Sentenza 31 maggio 2025
Decreto presidenziale 16 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 31/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2023, proposto da
IE MA EN, CA IA NI, UC IO, IR RR, UI AR, TO NF, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Bruno Campagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montignoso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Lenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio “Sole e Luna”, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Menchini, Alice Mirabella, Antonio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Emiliano Romagnoli, Provincia di Massa Carrara - Servizio Programmazione Territoriale in persona del Dirigente pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del responsabile di Area n. 5 del Comune di Montignoso 24/01/2023 (prot. 1462) conclusivo del procedimento 30/06/2022 (prot. 13343) nei confronti del Condominio Sole e Luna in Via dei Cipressi nn. 37, 39, 41 e 43 in loc. Cinquale – Montignoso (MS) notificato al procuratore dei ricorrenti con p.e.c. 24/01/2023;
- degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti, e, specificamente: la relazione del geom. MA OG 17/01/2023 (prot. n. 979);
e per la condanna:
dell'A.C. di Montignoso, in persona del Responsabile Area 5 – Gestione territorio a:
a) concludere il procedimento 30/06/2022 per “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” (p.g. 13346);
b) adottare le misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio;
con accertamento incidentale della natura e tipologia della via dei Cipressi, quale strada urbana di quartiere e la destinazione a “banchina stradale” dell'area pertinenziale di detta strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montignoso e di Condominio “Sole e Luna”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari delle abitazioni terra-tetto site in Comune di Montignoso, località Cinquale, via dei Cipressi, contraddistinte dai civici n. 7 (per il sig. NF), n. 32 (per i sigg. AR e RR), n. 32/A (per la sig.ra NI), n. 32/B (per il sig. IO) e 32/C (per la sig.ra EN).
Con istanza del 10 gennaio 2022 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 378), il legale dei ricorrenti diffidava il Comune di Montignoso ad adottare tutti i provvedimenti necessari all’eliminazione degli interventi abusivamente realizzati sulla sede stradale e sulla corrispondente banchina dal condominio “Sole e Luna” di Via dei Cipressi nn. 37, 39, 41 e 43; in particolare, si tratta di interventi che dovrebbero aver importato la riduzione della sede stradale (oggetto di asfaltatura) da 10 a 7 ml, con installazione di dissuasori e cartelli indicatori della proprietà privata dei parcheggi privati così realizzati.
Dopo una complessa istruttoria, il Responsabile dell’Area 5-Gestione e Pianificazione del Territorio, Patrimonio e Ambiente- Servizio Patrimonio del Comune di Montignoso, con provvedimento 24 gennaio 2023, prot. n. 1462, disponeva la chiusura del procedimento, così motivando: “la strada denominata via dei Cipressi è una strada privata di larghezza totale di metri dieci, costituita però da una fascia di metri cinque lato Viareggio aperta al pubblico transito da sempre ed una fascia di cinque metri lato Massa esclusa dall’uso pubblico, in quest’ultima fascia ricade l’area antistante l’edificio condominiale in questione, censita catastalmente al fg. 21, Mapp. 896, sub 8”.
L’atto di chiusura del procedimento era impugnato dai ricorrenti che articolavano censure di: 1) violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge (art.li 817, 822 c.c.; art. 22, comma 1 e 3, all. f, legge n. 2248/1865; art.li 2, 3, e 24, d.lgs. 285/1992; principi desumibili; art. 3 l. 241/90; principi emergenti), eccesso di potere per illogica e/o carente motivazione; 2) ulteriore violazione e/o omessa applicazione di legge; (art.li 817, 822 c.c.; art. 22, comma 1 e 3, all. f, legge n. 2248/1865; art.li 2, 3, e 24, d.lgs. 285/1992; principi desumibili), eccesso di potere, difetto di adeguata istruttoria, travisamento, contraddittorietà tra provvedimenti della p.a.; 3) violazione dei precetti dell’azione della p.a. (art. 97 Cost.; art. 1 e ss. legge 241/90; principi emergenti), sviamento di potere; 4) accertamento incidentale sulla natura della strada (art. 8 c.p.a.); con il ricorso, erano altresì richiesti l’accertamento in via incidentale ex art. 8 c.p.a. della natura pubblica della via dei Cipressi e delle sue pertinenze (banchina), la condanna dell’Amministrazione comunale di Montignoso ad adottare tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio e la declaratoria di nullità per difetto assoluto di competenza dell’atto impugnato (adottato dall’Amministrazione comunale, piuttosto che dall’Amministrazione regionale competente a disporre la declassificazione della strada).
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Montignoso e il condominio controinteressato “Sole e Luna”, che controdeducevano sul merito del ricorso; l’Amministrazione comunale resistente sollevava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione all’impugnazione in capo ai ricorrenti, mentre il condominio “Sole e Luna” proponeva eccezioni preliminari di inammissibilità per invalidità delle procure alle liti conferite dai ricorrenti con atto separato, per difetto di interesse all’annullamento dell’atto impugnato e per omessa evocazione in giudizio dei controinteressati (genericamente individuati negli “ulteriori soggetti controinteressati che, per effetto della domanda svolta nel presente giudizio, rischiano di subire un pregiudizio e/o comunque una modifica della loro situazione sostanziale, a norma del citato art. 41 c.p.a.”) oltre che di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. per quello che riguarda l’accertamento della natura pubblica della strada.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possano trovare accoglimento le eccezioni preliminari articolate dalle difese dell’Amministrazione comunale di Montignoso e del Condominio “Sole e Luna”.
L’eccezione preliminare di inammissibilità delle procure alle liti conferite dai ricorrenti con atto separato proposta dalla difesa del Condominio “Sole e Luna” risulta evidentemente articolata con riferimento al quadro concettuale antecedente all’intervento del P.A.T. e non considera quindi adeguatamente la nuova strutturazione normativa e la giurisprudenza successiva che ha chiaramente concluso per la legittimità di una procura conferita con documento separato poi notificato e depositato unitamente al ricorso: “l'imprescindibile natura di specialità della procura può ricavarsi anche dalla circostanza che sia stata "allegata al ricorso e notificata unitamente all'atto cui accedeva, risultando così idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della stessa procura al giudizio cui accede, in assenza di elementi incoerenti con tale giudizio" (in termini, si è espressa la Sezione con la sentenza 15 settembre 2023, n. 8350; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sezione II, 9 febbraio 2023, n. 1446; id., 20 gennaio 2023, n. 692; id., sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922), a condizione che la trasmissione della copia informatica autenticata con firma digitale sia inviata telematicamente per il deposito contestuale di ricorso e procura. Il citato precedente di questo Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non vede ragione di discostarsi, ha ribadito il "principio ripetutamente affermato in giurisprudenza secondo cui "la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all'atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede" (cfr., la già citata Cons. Stato, V, 283/2019 che richiama Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 69, nonché Cass. sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839)." Dopo l'abrogazione dell'articolo 8, comma 3, lettera b), del d.P.C.M. 6 febbraio 2016, n. 40, disposta dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le regole tecniche del PAT sono ora contenute nel d.P.C.S. 22 maggio 2020, che recano, agli articoli 8 e 14, le corrispondenti disposizioni contenute nell'abrogato d.P.C.M. Devono, dunque, ritenersi applicabili alla fattispecie le disposizioni del codice del processo amministrativo sopra citate, che impongono l'indicazione (e allegazione) della procura rispetto al ricorso da notificare, dovendosi in questa prospettiva coordinare la disciplina codicistica con quella introdotta in via generale dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, la quale, all'articolo 3, comma 3- bis , rimanda all'articolo 149- bis del codice di procedura civile, che regolamenta la notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'ufficiale giudiziario” (Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8552 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, la procura conferita dai ricorrenti è stata notificata alle controparti con il ricorso e, alla luce dei principi enunciati da Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8552 (e da T.R.G.A. Trento, 30 ottobre 2024, n. 161), risulta essere caratterizzata da tutti i caratteri propri della procura speciale, essendo specificamente riferita all’impugnazione dell’atto poi effettivamente impugnato (perfettamente individuato in tutti i suoi estremi identificativi) e recando una data anteriore alla proposizione dell’impugnazione (in sostanziale accordo con la prevalente giurisprudenza in materia citata da Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8552).
Del pari assolutamente infondata risulta poi essere l’ulteriore eccezione proposta dalla difesa del Condominio “Sole e Luna” relativa all’omessa evocazione in giudizio di ulteriori (e presunti) controinteressati; oltre a non portare alla sanzione dell’inammissibilità prospettata dalla controinteressata (dovendo, al massimo, essere integrato il contraddittorio, con i controinteressati non ancora evocati in giudizio), si tratta, infatti, di eccezione manifestamente infondata, non avendo neanche specificato parte resistente quali potrebbero essere questi controinteressati ed in verità essendo logicamente difficile immaginare quali soggetti diversi dal realizzatore dell’abuso potrebbero essere interessati a difendere un intervento che restringe la sede stradale a solo beneficio del condominio controinteressato.
2.1. Le due ulteriori eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse in capo ai ricorrenti devono poi essere scrutinate alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (recepito dalla Sezione con la recente sentenza 14 aprile 2025, n. 691) che, sulle orme di alcuni importanti interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato relativi a varie materie, ha precisato come si tratti di due requisiti dell’azione diversi e che devono necessariamente concorrere ai fini della valida proposizione dell’azione giurisdizionale, secondo una sistematica complessiva che obbliga il “giudice procedente, …(a) pregiudizialmente verificare l'esistenza in capo alla parte ricorrente:
- di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso);
- di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato - e, dunque, di trarre un’utilità effettiva - da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598)” (Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3, relativa alle misure di prevenzione antimafia, ma pienamente estensibile, per quello che riguarda le categorie processuali generali, alla vicenda che ci occupa).
Sulla base di tale precisazione concettuale è stato poi significativamente precisato come la “legittimazione a ricorrere si distingu(a) ….dall'interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l'ordinamento giuridico. Il che induce, preliminarmente, ad accertare se ..(il ricorrente) sia o meno titolare di un interesse qualificato e differenziato legittimante l’azione di annullamento proposta, rilevando i vantaggi dell'eventuale caducazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in un secondo momento, allorché risulti comprovata la legittimazione a ricorrere dell'interessato, non potendosi, in mancanza, ascrivere rilievo legittimante soltanto alle utilità pratiche perseguite in giudizio” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928, punto 18.2 della motivazione).
A questo proposito, la prospettazione fornita con il ricorso, pur con una certa laconicità, ha già chiaramente individuato la posizione soggettiva legittimante l’impugnazione proprio al punto 8 del ricorso citato dalla difesa dell’Amministrazione resistente che ha richiamato la qualità di “frontisti” dei ricorrenti; siamo pertanto in presenza di quella posizione di “frontista stradale” che, per un’elaborazione giurisprudenziale ormai stabilizzata, attribuisce agli interessati una posizione di interesse legittimo “rispetto alla attività di gestione del bene demaniale, correlato alla titolarità di un uso speciale dello stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista” (Cass civ., sez. un., 31 ottobre 2023, n. 30175, specificamente riferita alla “mancata adozione da parte dell'amministrazione comunale dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità”; sez. III, 18 luglio 2003, n. 11242).
In questa prospettiva caratterizzata dal riconoscimento al “proprietario frontista di una strada pubblica …(di) una posizione di uso speciale della strada dalla quale ha accesso ai propri beni, poiché da essa egli trae una utilità diversa e maggiore di quella accordata alla collettività, non limitandosi a transitarvi, ma utilizzandola quale tramite per l'accesso alla sua proprietà, senza bisogno di costituire servitù di passaggio” (Cass civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11242), risulta del tutto sufficiente a determinare il rigetto dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione dei ricorrenti il fatto stesso che le due resistenti non abbiano per nulla contestato in punto di fatto (a differenza della fattispecie decisa da T.A.R. Lazio, Latina, 23 gennaio 2013, n. 73) la qualità di frontisti stradali dei ricorrenti, con conseguente necessità di considerare tale circostanza non contestata e pienamente utilizzabile dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.
Per quello che riguarda la “parallela” eccezione relativa alla mancata allegazione dell’interesse a ricorrere risulta poi del tutto sufficiente rilevare come i ricorrenti, nella memoria conclusionale del 28 aprile 2025, abbiano chiaramente individuato tale interesse nella volontà di ripristinare, a tutela della sicurezza della circolazione di una strada che utilizzano giornalmente, l’intera larghezza della carreggiata decurtata (da 10 a 7 ml.) dagli interventi non autorizzati eseguiti dalla controinteressata; con tutta evidenza, si tratta di un interesse che risultava già evidente fin dalla proposizione del ricorso e che oggi non può non essere considerato assistito dai requisiti della personalità, concretezza e attualità, visto che l’intervento di riduzione della carreggiata stradale posto in essere dalla controinteressata continua a persistere.
2.2. Sempre in via preliminare, la Sezione deve poi rilevare come la fattispecie dedotta in giudizio debba essere riportata alle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.
Nella materia è certamente presente una ricca giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2016, n. 26897; 27 gennaio 2010, n. 1624; 17 marzo 2010, n. 6406), del Giudice amministrativo (tra le tante: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 9 novembre 2015, n. 2888; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 aprile 2015, n. 348 ) e di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 169; sez. III, 6 aprile 2018, n. 493; sez. I, 7 maggio 2015, n. 729; sez. III, 6 novembre 2007, n. 3599) tendente a riportare alle attribuzioni giurisdizionali dell’A.G.O. le controversie relative al riconoscimento della natura pubblica di una strada, alla classificazione della stessa o all’esistenza di una servitù di uso pubblico su una strada vicinale.
Nel caso di specie, siamo però in presenza della ben diversa ipotesi in cui avanti al Giudice amministrativo venga ad essere proposta una questione (quella relativa alla legittimità del diniego del Comune di Montignoso di esercitare i poteri repressivi originati dalla realizzazione di una serie di interventi che restringono la sede stradale) sicuramente rientrante nelle sue attribuzioni giurisdizionali, che presuppone necessariamente la cognizione in via incidentale ex art. 8 del c.p.a. delle complesse questioni relative alla natura pubblica o privata di una strada (tra le tante, si vedano: Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 25 settembre 2017, n. 4482, T.A.R. Toscana, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 1699).
Pur se non nella prospettazione fornita da parte ricorrente (che ha ritenuto di poter articolare una domanda autonoma relativa all’accertamento incidentale della natura pubblica della strada in questione che, ovviamente,, risulta in contrasto con i limiti strutturali dell’accertamento solo incidentale della questione ammesso nel processo amministrativo)), la questione relativa alla natura pubblica o privata della via dei Cipressi potrà pertanto essere affrontata ex art. 8 c.p.a. anche in questa sede, ovviamente nei soli limiti necessari per la valutazione dell’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato dai ricorrenti.
In definitiva, tutte le eccezioni articolate dalle resistenti non possono pertanto trovare accoglimento.
3. La definitiva decisione dell’azione di annullamento proposta da parte ricorrente necessita poi di approfondimenti istruttori.
La prima contestazione proposta da parte ricorrente attiene alla natura pubblica della strada in questione che risulta censita nella classificazione delle strade operata dalla delib. G.C. 18 ottobre 1971, n. 4104/342 (poi ratificata dalla deliberazione C.C. 14 febbraio 1972, prot. n. 1634) come strada pubblica caratterizzata dalla larghezza di 10 ml.; classificazione che, unitamente alla localizzazione della strada all’interno dell’area urbanizzata, dovrebbe importare la natura demaniale per effetto della ben nota presunzione di cui all’art. 22, 3° comma della l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F (“nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”).
In stretta aderenza alla formulazione della norma, si è però formata una giurisprudenza che ha attribuito alla previsione normativa natura di presunzione semplice di demanialità che può essere superata dalla dimostrazione dell’esistenza di “convenzioni” che attribuiscano natura privata alla sede stradale: “in materia di strade comunali, l'art. 22, co. 3, L. n. 2248/1865, All. F (disposizione non abrogata, neppure implicitamente, dall'art. 7, lett. b), L. n. 126/1958) che contempla tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse contigue aperti sul suolo pubblico (cioè, le aree che, per l'istantanea raggiungibilità a queste strade, devono ritenersi parte integrante, come pertinenze, del complesso stradale del Comune), prevede una presunzione iuris tantum di demanialità, la cui prova contraria è limitata all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree cui appartenga quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto differente dal Comune o alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (Corte Appello Napoli sez. IV, 14 aprile 2023, n. 1692; Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2020, n. 15033; sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666).
Nel caso di specie, la presunzione di demanialità della strada è contestata dall’Amministrazione comunale di Montignoso attraverso una serie di affermazioni inserite nell’atto impugnato che prospettano l’assenza di “atti di acquisizione (o) esproprio delle aree adiacenti alla area stradale aperta al pubblico transito” e soprattutto attraverso il rinvio ad una relazione tecnica del geom. OG del 17 gennaio 2023 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 970; doc. n. 27 del deposito dei ricorrenti) che avrebbe concluso per la proprietà privata della strada sulla base dell’esame di solo quattro atti individuati “a campione” dagli atti estratti dalla conservatoria; in particolare, si tratta di atti di acquisto risalenti prevalentemente agli anni ‘60 che evidenzierebbero l’obbligo degli acquirenti di lasciare libera una fascia di 5 ml. di larghezza che, unitamente all’altra fascia di 5 ml. lineari lasciata libera dall’acquirente del fondo frontistante, avrebbero poi complessivamente costituito “una strada privata della costante larghezza di metri dieci”.
Con tutta evidenza, si tratta di una verifica che risulta però essere stata compiuta “a campione” e che non investe per nulla (e con sicurezza) il tratto stradale che ci occupa; se si può pertanto concludere per la sussistenza di un qualche elemento di prova in ordine alla probabile natura privata della strada (costituita attraverso il meccanismo della “ communio incidens di una strada agraria privata sor(ta) per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti”: Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2014, n. 25364), non può certamente dirsi che tale prova sia stata effettivamente raggiunta con riferimento al tratto stradale che ci occupa e che ha visto la realizzazione delle opere finalizzate al restringimento della sede stradale da parte del Condominio “Sole e Luna”.
Un primo quesito cui dovrà rispondere il verificatore nominato con la presente sentenza risulta pertanto essere il seguente:
“accerti il verificatore, esaminate le risultanze degli atti comunali e dei pubblici registri, se il tratto di strada occupato dalle opere realizzate dal Condominio “Sole e Luna” sia di proprietà pubblica o privata e, nel caso sia di proprietà privata, chi ne sia legittimo proprietario”.
3.1. Una seconda questione oggetto di approfondimento istruttorio è poi quella relativa alla destinazione a pubblico transito della strada in discorso; destinazione a pubblico transito che è decisamente affermata dai ricorrenti (che depositano anche una precisa documentazione relativa a provvedimenti ed opere di manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale) e negata dall’Amministrazione comunale, sulla base di un generico riferimento al fatto che si tratterebbe di aree “non preposte al pubblico transito, non interessate dall’esecuzione di opere pubbliche e/o attività manutentiva”.
Un secondo quesito cui dovrà rispondere il verificatore nominato con la presente sentenza non definitiva risulta pertanto essere il seguente:
“accerti il verificatore, esaminate le risultanze degli atti comunali e la documentazione depositata in giudizio o comunque acquisita dalle parti, se la strada in questione abbia costituito o costituisca oggetto di atti di gestione o manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale e se possa ritenersi area aperta al pubblico transito ed in caso di risposta affermativa, quale possa essere l’epoca della destinazione a pubblico transito”.
3.2. Una terza questione oggetto di approfondimento istruttorio è poi quella relativa alla larghezza della strada preesistente ed in particolare, dell’area destinata a pubblico transito; problematica che è risolta dai ricorrenti nel senso della prospettazione della destinazione a pubblico transito dell’intera sede stradale di larghezza di ml. 10 (peraltro riscontrata anche dalla ricognizione operata dalla delib. delib. G.C. 18 ottobre 1971, n. 4104/342), anteriormente agli interventi effettuati dal condominio controinteressato nel 2019 e che l’Amministrazione comunale, con l’atto impugnato, prospetta nel senso opposto della destinazione originaria a pubblico transito della sola area “lato Viareggio”, mentre la fascia “lato Massa” sarebbe stata, da sempre, esclusa dal transito pubblico.
Pur trattandosi di rilevazione sostanzialmente apodittica (e che non trova riscontro nella relazione tecnica del geom. OG 17 gennaio 2023 prot. n. 970 sopra richiamata) risulta opportuno che il verificatore nominato con la presente ordinanza risponda anche ad un terzo quesito:
“accerti il verificatore, esaminate le risultanze degli atti comunali (compresa la ricognizione operata dalla delib. G.C. 18 ottobre 1971, n. 4104/342) ed ogni altro elemento utile (comprese le aerofotogrammetrie eventualmente esistenti), quale fosse la larghezza della sede stradale di via dei Cipressi (all’epoca, sterrata) anteriormente agli interventi effettuati dal Condominio controinteressato (presumibilmente nel 2019) e se eventualmente sussistessero delle aree non utilizzate ai fini della circolazione”.
4. Per rispondere ai tre quesiti sopra articolati, il Collegio ritiene necessario ordinare l’esecuzione di una verificazione, ai sensi degli artt. 63 e seguenti del codice del processo amministrativo, affidandone l’esecuzione al Direttore dell’Agenzia del Territorio-sede provinciale di Massa-Carrara che vi provvederà eventualmente designando a tal fine un funzionario delegato, munito di adeguata professionalità, il quale dovrà rispondere ai quesiti articolati dalla Sezione.
Autorizza il verificatore nominato ad acquisire dalle parti ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'esecuzione dell'incarico e precisa che alle operazioni di verificazione potranno assistere le parti costituite e/o loro consulenti, previa comunicazione agli stessi, a cura del verificatore, almeno cinque giorni prima liberi e interi, dell’avviso indicante il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni medesime.
Al verificatore è assegnato il termine di 120 giorni (centoventi/00) dalla data del provvedimento di designazione da parte del Direttore dell’Agenzia del Territorio-sede provinciale di Massa-Carrara per depositare presso la Segreteria di questa Sezione la relazione conclusiva della verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge le eccezioni preliminari articolate dalle resistenti;
b) dispone l’esecuzione di una verificazione, ai sensi degli artt. 63 ss. c.p.a. affidandola al Direttore dell’Agenzia del Territorio-sede provinciale di Massa-Carrara (con possibilità di designare un funzionario delegato munito di adeguata professionalità) perché, effettuati gli accertamenti necessari, risponda ai quesiti di cui in motivazione, depositando relazione di risposta entro 120 giorni dalla data del provvedimento di designazione o dalla comunicazione dell’incarico
Demanda alla Segreteria della Sezione la comunicazione della presente sentenza non definitiva al verificatore.
Rinvia per l’ulteriore trattazione della causa e per ogni ulteriore decisione alla pubblica udienza del 26 marzo 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO