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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LEONE ADOLFO NEREO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LEONE CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/02/2025 le parti e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Napoli il 16.12.2010 (Atto n. 46 p. I anno 2010), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli il 10.6.2022 reso nel procedimento recante n. RG 5329/2022. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
1 , nato a San Giorgio a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Persona_2
Giorgio a Cremano (NA) il 01/10/2012.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto che disponeva la comparizione figurata delle parti, il Giudice relatore invitava le parti a valutare una modifica degli accordi, alla luce dell'esiguo importo previsto a carico del padre in favore dei minori.
All'udienza cartolare del 21.5.2025, con note di trattazione scritta dell'udienza, le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, alle condizioni di seguito riportate:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio personale;
2) l'affidamento dei minori viene condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, che lavora e risiede a Brusaporto (BG), ha la facoltà di vedere i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, le volte che, libero da impegni lavorativi, si troverà a Napoli;
si precisa che di solito il Signor si CP_1
trova a venire a Napoli due volte al mese per circa 2/3 giorni, e in quelle occasioni potrà organizzarsi con la signora per gli incontri con i figli;
le vacanze estive, natalizie e Pt_1 pasquali seguono il criterio dell'alternanza. Il primo anno passeranno 15 giorni delle vacanze estive (mese di agosto) con il padre e 15 giorni con la madre, il giorno 24-25-26 dicembre con la madre e il 31-1dicembre/gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, per poi alternarsi di anno in anno;
3) il signor , per il mantenimento dei soli figli, verserà, mensilmente, alla coniuge la CP_1 somma di € 500,00 con adeguamento annuale Istat di tale contributo, Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50%;
4) L'assegno unico, dell'importo di € 400 sarà percepito dalla signora interamente;
Pt_1
5) la signora si dichiara autosufficiente e rinuncia ad ogni mantenimento;
Pt_1
6) Le parti, con il presente atto autorizzano, fin da ora, le autorità preposte al rilascio dei documenti validi per l'espatrio all'altro coniuge, senza il bisogno di ulteriori consensi.”
Il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo nuovo parere del P.M.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto matrimonio civile e non quello concordatario.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Napoli il
16/12/2010 (atto n. 46, parte I, S. ufficio 11 reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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