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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 12448 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GALLUCCIO PAOLO, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.10.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere dipendente della , con le mansioni di Collaboratore Professionale CP_1
Sanitario Infermiere attuale Ctg. D1, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
- di aver espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' , con distribuzione dell'orario settimanale fissata Parte_2
nel rispetto del monte ore ed improntata a criteri di flessibilità e programmazione - che quando svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del
CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
- che, tuttavia, almeno per il periodo dall'anno 2020 al 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, nè concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: …” condannare, l' , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 3.536,28 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese.
Cont Costituitasi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, lette le note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni di Questa sezione, cui si intende prestare adesione, il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato. L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario.
Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre
2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (Cass. Sez. Lav, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021).
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto:
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9.
Cont L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' resistente non può delimitare le pretese creditorie azionate.
Ed invero, i benefici economici richiesti in questa sede sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; atteso che il rapporto di lavoro in oggetto è assistito dalla garanzia della stabilità, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere in corso di rapporto di lavoro.
Per i crediti rivendicati, è stata versata in atti, tuttavia, una diffida, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, inviata in data 31.8.2022 (cfr. produzione parte ricorrente).
Pertanto, nel caso di specie, essendosi concretizzata l'interruzione della prescrizione, da ultimo con il deposito del presente ricorso, avvenuto in data 11.10.2024, deve concludersi che parte ricorrente ha diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'indennità per il lavoro prestato in occasione di festività infrasettimanali ex art. 9 ccnl di comparto maturate per l'intero arco temporale dedotto in ricorso.
Cont Ciò posto rispetto all'an debeatur, va osservato che l' non ha contestato né il lavoro svolto dalla ricorrente nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 3.536,28 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando così provvede:
condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma € 3.536,28 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo;
Cont
Condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 01/10/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo