Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 17/01/2022, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00031/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01648/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2021, proposto da
LU CA, RI CO, ZO CO, RI AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Carone e Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Maruggio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' E PER
L’ANNULAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI,
dell’ordinanza n. 29, adottata in data 16/09/2021, successivamente notificata
a mezzo posta agli odierni ricorrenti in data 23/09/2021, con la quale il
Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Maruggio (TA) ha
ordinato la demolizione delle opere indicate non oggetto di sanatoria
straordinaria ex art. 39 della L. n. 724/94 prot. 1669 e n. 1672, ed il ripristino
dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90, presso un terreno sito in
Maruggio alla località Monaco e/o Mirante, riportato in catasto al foglio di mappa
36 p.lla 650 in comproprietà dei ricorrenti, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dal
ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito -, gli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata devono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, conseguentemente, sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio del 2023.
Spese della fase di giudizio interamente compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO