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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 27/02/2026, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3032/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 125/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1777/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.Con ricorso il sig. Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della TA.RI. e della TEFA anni 2019-2024 n. 992500012732 emesso dal Comune di Roma in data 22.10.2025, notificato a mezzo raccomandata a/r 69733254063-8 in data 10.11.2025, di liquidazione complessiva per € 1.107,00,
contro
Roma Capitale.
Parte attrice ha dedotto:
- Illegittima imputazione dei tributi al proprietario in quanto l'immobile è locato dal 2009 a con contratto regolarmente registrato e continuamente rinnovato. Il ricorrente aveva anche presentato istanza di autotutela corredata di dichiarazioni delle conduttrici (PEC del 12.12.2025), ma senza esito;
- Violazione dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. 507/1993, in quanto il contribuente ha provato di non aver più detenuto o occupato l'immobile, che è locato dal 2009.
2.Roma Capitale alla quale il ricorso è stato notificato, non risulta costituita in giudizio.
3.Il ricorso alla luce della documentazione prodotta agli atti di cuasa e non contestata da Roma Capitale contumace, si appalesa meritevole di accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.0.2026
Il Giudice
IU Di EN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 125/2026 depositato il 05/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500012732 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1777/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.Con ricorso il sig. Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della TA.RI. e della TEFA anni 2019-2024 n. 992500012732 emesso dal Comune di Roma in data 22.10.2025, notificato a mezzo raccomandata a/r 69733254063-8 in data 10.11.2025, di liquidazione complessiva per € 1.107,00,
contro
Roma Capitale.
Parte attrice ha dedotto:
- Illegittima imputazione dei tributi al proprietario in quanto l'immobile è locato dal 2009 a con contratto regolarmente registrato e continuamente rinnovato. Il ricorrente aveva anche presentato istanza di autotutela corredata di dichiarazioni delle conduttrici (PEC del 12.12.2025), ma senza esito;
- Violazione dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. 507/1993, in quanto il contribuente ha provato di non aver più detenuto o occupato l'immobile, che è locato dal 2009.
2.Roma Capitale alla quale il ricorso è stato notificato, non risulta costituita in giudizio.
3.Il ricorso alla luce della documentazione prodotta agli atti di cuasa e non contestata da Roma Capitale contumace, si appalesa meritevole di accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.0.2026
Il Giudice
IU Di EN