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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da pagina 1 di 10 , nata a San Marco in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Aidone (EN) alla via Gianfilippo Calcagno n. 48 presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Minacapilli (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
, nella qualità di curatore speciale e difensore delle minori Parte_2 Per_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Persona_2
), elettivamente domiciliata in Foggia, viale Ofanto 171 presso il proprio C.F._5
studio.
CP_2
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, la sig.ra ha rappresentato che dal rapporto di Parte_1
convivenza more uxorio con il sig. sono nate le figlie (nata a [...] il Controparte_1 Per_2
24.06.2020) ed (nata a [...] il [...]); che la famiglia aveva stabilito la propria Per_1
residenza abituale in Piazza Armerina (EN) alla via Miraglia n. 42; che nell'anno 2023 la convivenza si pagina 2 di 10 è interrotta, a causa di atti di violenza fisica e psicologica posti in essere dal sig. ai danni CP_1
della ricorrente, la quale ha allegato Decreto di giudizio immediato reso dal G.I.P. presso il Tribunale di
Enna, dr. Michele Martino Ravelli, nell'ambito del procedimento penale n. 1616/2023 R.G.N.R. per i reati di maltrattamento e lesioni personali ai danni della ricorrente, in presenza delle figlie minori.
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra , rilevato che il padre ha “un rapporto affettivo stabile” con le Pt_1
figlie minori, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, indicando le preferibili modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
La ricorrente, alla data del ricorso, altresì rappresentava di essere temporaneamente rientrata insieme alle figlie dalla propria famiglia di origine, in Puglia, essendo “spaventata e provata dai fatti di
violenza fisica e psicologica perpetrati dal resistente ”. Controparte_1
In relazione alla casa destinata ad abitazione familiare, sita a Piazza Armerina (EN) in via Miraglia n.
42, la ricorrente rilevava che il sig. ne sarebbe divenuto a breve proprietario, essendo in CP_1
procinto di stipulare contratto definitivo di compravendita.
La ricorrente ha chiesto in ricorso l'assegnazione della casa familiare nell'interesse delle figlie minori per ivi continuare ad abitare con le stesse.
In punto di mantenimento delle figlie minori, la ricorrente ha dedotto di essere casalinga e priva di redditi, rilevando che, di contro, il sig. “gestisce l'azienda della propria famiglia di CP_1
origine”.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare la CP_1
somma mensile di complessivi € 1.000,00 (in ragione di € 500,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie minori, oltre rivalutazione Istat, e il 50% delle spese straordinarie;
oltre ancora l'attribuzione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall' in quanto CP_3
genitore collocatario delle figlie minori.
pagina 3 di 10 Con Decreto del 02.01.2024, lo scrivente relatore ha fissato udienza per la comparizione delle parti per il 20.03.2024.
Alla predetta udienza, verificata la regolarità della notifica, il G.I. ha dichiarato la contumacia di
[...]
. CP_1
La ricorrente, comparsa personalmente, ha riferito che “nelle more, il resistente Controparte_1
ha stipulato il contratto definitivo di compravendita della casa adibita a residenza della famiglia che,
pertanto, adesso è nella piena proprietà del medesimo, il quale, altresì, di fatto lavora CP_1
nell'azienda di famiglia ricavandone un reddito di circa € 300,00 a settimana”.
Con successiva Ordinanza del 12-18.07.2024, rilevato che nelle more della decisione, il 12.07.2024, il
Tribunale per i minorenni di Bari ha trasmesso il fascicolo R.G. n. 208/2024, essendo stato instaurato dal P.M. procedimento ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. n. 184/1983 relativo alla capacità genitoriale delle medesime parti del presente giudizio, lo scrivente relatore ha riassegnato la causa al ruolo istruttorio, al fine di procedere agli adempimenti di cui all'art. 38 disp. Att. c.c., e fissato l'udienza del 04.12.2024.
Alla predetta udienza, lo scrivente relatore ha preliminarmente disposto la riunione del fascicolo n. R.G.
n. 208/2024 - Tribunale per i Minorenni di Bari al presente procedimento.
La ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di domiciliare ancora in Puglia, segnatamente a San
Nicandro Garganico (FG), di prendersi cura delle bambine con l'aiuto dei propri genitori e di avere intenzione di trasferirsi definitivamente in Puglia, manifestando la propria disponibilità a consentire gli incontri del padre con le figlie, anche con la collaborazione dei propri genitori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza del 04.12.2024, lo scrivente, rilevato che madre e figlie vivono ormai stabilmente in Puglia, ha confermato la nomina del curatore speciale delle minori, Avv. disposta dal Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza del Parte_2
30.01.2024.
pagina 4 di 10 Inoltre, lette le relazioni del Servizio sociale competente per territorio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.04.2025.
In data 28.02.2025, l'Avv. in qualità di curatore speciale delle minori, ha spiegato atto Parte_2
di intervento volontario in giudizio, ove ha rappresentato che le minori vivono con la madre in Puglia, a
San Nicandro Garganico (FG), in una unità abitativa condotta in locazione, molto vicina ai nonni materni, sig.ri e;
che entrambe frequentano la scuola materna, crescendo CP_4 CP_5
serene ed assistite dalla madre che ha riferito di avere rinunciato anche ad occasionali attività lavorative per essere sempre presente nella quotidianità delle minori;
che la madre le ha riferito che le bambine vedono il padre in videochiamata “se pur con frequenza irregolare”; che il sig. lavora CP_1
presso l'azienda familiare che si occupa della lavorazione del legno e che “se pur in modo
discontinuo”, provvede al mantenimento delle bambine.
All'udienza del 16.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio.
Tanto premesso, in punto di affidamento delle figlie minori, considerato che la stessa ricorrente ha formulato domanda di affidamento condiviso, riferendo ai Servizi Sociali presso il comune di San
Nicandro Garganico (FG), ove domicilia già dall'epoca della cessazione della convivenza, di volere favorire il loro rapporto con il padre;
che la richiesta non ha trovato opposizione da parte del curatore speciale delle minori;
che nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 208/2024 R.G.
– Tribunale per i minorenni di Bari, qui riunito, la sig.ra ha precisato che il sig. “non Pt_1 CP_1
ha mai posto in essere atti di violenza fisica o psichica nei confronti delle figlie minori” e “si è sempre
comportato amorevolmente e responsabilmente nei confronti delle figlie minori”; risulta, pertanto,
opportuno disporre il regime di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 5 di 10 In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337-
ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella
sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il
cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Seppure non risulti una conflittualità dei genitori sulle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età delle figlie, di quasi cinque e tre anni, e dell'attività lavorativa del padre che, anche per motivi professionali, vive e lavora in Sicilia, risulta opportuno dettarne la disciplina, salvo diversi accordi delle parti, come segue:
1. Le minori permarranno con il padre due volte al mese per tre giorni consecutivi (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 20:00 del terzo giorno),
preferibilmente coincidenti con il weekend e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le future esigenze scolastiche delle figlie, allorquando inizieranno a frequentare la scuola primaria, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno 48 ore;
- Le minori permarranno con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del pagina 6 di 10 30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6
gennaio);
- Le minori permarranno con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 del lunedì
dell'Angelo);
- Le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno delle stesse;
trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre,
con possibilità di recuperare i giorni di cui non si sia eventualmente usufruito con altri compatibili con gli impegni professionali dei genitori e le esigenze delle minori, comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno 48 ore;
- Le minori permarranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
pagina 7 di 10 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, “in seguito alla separazione o
al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente
alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in
precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento,
istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o
divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di
una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Il contributo al mantenimento ordinario è, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella determinazione dell'ammontare dell'assegno occorre tenere in considerazione la tenera età delle bambine, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, nonché porre a confronto i redditi degli stessi.
Nel confronto tra i redditi dei genitori, occorre rilevare che la madre è casalinga, al momento non risulta essere in cerca di occupazione, pur godendo di capacità lavorativa stante la giovane età
(ventidue anni), ma ha dichiarato ai Servizi Sociali presso il comune di domiciliazione di godere del sostegno, anche economico, dei propri genitori (il padre, guardiano notturno e la madre, collaboratrice domestica) i quali non fanno mancare nulla alla figlia e alle nipoti.
pagina 8 di 10 Non sono noti i redditi del sig. contumace nel presente giudizio, che risulta lavorare in CP_1
Sicilia presso la falegnameria di famiglia, godendo quindi di una capacità reddituale che, secondo le dichiarazioni della ricorrente, ammonterebbe a circa € 500,00 a settimana.
In considerazione delle attuali esigenze delle bambine, ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie ed in misura pari ad € 300,00 Per_2 Per_1
mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante la stabile collocazione delle minori presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito integralmente dalla stessa. CP_3
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare di Piazza Armerina, formulata in ricorso,
sebbene non espressamente rinunciata, risulta pacifico dagli atti di causa che la ricorrente si sia trasferita in Puglia già da due anni e che ivi intenda rimanere.
Ritiene, pertanto, il Collegio di rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare formulata in ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, le stesse devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DISPONE l'affidamento condiviso delle minori ed con collocazione prevalente Per_2 Per_1
presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5
pagina 9 di 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il
50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'assegnazione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_3
- RIGETTA la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da pagina 1 di 10 , nata a San Marco in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Aidone (EN) alla via Gianfilippo Calcagno n. 48 presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Minacapilli (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
, nella qualità di curatore speciale e difensore delle minori Parte_2 Per_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Persona_2
), elettivamente domiciliata in Foggia, viale Ofanto 171 presso il proprio C.F._5
studio.
CP_2
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2023, la sig.ra ha rappresentato che dal rapporto di Parte_1
convivenza more uxorio con il sig. sono nate le figlie (nata a [...] il Controparte_1 Per_2
24.06.2020) ed (nata a [...] il [...]); che la famiglia aveva stabilito la propria Per_1
residenza abituale in Piazza Armerina (EN) alla via Miraglia n. 42; che nell'anno 2023 la convivenza si pagina 2 di 10 è interrotta, a causa di atti di violenza fisica e psicologica posti in essere dal sig. ai danni CP_1
della ricorrente, la quale ha allegato Decreto di giudizio immediato reso dal G.I.P. presso il Tribunale di
Enna, dr. Michele Martino Ravelli, nell'ambito del procedimento penale n. 1616/2023 R.G.N.R. per i reati di maltrattamento e lesioni personali ai danni della ricorrente, in presenza delle figlie minori.
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra , rilevato che il padre ha “un rapporto affettivo stabile” con le Pt_1
figlie minori, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, indicando le preferibili modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
La ricorrente, alla data del ricorso, altresì rappresentava di essere temporaneamente rientrata insieme alle figlie dalla propria famiglia di origine, in Puglia, essendo “spaventata e provata dai fatti di
violenza fisica e psicologica perpetrati dal resistente ”. Controparte_1
In relazione alla casa destinata ad abitazione familiare, sita a Piazza Armerina (EN) in via Miraglia n.
42, la ricorrente rilevava che il sig. ne sarebbe divenuto a breve proprietario, essendo in CP_1
procinto di stipulare contratto definitivo di compravendita.
La ricorrente ha chiesto in ricorso l'assegnazione della casa familiare nell'interesse delle figlie minori per ivi continuare ad abitare con le stesse.
In punto di mantenimento delle figlie minori, la ricorrente ha dedotto di essere casalinga e priva di redditi, rilevando che, di contro, il sig. “gestisce l'azienda della propria famiglia di CP_1
origine”.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare la CP_1
somma mensile di complessivi € 1.000,00 (in ragione di € 500,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie minori, oltre rivalutazione Istat, e il 50% delle spese straordinarie;
oltre ancora l'attribuzione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall' in quanto CP_3
genitore collocatario delle figlie minori.
pagina 3 di 10 Con Decreto del 02.01.2024, lo scrivente relatore ha fissato udienza per la comparizione delle parti per il 20.03.2024.
Alla predetta udienza, verificata la regolarità della notifica, il G.I. ha dichiarato la contumacia di
[...]
. CP_1
La ricorrente, comparsa personalmente, ha riferito che “nelle more, il resistente Controparte_1
ha stipulato il contratto definitivo di compravendita della casa adibita a residenza della famiglia che,
pertanto, adesso è nella piena proprietà del medesimo, il quale, altresì, di fatto lavora CP_1
nell'azienda di famiglia ricavandone un reddito di circa € 300,00 a settimana”.
Con successiva Ordinanza del 12-18.07.2024, rilevato che nelle more della decisione, il 12.07.2024, il
Tribunale per i minorenni di Bari ha trasmesso il fascicolo R.G. n. 208/2024, essendo stato instaurato dal P.M. procedimento ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. n. 184/1983 relativo alla capacità genitoriale delle medesime parti del presente giudizio, lo scrivente relatore ha riassegnato la causa al ruolo istruttorio, al fine di procedere agli adempimenti di cui all'art. 38 disp. Att. c.c., e fissato l'udienza del 04.12.2024.
Alla predetta udienza, lo scrivente relatore ha preliminarmente disposto la riunione del fascicolo n. R.G.
n. 208/2024 - Tribunale per i Minorenni di Bari al presente procedimento.
La ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di domiciliare ancora in Puglia, segnatamente a San
Nicandro Garganico (FG), di prendersi cura delle bambine con l'aiuto dei propri genitori e di avere intenzione di trasferirsi definitivamente in Puglia, manifestando la propria disponibilità a consentire gli incontri del padre con le figlie, anche con la collaborazione dei propri genitori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza del 04.12.2024, lo scrivente, rilevato che madre e figlie vivono ormai stabilmente in Puglia, ha confermato la nomina del curatore speciale delle minori, Avv. disposta dal Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza del Parte_2
30.01.2024.
pagina 4 di 10 Inoltre, lette le relazioni del Servizio sociale competente per territorio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.04.2025.
In data 28.02.2025, l'Avv. in qualità di curatore speciale delle minori, ha spiegato atto Parte_2
di intervento volontario in giudizio, ove ha rappresentato che le minori vivono con la madre in Puglia, a
San Nicandro Garganico (FG), in una unità abitativa condotta in locazione, molto vicina ai nonni materni, sig.ri e;
che entrambe frequentano la scuola materna, crescendo CP_4 CP_5
serene ed assistite dalla madre che ha riferito di avere rinunciato anche ad occasionali attività lavorative per essere sempre presente nella quotidianità delle minori;
che la madre le ha riferito che le bambine vedono il padre in videochiamata “se pur con frequenza irregolare”; che il sig. lavora CP_1
presso l'azienda familiare che si occupa della lavorazione del legno e che “se pur in modo
discontinuo”, provvede al mantenimento delle bambine.
All'udienza del 16.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio.
Tanto premesso, in punto di affidamento delle figlie minori, considerato che la stessa ricorrente ha formulato domanda di affidamento condiviso, riferendo ai Servizi Sociali presso il comune di San
Nicandro Garganico (FG), ove domicilia già dall'epoca della cessazione della convivenza, di volere favorire il loro rapporto con il padre;
che la richiesta non ha trovato opposizione da parte del curatore speciale delle minori;
che nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 208/2024 R.G.
– Tribunale per i minorenni di Bari, qui riunito, la sig.ra ha precisato che il sig. “non Pt_1 CP_1
ha mai posto in essere atti di violenza fisica o psichica nei confronti delle figlie minori” e “si è sempre
comportato amorevolmente e responsabilmente nei confronti delle figlie minori”; risulta, pertanto,
opportuno disporre il regime di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 5 di 10 In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337-
ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella
sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il
cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Seppure non risulti una conflittualità dei genitori sulle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età delle figlie, di quasi cinque e tre anni, e dell'attività lavorativa del padre che, anche per motivi professionali, vive e lavora in Sicilia, risulta opportuno dettarne la disciplina, salvo diversi accordi delle parti, come segue:
1. Le minori permarranno con il padre due volte al mese per tre giorni consecutivi (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 20:00 del terzo giorno),
preferibilmente coincidenti con il weekend e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le future esigenze scolastiche delle figlie, allorquando inizieranno a frequentare la scuola primaria, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno 48 ore;
- Le minori permarranno con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del pagina 6 di 10 30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6
gennaio);
- Le minori permarranno con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 del lunedì
dell'Angelo);
- Le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno delle stesse;
trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni, con il padre o con la madre,
con possibilità di recuperare i giorni di cui non si sia eventualmente usufruito con altri compatibili con gli impegni professionali dei genitori e le esigenze delle minori, comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno 48 ore;
- Le minori permarranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
pagina 7 di 10 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, “in seguito alla separazione o
al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente
alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in
precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento,
istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o
divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di
una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Il contributo al mantenimento ordinario è, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella determinazione dell'ammontare dell'assegno occorre tenere in considerazione la tenera età delle bambine, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, nonché porre a confronto i redditi degli stessi.
Nel confronto tra i redditi dei genitori, occorre rilevare che la madre è casalinga, al momento non risulta essere in cerca di occupazione, pur godendo di capacità lavorativa stante la giovane età
(ventidue anni), ma ha dichiarato ai Servizi Sociali presso il comune di domiciliazione di godere del sostegno, anche economico, dei propri genitori (il padre, guardiano notturno e la madre, collaboratrice domestica) i quali non fanno mancare nulla alla figlia e alle nipoti.
pagina 8 di 10 Non sono noti i redditi del sig. contumace nel presente giudizio, che risulta lavorare in CP_1
Sicilia presso la falegnameria di famiglia, godendo quindi di una capacità reddituale che, secondo le dichiarazioni della ricorrente, ammonterebbe a circa € 500,00 a settimana.
In considerazione delle attuali esigenze delle bambine, ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie ed in misura pari ad € 300,00 Per_2 Per_1
mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante la stabile collocazione delle minori presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito integralmente dalla stessa. CP_3
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare di Piazza Armerina, formulata in ricorso,
sebbene non espressamente rinunciata, risulta pacifico dagli atti di causa che la ricorrente si sia trasferita in Puglia già da due anni e che ivi intenda rimanere.
Ritiene, pertanto, il Collegio di rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare formulata in ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, le stesse devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DISPONE l'affidamento condiviso delle minori ed con collocazione prevalente Per_2 Per_1
presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5
pagina 9 di 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il
50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'assegnazione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_3
- RIGETTA la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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