, in linea con il corretto inquadramento contrattuale e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ad eccezione della 14^ mensilità giacché non contemplata dall'art. 151 del CCNL di settore prodotto dalla stessa parte ricorrente per coloro che sono stati assunti dopo la sottoscrizione del predetto contratto collettivo.
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può che essere respinta.
Le difficoltà probatorie connesse alla fattispecie per cui è causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen MA Pigrini