Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 641/2023 R.G.L. promossa da:
nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Montecchio Emilia (RE), Via Strada Matilde di Canossa n. 1/2/A, C.F.
, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale avente C.F._1
denominazione , con sede presso la residenza, Parte_2
in Montecchio Emilia (RE), Via Strada Matilde di Canossa n. 1/2/A, P.IVA
, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena P.IVA_1
Spallanzani e Matteo Campani
Parte ricorrente contro
(P.IVA ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_2
c.d.a. e legale rappresentante p.t. con sede in San Giustino (PG), Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Gatteschi, Virginia Gatteschi, Marcello
Catacchini e Fabrizio D. Mastrangeli
Parte resistente
in punto a: pagamento indennità meritocratica
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro:
- accertare e dichiarare che tra le odierne parti in causa è intercorso un rapporto di agenzia, avente durata a far data dal 01.07.1996 e sino al 31.12.2021;
- accertare che la risoluzione contrattuale del mandato di agenzia intercorso tra le parti
è avvenuta ad iniziativa di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ed in assenza di giusta causa;
- accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in premessa, il Sig. , Parte_1
nato a [...], il [...], residente in [...], Via
Strada Matilde di Canossa n. 1/2/A, C.F. nella sua qualità di C.F._1
titolare della impresa individuale avente denominazione Parte_2
, con sede presso la residenza, in Montecchio Emilia (RE), Via
[...]
Strada Matilde di Canossa n. 1/2/A, P.IVA , ha integrato il requisito P.IVA_1 richiesto dal III paragrafo dell'art. 10 AEC Industria, apportando alla società resistente un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari di cui la preponente ha tratto vantaggio anche dopo la risoluzione contrattuale;
conseguentemente dichiarare che
è creditore nei confronti di con sede Parte_1 Controparte_1
in San Giustino (PG), Via Citernese n. 128/130, P. IVA in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 9.074,63 a titolo di indennità
“meritocratica” ex AEC Industria art. 10 III Capo;
conseguentemente:
- ordinare a con sede in San Giustino (PG), Via Controparte_1
Citernese n. 128/130, P. IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore di corrispondere al Sig. , nato a [...], il Parte_1
10/05/1957, residente in [...], Via Strada Matilde di Canossa n.
1/2/A, nella sua qualità di titolare della impresa individuale C.F._1
avente denominazione , con sede presso la Parte_2
residenza, in Montecchio Emilia (RE), Via Strada Matilde di Canossa n. 1/2/A, P.IVA
, la somma predetta di € 9.074,63 e/o nella misura maggiore e/o minore P.IVA_1
che verrà accertata in corso di causa, maggiorate di interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Pag. 2 di 12 Sempre in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze professionali, rimborso forfettario del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a come per legge”.
Esponeva di aver svolto attività di agente in favore di Controparte_1
con sede in San Giustino (PG), importante azienda che progetta, realizza e commercializza (anche all'estero) sistemi di scarico, omologati e racing per moto, scooter, maxi-scooter e off road, in forza di regolare mandato di agenzia a far data dal
01.07.1996 e sino alla risoluzione contrattuale, invocata dalla mandante in assenza di giusta causa e con effetto dal 31.12.2021.
Il contratto di agenzia intercorso tra le parti, prevedeva l'incarico in esclusiva conferito all'agente a promuovere stabilmente la conclusione di contratti di Parte_1 vendita nella zona dell'Emilia Romagna (inizialmente escluse Provincie di Ravenna,
Forlì e Ferrara), per i prodotti: marmitte, silenziatori e manubri per motocicli contraddistinti dal marchio , così come meglio indicati ed individuati nel catalogo CP_1
e nel listino prezzi della mandante. Successivamente, il territorio oggetto di incarico dell'agente veniva ampliato, includendo le provincie di Rimini, Forlì, Parte_1
Ravenna, Ferrara e Repubblica di San Marino.
A far data dal 01/01/1999, il territorio assegnato all'agente era l'Emilia Parte_1
Romagna e la Repubblica di San Marino.
La durata del mandato era stabilita a tempo indeterminato, con riconoscimento in favore dell'agente e al verificarsi del buon fine dell'affare, di una provvigione fissata, sul valore franco partenza, al netto delle spese di imballo, trasporto Iva ed in genere di ogni imposta, dazio contributo o tasse presenti e future di qualsiasi specie in ragione del 8%
(otto per cento); intendendosi la percentuale provvigionale al lordo di ogni imposta e dei contributi che sono per legge a carico dell'Agente.
In corso di mandato di agenzia ed in virtù dell'attività di promozione svolta dal ricorrente in favore di quest'ultima ha acquisito numerosi nuovi clienti Controparte_1 nella zona di competenza dell'agente – dall'anno 2008 al 2021 all'incirca 138.
La stessa mandante, anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia intercorso con l'agente , ha comunque continuato a godere di un consistente Parte_1
pacchetto clienti, grazie all'opera di fidelizzazione svolta nel tempo dal ricorrente.
Pag. 3 di 12 All'atto della risoluzione contrattuale, la mandante ha riconosciuto (e pagato) in favore dell'agente, quanto a quest'ultimo dovuto a titolo di FIRR relativo all'ultimo periodo, di indennità di mancato preavviso e di indennità supplettiva di clientela (docc. 7-11).
Nasceva invece controversia tra le parti in merito alla quantificazione dell'indennità meritocratica prevista sempre dagli AEC del settore Industria, differenza nascente da una diversa interpretazione di quanto previsto nelle norme pattizie.
Dai conteggi effettuati da FN (ovvero la più rappresentativa organizzazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio firmataria degli accordi AEC collettivi a livello nazionale), sede di Reggio Emilia, l'agente emerge il diritto Parte_1 al pagamento, della indennità meritocratica per l'importo di € 9.074,63 (doc.12), quale ulteriore diritto dell'agente rispetto alla indennità suplettiva di clientela .
A nulla sono valsi i tentativi e le trattative intercorse tra i difensori delle parti, per addivenire ad un componimento amichevole della vertenza e scongiurare così il radicarsi del presente contenzioso giudiziario.
Da qui il presente ricorso.
Si è costituita nei termini chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
di parte ricorrente e svolgendo eccezione pregiudiziale di intervenuta decadenza del ricorrente dalla richiesta di ulteriori compensi a titolo di spettanze di fine rapporto per non aver comunicato la richiesta entro un anno dalla cessazione del rapporto;
nel merito dando una diversa lettura delle norme regolative del contratto.
Il Tribunale, esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, ha ammesso la prova per interpello e ordinato ex art. 210 c.p.c. alla resistente di depositare tutti gli estratti conto integrali relativi al rapporto di agenzia con il ricorrente;
è stata poi disposta CTU contabile affidata alla dr.ssa Per_1
All'esito dell'istruttoria, all'udienza odierna la causa è decisa mediante sentenza contestuale letta all'esito della camera di consiglio, previa discussione orale e deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è fondato e va accolto, pur diminuita la somma complessiva a credito dell'agente.
L'eccezione di decadenza appare infondata.
Pag. 4 di 12 L'art.1751 c.c. prevede che “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”.
Appare dato testuale che il termine decadenziale si riferisca esclusivamente all'indennità “prevista dal presente articolo” e dunque all'indennità di fine rapporto ex art.1751cod.civ., mentre per le altre indennità di fine rapport non è previsto, nessun termine di decadenza, come già chiarito da Cass. 05.08.2011, n. 17057 (in materia di agenti di assicurazione, ma l'argomento è trattato in termini generali e dunque estendibile anche agli agenti di commercio) per cui: “l'argomento della Corte
d'Appello, secondo cui l'indennità di scioglimento del rapporto prevista dal'Accordo
Economico Collettivo è diversa da quella disciplinata dall'art. 1751 c.c. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine di decadenza di un anno, appare infatti condivisibile. A tale conclusione spinge la considerazione che l'ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla “indennità prevista nel presente articolo”, locuzione che di per sé esclude
l'estensione della previsione di decadenza -che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione- ad indennità di cessazione de rapporto disciplinate da fonti negoziali.Il penultimo comma del medesimo art. 1751 c.c., del resto, stabilisce che la disciplina ivi prevista può essere derogata ad opera della contrattazione individuale o collettiva in senso più favorevole all'agente” e ribadito di recente da Tribunale di Bari sentenza n. 3702 del 16.11.2020 che, in materia di agenti di commercio, ha chiarito come “parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1751 comma 5 c.c. Ritiene lo scrivente che l'ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla “indennità prevista dal presente articolo”, locuzione che di per sé esclude l'estensione della previsione della decadenza -che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione- ad indennità di cessazione del rapporto disciplinate da fonte negoziali. Il penultimo comma del medesimo art. 1751
c.c., del resto, stabilisce che la disciplina ivi prevista può essere derogata ad opera della contrattazione individuale o collettiva in senso più favorevole all'agente. Il richiamo fatto all'art. 12 dell'Accordo Collettivo [AEC 2009 settore
Pag. 5 di 12 Commercio] all'art. 1751, non è affatto persuasivo poiché il rinvio fatto dall'Accordo collettivo a tale norma va chiaramente inteso come specificazione della misura delle somme dovute a titolo di indennità di cessazione del rapporto la quale resta regolata dall'Accordo collettivo. E' la stessa presenza di una disciplina negoziale diversa da quella legale, che deve fare ritenere l'esclusione della disciplina codicistica, che deve ritenersi sostituita da quella pattizia. A ciò si aggiunga che l'indennità di scioglimento del rapporto prevista dall'accordo economico collettivo è diversa da quella disciplinata dall'art. 1751 c.c. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine decadenziale di un anno. E difatti tale previsione non può essere interpretata estensivamente, né essere riferita a casi dalla stessa non disciplinati: il richiamo all'art. 1751 c.c. è relativo esclusivamente alla determinazione della misura dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dalla norma codicistica, ma non può essere esteso anche alla decadenza in esso prevista”.
Ad abundantiam si osserva che, anche ritenendosi applicabile all'indennità meritocratica prevista dagli AEC la norma in esame, il dato testuale della stessa evidenzia che è necessaria, per impedire la decadenza dall'azione, qualunque modalità di comunicazione (dunque priva di specifiche formali) effettuata al preponente finalizzata alla 'mera' intenzione di far valere un diritto da parte dell'agente.
Non è contestato inter partes che vi fu ampio carteggio stragiudiziale, prima tra l'associazione di categoria dell'agente FN e e Controparte_1
successivamente tra i legali delle parti, finalizzata ad ottenere stragiudizialmente tale indennità (e a tal fine v'è anche richiesta di produzione del carteggio, da ritenersi superflua proprio in forza del principio di non contestazione), e tali richieste sono da ritenersi utili in quanto comunicazioni provenienti dalla parte (seppure a mezzo di terzi a tal fine delegati) rivolte ad ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Nel merito, la normativa prevede che ove l'agente abbia ricevuto la comunicazione di risoluzione contrattuale in assenza di una giusta causa e ha sviluppato gli affari e ha procurato nuovi clienti alla preponente, tra le altre indennità, ha diritto a percepire l'indennità meritocratica prevista dall'art. 10 paragrafo III dell'AEC di settore (Industria) che prevede che “All'atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza
Pag. 6 di 12 commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo III. Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l'agente o rappresentante abbia apportato al proponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.”.
Vista la durata del rapporto, al caso di specie si applica il combinato disposto dell'art. 10
III capoverso con l'art. 11 e la “norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11” dell'AEC di riferimento, la quale così dispone: “Dall'indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi dell'indennità di risoluzione del rapporto (art. 10 capo
I) e dell'indennità suppletiva di clientela (art. 10 capo II) spettanti all'agente o rappresentante di commercio a decorrere dall'anno 2016.”.
In particolare si specifica che, sulla base di quanto previsto dall'AEC 2014 per i contratti d'agenzia in corso alla data di sottoscrizione dell'accordo economico collettivo (
30/07/2014) e stipulati prima del 1° gennaio 2014 (come nel caso di specie) continuerà ad essere applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli articoli 10
e 11 dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 e, a decorrere dal 1° gennaio
2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 dell'AEC 2014 a condizione che i contratti di agenzia rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla più sopra citata data del 1° gennaio 2016 (come avvenuto nel caso di specie).
Come è esattamente specificato nella CTU, “Nel caso in esame, il calcolo dell'indennità meritocratica deve risultare dalla sommatoria di 2 calcoli relativi a 2 diversi archi temporali:
Prima parte – conteggio indennità fino al 31/12/2015, applicando le disposizioni dell'AEC 2002: Nella determinazione di tale indennità si dovrebbero portare in detrazione il FIRR e il FISC delle Annualità fino al 2015: FIRR: Euro 6.879,10 FISC:
Euro 10.595,23 TOTALE FIRR + FISC : = Euro 17.474,33
Nel caso in esame non è stato effettuato il controllo del conteggio di tale indennità, risultando non dovuta in base ai calcoli del ricorrente stesso.
Seconda parte - conteggio indennità dal 2016 in poi, applicando le disposizioni dell'AEC
2014: nel caso in esame l'indennità sul secondo periodo risulta dovuta, come indicato
Pag. 7 di 12 nelle due ipotesi riportate nella prima parte del presente verbale, ed il calcolo dell'indennità, per espressa disposizione della norma transitoria n.2 contenuta nell'AEC
2014, viene effettuato detraendo unicamente gli importi di FIRR e FISC relativi alle sole annualità dal 2016 in poi (nel caso in esame dal 2016 al 2021): FIRR: Euro 2.563,66
FISC: Euro 4.841,21 TOTALE FIRR + FISC : = Euro 7.404,87
Quindi, riepilogando: Con In applicazione della norma transitoria n.2 dell' 2014, se dall'indennità meritocratica calcolata per il secondo periodo (dal 2016 al 2021) si detraggono solo
FIRR e FISC relativi dagli anni 2016 al 2021, l'indennità meritocratica risulta di importo positivo, con gli importi precedentemente visti (valori come da ultimo esposti nel verbale della quinta riunione del 14.11.2024):
Importo Indennità meritocratica calcolata Ipotesi 1 Finale 6.603,22 Ipotesi 2 Finale
5.796,31”.
In ordine alla prova -premesso che l'agente che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'indennità meritocratica deve fornire la prova sia dell'incremento dei nuovi clienti e/o del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, sia dei sostanziali vantaggi che la preponente continua a ricevere dagli affari con detti nuovi clienti- si ritiene la stessa ampiamente raggiunta, a fronte da un lato da quanto versato in atti da parte attrice (ed acquisito su ordine del Tribunale), e dall'altro dalla mancata specifica contestazione delle dettagliate deduzioni del ricorrente (in ordine sia al numero dei clienti, sia agli specifici nominativi degli stessi) e delle risultanze dell'interrogatorio formale, talmente generiche da risultare di fatto confermative degli assunti attorei.
In particolare è risultato documentalmente provato che il ricorrente, in costanza di mandato con ha garantito a quest'ultima un rilevante fatturato, ogni Controparte_1
anno in crescita, anche nel periodo di Pandemia (anni 2020 e 2021): a riprova, basti confrontare il prospetto relativo al volume complessivo delle provvigioni maturate e pagate dalla mandante all'agente in vigenza di contratto (docc.13, 16 Parte_1
e 17 ric.).
Nel periodo compreso tra il 2008 al 2021 la mandante ha acquisito 138 nuovi clienti, per il cui elenco si rimanda al ricorso introduttivo e successivamente riprodotto anche nelle
Pag. 8 di 12 noti finali autorizzate di parte grazie all'attività di promozione svolta dal Parte_1
ricorrente.
Sempre la proficua attività di promozione svolta dall'agente ha Parte_1
garantito alla mandante un fatturato di rilievo, annualmente sempre in crescita, attestatosi in un importo addirittura oltre che quadruplicato per l'anno 2021 rispetto al fatturato registrato nel 2012 (si veda la tabella riepilogativa riportata a pag. 3 delle stesse note finali . Parte_1
Ad ulteriore supporto della tesi attorea, soccorrono le risultanze dei registri vendita relativi agli anni dal 1997 al 2022, prodotti in atti dalla resistente, su ordine di esibizione del Giudice.
Analizzando detta documentazione è possibile verificare, sia l'andamento sempre crescente del fatturato garantito dall'agente nel corso degli anni, sia Parte_1
l'acquisizione in vigenza di mandato di nuova clientela, essendo ravvisabili in detti documenti, i nominativi dei già precisati nuovi 138 clienti elencati in ricorso.
La medesima documentazione, in particolare il registro vendite dell'anno 2022, attesta poi che anche dopo la risoluzione contrattuale, la preponente ha continuato a ricevere vantaggi dagli affari con detti nuovi clienti procurati da (tra gli altri e Parte_1
a titolo esemplificativo, vedasi i seguenti clienti: “I ricambi della vespa”, “Faster 96 Srl”,
“Superbike snc”, “Motorbike”).
Sotto altro aspetto, non solo l'azienda, né nell'atto di costituzione né successivamente, ha mai (se non genericamente) contestato l'elenco clienti dettagliato in ricorso;
ma soprattutto il legale rappresentante della stessa, all'esito dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 17/09/2024 (dopo una prima assenza a precedente udienza non motivata se non da generiche e non provate ragioni lavorative), ha più volte precisato di non essere in grado di riferire nulla circa la clientela acquisita e quella in essere in vigenza di rapporto di agenzia con il ricorrente, “perchè non fa parte delle mie responsabilità” (cfr. verbale udienza 17/09/2024). E l'affermazione che il numero di clienti all'attivo, alla data di risoluzione contrattuale con (31/12/2021), era “decisamente Parte_1 inferiore” a 167 rimane sconfessata dal non saperne indicare esattamente il numero (cfr. verbale udienza 17/09/2024).
Pag. 9 di 12 Tale contegno, unito alla citata non contestazione, fanno ritenere ammesse le deduzioni di parte ricorrente.
In considerazione di quanto sopra e per quanto acquisito in atti, non vi possono essere dubbi sulla meritevolezza dell'agente e sul suo buon operato nello sviluppare fatturato e clientela in favore della mandante.
Venendo ora alla quantificazione delle spettanze, il CTU ha formulato due ipotesi alternative, basate sull'interpretazione normativa testè fornita.
In entrambe le ipotesi il CTU ha ritenuto corretto escludere dal calcolo della media finale
(anni 2020 e 2021) le provvigioni di Euro 5.136,15 maturate dopo la cessazione del contratto, nel 2022 e questo Giudice ritiene corretta tale scelta, sulla base di quanto all'uopo dedotto sempre in perizia, per cui “…prima dell'Art. 11, che tratta della determinazione dell'indennità meritocratica fissando le modalità di calcolo, occorre considerare l'Art. 10 dell'AEC 2014, che parla complessivamente dell'Indennità di scioglimento del contratto, composta da: I. FIRR (Capo I) II. Indennità suppletiva di clientela (FISC) (Capo II) III. Indennità meritocratica (Capo III) specificando espressamente che “ L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, Il e III, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.“
Il CTU ricorda che per le somme fatturate nel 2022 il diritto al pagamento è sorto nel
2022, quindi successivamente alla cessazione del contratto d'agenzia (31/12/2021) e pertanto a parere del CTU non devono essere considerate nel calcolo della media degli anni 2020 e 2021”.
Quanto alle due ipotesi, si basano su un diverso calcolo del “dies ad quem” per la rivalutazione delle provvigioni dovute da utilizzare quale base di calcolo, a seconda che si consideri il 31/12/2019 (tesi CTU) ovvero il 31/12/2021 (tesi convenuta).
Pag. 10 di 12 Anche sotto questo aspetto, il Tribunale ritiene congrua e corretta la tesi espressa dal proprio consulente1 per le ragioni contenute in CTU, che si intendono qui riprodotte
(specialmente pgg.15/18).
Ne consegue che l'importo a credito per indennità meritocratica è pari a € Parte_1
6.603,22. A tale somma andranno aggiunti gli interessi moratori sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Ordinanza del
31/03/2022 n. 10528) che ha confermato che alle provvigioni e alle indennità di fine rapporto dovute agli agenti di commercio va applicato il tasso maggiorato di interesse previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231/2002, per ulteriori €
1.940,39 al 14/11/2024, oltre all'ulteriore interesse moratorio da tale data al saldo effettivo. Inoltre vanno sommati alla sorte capitale € 759,37 per rivalutazione monetaria fino al 31/8/2024, oltre all'ulteriore rivalutazione da tale data al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
le spese di CTU sono poste interamente a carico della preponente nell'importo già liquidato, che si conferma in via definitiva.
PQM
- accerta e dichiara che , nella sua qualità di titolare della impresa Parte_1
individuale è creditore nei confronti di Parte_2 della somma di € 6.603,22 a titolo di indennità Controparte_1
“meritocratica” ex AEC Industria art. 10 III Capo;
conseguentemente:
Pag. 11 di 12 - ordina a di corrispondere al Sig. , Controparte_1 Parte_1 la somma predetta di € 6.603,22, maggiorata di interessi moratori e rivalutazione monetaria come meglio specificate in parte motiva;
-condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite del presente procedimento, che liquida in complessivi € 5.838,55 per compensi oltre IVA, CPA e CU se dovuto;
pone definitivamente a carico di
[...] le spese di CTU nell'importo complessivo già liquidato. Controparte_1
Reggio Emilia, li 4/3/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ Il CTU ha sottolineato quindi che, a suo avviso, l'intento dell'Art. 11 dell'AEC è identificare l'incremento delle provvigioni tra :- le provvigioni di un “Primo periodo” (in questo caso, per espressa previsione dell'AEC 2014 -regime transitorio-, le annualità 2016 e 2017); - e le provvigioni di un
“Secondo periodo” (l'ultimo biennio di attività, in questo caso le annualità 2016 e 2017). L'Art. 11 dispone che solo le provvigioni del “primo periodo” debbano essere rivalutate applicando i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro, senza ulteriori specifiche sulla data di riferimento della rivalutazione, e la ratio, secondo il CTU è che le provvigioni del “primo periodo” (biennio 2016/2017) debbano essere “adeguate in termini di potere d'acquisto”, visto che potrebbero essere molto lontane nel tempo, con una rivalutazione che le avvicini monetariamente il più possibile al secondo periodo, per un consentire corretto confronto ai fini della determinazione dell'incremento successivo, quindi al massimo fino alla data che precede l'inizio del secondo periodo (nel caso in esame al massimo fino alla data del 31 Dicembre 2019).”