Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2022 promossa da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Monopoli (Ba), via Luigi Finamore
Pepe n. 8 presso lo studio dell'avv. Lucrezia D'Onghia, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attrice
contro
Controparte 1 , elett.te domiciliata in Monopoli (Ba), via Nino Bixio n. 194, presso lo studio dell'avv.
Massimo Mastronardi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuta
e
Controparte_2
Contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 2 esponeva: di aver stipulato contratto d'incarico professionale per l'accesso all'agevolazione Ministeriale voucher digitalizzazione PMI con i sigg.ri [...]
CP 1 e Controparte 2 nella qualità di prestatori cooperanti;
che al buon esito della pratica sarebbe stata erogata all'attrice la somma di € 9.160,00; che dopo aver trasmesso la documentazione richiesta i prestatori incaricati non avevano fornito notizie in merito alla pratica in corso;
di avere successivamente appreso, all'esito di indagini, che la Parte 2 era stata esclusa dal beneficio richiesto, per il mancato inoltro in piattaforma della domanda di erogazione e, pertanto la domanda di ammissione con protocollo 33826 dell'1.2.2018 era decaduta".
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 la quale argomentava in ordine alla infondatezza della domanda attrice deducendo, in particolare, “la totale estraneità dell'avv. Controparte 1 che dovrà andare esente da responsabilità contrattuale, poiché non disponendo delle credenziali di accesso al MISE e non ricevendo dalla Parte 1 la documentazione necessitante per l'ottenimento dell'agevolazione finanziaria, si trovava nella oggettiva impossibilità di inoltrare nella piattaforma quanto necessario per beneficiare dell'erogazione del finanziamento".
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
,Così instauratosi il contraddittorio, la causa poi, nella dichiarata contumacia del convenuto Controparte_2 veniva istruita con produzione documentale e prova orale;
all'esito veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 05.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
È noto come la responsabilità per inadempimento del prestatore d'opera intellettuale sia, in primo luogo, regolata dalle norme dettate per le obbligazioni in generale e, segnatamente, dall'art. 1176, comma 2 c.c. che prescrive di usare - nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale
- la dovuta diligenza da valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata, ben potendo configurarsi la responsabilità anche in ipotesi di ricorrenza della sola colpa lieve.
Pertanto, nell'apprezzamento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non impegnato in incarichi che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il parametro di riferimento è rappresentato dall'attività che si può pretendere da un tecnico di preparazione ed attenzione media, munito di un patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche non solo a livello teorico ma anche sotto l'aspetto della pratica, atteso che un tale bagaglio di nozioni ed esperienza costituisce - e deve costituire - il normale corredo di ogni professionista (in tal senso, ex multis, Cass. Civile, sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2836, secondo cui "le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata").
Va, poi, osservato che - ferma restando l'operatività, anche per le attività dovute dal professionista, delle disposizioni generali in tema di adempimento delle obbligazioni - il nostro legislatore, partendo dalla considerazione delle peculiarità che possono connotare le prestazioni d'opera intellettuale, ha introdotto nel sistema vigente la speciale previsione di cui all'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del professionista nei casi in cui le prestazioni implichino l'oggettiva necessità di risolvere problemi tecnici di "speciale difficoltà" in ipotesi di tal fatta (che, secondo la casistica enucleabile dai pronunciamenti della Suprema
Corte, possono riscontrarsi allorquando il caso o la questione non siano stati ancora adeguatamente studiati o sperimentati, ovvero siano oggetto di dibattiti scientifici e di sperimentazioni che non hanno raggiunto risultati univoci o, più in generale, allorché l'impegno richiesto sia superiore a quello intellettuale del professionista medio), la responsabilità del professionista è limitata alle sole omissioni od errori che siano il frutto di comportamenti dolosi o caratterizzati da colpa grave (colpa grave generalmente individuata nell'ignoranza incompatibile con un livello medio di preparazione e addestramento, o in una superficialità che assuma le caratteristiche della temerarietà).
Resta, naturalmente, fermo che laddove si accerti che il professionista sia venuto meno ai doveri di diligenza
"minima" discendenti dalla previsione generale di cui all'art. 1176 c.c., diviene irrilevante l'indagine volta a stabilire se l'espletamento dell'incarico comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Quanto, poi, alle regole che governano il riparto dell'onere della prova nei giudizi promossi dal cliente per far valere la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ed ottenere il ristoro dei danni sofferti in conseguenza delle omissioni e/o negligenze nell'espletamento dell'incarico professionale conferito, allorquando il cliente faccia valere, nei confronti del prestatore d'opera intellettuale, la responsabilità contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione oggetto dell'incarico conferito, trovano applicazione la presunzioni di "persistenza" dell'obbligazione fondata sul contratto, inferibile dal disposto dell'art. 2697 c.c., nonché la presunzione di "colpevolezza" dell'inadempimento, ritraibile dal disposto dell'art. 1218 c.c.
Pertanto, il cliente che voglia far valere l'inadempimento del prestatore d'opera intellettuale ha l'onere di dimostrare unicamente l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale (e, quindi, la sussistenza di un contratto o, comunque, di altro titolo idoneo ad integrare la fonte dell'invocata obbligazione del professionista), mentre - con riferimento all'inadempimento ovvero al non esatto adempimento lamentato - non ha altro onere che quello della relativa allegazione, gravando - di
contro
- sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta (sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia con riferimento alla conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati) ovvero l'impossibilità della perfetta esecuzione dell'attività per causa a lui non imputabile.
Ad ogni buon conto, anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, spetta sempre al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, posta dall'art. 1218
c.c., "non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960).
D'altro canto, il principio da ultimo enunciato è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito con specifico riferimento alle azioni promosse dal cliente per il ristoro dei danni conseguenti alle omissioni ovvero alle condotte imperite o negligenti del professionista, nell'espletamento dell'incarico conferitogli.
Segnatamente, è stato evidenziato che il cliente che assuma di aver subito un danno in conseguenza della omissione o non corretta esecuzione di una attività professionale, ha l'onere di provare che l'attività omessa avrebbe potuto, con ogni probabilità, condurre al conseguimento del risultato utile avuto di mira al momento del conferimento dell'incarico o consentire di evitare il pregiudizio di fatto sofferto e lamentato.
Invero, posto che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una professione intellettuale vanno inquadrate nel novero delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, il relativo inadempimento non integra, di per sé, il danno, il quale va comunque provato dal cliente, e non comporta la sicura imputabilità al professionista degli esiti sfavorevoli prodottisi nella sfera giuridica della parte che ha conferito l'incarico; al contrario, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, asseritamente sofferto in conseguenza della negligenza od omissione del professionista, presuppone che, sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, si possa pervenire al convincimento - ancorché basato su di un giudizio probabilistico - che, in assenza del comportamento omissivo imputabile al professionista, il risultato utile sarebbe stato conseguito o il pregiudizio subito sarebbe stato evitato. Detto altrimenti, la sussistenza dell'inadempimento professionale non è di per sé sufficiente a porre in capo al professionista l'obbligo di risarcimento del danno, essendo a tal fine necessario che chi agisca per il risarcimento del danno subito quale conseguenza della condotta imperita del legale sia tenuto a provare: a) il conferimento del mandato a quest'ultimo; b) l'omessa, difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra l'omessa, difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno.
Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, rispetto ai casi di omissione di condotte che, viceversa, avrebbero potuto produrre un vantaggio;
infatti, sebbene in entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato quale conseguenza dell'omissione, mentre nella seconda il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico positivo circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, dal momento che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui - che, invece, sarebbe stata omessa - non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della controversia in esame, va subito detto che parte attrice, attraverso la produzione documentale versata in atti (in alcun modo smentita dalle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio), ha offerto la prova inconfutabile dell'esistenza del titolo giustificativo della pretesa risarcitoria, da valutarsi previa risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte convenuta.
La disamina del contratto sottoscritto dalle parti riscontra infatti l'oggetto delle prestazioni di "consulenza iniziale, progettazione, istruttoria e rendicontazione finale, relative al Bando Ministeriale VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE PMI, mirate all'ottenimento di un contributo a fondo perduto.." (così testualmente all'art. 1 del contratto), mentre dall'esame dell'allegato 8 dell'atto citazione vi è prova dell'inserimento della Pt 2 nell'elenco dei soggetti beneficiari per l'importo di € 9.160,00.
Nulla quaestio, infine, in ordine al fatto che l'attrice sia stata dichiarata decaduta dal beneficio "per il mancato inoltro in piattaforma della domanda di erogazione, come certificato dalla comunicazione dell'ente datata
05.05.2020.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di motivi, la domanda risarcitoria azionata dall'attrice va accolta, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
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Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.160,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali liquidandole in € 320,00 per esborsi ed € 4.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge.
Bari, 30.01.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo