Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/06/2025, n. 12829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12829 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 12829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14669/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14669 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Om.E.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Chiara Colamonico, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il loro studio in Roma, via G. Cuboni n.12;
contro
Gestore dei servizi energetici s.p.a. (“Gse”), in persona del direttore della Direzione affari legali e societari p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo in Roma, via Panama n. 68;
per l’annullamento
(ric.)
- del provvedimento GSE/P20180054243 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'allegato A – Elenco complessivo RVC, presentate da OM.E.G. S.R.L.”;
- del provvedimento GSE/P2080090087 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'Allegato A – elenco complessivo RVC, presentato da OM.E.G. S.R.L.”;
(I e II mm.aa.)
- del provvedimento prot. n. GSE/P20190007022 del 31/01/2019, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A del provvedimento GSE/P20180090087, presentate da OM.E.G. S.r.l. – Richiesta restituzione incentivi”, ricevuto via pec il 31.1.2019;
- del provvedimento prot. n. GSE/P20190015640 del 15.3.2019, recante “istanza di riesame prot. GSE/A20180450818 del 19/11/2018 in relazione al provvedimento del GSE prot. GSE/P20180090087 del 28/09/2018. Conferma dell'annullamento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell' “Allegato A –Elenco complessivo RVC”;
nonché per l'accertamento
della fondatezza dell'istanza sostanziale della ricorrente
e la conseguente condanna
del Gse alla conferma del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione riportate “nell'Allegato A – elenco complessivo RVC”;
e in subordine per la condanna
al risarcimento di tutti i danni derivanti alla ricorrente dal comportamento tenuto dal Gse nella vicenda per cui è causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.11.2018 (dep. il 13.12) la OM.E.G. s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Gse del 28.9.2018, con cui il Gestore ha disposto l’annullamento d’ufficio delle tre richieste di verifica e certificazione (“rvc”) nn. 0663578096513R309, 0663578096513R310 e 0663578096513R311.
1.1. In punto di fatto la società ha premesso che: il 31.12.2013 ha presentato le tre rvc secondo il metodo di valutazione standardizzata, utilizzando per la prima le schede 36E (installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza), 6T (interventi di “isolamento delle pareti e delle coperture” con l’applicazione di un materiale isolante, applicabile agli “interventi di edilizia passiva e interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione”) nonché 8T (installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria), mentre per la seconda e la terza le schede 36E e 6T; le tre rvc sono state approvate ad aprile 2014; in data 16.6.2018 il Gse ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio delle predette rvc; il 27.7.2018 la società avrebbe completato l’integrazione documentale richiesta dal Gestore all’esito di una interlocuzione procedimentale; sennonché, nonostante i chiarimenti e documenti aggiuntivi forniti, il Gse, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha annullato il provvedimento di accoglimento delle tre rvc.
1.2. La ricorrente ha dunque articolato le seguenti censure:
(i) “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 28/2011, violazione del d.m. 28.12.2012. Violazione della delibera dell’Arera n. 9/2011. Violazione della scheda 36 T. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di potere e difetto di motivazione. Irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di legalità, irretroattività, tutela dell’affidamento e certezza del diritto”: il Gse avrebbe fondato l’annullamento sulla base di una asserita carenza di informazioni, trascurando che esse “non erano contemplate in alcun modo dall’inerente disciplina contenuta nelle Linee Guida e nelle schede tecniche 6 T, 8 T e 36 E” e che in parte “erano già state fornite durante l’istruttoria dalla società”; peraltro, il Gestore avrebbe assunto a motivo dell’annullamento l’assenza di alcuni documenti non richiesti nella comunicazione di avvio del procedimento, così privando la società della garanzia partecipativa e collaborativa che le avrebbe permesso di fornire i documenti richiesti; ancora, il Gse avrebbe per taluni aspetti rivolto una pretesa documentale in termini eccessivamente generici, senza spiegare lo scopo della richiesta e le specifiche modalità per soddisfarla;
(ii) “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione del d.m. 28 dicembre 2012, in particolare dell’art. 12 nonché dell’art. 4 e 13 dell’all. A) alla delib. Aeeg 27 ottobre 2011 EEN 9/11. Violazione della scheda tecnica 36 E, 6T E 8T. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere per carenza d’istruttoria e illogicità manifesta”: nonostante che le disposizioni normative e regolatorie non prevedessero tra i documenti da fornire “né un’autodichiarazione del cliente partecipante, né una dichiarazione dell’effettiva realizzazione dell’intervento, né evidenza dell’effettivo beneficio dei clienti partecipanti, né infine una liberatoria esclusiva per la richiesta dei TEE al soggetto proponente”, la società avrebbe comunque fornito tutti i documenti richiesti; ancora, con riguardo alla contestazione relativa all’impiego della scheda tecnica 6T per gli interventi di isolamento termico della copertura rendicontati tramite la rvc n. 0663578096513R309 e quelli effettuati presso i clienti partecipanti Allevamento Campo dei fiori e Comune di Cuveglio nella rvc n. 0663578096513R310 e IN IO nella rvc n. 0663578096513R311, contrariamente a quanto ritenuto dal Gestore, la scheda non vieterebbe “che l’isolamento delle parete e delle coperture non possa avvenire anche attraverso una precedente ed intermedia attività di rimozione o sostituzione del materiale esistente”.
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto: l’annullamento del provvedimento gravato; la condanna del Gse ex artt. 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c ), c.p.a. al rilascio della conferma delle rvc e a consentire il rilascio dei titoli di efficienza energetica; in subordine, la condanna del Gestore al “risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi” a causa per la ritenuta illegittimità dei motivi ostativi opposti dal Gse, con “riserva di depositare appositi conteggi al riguardo” e con richiesta, ove occorra, di liquidazione in via equitativa.
2. Il Gestore si è costituito in resistenza con comparsa di stile.
3. Con successivo ricorso notificato l’1.4.2019 (dep. il 15.4) la OM.E.G. ha impugnato la richiesta del Gse di restituzione di 319 titoli (per un importo complessivo pari a euro 62.080,75) del 31.1.2019 nonché il provvedimento del Gestore del 15.3.2019, con cui è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla società ai sensi dell’art. 21- novies l. n. 241/1990.
3.1. Oltre a replicare le doglianze già articolate, la società ha dedotto i seguenti motivi:
(i) “Violazione di legge: violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 ss.mm.ii. - violazione del principio di legittimo affidamento”: nel formulare la richiesta di restituzione degli incentivi il Gse non avrebbe adeguatamente considerato che la pretesa giunge a conclusione di un procedimento di annullamento d’ufficio, all’esito del quale il Gestore non avrebbe valutato l’affidamento riposto dalla società nella stabilità delle approvazioni delle rvc, con conseguente violazione dei presupposti previsti dall’art. 21- novies l.n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela;
(ii) “violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 28/2011 e dell’art 14 del dm 28/12/2012. Violazione dell’art. 4 e 13 dell’all. A) alla delib. Aeeg 27 ottobre 2011 EEN 9/11. Violazione della scheda tecnica 36E, 6T E 8T. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e illogicità manifesta, per errore nei presupposti di fatto e di diritto e difetto di motivazione”: la conferma del provvedimento di annullamento adottata dal Gse si baserebbe illegittimamente ancora una volta sull’assenza di documentazione non richiesta e sarebbe comunque illogica e irragionevole; in particolare, a distanza di anni non sarebbe neppure chiaro “cosa avrebbe dovuto produrre [la società] per provare l’effettiva realizzazione degli interventi”; peraltro, il Gestore, a fronte della ritenuta carenza documentale, avrebbe potuto e dovuto svolgere un sopralluogo per verificare il regolare funzionamento degli impianti e, in tal modo, avrebbe potuto facilmente constatare quanto dichiarato dalla società; ancora, l’impiego del metodo di valutazione standardizzato escluderebbe la necessità di una misurazione periodica dei risparmi, sicché ogni richiesta da parte del Gse sul punto sarebbe indebita; in ogni caso, contrariamente a quanto esposto dal Gestore nell’atto impugnato, la parte avrebbe trasmesso la documentazione richiesta;
(iii) “Violazione di legge: violazione dell’art. 42 commi 3 bis e 3 ter del decreto legislativo n. 28/2011”: in subordine, il Gse avrebbe dovuto far salve le tre rvc già approvate alla luce della novella di cui all’art. 1, co. 89, l. n. 124/2017, in quanto la ritenuta non rispondenza degli interventi proposti e approvati alla normativa vigente non dipenderebbe da “alcun documento falso o dichiarazione mendace”.
3.2. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati nonché il risarcimento dei danni subiti.
4. Con un secondo ricorso notificato il 13.11.2020 (dep. l’1.12) la società ha dedotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte. In particolare, la ricorrente ha prospettato che l’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020, con cui è stato modificato il testo dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, avrebbe definitivamente chiarito, in via interpretativa, che i poteri di controllo del Gse ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica sarebbero sottoposti al paradigma generale dell’autotutela; lo ius superveniens avrebbe quindi reso illegittimi gli atti impugnati per violazione del termine ragionevole, per mancata motivazione sull’interesse pubblico (diverso dal mero ripristino della legalità) che sorreggerebbe la caducazione e per assenza di una puntuale valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quelli della ricorrente, dovendosi altresì considerare che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 42, co. 3- bis e 3- ter , il Gse non sarebbe più legittimato all’annullamento degli incentivi già riconosciuti per le discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento. La OM.E.G. ha dunque chiesto: l’annullamento degli atti impugnati; l’accertamento del diritto al riconoscimento dei certificati bianchi; in via subordinata, di annullare i provvedimenti gravati e di “rideterminare nella misura minima del 10% l’annullamento dei TEE e conseguentemente l’importo richiesto”.
5. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie (relative, oltreché al merito, anche all’eccepita inammissibilità del primo motivo della prima impugnativa ex art. 43 c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6.1. Giova invero rammentare che l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente, ma rappresenti invece una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia d’improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello che lo sostituisce (Cons. Stato, sez. VI, 31.3.2023, n. 3352).
6.2. In particolare, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ribadire che la figura dell’atto meramente confermativo ricorre qualora l’amministrazione si limiti a prospettare che non vi sono motivi per riaprire il procedimento e per procedere a una nuova valutazione; in tale evenienza, essa non fa che ripetere la precedente determinazione, senza alcuna nuova valutazione dei fatti e degli elementi istruttori offerti dal privato. Nel caso del provvedimento di conferma, invece, l’amministrazione adotta un atto del medesimo contenuto di quello previamente emesso, ma dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta e, soprattutto, dopo una nuova istruttoria ( ex plur. , Cons. Stato, sez. II, 14.12.2023, n. 10814 e precedenti ivi citati).
6.3. Nella presente controversia il Gse ha riesaminato il provvedimento impugnato con l’impugnativa introduttiva sulla base dell’istanza, corredata da documenti, presentata dalla società; all’esito della relativa istruttoria ha quindi adottato un nuovo atto, che, pur tenendo conto delle osservazioni e dei documenti presentati, mantiene fermo l’annullamento delle tre rvc. Il predetto provvedimento ha dunque natura di conferma, in quanto assunto all’esito di una rinnovata istruttoria.
7. Può dunque passarsi all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, con cui la società ha contestato la richiesta di restituzione dei titoli da parte del Gse nonché per l’appunto l’atto di conferma dell’annullamento delle rvc.
8. Il primo motivo è inammissibile.
8.1. Invero, la OM.E.G. ha dedotto che la pretesa restitutoria avanzata dal Gestore con la nota del 31.1.2019 sarebbe illegittima, in quanto essa originerebbe da un atto di annullamento in autotutela adottato in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 21- novies l. n. 241/1990.
8.2. Sennonché, la nota è un atto “paritetico”, espressione della posizione creditoria che origina dall’attività provvedimentale del Gse, e che dunque può essere censurata con un’azione di accertamento negativo del credito in sede di giurisdizione esclusiva (nella quale andrebbe in ipotesi convertita l’azione caducatoria avverso un atto non avente natura provvedimentale) soltanto per far valere “ragioni che eccedono le modalità di esercizio del potere da cui è originato l’obbligo restitutorio” (Tar Lazio, sez. V- ter, 17.1.2025, n. 869; cfr. anche sez. III- ter , 28.10.2024, n. 18925).
9. Il secondo motivo e le doglianze articolate con il ricorso introduttivo (riproposte nell’impugnativa in esame come ipotesi di invalidità derivata del provvedimento di conferma), da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono prive di fondamento.
10. Quanto alle richieste documentali del Gestore - a parte la considerazione che le rvc sono state approvate con espressa riserva di effettuare i necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle Linee Guida e della completezza e regolarità della documentazione da conservare - giova ribadire, in continuità con l’orientamento espresso dal Tribunale in casi analoghi ( ex plur., sez. V- ter, 23.5.2025, n. 9978 e giurisprudenza anche d’appello ivi citata), che:
- il Gse ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto);
- il potere di verifica del Gestore “rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio”;
- ai sensi dell’art. 14, co. 2, delle Linee guida approvate con la delibera dell’Aeeg EEN 9/2011, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi”;
- la locuzione «documentazione idonea» “descrive una «categoria aperta» e non un insieme di documenti tassativamente individuati”, anche tenuto conto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- pertanto, in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle rvc afferenti a progetti standardizzati “non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]’”;
- del resto, il Consiglio di Stato ha ribadito che “[r]imane salva, in ogni caso, la facoltà del gestore di chiedere, nell’ambito dell’attività di verifica e di controllo di cui è titolare, documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa all’atto di presentazione della RVC e ritenuta necessaria per l’accertamento della veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (Cons. Stato sez. IV, n. 2583 del 7 aprile 2022 ove si osserva che ‘il GSE può dunque richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, la documentazione relativa, che potrebbe comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza’)” (Cons. Stato, sez. II, 9.10.2024, n. 8122).
11. Quanto alle carenze documentali addotte dal Gse a fondamento dell’annullamento delle rvc, è pacifico e risulta dagli atti che:
- la società non ha trasmesso l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti (Siate s.r.l. e Varalli Rita), corredata da un documento di identità e da documentazione che consenta di verificare ruolo e poteri di firma, contenente informazioni sull’effettiva realizzazione dell’intervento, sull’impegno a non cumulare il beneficio con ulteriori contributi economici incompatibili e sulla liberatoria esclusiva per le richieste dei certificati bianchi al soggetto proponente: come chiarito dal Tribunale in casi analoghi, “l’omissione documentale in questione non può essere derubricata a mera irregolarità formale, in quanto le informazioni richieste dal Gestore in merito ai ‘clienti partecipanti’ erano finalizzate a garantire che questi ultimi avessero autorizzato il soggetto proponente a richiedere i TEE, ad escludere - con certezza - che i medesimi interventi fossero stati o fossero in futuro rendicontati da altre Esco e a verificare che per gli stessi non fossero stati richiesti altri benefici economici non cumulabili con i certificati bianchi, quali, ad esempio, i benefici fiscali” (sez. V- ter , 20.3.2024, n. 5748, a cui si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d, c.p.a. per ulteriori osservazioni sul punto);
- la OM.E.G. non ha prodotto, con riguardo agli interventi di cui alla scheda 36E, la documentazione richiesta (relativa all’installazione dell’UPS presso ciascun cliente partecipante, con possibilità di identificare nei clienti partecipanti i beneficiari dei risparmi energetici, e al regolare funzionamento di quanto realizzato), essendosi limitata a dedurre di avere trasmesso “le fatture di acquisto degli UPS, le dichiarazioni di conformità alla normativa della realizzazione del sistema di alimentazione, le schede dei prodotti e la visura a comprova della corretta categoria catastale” (p. 16 mm.aa.);
- quanto ai rilievi circa gli interventi di cui alla scheda 6T, la società, pur avendo prodotto le relazioni eseguite ai sensi dell’art. 28 della l. n. 10/1991, non ha trasmesso la documentazione necessaria per comprovare le circostanze ivi esposte;
- con riguardo agli interventi rendicontati con la scheda 8T, le fotografie trasmesse effettivamente non consentono di accertare se i collettori solari siano stati installati a integrazione o sostituzione di impianti per la produzione esclusiva di acqua calda sanitaria (v. doc. 30 ric.), non essendo ritraibile dalle foto alcuna informazione al riguardo.
12. Stante la natura plurimotivata del provvedimento, l’effettiva sussistenza delle circostanze ostative sopra acclarate consente di prescindere dall’esame delle ulteriori censure rivolte dalla ricorrente avverso le ulteriori autonome rationes che sorreggono l’atto gravato.
13. Venendo all’esame del terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui la parte ha prospettato che il Gse avrebbe dovuto far salve le tre rvc già approvate alla luce della novella di cui all’art. 1, co. 89, l. n. 124/2017 - in quanto la ritenuta non rispondenza degli interventi proposti e approvati alla normativa vigente non dipenderebbe da “alcun documento falso o dichiarazione mendace” - occorre osservare che l’art. 42, co. 3- bis , d.lgs. n. 28/2011, nella versione per l’appunto vigente all’epoca della predetta novella, attribuiva rilievo ostativo anche alle “ discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ”. A tale ipotesi va equiparata quella della mancata dimostrazione della spettanza del beneficio, pacifica nel caso di specie, perché l’omissione documentale non consente di verificare la situazione reale dell’intervento. Per tale ragione il Tribunale ha reiteratamente affermato che la predetta disposizione, nella versione introdotta dalla l. n. 124/2017, non può “interpretarsi come teleologicamente orientata a garantire una conservazione, anche solo parziale, di incentivi percepiti da soggetti che – nel corso del procedimento amministrativo e finanche in fase conteziosa – non hanno mai dimostrato l’effettiva sussistenza dei relativi requisiti” ( ex plur. sez. V- s, 9.1.2025, n. 376; sull’interpretazione dell’attuale formulazione del predetto comma, v. invece Tar Lazio, sez. V- ter, 10.2.2025, n. 2894).
14. Parimenti infondato è il secondo ricorso per motivi aggiunti.
14.1. In particolare, la società ha invocato l’immediata applicazione delle modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dall’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020.
14.2. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, tale sopravvenienza normativa non ha natura di interpretazione autentica e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti, solo a seguito di apposita istanza dell’interessato, alle condizioni indicate dall’art 56, co. 8, d.l. n. 76 del 2020 ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 3.1.2024, n. 125; Tar Lazio, sez. V- ter, 9.6.2025, n. 11129).
15 . In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato in parte (primo motivo) inammissibile e in parte (restanti censure) deve essere respinto; il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
16. La novità di plurime questioni, quantomeno al tempo dell’introduzione del giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- s , definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara in parte inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti e in parte lo respinge;
- respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO