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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025, vertente tra
TRA
n. a Lanciano il 12.10.1992, CF , Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Guido Antonio Tenerelli
ATTORE
C/
, CF , difesa dagli Avv. Angelina Zeffiro Controparte_1 P.IVA_1
e Giuseppe Cericola
CONVENUTA
Nonché
, CF CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesioni da incidente stradale
CONCLUSIONI
L'Avv. Guido Antonio Tenerelli per conclude: “Voglia, l'Ill.mo Parte_1 sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Lanciano, adito, reietta ogni avversa richiesta, domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvedere: accertato e dichiarato che in data 05.02.2021, alle ore 17:00, circa, in località Paglieta (CH) si verificava un incidente stradale tra le autovetture sopra indicate, e che sulla Fiat Punto tg CH412GD, di proprietà del sig. e, nell'occasione, condotta dal Sig. CP_2
era tra re destro, il sig. Persona_1 Parte_1 rtato e dichiarato che in seguito a detto inci sig. veniva trasportato con autoambulanza del 118 presso l'Ospedale Parte_1
Civi e veniva ricoverato d'urgenza ed operato;
accertato e dichiarato che in seguito al sinistro stesso, dunque, il ricorrente riportava gravissime lesioni personali ed in particolare: perdita della Capacità Lavorativa Specifica pari al 78%; Periodo d'Inabilità Temporanea Totale pari a 240 (Duecentoquaranta) giorni;
Periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 78%, pari a 330 (Trecentotrenta) giorni;
un Danno Biologico Permanente pari al 78%; un Danno Patrimoniale Futuro che va riconosciuto e liquidato, in via equitativa dal giudice, in misura pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00); accertato e dichiarato che, suddetti danni, (patrimoniali e non patrimoniali) ammontano complessivamente ad EURO 2.411.179,08 - (stante gli aumenti massimi consentiti, quanto ai danni non patrimoniali, per personalizzazione, in virtù della particolarità del caso concreto); accertato e dichiarato che il sig. ha subito un ulteriore danno che va Parte_1 liquidato anche facendo ricorso alle presunzioni, e che è stato dovuto, al comportamento scorretto e temerario della , la quale, in Controparte_3 maniera inopinata, liquidava la già esigua somma, corrispondente alla precaria valutazione dei danni effettuata dalla stessa,, nella sola misura del 50% CP_3 assumendo, falsamente e, comunque, alcun tipo di appiglio probatorio a sostegno (anzi, avendo dinanzi prove, assolutamente, contrarie (Doc. ) alla suddetta, circostanza), che il ricorrente non indossasse, nell'occasione, le cinture di sicurezza (infatti e, al contrario di ciò, le dichiarazioni testimoniali scritte rese dal sig. (Doc. 14) riferivano che il , nell'occasione, Testimone_1 Parte_1 ente, le cinture di sicurezza e, nte l'assenza di contravvenzione alcuna, relativa a tale infrazione, elevata dagli agenti di pubblica sicurezza intervenuti, nell'occasione) e che tale danno può, in via equitativa, essere quantificato pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila//00); per l'effetto, condannare (ex art 141 D. lgs 2092005) la , in persona del Controparte_3 suo legale rapp. pro-tempore, a voler corris ierno ricorrente, in solido con il sig. proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro, CP_2 stesso, sul quale via (danneggiato terzo trasportato) la Parte_1 somma complessiva di o 2.416.179,08)) (Euro duemilioniquattrocentosedicimilacentosettantanove//08) ) pari al valore monetario complessivo del danno subito e subendo, decurtato della somma già corrisposta in fase stragiudiziale, dalla di E 145.000,00 (Euro Controparte_3 centoquarantacinquemila//00), (Doc. 17), ovvero, nell'ipotesi di emissione, in corso di causa, dell' di cui all'art 186 bis cpc,, d'importo pari ad Euro CP_4
145.000,00 - (Euro centoquarantacinquemila//00), la somma complessiva di Euro 2.271.179,08 oltre, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'esborso, ovvero, condannare i resistenti, medesimi, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro per cui oggi è causa, quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria; il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche, stragiudiziali, ad oggi mai liquidate allo scrivente procuratore, già dichiaratosi antistatario”. Gli Avv. Cericola e Zeffiro per la concludono: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previe declaratorie del caso, anche in ordine alla congruità della somma offerta ante iudicium da pari Controparte_5 ad euro 145.000 sulla base delle quantificazioni del proprio medico fiduciario e della falcidia concorsuale ex artt. 1227-2056 c.c. per cooperazione colposa dell'attore nel determinismo causale delle lesioni riportate per mancato uso della contura di sicurezza, rigettare la domanda ed ogni avversa richiesta perché erronea, improvata ed infondata in fatto ed in diritto stante la congruità della somma offerta all'attore ante iudicium;
con spese vinte. In via subordinata, ove all'esito dell'attività istruttoria dovessero risultare i presupposti per il riconoscimento all'attore di somme maggiori rispetto a quanto già percetto, voglia liquidare la somma che sarà risultata dovuta in relazione all'entità dei danni effettivamente in essere e causalmente rapportabili al sinistro de quo, da quantificarsi a mezzo CTU alla stregua del rigorosamente acclarato dai sanitari del P.S. e dei presidi ospedalieri che ebbero in cura l'attore e secondo la comune criteriologia medico legale e liquidatoria, giusta disposizioni del codice civile, del codice delle assicurazioni e delle Tabelle di Milano 2021, non riconoscendo e/o riducendo talune voci componentistiche di danno siccome non dovute nell'entità richiesta, anche per difetto degli indispensabili presupposti e/o perché eccessive e/o superflue, anche ex art. 1227 c.c. e per l'effetto non accogliere la domanda come risulta formulata, essendo erronea, improvata ed infondata in fatto ed in diritto,; con spese, in detta evenienza, compensate o regolate ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 cpc, ricorrendone i motivi di legge, con applicazione, in via estremamente subordinata, dello scaglione relativo al decisum ex art. 5 D.M. 55/2014. In ogni caso con condanna dell'attore ex art. 96 cpc per aver azionato pretese risarcitorie spropositate rispetto al dovuto che hanno escluso ogni possibilità di definizione della controversia”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande risarcitorie avanzate nell'interesse di trovano la propria Parte_1 causa in un incidente stradale avvenuto il giorno 5.2.2021, incidente che lo vedeva coinvolto in veste di trasportato sull'autovettura Fiat Punto tg. CH412GD, di proprietà di condotta da ed assicurata CP_2 Persona_1 presso la tale incidente, secondo la prospettazione di parte Controparte_1 ricorrente, avrebbe determinato gravi danni fisici, psichici, patrimoniali (presenti e futuri) che, anche sulla scorta di apposita CTU, sono stati quantificati in euro 2.411.179,08 (dei quali solo euro 145.000 già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta).
La difesa della contesta la quantificazione del danno operata Controparte_1 dal perito di controparte (e ciò sulla base delle relazioni dei propri consulenti di parte) e soprattutto evidenzia un concorso di colpa del ricorrente per mancato utilizzo della cintura di sicurezza al momento dell'incidente stradale, tale da avergli provocato delle lesioni ben maggiori di quelle che avrebbe invece conseguito nel caso di utilizzo di tale dispositivo.
I punti sui quali la presente decisione dovrà necessariamente articolarsi sono principlamente due:
Entità dei danni riportati da in conseguenza di tale sinistro Parte_1
Possibilità di configurare o meno un concorso di colpa del nella Pt_1 causazione dei danni lamentati in ragione del suo mancato uso delle cinture di sicurezza.
A tale fine, oltre alla copiosa documentazione versata in atti, verranno in considerazione gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, ossia l'assunzione delle prove orali all'udienza del 13.2.2024 (come ammesse con ordinanza del 28.12.2023) e la perizia espletata dal dott. Per_2
con relazione del 12.7.2024.
[...]
Poiché la richiesta risarcitoria è relativa ad un incidente stradale al quale il ricorrente non ha dato causa (in quanto solo trasportato dal mezzo condotto da la rcostruzione della dinamica del sinistro appare Persona_1 irrilevante (e del resto non è stata formalizzata alcuna richiesta in tal senso ad opera delle parti processuali).
Per quel che concerne l'entità dei danni fisici riportati da in Parte_1 conseguenza dell'incidente occorsogli in data 5.2.2021 deve anzitutto considerarsi la perizia eseguita dal dott. in data 12.7.2024, consulente al Persona_2 quale era stato chiesto anche se ed in quale misura le lesioni lamentate dal ricorrente fossero eziologicamente ricollegabili all'eventuale mancato uso delle cinture di sicurezza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione esaminata e della visita eseguita nei confronti del paziente, è giunto a concludere che , Parte_1 all'esito dell'incidente del 5.2.2021, ha riportato un “trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, frattura del condilo mandibolare e della branca montante di destra, un trauma toraco addominale chiuso con frattura della clavicola sinistra ed un trauma all'arto inferiore destro con frattura diafisaria scomposta della tibia”; sempre secondo il consulente, le fratture al volto ed alla clavicola sinistra, essendosi verosimilmente realizzate per un impatto contro il sedile anteriore del passeggero, non sono compatibili con l'uso della cintura di sicurezza;
conclusivamente, il consulente conclude per la persistenza di un danno biologico in capo al pari al 40% ed una inabilità temporanea di 220 giorni (di cui 40 Pt_1 al 100%, 70 al 75%, 110 al 50%).
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono basate, oltre che sulla copiosa documentazione medica consultata, anche su alcune considerazioni di carattere logico che appaiono a questo giudicante inoppugnabili;
in particolare, per quel che concerne il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del Pt_1 al momento dell'incidente, il dott. fa presente che: Per_2
Le fratture al volto ed alla clavicola sinistra sono state verosimilmente causate da un impatto contro il sedile anteriore del passeggero (in quanto il era trasportato nel sedile posteriore) Pt_1
Nessuna lesione, ecchimosi o frattura è stata rilevata nell'immediatezza (il è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso) sul torace: Pt_1 poiché tali forme di lesioni sono tipiche e conseguenti all'uso della cintura è evidente che tale uso non vi è stato da parte dell'odierno ricorrente.
Con riferimento all'inabilità permanente, il perito d'ufficio ne limita l'operatività ad un massimo di 220 giorni, in quanto tutti i referti ed i giudizi prognostici redatti dopo il mese di ottobre del 2021 non certificano l'esistenza di alcun processo patologico specifico, limitandosi a prescrivere ulteriori periodi di riposo e cure al paziente;
il dott. , pertanto, dopo le dimissioni dall'Istituto Villa Giulia nel Per_2 mese di agosto del 2021 ipotizza ulteriori 2 mesi di parziale inabilità, escludendo che le lesioni traumatiche abbiano potuto determinare ulteriori periodi di inabilità totale o comunque altamente invalidante.
Con riguardo infine ad eventuali patologie neurologiche, il dott. ne Per_2 esclude la sussistenza (ad eccezione del disturbo di adattamento certificato dal dott. , in quanto in nessuno dei documenti sottoposti al suo esame si Per_3 certifica l'esistenza di un danno cerebrale ai lobi frontali, neanche ad opera dello psichiatra che lo aveva seguito più assiduamente dopo l'incidente per cui è causa.
Nel dettaglio, il danno biologico riscontrato dal dott. in capo al è Per_2 Pt_1 quantificato nella seguente misura:
Fratture mandibolari: 9-10%
Fratture alle ossa nasali: 3%
Frattura della clavicola: 3%
Frattura diafisaria della tibia: 9%
Disturbo dell'adattamento: 16-17%
Il perito conclude, a pagina 21: “Considerati nel loro insieme, pertanto, tenuto conto del danno estetico connesso alla sfumata dismetria facciale e alle cicatrici chirurgiche, il complesso dei postumi configura un pregiudizio quantificabile nella misura del 40% in ambito di danno eslcusivamente biologico”
Quanto alle spese documentate da parte ricorrente, il perito d'ufficio ne limita la rimborsabilità ad un importo totale di euro 409,75.
Contro tali valutazioni sono insorti i consulenti di parte ricorrente, dottori Per_4
e formulando osservazioni riguardanti: Per_5
La sussistenza di un danno neuro-psichico conseguente all'incidente stradale patito dal che i consulenti di parte ritengono provati sulla Pt_1 base della relazione del dott. (che attestava di stati di agitazione Per_3 psichica con aspetti di confusività, deficit della memoria a breve e medio periodo, difficoltà a stabilire un valido colloquio) e di una batteria di test neurospicologici che avevano evidenziato un danno frontale post-traumatico intorno al 35%
La sottovalutazione del danno fisico patito dal (in quanto le Pt_1 percentuali di invalidità permanente valutate dal CTU si pongono al livello più basso di quelle riconosciute dal D.M. 3.7.2003)
La mancata valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica del il quale, anche a volergli riconoscere dei danni esclusivamente fisici Pt_1 nella misura indicata dal CTU (ossia nella percentuale del 40%) sarebbe impossibilitato a svolgere proprio quelle attività (che comportano necessariamente un impegno pressochè esclusivamente fisico) per le quali il era stato formato e che aveva in precedenza svolto (giardiniere, Pt_1 operaio in capo ecologico e con un percorso formativo in corso per l'attività di saldatore)
Le valutazioni del consulente tecnico in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza del Pt_1
In relazione alla presenza di un danno neuro-psichico, il consulente tecnico d'ufficio ha fornito una adeguata risposta alle osservazioni svolte principalmente dal dott. (che ha redatto alcuni dei certificati nell'interesse del ricorrente), Per_5 evidenziando come la relazione del dott. del 3.6.2024 esclude la Per_3 ricorrenza di lesioni encefaliche di natura traumatica, ossia riconducibili all'incidente per cui è causa;
pertanto, conclude che eventuali deficit cognitivi non possano essere ricondotti all'incidente per cui è causa. In particolare, il dott.
valorizza, oltre alla relazione del dott. anche le precedenti Per_2 Per_3 relazioni di altro consulente di parte del (ossia il dott. che Pt_1 Persona_6 non aveva riscontrato alcuna diagnosi psicoorganica in capo all'odierno ricorrente.
In definitiva, le conclusioni del dott. sono confortate dalla relazione del Per_2 dott. e da quelle pregresse del dott. sicuramente di maggior Per_3 Per_6 valenza rispetto a quella del consulente di parte, la cui diagnosi viene ritenuta addirittura fantasiosa dal CTU (pag. 30 dell'elaborato peritale).
Ovviamente nessun peso può darsi alle produzioni offerte dalla difesa di parte ricorrente nella propria memoria del 22.9.2024, trattandosi di documentazione che doveva eventualmente essere sottoposta al CTU, trattandosi di accertamenti medici precedenti al conferimento dell'incarico.
Deve oltretutto rilevarsi che la mancanza di capacità cognitive del Pt_1 conseguenti al sinistro (certificata in modo del tutto inattendibile dall'attuale perito di parte e non riscontrato né dal CTU né dal dott. né dal primo perito Per_3 di parte del ricorrente), quand'anche esistente, non può certamente ricollegarsi al sinistro per cui è causa, non avendo la difesa di parte ricorrente depositato della documentazione che attestasse una sua particolare capacità cognitiva prima del sinistro (il è soggetto avente quale titolo di studio la semplice licenza Pt_1 elementare e l'unica attività che era in grado di svolgere e per la quale avesse ottenuto una forma di riconoscimento era quella di giardiniere). Con riferimento ai danni fisici, il perito di ufficio giustifica le proprie valutazioni:
Riguardo alle fratture allo scheletro facciale, il dott. evidenzia come Per_2 nel referto specialistico si evidenziava la presenza di problemi precedenti allo stesso incidente (laddove si fa riferimento ad una occlusione già precedentemente compromessa) e che, con riguardo alla frattura alla piramide nasale, il gibbo rilevato non presenta alcuna sintomatologia dolorosa e non determina alcuna compromissione del flusso aereo respiratorio
Con riferimento alla frattura alla clavicola il CTU evidenzia che l'unica mobilità limitata (seppur severamente) è quella attiva e che comunque non è risultata, su pressione esercitata dallo stesso consulente, alcuna sintomatologia dolorosa
Per quel che concerne la frattura alla tibia, il CTU rileva come l'attore ha subito delle lesioni che non hanno pregiudicato la funzionalità di anca e ginocchio, sì da consentire la deambulazione anche senza l'ausilio di un bastone;
il dott. evidenzia inoltre che la lesione appare essersi Per_2 stabilizzata con un semplice allungamento, senza alcuna sintomatologia dolorosa locale
In definitiva, le risposte offerte dal CTU rendono conto della propria valutazione, che si ritiene in questa sede di poter integralmente confermare, anche perché sostanzialmente conforme a quanto sancito dal D.M. 3.7.2003, non residuando in definitiva, a carico del una menomazione fisica che comporti dei danni Pt_1 funzionali significativi alla sua mobilità.
Con riguardo al danno alla specifica capacità lavorativa del ricorrente, il perito rileva che la stessa non può dirsi né adeguatamente dimostrata né effettivamente sussistente, in quanto riferita genericamente ad alcune attività che il Pt_1 avrebbe eventualmente potuto svolgere, ma che non è dimostrato aver concretamente svolto o vedersi preclusa la possibilità di svolgere in futuro;
in definitiva, il dott. ritiene che, in assenza della prova di un effettivo Per_2 pregiudizio economico, il danno alla capacità lavorativa non assuma una sua autonoma rilevanza rispetto al danno biologico come quantificato.
In materia di danno alla capacità lavorativa specifica, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta più volte, enunciando in misura pressochè costante il principio secondo cui il danno patrimoniale subito non è pari all'intera portata degli emolumenti persi, dovendosi tenere conto altresì della residua capacità lavorativa del danneggiato;
in altre parole, il danno non è costituito dai corrispettivi del lavoro perso e che il danneggiato non percepirà più per effetto della minorazione fisica conseguente al sinistro, ma alla differenza tra tali corrispettivi e la residua capacità di guadagno del soggetto (da ultimo Cass. 14241 del 23.5.2023); ne consegue che solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero il danno patrimoniale subito dovrebbe parametrarsi all'intero reddito percepito al momento del sinistro.
Applicando tale principio al caso di specie, si può osservare che:
L'unica attività svolta dal prima dell'incidente del 5.2.2021, per come Pt_1 desumibile dagli atti del procedimento, era quella di giardiniere, riferita anche dalla teste all'udienza del 13.2.2024 Tes_2
Nessuna documentazione dimostrativa di un'attività continuativa del Pt_1
(e quindi di un suo reddito fisso) prima del sinistro per cui è causa è stata depositata dalla difesa del ricorrente
Il consulente tecnico d'ufficio ha espresso una propria chiara ed inequivocabile valutazione circa la possibilità per il di continuare a Pt_1 camminare senza l'uso del bastone (pagina 35 della relazione)
In definitiva, anche a voler superare l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla limitazione della capacità lavorativa specifica del ricorrente alla perdita di guadagno che lo stesso ha subito per effetto del sinistro, non si ha alcun dato al quale ancorare siffatta valutazione, posto che non è affatto chiaro quale reddito il percepisse dalla sua attività di giardiniere svolta su incarico di terze Pt_1 persone;
è pur vero che, trattandosi di partita IVA, il non godeva certo di Pt_1 un reddito fisso, ma al fine di dare una pur minima quantificazione della redditività della propria attività, ben avrebbe potuto produrre la documentazione (quantomeno fiscale) dimostrativa del suo volume di affari;
ciò non è stato fatto e pertanto non vi è alcun elemento in base al quale ipotizzare, anche solo in via teorica, un danno alla capacità lavorativa specifica dell'attore; in ogni caso, ed a maggior ragione, la valutazione del CTU circa la possibilità di deambulazione autonoma del lo rende potenzialmente idoneo a continuare a svolgere Pt_1
l'attività di giardinaggio prima praticata, non potendosi ritenere esaurite le abilità tecniche che tale attività comporta e potendosi ipotizzare una ripresa (quantomeno graduale) della medesima attività in futuro.
Ultima questione sollevata dai periti di parte è quella relativa all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di in occasione dell'incidente per cui Parte_1
è causa, utilizzo che si afferma essersi verificato in ragione della particolare deformazione del veicolo quale rilevabile dai rilievi fotografici prodotti in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio nonché del particolare tipo di urto tra i veicoli coinvolti nel sinistro (urto frontale e laterale): le deduzioni (espresse dal consulente di parte, ma anche dal difensore del ricorrente), se possono valere come argomentazione contraria a quella del dott. , quantomeno in linea di pura Per_2 possibilità (nel senso che una vistosa deformazione del veicolo potrebbe di per sé aver determinato delle lesioni anche al volto del passeggero) non intaccano minimamente la validità e la persuasività della ulteriore argomentazione del CTU (ossia l'assenza di lesioni da cintura sul torace e sull'addome del tanto più Pt_1 considerando, secondo la tesi di parte ricorrente, il duplice tipo di urto cui il corpo del è stato sottoposto). Pt_1
Quanto alle deduzioni della difesa del ricorrente nelle proprie note autorizzate del 21.9.2024, le stesse si palesano del tutto infondate, oltre che in parte inconferenti ed inammissibili, in quanto:
L'istanza di ricusazione del CTU appare palesemente tardiva, fondata su circostanze del tutto irrilevanti (l'avere il dott. presieduto una Per_2 commissione per l'invalidità civile che aveva visitato lo zio dell'odierno attore, valutandone l'invalidità in misura inferiore a quella invece accertata in sede giudiziale) e tale da non dimostrare affatto una situazione di inimicizia (che, qualora fosse stata palese, ben avrebbe potuto la difesa del ricorrente evidenziare prima dell'inizio delle operazioni peritali o comunque al momento della nomina del CTU, avvenuta più di un mese prima - ordinanza del 26.2.2024 - del materiale conferimento dell'incarico - udienza del 10.4.2024
-)
Le censure mosse al CTU per avere 'stretto il naso' e scosso la testa del periziando appaiono prive di rilevanza, posto che il CTU doveva espressamente valutare le lesioni cagionate al volto del (ed in Pt_1 particolare al naso dello stesso, che del resto è risultato, dalla consulenza eseguita, non presentare postumi dolorosi)
La mancata convocazione di uno dei CTU delle parti appare del tutto insussistente: anzitutto, occorre rilevare che all'udienza del 10.4.2024 il dott.
aveva espressamente indicato la data di inizio delle operazioni Per_2 peritali, per cui l'onere di avvisare i consulenti di parte incombeva sui rispettivi difensori;
in ogni caso, ciascuno dei consulenti di parte del ricorrente ha formulato le proprie osservazioni nel merito delle valutazioni del perito d'ufficio
§§§
Le valutazioni del CTU devono quindi essere integralmente confermate, dovendosi ulteriormente rilevare che, per quel che concerne l'uso delle cinture di sicurezza da parte di , lo stesso non può dirsi in alcun modo dimostrato dalla Parte_1 deposizione (scarna e come tale del tutto inattendibile) del teste Testimone_1 all'udienza del 13.2.2024, il quale, sulle molte domande rivoltegli non ha saputo dire nulla di preciso, se non di avere visto che tutti e tre gli occupanti del veicolo condotto da indossavano la cintura di sicurezza, e ciò il teste Persona_1 ha riferito senza neanche avere aperto le porte dell'abitacolo; il teste non ha saputo dire praticamente nulla sulla posizione dei corpi o sulla presenza delle forze dell'ordine ed inoltre ha solo affermato che tutti e tre gli occupanti del mezzo erano in condizione di incoscienza, per cui non erano in grado di rispondere alle sue sollecitazioni.
Sempre all'udienza del 13.2.2024 è stata sentita la teste dalla cui Tes_2 deposizione si può indubbiamente evincere un particolare timore del nel Pt_1 riprendere le sue abitudini precedenti all'incidente, con particolare riguardo alla possibilità di stare in mezzo ad altre persone o a salire su un'autovettura; si tratta di comportamenti indubbiamente spiegabili con le valutazioni espresse dal CTU in ordine al disturbo dell'adattamento, per il quale si propende in questa sede per la valutazione percentuale più alta (il 17%) tra quelle proposte dal dott. , in Per_2 ragione della diretta eziologia tra l'incidente stradale ed il particolare timore del a salire di nuovo in auto, quale riferito dalla teste Pt_1 Tes_2
In conclusione, il danno biologico rilevabile in capo a è pari a: Parte_1
Il 15% per quel che concerne gli esiti fratturativi al volto ed alla clavicola sinistra
Il 9% per i postumi della frattura diafisaria della tibia
Il 17% per il disturbo dell'adattamento e così complessivamente nella misura del 41%.
Non si ritiene di applicare alcuna maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno (come invocato da parte ricorrente), dovendosi ricordare sul punto l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che àncora una tale maggiorazione alla presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave dei pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. 23778 del 7.11.2014; Cass. 26805 del 12.9.2022); nel caso di specie, le attività pregresse del (lo svolgimento di attività di giardiniere, la partecipazione a dei corsi di Pt_1 formazione o gli interessi per piante, fiori, cucina locale e montagna) sono elementi del tutto inconsistenti al fine di operare una sia pur minima maggiorazione del danno, in quanto assolutamente comuni tra i soggetti dell'età e delle caratteristiche personali del ricorrente.
Quanto infine al concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno subito (quale eccepito dalla compagnia assicuratrice convenuta), alla luce della consulenza tecnica redatta dal dott. , lo stesso è sicuramente ravvisabile, Per_2 in quanto molte delle lesioni prodotte (ed in particolare quelle al volto ed alla clavicola sinistra) sono univocamente provocate dal mancato allaccio della cintura di sicurezza da parte del si ritiene peraltro che il concorso di colpa, Pt_1 draconianamente stabilito nella misura del 50% dalla Compagnia Assicuratrice, debba essere ridimensionato, tenendo conto del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a verificare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza e deve quindi rifiutarsi di partire in caso di mancato allaccio di tali cinture (Cass. 32877/2020; Cass. 39136/2022; Cass. 46566/2024).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il concorso di colpa per il mancato allaccio delle cinture di sicurezza da parte del ricorrente debba essere limitato al 50% di tale profilo di responsabilità (del quale è concorrente responsabile anche il conducente del veicolo), ossia nella misura definitiva del 25%, posto che nella causazione dell'incidente, ovviamente, il non ha alcuna colpa. Pt_1
Di conseguenza, la valutazione del danno liquidabile in favore di Parte_1 deve essere determinata secondo il seguente calcolo (basato sulle tabelle del Tribunale di Milano del 2024):
Danno biologico risarcibile (tenendo conto dell'età dell'infortunato e della percentuale del 41% riconosciuta): euro 224.303
Danno biologico temporaneo: euro 16.952,50
E così complessivamente euro 241.255,50.
Tale importo deve essere ridotto del 25% in base alla percentuale di concorso di colpa del danneggiato, determinandolo quindi nella misura di euro 180.941,63; a tale importo deve quindi aggiungersi la somma di euro 409,75 (ossia le spese riconosciute dal CTU, come documentate da parte ricorrente), sì da giungere ad un totale risarcibile pari ad euro 181.351,38. Avendo la compagnia assicuratrice già liquidato in favore del ricorrente la somma di euro 145.000, tale importo deve essere detratto da quello sopraindicato, sì da fissare in euro 36.351,38 la somma al cui pagamento i convenuti dovranno essere condannati in via solidale.
Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalla data della presente decisione a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese processuali, si ritiene di doverle integralmente compensare, atteso l'accoglimento solo parziale (ed anzi in minima parte) delle domande avanzate da parte attrice;
la compensazione riguarda ovviamente anche il pagamento dell'onorario liquidato in favore del dott. con decreto Persona_2 del 22.7.2024, il cui importo dovrà quindi essere diviso in pari misura tra le parti processuali costituite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 656/2023, ogni altra istanza disattesa, così decide:
Fissa in euro 181.351,38 il danno risarcibile in favore di Pt_1
in conseguenza dell'incidente stradale del 5.2.2021
[...]
Condanna in solido tra loro e la CP_2 Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
36.351,38, oltre interessi legali dalla data della presente decisione a quella dell'effettivo soddisfo
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento, ivi comprese quelle relative alla CTU del dott. , come Persona_2 liquidate con decreto del 22.7.2024
Lanciano, 17.4.2025 Il Giudice Massimo Canosa