Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17882/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. BORRA MICHELA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BROLI LUCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 13/1/2025 e 16/1/2025, nonché 18/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I sottoscritti vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Nella casa coniugale sita in Botticino via Moretto n. 17 manterrà la residenza il sig. cui l'immobile verrà Pt_2 assegnato, mentre la sig.ra si trasferirà non appena l'abitazione locata in Botticino via Paolo Maggini n. 16, Pt_1 ove avrà la residenza e ove vi abiterà sarà completamente arredata;
3. In relazione ai figli si specifica che è maggiorenne e autosufficiente lavorando nell'azienda di famiglia Per_1 dell' e continuerà ad abitare con il padre che lo aiuterà economicamente qualora necessario, mentre Parte_2 la figlia pur essendo maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente, pertanto, la Persona_2 stessa verrà mantenuta al 100% dal padre rimanendo con lo stesso nella sua abitazione fino all'indipedenza economica o comunque fino all'accordo padre/figlia;
4. La sig.ra avendo rinunciato a coltivare la sua attività lavorativa per volere del marito e per crescere i figli Pt_1 non ha, nel corso dei 22 anni di matrimonio, provveduto a coltivare né le proprie passioni né le proprie competenze lavorative e ha sostenuto il marito imprenditore che ha potuto ampliare la sua impresa, pertanto oggi si trova a non aver accumulato somme nel corso degli anni, essendo gli interi introiti della famiglia sempre percepiti dal marito,
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Codesta somma in considerazione di quanto sopra non potrà essere modificata dall' anche qualora la sig.ra Pt_2 dovesse trovare un'attività lavorativa. Solo ed esclusivamente nel caso in cui la dovesse trovare Pt_1 Pt_1 un'attività lavorativa a tempo indeterminato con uno stipendio netto mensile di almeno euro 2.000,00, la somma versata dall' quale mantenimento mensile potrà essere rivalutata nell'importo, come nel caso la stessa Pt_2 dovesse convivere stabilmente con residenza comune con altro compagno. Anche nel caso in cui l' dovesse Pt_2 avere una modifica nel proprio reddito oppure crearsi una nuova famiglia anche con prole, non potrà modificare l'importo versato. L' in considerazione di tutto quanto sopra riconosce alla oltre alla somma mensile Pt_2 Pt_1 di euro 2.000,00 anche la somma di euro 50.000 (cinquantamila) che verrà versata nell'importo di euro 18.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso e la rimanente somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) in rate trimestrali dell'importo di euro 3.000 a partire dal 10 settembre 2024 ed entro il 10 di ogni trimestre.
5. i hanno concordato che la sottoscrivesse quale conduttrice un contratto di locazione per immobile Per_3 Pt_1 ubicato a poca distanza dalla casa familiare in via Paolo Maggini n. 17 ed il sig. lo sottoscrivesse quale Pt_2 garante, non potendo la sig.ra senza reddito alcuno, affittare immobili. L rimarrà garante fino alla Pt_1 Pt_2 fine della locazione. L'immobile è senza mobilio, pertanto, la sig.ra non appena ricevuta la somma di euro Pt_1
18.000,00 dall' procederà al relativo acquisto e, non appena l'immobile verrà arredato entro 10 giorni dal Pt_2 totale arredo, procederà al trasloco dalla casa familiare con trasferimento della residenza, il tutto entro il
31.12.2024. Fino al trasferimento la sig.ra vivrà nella casa coniugale con i figli. Ogni spesa per le utenze e Pt_1 per il vitto della casa coniugale fino al trasferimento della sarà a carico dell' mentre i canoni di Pt_1 Pt_2 locazione verranno addebitati/pagati dalla dal mese successivo al pagamento del mantenimento dell Pt_1 Pt_2 fino ad allora anche i canoni di locazione dell'immobile locato e le utenze ed ogni spesa dell'immobile di via Paolo
Maggini n. 17 saranno a carico dell' non avendo la alcun introito economico. Le parti dichiarano ai Pt_2 Pt_1 sensi dell'art. 473 bis.51 cpc di voler regolamentare qui i rapporti economici anche derivanti dal matrimonio e nello specifico: A. Le parti con la sottoscrizione del presente atto e dopo l'incasso delle somme versate dall' alla Pt_2 di cui al punto 4 provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato, i cui costi saranno sostenuti Pt_1 dall' ; B. I coniugi dichiarano di aver già diviso ogni altro bene. Parte_2
6. I sig.ri e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno definito Parte_1 Parte_2 ogni ulteriore e diversa questione di natura patrimoniale pendente tra gli stessi, con divisione già avvenuta sia dei beni mobili, che dei conti correnti, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/09/2002, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Botticino (BS) (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2002) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
2 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 14/12/2001) e (n. 22/12/2004). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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