Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4126 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P. , in persona del legale Parte_1 PartitaIVA_1 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amedeo Di Odoardo e Fabio
Caprioni come da procura in atti ATTRICE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Commissario Giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. Mirta Giardini, come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
, in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Pt_1
Contr Tribunale, la (di seguito ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché il in house providing (di seguito Controparte_2
Contr
), in persona del commissario giudiziale, e – premesso che la e la stessa attrice CP_2
erano affidatarie, da parte dei rispettivi Enti d'Ambito (n. 4 pescarese e n. 5 teramano), del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 (successivamente confluita, con modificazioni, nel c.d.
Codice dell'Ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006), in attuazione della quale la Regione Abruzzo aveva emanato la propria legge regionale n. 2/1997; che tra le parti venivano effettuati reciproci scambi idrici per sopperire alle richieste di forniture straordinarie;
che, a causa della particolare conformazione territoriale, la tariffa applicata per la fornitura d'acqua dalla nei confronti di Pt_1
Contr
era maggiore di quella applicata da quest'ultima nei confronti della prima e che, per tale Contr motivo, la richiesta di adeguamento tariffario avanzata da non aveva trovato accoglimento;
che il Tribunale di Teramo aveva emesso in favore della due distinti decreti ingiuntivi per Pt_1
crediti relativi a diversi periodi di fornitura idrica (in particolare, il primo, della somma di euro
3.124.834,70, relativo alle forniture degli anni 2006-2007 ed il secondo, della somma di euro
2.623.173,40, avente ad oggetto la fornitura idrica nel periodo compreso tra il sesto bimestre 2008 e
Contr il sesto bimestre 2011, dedotto il controcredito della debitrice ); che entrambi i provvedimenti monitori erano stati opposti dalla debitrice, così determinando l'avvio dei giudizi di cognizione n.
737/2009 (definito con sentenza n. 76/2015) e n. 2527/2012 (definito con sentenza n. 794/2017); che entrambe le suddette pronunce, con cui erano state accolte le opposizioni, erano state confermate dalla Corte d'Appello di L'Aquila, rispettivamente con le sentenze nn. 836/2019 e
59/2022; che, in pendenza dei predetti giudizi, con decreto del Tribunale di Pescara del 14 gennaio
Contr 2014, era stata ammessa alla procedura concordataria e la ammessa al piano Pt_1 concordatario per l'importo di euro 2.983.078,37 (pari al 60,8 % del maggior credito vantato di euro
4.940.507,40); che il commissario giudiziale aveva accantonato su un conto corrente dedicato il credito sopra precisato, in quanto “sub iudice”, e dopo l'emissione delle sentenze di revoca dei de- creti ingiuntivi, il relativo importo non era stato liquidato - tanto premesso, chiedeva, in via
Contr preliminare, ordinarsi al Concordato ovvero ad la costituzione di un fondo cui destinare la somma di euro 2.983.078,40, dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica avvenuta tra il
2006 e il 2011.
Nel merito, l'istante chiedeva accertarsi il proprio credito così come quantificato, già fatto valere e cristallizzato nella procedura concordataria pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, con
Contr conseguente condanna del concordato ovvero della (o di entrambe le convenute,
2 eventualmente anche in solido) al pagamento del relativo importo;
in via subordinata “ed in ogni caso” - previo accertamento del costo medio unitario della fornitura idrica resa dall'attrice in favore di nel periodo 2006/11 nella misura di 0,37,07 euro/mc - chiedeva quantificarsi il CP_1
proprio credito in complessivi euro 11.644.005,00, da compensarsi con l'eventuale controcredito della debitrice. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, sollevava, preliminarmente, eccezione di Controparte_1
giudicato ex art. 2909 cc, avendo le citate sentenze di appello, divenute definitive, già statuito sulla medesima richiesta di pagamento oggetto di causa, rigettandola;
la convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla controparte e, nel merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche in house providing in concordato preventivo, in persona del CP_1
commissario giudiziale, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, per il resto, quanto dedotto dalla società istante.
Così compendiati i fatti di causa, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine alle sollevate eccezioni preliminari, a cominciare da quella di giudicato, che deve ritenersi fondata.
Ed invero, nei giudizi di opposizione ai due decreti ingiuntivi cui sopra si è fatto cenno (definiti rispettivamente con le sentenze n. 76/2015 e n. 794/2017), aventi ad oggetto i crediti asseritamente maturati dalla in relazione alle forniture idriche effettuate dal 2006 al 2011 (come Pt_1
riconosciuto dalla stessa attrice), è stata accertata la nullità del contratto tra la medesima e Pt_1
Contr l' , mancando la necessaria determinazione convenzionale del prezzo, come prescritto dall'art. 13 L.R. n. 2/1997; detta norma rimette ad un accordo tra i rispettivi enti gestori la determinazione del prezzo nell'ipotesi, quale quella di specie, di “acqua trasferita” tra ambiti territoriali diversi.
In particolare, nella sentenza n. 794/2017 si legge che “il sotteso contratto non può che ritenersi nullo mancando la – per quanto sopra detto – necessaria determinazione convenzionale del prezzo e, difettando, quindi, il carattere della determinabilità in uno degli elementi essenziali del suo oggetto quale è, appunto, il prezzo stesso (artt. 1346 e 1418 c.c.)”.
Peraltro, il contratto a base del rapporto di fornitura in questione è stato dichiarato nullo anche sotto il diverso profilo della mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam.
In virtù di tanto, i decreti ingiuntivi sono stati revocati, con conseguente rigetto delle richieste di pagamento dei crediti vantati dall'odierna attrice.
Tali statuizioni, come accennato, sono state confermate anche in sede di impugnazione, con le
Contr sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila n. 836/2019 e n. 59/2022, prodotte da con le relative attestazioni della cancelleria di passaggio in giudicato.
3 Dunque, sul punto si è formato il giudicato che preclude l'esame del credito di cui si discute, già negativamente accertato e inammissibilmente fatto (nuovamente) valere in questa sede.
Al riguardo, si precisa che le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla sono del tutto Pt_1
inconferenti, atteso che i ricorsi monitori (e le successive opposizioni) avevano ad oggetto proprio le asserite poste creditorie maturate per gli scambi idrici svolti fino al 2011 - e non una semplice frazione di esse ovvero un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio - ed essendo stato comunque interamente travolto il titolo posto a fondamento della domanda di pagamento.
A tanto si ritiene opportuno aggiungere che la corte territoriale, con la sentenza n. 836/19 (relativa all'opposizione al primo decreto ingiuntivo), ha evidenziato, in punto di fatto, il carattere dirimente della circostanza per cui, pur essendo incontestata (secondo quanto affermato dal giudice di primo grado) l'esistenza di un rapporto di fornitura tra le parti, "non risulta dall'opposta allegata né fornita alcuna dimostrazione... in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, con particolare riferimento alle prestazioni in concreto eseguite dall'opposta e cioè ai quantitativi di acqua erogati”, precisando che “delle ventisette fatture prodotte, la maggior parte […] contiene solo l'indicazione del totale importo fatturato, senza alcuna indicazione del quantitativo d'acqua erogato e del prezzo unitario applicato;
mentre delle restanti fatture, sei contengono, oltre all'indicazione del totale di importo fatturato, anche l'indicazione del quantitativo d'acqua fornito ma non l'indicazione del prezzo unitario, solo tre contengono l'indicazione del totale fatturato, del quantitativo d'acqua fornito e del prezzo unitario applicato”. Ed ancora, si legge nella parte motiva di tale pronuncia, che “il rilievo formulato […] del difetto di dimostrazione (e prima ancora completa allegazione) della entità delle prestazioni di fornitura di acqua eseguite, consentono di ritenere superflua la trattazione del secondo motivo d'appello”.
Ebbene, giova ricordare che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa qualunque allegazione di fatti venuti ad esistenza prima della formazione del giudicato stesso.
In particolare, secondo la S.C., "La regola per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione
4 riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso" (Cass. n. 19302/22).
Sulla base di tanto deve ritenersi precluso l'accertamento del prezzo unitario richiesto per l'erogazione dell'acqua, nonché dell'ammontare del corrispettivo, quantificato in diversa e mag- giore misura, secondo le risultanze della consulenza di parte allegata dalla in base al Pt_1 quantitativo d'acqua asseritamente erogato, trattandosi di questioni che ben avrebbero potuto (e do- vuto) essere dedotte nel corso dei precedenti giudizi, vertenti proprio sul prezzo dell'acqua Contr somministrata dall'attrice in favore dell' (vedi sentenze di primo grado).
In definitiva, l'eccezione di giudicato deve ritenersi fondata, statuizione che dispensa il giudicante dall'esame delle ulteriori eccezioni e richieste, che rimangono assorbite.
Di qui l'inammissibilità delle domande.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla , in persona del legale rappresentante “pro tem- Parte_1 pore”, nei confronti di , in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, nonché della in concordato preventivo, in persona del Controparte_1
commissario giudiziale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibili le domande attrici;
b) per l'effetto, condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura Parte_1
di euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle convenute.
Così deciso in Pescara, il 16 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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