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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/10/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 302 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 302 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 da
(C.F. , in giudizio con l'avv. CARTERI CHIARA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARTERI CHIARA Parte_2 C.F._2
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne - merito
CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo del giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.3.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno concordemente chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare il Sig. padre biologico della Sig.ra e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tempio P. di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”
A tale scopo hanno, in sintesi, ha allegato e dedotto: che era stato affettivamente legato alla sposata con il Parte_1 A_
NA che, dopo circa un anno dall'inizio della relazione extraconiugale, era A_
rimasta incinta;
che la figlia conseguentemente nata, , era stata riconosciuta da ignaro Pt_2 NA
della relazione extraconiugale della moglie;
che nel dicembre 2023, a distanza di diversi anni dal decesso di NA
(avvenuto in data 22.1.2016, v. certificato di morte in atti), aveva appreso dalla Parte_2
madre che suo padre naturale era in realtà ; Parte_1
che aveva comunicato la notizia a;
Parte_2 Parte_1
che, onde verificare la fondatezza della notizia, entrambi i ricorrenti si sono sottoposti, presso la
SL , agli esami necessari per il rilievo del Dna;
Controparte_1 che gli esiti di tale accertamento hanno confermato la circostanza (“…IA è figlia Pt_2 biologica di con una probabilità superiore al 99,999%”). Parte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed è pervenuta all'udienza del 17.10.2024 in cui il
Giudice relatore, ritenutala matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata.
La documentazione versata in atti, con particolare riferimento all'esame genetico con prelievo di
DNA dei soggetti interessati, ha consentito di accertare il rapporto di filiazione tra Parte_1
e
[...] Parte_2
I detti accertamenti, invero, hanno restituito i seguenti esiti: “Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto da tampone buccale di da Parte_1
tampone buccale di e da tampone buccale di hanno consentito di A_ Parte_2
rilevare che è figlia biologica di con una probabilità superiore al Parte_2 Parte_1
99.999%” (v. all. 2 al ricorso introduttivo).
2 Si deve, pertanto, procedere con la dichiarazione giudiziale di paternità richiesta congiuntamente da entrambe le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta e atteso che si verte in materia di diritti non disponibili.
P.Q.M.
Letti gli artt. 269 ss. e 277 c.c., il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che nata a [...] il [...] è figlia di Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...].
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 21.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 302 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 302 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 da
(C.F. , in giudizio con l'avv. CARTERI CHIARA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARTERI CHIARA Parte_2 C.F._2
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne - merito
CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo del giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.3.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno concordemente chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare il Sig. padre biologico della Sig.ra e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tempio P. di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”
A tale scopo hanno, in sintesi, ha allegato e dedotto: che era stato affettivamente legato alla sposata con il Parte_1 A_
NA che, dopo circa un anno dall'inizio della relazione extraconiugale, era A_
rimasta incinta;
che la figlia conseguentemente nata, , era stata riconosciuta da ignaro Pt_2 NA
della relazione extraconiugale della moglie;
che nel dicembre 2023, a distanza di diversi anni dal decesso di NA
(avvenuto in data 22.1.2016, v. certificato di morte in atti), aveva appreso dalla Parte_2
madre che suo padre naturale era in realtà ; Parte_1
che aveva comunicato la notizia a;
Parte_2 Parte_1
che, onde verificare la fondatezza della notizia, entrambi i ricorrenti si sono sottoposti, presso la
SL , agli esami necessari per il rilievo del Dna;
Controparte_1 che gli esiti di tale accertamento hanno confermato la circostanza (“…IA è figlia Pt_2 biologica di con una probabilità superiore al 99,999%”). Parte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed è pervenuta all'udienza del 17.10.2024 in cui il
Giudice relatore, ritenutala matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata.
La documentazione versata in atti, con particolare riferimento all'esame genetico con prelievo di
DNA dei soggetti interessati, ha consentito di accertare il rapporto di filiazione tra Parte_1
e
[...] Parte_2
I detti accertamenti, invero, hanno restituito i seguenti esiti: “Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto da tampone buccale di da Parte_1
tampone buccale di e da tampone buccale di hanno consentito di A_ Parte_2
rilevare che è figlia biologica di con una probabilità superiore al Parte_2 Parte_1
99.999%” (v. all. 2 al ricorso introduttivo).
2 Si deve, pertanto, procedere con la dichiarazione giudiziale di paternità richiesta congiuntamente da entrambe le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta e atteso che si verte in materia di diritti non disponibili.
P.Q.M.
Letti gli artt. 269 ss. e 277 c.c., il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che nata a [...] il [...] è figlia di Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...].
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tempio Pausania di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 21.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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