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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 171/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 171/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.07.1952 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Bernava, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Taurianova (RC), alla Via C. Battisti n. 33
Appellante
nei confronti di
, P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
– con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma
[...]
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò, elettivamente domiciliata, unitamente al costituito procuratore in Palmi alla Via C. Battisti n.
41 presso lo studio dell'avv. Francesco Cardone
Appellata contumace
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione in opposizione del 25.03.2017 avverso il pignoramento presso terzi notificato da Equitalia Sud S.p.a., ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R.
602/73 il 23.03.2016, avente ad oggetto somme dovute dall' a titolo di CP_3 pensione per un presunto debito di € 16.730,41, calcolati alla data del
26.06.2016, ha introdotto il giudizio di merito, deducendo Parte_1
l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73, che esclude i crediti pensionistici dalla procedura speciale, nonché per carenza di titolo esecutivo e impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 545
c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015, che garantisce il minimo vitale e limita la pignorabilità della pensione alla parte eccedente l'assegno sociale aumentato della metà.
Inoltre, l'opponente ha evidenziato che la pensione percepita dall'opponente
è pari a € 441,39, inferiore alla soglia di impignorabilità (€ 672,78), con conseguente inefficacia dell'atto impugnato.
L'opponente ha contestato, inoltre, la regolare notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento e ha dedotto la prescrizione dei crediti
(quinquennale, triennale o decennale a seconda della natura del credito), eccependo la nullità del pignoramento per mancanza di valido titolo esecutivo.
2 Corte d'Appello
Pertanto, la ha chiesto al Tribunale di Palmi di dichiarare l'inefficacia Pt_1
e nullità del provvedimento impugnato, l'impignorabilità della pensione, la prescrizione dei crediti e la condanna di ex art. 96 c.p.c. per mala CP_2
fede o colpa grave, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Eccezioni di Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.06.2017 Controparte_2
ha contestato integralmente le domande avversarie,
[...]
deducendo, in via preliminare, che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis
D.P.R. 602/73, notificato il 23.03.2016, è stato sospeso dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27.02.2017 e mai riattivato, neppure ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617
c.p.c., poiché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, ha dedotto l'inammissibilità delle contestazioni sul merito della pretesa per violazione dei termini di opposizione alle cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto la regolare notifica delle cartelle esattoriali mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, norma speciale derogatoria rispetto al codice di rito, sufficiente a perfezionare la notifica con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di soggetto abilitato, senza necessità di relata, ribadendo che il ruolo esattoriale costituisce titolo esecutivo ex art. 49 D.P.R. 602/73 e art. 474 c.p.c., legittimando così l'azione esecutiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto che le cartelle non opposte nei termini hanno acquisito definitività, soggiacendo alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
Evidenziando che tra la notifica delle cartelle e l'intimazione del 23.11.2015 non è decorso il termine prescrizionale, ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni ex art. 617 c.p.c., il rigetto dell'opposizione per infondatezza, l'accertamento della legittimità delle somme portate dalle cartelle indicate e la condanna alle spese di lite.
3 Corte d'Appello
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 819/219, pubblicata l'11.09.2019, il Tribunale di Palmi, richiamando l'art. 616 c.p.c., ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, avvenuta oltre il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo, termine ridotto della metà rispetto a quello ordinario.
Ha ritenuto, altresì, sussistenti eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
- Motivi d'appello
L'appellante propone gravame avverso la sentenza n. Parte_1
811/2019 del Tribunale di Palmi, censurando il capo che ha dichiarato l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine di cinque giorni ex art. 616 c.p.c., deducendo difetto di motivazione e violazione degli artt. 39,
165, 181 e 307 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che il termine perentorio riguarda la notifica dell'atto introduttivo e non l'iscrizione a ruolo.
Richiama l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava 30 giorni per introdurre il merito e la giurisprudenza (Cass. 24221/2019) secondo cui la riduzione dei termini di comparizione non incide sul termine di costituzione dell'attore.
La evidenzia altresì che l'eventuale inosservanza non Pt_1
comporterebbe improcedibilità, ma cancellazione dal ruolo ex artt. 181 e 307
c.p.c.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza, la declaratoria di tempestività, procedibilità e fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
***
1.- Sull'improcedibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c
Il giudice di prime cure ha dichiarato d'ufficio l'improcedibilità 1. dell'opposizione per essere stata la causa iscritta a ruolo oltre il termine
4 Corte d'Appello
perentorio, ridotto della metà (cinque giorni), previsto dall'art. 616 c.p.c., decorrente dalla notificazione (25 marzo 2017).
L'appellante censura tale statuizione, deducendo che il termine perentorio riguarda la notificazione dell'atto introduttivo della fase di merito e non l'iscrizione a ruolo.
2. L'assunto è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine per la costituzione in giudizio nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione è di dieci giorni dalla prima notificazione e non subisce riduzioni.
Inoltre la tardiva iscrizione a ruolo non determina improcedibilità, ma comporta l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.
Sul punto, la S.C. ha chiarito che <I termini per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque"; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e
307 c.p.c. >> (Cass. n. 24224/2019).
Ed ancora: < Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione>>
(Cass. n. 21512/2021).
Nel caso di specie, con ordinanza del 27 febbraio 2017, il giudice dell'esecuzione ha invitato le parti interessate ad introdurre la causa di merito relativa all'opposizione nelle forme previste dal codice di rito, davanti al
Tribunale di Palmi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L'opponente ha introdotto il giudizio di merito con atto di citazione ex art. 616
c.p.c. notificato in data 25 marzo 2017.
5 Corte d'Appello
L'iscrizione a ruolo è avvenuta il 4 aprile 2017, dunque entro il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio, non sottoposto ad alcuna riduzione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Pertanto, tale motivo di appello appare fondato.
3.- Sulla pignorabilità della rendita CP_3
1. Con atto di citazione in opposizione del 25.03.2017, in via preliminare l'opponente ha dedotto l'illegittimità del pignoramento, in ragione dell'impignorabilità delle somme ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.
2. L'assunto è condivisibile.
Il pignoramento oggetto dell'opposizione per cui è causa ha ad oggetto un credito dell'appellante nei confronti dell' CP_3
Dagli atti emerge che l'opponente percepisce una rendita ai superstiti pari CP_3 ad € 441,39 mensili.
L'art. 545 c.p.c. stabilisce che il limite massimo del pignoramento è pari ad un quinto, elevabile sino alla metà della retribuzione qualora al pignoramento per crediti di imposta o finanziari si aggiunga quello per crediti di natura alimentare. Tuttavia, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone all'art. 110 che <Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato>>.
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 572/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite per crediti alimentari dovuti per legge. CP_3
Ne consegue che le rendite possono essere pignorate esclusivamente CP_3
per crediti di natura alimentare (es. assegni di mantenimento a coniuge e figli), mentre restano impignorabili per debiti di natura esattoriale, finanziaria o ordinaria, anche nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.
La rendita quindi è sottratta al pignoramento per debiti diversi da quelli CP_3
alimentari. Nel caso di specie si tratta di debiti diversi da quelli alimentari.
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto va dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento impugnato.
6 Corte d'Appello
4.- Spese processuali
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, e pertanto vanno poste a carico interamente a carico dell'appellata e si liquidano – tenendo conto dello scaglione da € 5.201 fino a 26.000, atteso il valore della causa di € 16.730,41, considerati i parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia – in complessivi € 2.540,00, per il primo grado di giudizio ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'appellante, avv. Teresa Bernava.
5.- Domanda ex art. 96 c.p.c.
1. Parte appellante ha proposto domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
Per quanto riguarda il primo comma dell'art. 96 – lite temeraria – la domanda va rigettata in quanto non vi è prova di un danno risentito dall'appellante.
Per quanto riguarda la condanna prevista al comma 3 – ossia per abuso del processo – non si ravvisa un comportamento della parte appellata diretto a scopi diversi dalla tutela di un diritto (ad es. scopo dilatorio) o tale da aggravare ingiustificatamente la posizione dell'altra parte (ad es. frazionamento delle domande).
Pertanto la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
p.q.m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento datato 26 febbraio 2016;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante;
7 Corte d'Appello
pone interamente a carico dell'appellata le spese processuali di entrambi i
- gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per il primo grado e in complessivi € 2.906,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Teresa Bernava;
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
8
n. 171/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 171/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.07.1952 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Bernava, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Taurianova (RC), alla Via C. Battisti n. 33
Appellante
nei confronti di
, P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
– con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma
[...]
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò, elettivamente domiciliata, unitamente al costituito procuratore in Palmi alla Via C. Battisti n.
41 presso lo studio dell'avv. Francesco Cardone
Appellata contumace
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione in opposizione del 25.03.2017 avverso il pignoramento presso terzi notificato da Equitalia Sud S.p.a., ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R.
602/73 il 23.03.2016, avente ad oggetto somme dovute dall' a titolo di CP_3 pensione per un presunto debito di € 16.730,41, calcolati alla data del
26.06.2016, ha introdotto il giudizio di merito, deducendo Parte_1
l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73, che esclude i crediti pensionistici dalla procedura speciale, nonché per carenza di titolo esecutivo e impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 545
c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015, che garantisce il minimo vitale e limita la pignorabilità della pensione alla parte eccedente l'assegno sociale aumentato della metà.
Inoltre, l'opponente ha evidenziato che la pensione percepita dall'opponente
è pari a € 441,39, inferiore alla soglia di impignorabilità (€ 672,78), con conseguente inefficacia dell'atto impugnato.
L'opponente ha contestato, inoltre, la regolare notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento e ha dedotto la prescrizione dei crediti
(quinquennale, triennale o decennale a seconda della natura del credito), eccependo la nullità del pignoramento per mancanza di valido titolo esecutivo.
2 Corte d'Appello
Pertanto, la ha chiesto al Tribunale di Palmi di dichiarare l'inefficacia Pt_1
e nullità del provvedimento impugnato, l'impignorabilità della pensione, la prescrizione dei crediti e la condanna di ex art. 96 c.p.c. per mala CP_2
fede o colpa grave, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Eccezioni di Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.06.2017 Controparte_2
ha contestato integralmente le domande avversarie,
[...]
deducendo, in via preliminare, che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis
D.P.R. 602/73, notificato il 23.03.2016, è stato sospeso dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27.02.2017 e mai riattivato, neppure ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617
c.p.c., poiché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, ha dedotto l'inammissibilità delle contestazioni sul merito della pretesa per violazione dei termini di opposizione alle cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto la regolare notifica delle cartelle esattoriali mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, norma speciale derogatoria rispetto al codice di rito, sufficiente a perfezionare la notifica con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di soggetto abilitato, senza necessità di relata, ribadendo che il ruolo esattoriale costituisce titolo esecutivo ex art. 49 D.P.R. 602/73 e art. 474 c.p.c., legittimando così l'azione esecutiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto che le cartelle non opposte nei termini hanno acquisito definitività, soggiacendo alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
Evidenziando che tra la notifica delle cartelle e l'intimazione del 23.11.2015 non è decorso il termine prescrizionale, ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni ex art. 617 c.p.c., il rigetto dell'opposizione per infondatezza, l'accertamento della legittimità delle somme portate dalle cartelle indicate e la condanna alle spese di lite.
3 Corte d'Appello
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 819/219, pubblicata l'11.09.2019, il Tribunale di Palmi, richiamando l'art. 616 c.p.c., ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, avvenuta oltre il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo, termine ridotto della metà rispetto a quello ordinario.
Ha ritenuto, altresì, sussistenti eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
- Motivi d'appello
L'appellante propone gravame avverso la sentenza n. Parte_1
811/2019 del Tribunale di Palmi, censurando il capo che ha dichiarato l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine di cinque giorni ex art. 616 c.p.c., deducendo difetto di motivazione e violazione degli artt. 39,
165, 181 e 307 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che il termine perentorio riguarda la notifica dell'atto introduttivo e non l'iscrizione a ruolo.
Richiama l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava 30 giorni per introdurre il merito e la giurisprudenza (Cass. 24221/2019) secondo cui la riduzione dei termini di comparizione non incide sul termine di costituzione dell'attore.
La evidenzia altresì che l'eventuale inosservanza non Pt_1
comporterebbe improcedibilità, ma cancellazione dal ruolo ex artt. 181 e 307
c.p.c.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza, la declaratoria di tempestività, procedibilità e fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
***
1.- Sull'improcedibilità dell'opposizione ex art. 616 c.p.c
Il giudice di prime cure ha dichiarato d'ufficio l'improcedibilità 1. dell'opposizione per essere stata la causa iscritta a ruolo oltre il termine
4 Corte d'Appello
perentorio, ridotto della metà (cinque giorni), previsto dall'art. 616 c.p.c., decorrente dalla notificazione (25 marzo 2017).
L'appellante censura tale statuizione, deducendo che il termine perentorio riguarda la notificazione dell'atto introduttivo della fase di merito e non l'iscrizione a ruolo.
2. L'assunto è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine per la costituzione in giudizio nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione è di dieci giorni dalla prima notificazione e non subisce riduzioni.
Inoltre la tardiva iscrizione a ruolo non determina improcedibilità, ma comporta l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.
Sul punto, la S.C. ha chiarito che <I termini per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque"; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e
307 c.p.c. >> (Cass. n. 24224/2019).
Ed ancora: < Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione>>
(Cass. n. 21512/2021).
Nel caso di specie, con ordinanza del 27 febbraio 2017, il giudice dell'esecuzione ha invitato le parti interessate ad introdurre la causa di merito relativa all'opposizione nelle forme previste dal codice di rito, davanti al
Tribunale di Palmi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L'opponente ha introdotto il giudizio di merito con atto di citazione ex art. 616
c.p.c. notificato in data 25 marzo 2017.
5 Corte d'Appello
L'iscrizione a ruolo è avvenuta il 4 aprile 2017, dunque entro il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio, non sottoposto ad alcuna riduzione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Pertanto, tale motivo di appello appare fondato.
3.- Sulla pignorabilità della rendita CP_3
1. Con atto di citazione in opposizione del 25.03.2017, in via preliminare l'opponente ha dedotto l'illegittimità del pignoramento, in ragione dell'impignorabilità delle somme ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973.
2. L'assunto è condivisibile.
Il pignoramento oggetto dell'opposizione per cui è causa ha ad oggetto un credito dell'appellante nei confronti dell' CP_3
Dagli atti emerge che l'opponente percepisce una rendita ai superstiti pari CP_3 ad € 441,39 mensili.
L'art. 545 c.p.c. stabilisce che il limite massimo del pignoramento è pari ad un quinto, elevabile sino alla metà della retribuzione qualora al pignoramento per crediti di imposta o finanziari si aggiunga quello per crediti di natura alimentare. Tuttavia, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone all'art. 110 che <Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato>>.
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 572/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite per crediti alimentari dovuti per legge. CP_3
Ne consegue che le rendite possono essere pignorate esclusivamente CP_3
per crediti di natura alimentare (es. assegni di mantenimento a coniuge e figli), mentre restano impignorabili per debiti di natura esattoriale, finanziaria o ordinaria, anche nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.
La rendita quindi è sottratta al pignoramento per debiti diversi da quelli CP_3
alimentari. Nel caso di specie si tratta di debiti diversi da quelli alimentari.
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto va dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento impugnato.
6 Corte d'Appello
4.- Spese processuali
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per compensarle, e pertanto vanno poste a carico interamente a carico dell'appellata e si liquidano – tenendo conto dello scaglione da € 5.201 fino a 26.000, atteso il valore della causa di € 16.730,41, considerati i parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia – in complessivi € 2.540,00, per il primo grado di giudizio ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'appellante, avv. Teresa Bernava.
5.- Domanda ex art. 96 c.p.c.
1. Parte appellante ha proposto domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
Per quanto riguarda il primo comma dell'art. 96 – lite temeraria – la domanda va rigettata in quanto non vi è prova di un danno risentito dall'appellante.
Per quanto riguarda la condanna prevista al comma 3 – ossia per abuso del processo – non si ravvisa un comportamento della parte appellata diretto a scopi diversi dalla tutela di un diritto (ad es. scopo dilatorio) o tale da aggravare ingiustificatamente la posizione dell'altra parte (ad es. frazionamento delle domande).
Pertanto la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
p.q.m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento datato 26 febbraio 2016;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante;
7 Corte d'Appello
pone interamente a carico dell'appellata le spese processuali di entrambi i
- gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per il primo grado e in complessivi € 2.906,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Teresa Bernava;
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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