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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10180/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di RI Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10180/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GORI Controparte_1
RC PE SE ( VIA A. BERTOLA, 35 10122 TORINO;
C.F._1
( ) VIA AVIGLIANA N. 14 10138 TORINO, elettivamente Parte_1 C.F._2 domiciliato in VIA AVIGLIANA 14 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. DAMINELLI SIMONA Controparte_2 CP_3
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
C.F._3 Controparte_4
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._4 Controparte_5
( ) CORSO VERCELLI 40 20145 MILANO;
[...] C.F._5 Controparte_6
( ) VIA AGNELLO 12 20121 MILANO;
C.F._6 Controparte_7
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._7
CORREGGIO, 43 20149 MILANO CONVENUTI
Conclusioni di parte attrice:
In via istruttoria:
- Disporsi integrazione della già espletata CTU diretta alla rielaborazione dei conteggi predisposti per entrambi gli scenari A) e B), integrazione diretta a sviluppare i sotto-scenari A1) e B1), ricalcolando gli importi con eliminazione di ogni forma di prescrizione sin da primo estratto conto disponibile (gennaio 2003) alla luce di
pagina 1 di 5 quanto già compiutamente argomentato in tema di rimesse ripristinatorie e limiti di affidamento dalla società esponente sia in sede di osservazioni alla CTU che nelle note di udienza del 26.06.2024;
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle pattuizioni degli interessi ultra legali o convenzionali ovvero la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia
e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità dell'applicazione degli stessi al rapporto bancario dedotto, nonché nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alle commissioni di massimo scoperto, messa a disposizione fondi, istruttoria veloce e spese nel rapporto bancario dedotto, ovvero nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità dell'applicazione degli stessi, nonché nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o
l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi ovvero la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della loro applicazione nel rapporto bancario dedotto per i motivi tutti illustrati in atti;
- conseguentemente accertare e dichiarare che l'importo indebitamente percepito e/o addebitato dall CP_8 convenuto nel rapporto di conto corrente dedotto ammonta, alla data del 31 marzo 2020, ad Euro
[...]
36.365,22, o nella superiore somma risultante dall'espletata CTU e dalla sua espletanda integrazione;
- conseguentemente accertare e rideterminare che, alla data del 31 marzo 2020, il saldo attivo in favore del correntista è pari ad Euro 42.582,94, o nella superiore somma risultante dall'espletata CTU e dalla sua espletanda integrazione;
In ogni caso:
- rideterminare l'esattezza del rapporto di dare / avere nel rapporto bancario dedotto in causa e provvedere allo storno delle annotazioni indebite con ricalcolo dell'esatto importo di dare / avere nel rapporto medesimo alla data del 31 marzo 2020;
- condannare parte convenuta alla refusione delle spese peritali sostenute per la rielaborazione dei calcoli nella misura che risulterà in corso di causa, nonché alla refusione delle spese di mediazione nella misura di legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
pagina 2 di 5 2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare formulata da di inammissibilità della domanda attorea per CP_2 essere il rapporto di conto corrente ancora aperto è infondata. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. Civ. n. 4214 del 2024).
2. La richiesta di integrazione della CTU formulata in via preliminare da parte attrice non può essere accolta. Tale richiesta si fonda sulle osservazioni del proprio CTP, secondo il quale CP_1 avrebbe sempre rispettato i limiti dell'affidamento accordatole e, pertanto, tutte le rimesse effettuate sul suo conto avrebbero natura ripristinatoria. A tale conclusione il CTP giunge osservando che per periodi di tempo anche prolungati il conto dell'attrice presentava saldi negativi ben superiori rispetto al fido formalmente concessole, e senza che la banca le applicasse interessi extra-fido; da tale circostanza si dovrebbe desumere l'esistenza di un affidamento di fatto.
Questa tesi non piò essere accolta essendo già stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni ha affrontato l'argomento affermando il principio di diritto per cui l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite
pagina 3 di 5 dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (Cass. Civ.
Ordinanza n. 13328 del 2024 e Ordinanza n. 10776 del 2022).
Risulta pertanto corretta l'impostazione metodologica seguita sul punto dal consulente del giudice.
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio formulata da parte convenuta, atteso che come emerge dai conteggi eseguiti in ctu, a prescindere dalla modalità di calcolo adottata
(sui “saldi banca” o sui “saldi ricalcolati”) la soglia di prescrizione risulta invariata e debbono considerarsi prescritte le competenze addebitate in conto corrente fino al 2° trimestre 2006 compreso.
3. Occorre quindi affrontare il tema dell'applicabilità del contratto CRT n. 3124006/24 del 25 luglio 2000 al rapporto tra ed CP_1 CP_2
Già in sede di comparsa di costituzione parte convenuta ha rilevato che le doglianze oggetto di causa si riferivano al “rapporto di conto corrente n. 5127942 (già n. 3124006/24), acceso in data 25 luglio 2000 presso la Filiale di Pinerolo dell'allora Cassa di Risparmio di RI (ora e tuttora in essere”, Controparte_2 in questo modo deducendo la continuità soggettiva tra la Cassa di Risparmio di RI e la ora
Controparte_2
Ciò premesso, si rileva che ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”, la norma è pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti.
Applicando tali principi al caso di specie, atteso che parte attrice non ha prodotto alcun elemento a riscontro dell'allegata estinzione del rapporto acceso in data 25 luglio 2000 presso la Filiale di Pinerolo dell'allora Cassa di Risparmio di RI (estinzione che costituirebbe una eccezione rispetto alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici di cui sopra) deve concludersi che il conto corrente n. 5127942 coincida con quello n. 3124006/24, la cui numerazione è stata mutata per ragioni tecniche inerenti le vicende soggettive della banca con cui era stato stipulato il rapporto.
Le operazioni di ricalcolo del saldo devono pertanto essere eseguite ritenendo applicabili al rapporto n. 5127942 le pattuizioni contenute nel contratto del 25 luglio 2000, ove non superate da pattuizioni successive. pagina 4 di 5 4. Alla luce di quanto sopra, e rilevato che parte attrice ha concluso richiedendo l'accertamento giudiziale dell'entità del saldo parziale ricalcolato alla data del 31.3.2020, deve concludersi in conformità ai conteggi effettuati dal CTU alla pag. 33 del proprio elaborato, rideterminano il saldo del conto al 31.3.2020 nella somma di € 17.484,93 ed accertando prelievi indebiti totali per € 11.267,21.
5. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione parziale al 50% delle spese legali, che sono liquidate come da dispositivo prendendo in considerazione i valori medi dello scaglione di riferimento, e la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 25% attore e 75% convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Accerta che il saldo del conto corrente n. 5127942 intestato a CP_2 [...] lla data del 31.3.2020 era parti ad € 17.484,93; Controparte_1
- Condanna parte convenuta a corrispondere, in favore di Controparte_2 [...] il 50% spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 (di cui € Controparte_1
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed €
2.905,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute.
- Pone le spese di CTU a carico di per il 75% del totale liquidato e a carico di Controparte_2 er il 25% del totale liquidato. Controparte_1
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice
RI, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di RI Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10180/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GORI Controparte_1
RC PE SE ( VIA A. BERTOLA, 35 10122 TORINO;
C.F._1
( ) VIA AVIGLIANA N. 14 10138 TORINO, elettivamente Parte_1 C.F._2 domiciliato in VIA AVIGLIANA 14 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. DAMINELLI SIMONA Controparte_2 CP_3
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
C.F._3 Controparte_4
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._4 Controparte_5
( ) CORSO VERCELLI 40 20145 MILANO;
[...] C.F._5 Controparte_6
( ) VIA AGNELLO 12 20121 MILANO;
C.F._6 Controparte_7
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._7
CORREGGIO, 43 20149 MILANO CONVENUTI
Conclusioni di parte attrice:
In via istruttoria:
- Disporsi integrazione della già espletata CTU diretta alla rielaborazione dei conteggi predisposti per entrambi gli scenari A) e B), integrazione diretta a sviluppare i sotto-scenari A1) e B1), ricalcolando gli importi con eliminazione di ogni forma di prescrizione sin da primo estratto conto disponibile (gennaio 2003) alla luce di
pagina 1 di 5 quanto già compiutamente argomentato in tema di rimesse ripristinatorie e limiti di affidamento dalla società esponente sia in sede di osservazioni alla CTU che nelle note di udienza del 26.06.2024;
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle pattuizioni degli interessi ultra legali o convenzionali ovvero la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia
e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità dell'applicazione degli stessi al rapporto bancario dedotto, nonché nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alle commissioni di massimo scoperto, messa a disposizione fondi, istruttoria veloce e spese nel rapporto bancario dedotto, ovvero nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità dell'applicazione degli stessi, nonché nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o
l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi ovvero la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della loro applicazione nel rapporto bancario dedotto per i motivi tutti illustrati in atti;
- conseguentemente accertare e dichiarare che l'importo indebitamente percepito e/o addebitato dall CP_8 convenuto nel rapporto di conto corrente dedotto ammonta, alla data del 31 marzo 2020, ad Euro
[...]
36.365,22, o nella superiore somma risultante dall'espletata CTU e dalla sua espletanda integrazione;
- conseguentemente accertare e rideterminare che, alla data del 31 marzo 2020, il saldo attivo in favore del correntista è pari ad Euro 42.582,94, o nella superiore somma risultante dall'espletata CTU e dalla sua espletanda integrazione;
In ogni caso:
- rideterminare l'esattezza del rapporto di dare / avere nel rapporto bancario dedotto in causa e provvedere allo storno delle annotazioni indebite con ricalcolo dell'esatto importo di dare / avere nel rapporto medesimo alla data del 31 marzo 2020;
- condannare parte convenuta alla refusione delle spese peritali sostenute per la rielaborazione dei calcoli nella misura che risulterà in corso di causa, nonché alla refusione delle spese di mediazione nella misura di legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
pagina 2 di 5 2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare formulata da di inammissibilità della domanda attorea per CP_2 essere il rapporto di conto corrente ancora aperto è infondata. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. Civ. n. 4214 del 2024).
2. La richiesta di integrazione della CTU formulata in via preliminare da parte attrice non può essere accolta. Tale richiesta si fonda sulle osservazioni del proprio CTP, secondo il quale CP_1 avrebbe sempre rispettato i limiti dell'affidamento accordatole e, pertanto, tutte le rimesse effettuate sul suo conto avrebbero natura ripristinatoria. A tale conclusione il CTP giunge osservando che per periodi di tempo anche prolungati il conto dell'attrice presentava saldi negativi ben superiori rispetto al fido formalmente concessole, e senza che la banca le applicasse interessi extra-fido; da tale circostanza si dovrebbe desumere l'esistenza di un affidamento di fatto.
Questa tesi non piò essere accolta essendo già stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni ha affrontato l'argomento affermando il principio di diritto per cui l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite
pagina 3 di 5 dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (Cass. Civ.
Ordinanza n. 13328 del 2024 e Ordinanza n. 10776 del 2022).
Risulta pertanto corretta l'impostazione metodologica seguita sul punto dal consulente del giudice.
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio formulata da parte convenuta, atteso che come emerge dai conteggi eseguiti in ctu, a prescindere dalla modalità di calcolo adottata
(sui “saldi banca” o sui “saldi ricalcolati”) la soglia di prescrizione risulta invariata e debbono considerarsi prescritte le competenze addebitate in conto corrente fino al 2° trimestre 2006 compreso.
3. Occorre quindi affrontare il tema dell'applicabilità del contratto CRT n. 3124006/24 del 25 luglio 2000 al rapporto tra ed CP_1 CP_2
Già in sede di comparsa di costituzione parte convenuta ha rilevato che le doglianze oggetto di causa si riferivano al “rapporto di conto corrente n. 5127942 (già n. 3124006/24), acceso in data 25 luglio 2000 presso la Filiale di Pinerolo dell'allora Cassa di Risparmio di RI (ora e tuttora in essere”, Controparte_2 in questo modo deducendo la continuità soggettiva tra la Cassa di Risparmio di RI e la ora
Controparte_2
Ciò premesso, si rileva che ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”, la norma è pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti.
Applicando tali principi al caso di specie, atteso che parte attrice non ha prodotto alcun elemento a riscontro dell'allegata estinzione del rapporto acceso in data 25 luglio 2000 presso la Filiale di Pinerolo dell'allora Cassa di Risparmio di RI (estinzione che costituirebbe una eccezione rispetto alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici di cui sopra) deve concludersi che il conto corrente n. 5127942 coincida con quello n. 3124006/24, la cui numerazione è stata mutata per ragioni tecniche inerenti le vicende soggettive della banca con cui era stato stipulato il rapporto.
Le operazioni di ricalcolo del saldo devono pertanto essere eseguite ritenendo applicabili al rapporto n. 5127942 le pattuizioni contenute nel contratto del 25 luglio 2000, ove non superate da pattuizioni successive. pagina 4 di 5 4. Alla luce di quanto sopra, e rilevato che parte attrice ha concluso richiedendo l'accertamento giudiziale dell'entità del saldo parziale ricalcolato alla data del 31.3.2020, deve concludersi in conformità ai conteggi effettuati dal CTU alla pag. 33 del proprio elaborato, rideterminano il saldo del conto al 31.3.2020 nella somma di € 17.484,93 ed accertando prelievi indebiti totali per € 11.267,21.
5. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione parziale al 50% delle spese legali, che sono liquidate come da dispositivo prendendo in considerazione i valori medi dello scaglione di riferimento, e la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 25% attore e 75% convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Accerta che il saldo del conto corrente n. 5127942 intestato a CP_2 [...] lla data del 31.3.2020 era parti ad € 17.484,93; Controparte_1
- Condanna parte convenuta a corrispondere, in favore di Controparte_2 [...] il 50% spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 (di cui € Controparte_1
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed €
2.905,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute.
- Pone le spese di CTU a carico di per il 75% del totale liquidato e a carico di Controparte_2 er il 25% del totale liquidato. Controparte_1
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice
RI, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 5 di 5