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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3021/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
D'Antò, come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Vittorio Colomba e dall'avv. Valentina Zanni, come da procura alle liti in atti
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
SASSONE ha così concluso: Pt_1
“- Nel merito, si chiede all'On.le Giudicante, per tutte le motivazioni in atti esposte - accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo perchè ammissibile e fondata in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1952/2023 del 28/12/2023 poiché assolutamente nullo ed inammissibile. - Concedere congruo termine alle parti al fine di esperire il procedimento di mediazione.
- Rideterminare il presunto credito dell'opposta espugnando tutte le voci non dovute a titolo di interessi, tassi debitori, commissione e spese riconoscendo in favore dell'opponente tutte le somma non debende percepite dall'Istituto erogante. Dichiarare altresì i contratti di finanziamento oggetto del giudizio de quo affetti da tassi di usura oltre i limiti previsti dalla legge con la conseguente nullità dello stesso”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via pregiudiziale, attesa la tardività dell'iscrizione al ruolo dell'opposizione, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., dichiarare l'improcedibilità del procedimento e, per l'effetto, l'estinzione dello stesso, dichiarando la definitiva esecutorietà del decreto opposto;
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.; Subordinatamente, in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato specificatamente i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge, nonché con condanna ex art 96 c.p.c. al pagamento nella misura del doppio delle spese del presente giudizio
o di una diversa somma da liquidarsi in via equitativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione datato 24.2.2024 il sig. proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 1952/2023 del Tribunale di Nola, con il quale CP_1 aveva chiesto e ottenuto la sua condanna al pagamento della somma di € 62.515,77 (oltre interessi e spese legali).
La somma ingiunta derivava da quattro contratti di finanziamento, denominati contratto di prestito Banco posta flessibile, da lui conclusi con Findomestic tra l'1.6.2021 e il 18.10.2022,
e successivamente ceduti ad . CP_1
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per una pluralità di motivi;
in particolare: per nullità e inammissibilità, e per l'usurarietà dei tassi applicati;
chiedeva inoltre, in via istruttoria, che venisse disposta CTU per verificare la legittimità delle clausole contrattuali.
1.2. Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta in data 24.7.2024, CP_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, per la sua tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna del sig. al pagamento dell'importo dovuto di € Pt_1
62.515,77, oltre interessi e spese, anche per temerarietà della lite.
2 La Società convenuta rilevava che le eccezioni dell'opponente sono da ritenersi generiche e infondate, prive di prova scritta e, in ogni caso, non riferite chiaramente ai contratti contestati.
In quanto attore in senso sostanziale, produceva copiosa documentazione a prova del credito vantato e, in particolare, copia dei contratti firmati, degli estratti conto certificati ex art. 50
TUB e delle appendici con calcolo degli interessi moratori.
1.3. Con ordinanza in data 23.11.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare, la convenuta opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'atto introduttivo, in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 165
c.p.c.: in particolare, la convenuta eccepiva che l'iscrizione a ruolo era avvenuta soltanto il
7.6.2024, a fronte di un ricorso notificato in data 28.2.2024.
Con nota in data 7.6.2024, parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini, rilevando in particolare di avere provveduto a iscrivere tempestivamente a ruolo la citazione in data
6.3.2024, ma di non esservi riuscita per un errore del sistema: in particolare, allegava di avere ricevuto in data 7.3.2024 il seguente messaggio a mezzo pec. “ codice -1 – Errore imprevisto
-, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente – Atto non conforme alle specifiche tecniche. In attesa da parte della cancelleria. L'atto verrà comunque accettato non
è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
Il Tribunale procedeva pertanto a richiedere chiarimenti alla Cancelleria che, con nota in data
12.6.2024, testualmente precisava: “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tra
C/ . inviata telematicamente il 06/03/2024 alle ore Parte_1 Controparte_1
17:48 dall'avv. Vincenzo D'Antò (identificativo busta n. 2021046621) è stata destinata dal sistema all'interno della sezione “errori fatali” dove le buste non possono essere più lavorate”.
A fronte di tali chiarimenti, la convenuta insisteva per la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, rilevando che parte attrice non avrebbe precisato in alcun modo le ragioni della sua inerzia a fronte del verificarsi del suddetto “errore fatale”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. sia fondata, e meriti accoglimento.
Emerge invero dagli atti che il ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di citazione in data 6.3.2023 e che, in quella data, il sistema ha segnalato l'esistenza di un “errore fatale”.
3 Sul punto, si richiama quel consolidato orientamento della Corte di Cassazione alla stregua del quale “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito)” (così, da ultimo,
Cass. Civ., sez. lav., ordinanza n. 1348 del 12.1.2024).
Nella specie, a fronte della generazione del suddetto “errore fatale”, l'attore si è tempestivamente attivato, avendo provveduto al ri-deposito dell'atto di citazione entro un lasso di tempo che può dirsi ragionevole, tenuto conto dei tempi necessari per ricostruire la vicenda.
Ne consegue che, per le anzidette ragioni, l'atto di citazione deve essere considerato come depositato già alla data del 6.3.2025. Da qui il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
3. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata, e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. Va innanzitutto rilevato che i fatti posti a fondamento della domanda proposta in via monitoria non sono stati contestati dall'opponente in maniera specifica e circostanziata, per cui gli stessi sono da ritenersi come pacifici e non bisognosi di prova.
L'onere di specifica contestazione è infatti applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. 19.10.2006, n.
22489; Cass., sez. un., 7.7.1993, n. 7448). Come chiarito in giurisprudenza, l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un
4 sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav, 18.2.2011, n. 4051 nonché Cass., 25.5.2007, n.
12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda). Da ultimo, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, co. 1 c.p.c., come modificato con legge n. 69/2009.
Orbene, da una lettura delle difese dell'opponente, si evince che questi ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il finanziamento dalla società opposta, essendosi limitato genericamente a dedurre che la Società convenuta non avrebbe correttamente individuato l'oggetto della richiesta monitoria, e che sarebbero stati applicati interessi usurari.
Sul punto è sufficiente indicare quanto segue:
− ha documentalmente provato l'esistenza dei contratti di finanziamento e CP_1
l'effettiva erogazione del credito, producendo in particolare i quattro contratti di finanziamento ceduti, con i relativi estratti conto, e le missive di costituzione in mora inviate all'opponente;
− il sig. non ha contestato l'intervenuto perfezionamento dei contratti azionati, né Pt_2
l'effettiva erogazione delle somme finanziate né la successiva interruzione dei pagamenti ratealmente;
− l'usurarietà dei tassi applicati è stata meramente affermata dall'attore, senza che venisse prodotta alcuna consulenza di parte al riguardo né effettuato alcun calcolo preciso.
Ci si trova pertanto al cospetto di un livello di genericità dell'opposizione tale da non potersi ritenere nemmeno delineata una formale contestazione della pretesa creditoria.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata, in complessivi € 6.000,00 (di cui € 1.300 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 la fase di trattazione ed € 2.100 per la fase decisionale).
Va invece rigettata la richiesta di condanna per temerarietà della lite, dovendosi escludere che difendersi in giudizio con esito negativo integri – di per sé e in mancanza di ulteriori elementi, non allegati nel caso di specie – lite temeraria.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1952/23, emesso in data 28.12.2023 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 6.000,00 per compensi professionali (di cui € 1.300 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 2.100 per la fase decisionale) oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
RI ES
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3021/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1
D'Antò, come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Vittorio Colomba e dall'avv. Valentina Zanni, come da procura alle liti in atti
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
SASSONE ha così concluso: Pt_1
“- Nel merito, si chiede all'On.le Giudicante, per tutte le motivazioni in atti esposte - accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo perchè ammissibile e fondata in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1952/2023 del 28/12/2023 poiché assolutamente nullo ed inammissibile. - Concedere congruo termine alle parti al fine di esperire il procedimento di mediazione.
- Rideterminare il presunto credito dell'opposta espugnando tutte le voci non dovute a titolo di interessi, tassi debitori, commissione e spese riconoscendo in favore dell'opponente tutte le somma non debende percepite dall'Istituto erogante. Dichiarare altresì i contratti di finanziamento oggetto del giudizio de quo affetti da tassi di usura oltre i limiti previsti dalla legge con la conseguente nullità dello stesso”
1 ha così concluso: Controparte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via pregiudiziale, attesa la tardività dell'iscrizione al ruolo dell'opposizione, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., dichiarare l'improcedibilità del procedimento e, per l'effetto, l'estinzione dello stesso, dichiarando la definitiva esecutorietà del decreto opposto;
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.; Subordinatamente, in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato specificatamente i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge, nonché con condanna ex art 96 c.p.c. al pagamento nella misura del doppio delle spese del presente giudizio
o di una diversa somma da liquidarsi in via equitativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione datato 24.2.2024 il sig. proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 1952/2023 del Tribunale di Nola, con il quale CP_1 aveva chiesto e ottenuto la sua condanna al pagamento della somma di € 62.515,77 (oltre interessi e spese legali).
La somma ingiunta derivava da quattro contratti di finanziamento, denominati contratto di prestito Banco posta flessibile, da lui conclusi con Findomestic tra l'1.6.2021 e il 18.10.2022,
e successivamente ceduti ad . CP_1
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per una pluralità di motivi;
in particolare: per nullità e inammissibilità, e per l'usurarietà dei tassi applicati;
chiedeva inoltre, in via istruttoria, che venisse disposta CTU per verificare la legittimità delle clausole contrattuali.
1.2. Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta in data 24.7.2024, CP_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, per la sua tardiva iscrizione a ruolo;
nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna del sig. al pagamento dell'importo dovuto di € Pt_1
62.515,77, oltre interessi e spese, anche per temerarietà della lite.
2 La Società convenuta rilevava che le eccezioni dell'opponente sono da ritenersi generiche e infondate, prive di prova scritta e, in ogni caso, non riferite chiaramente ai contratti contestati.
In quanto attore in senso sostanziale, produceva copiosa documentazione a prova del credito vantato e, in particolare, copia dei contratti firmati, degli estratti conto certificati ex art. 50
TUB e delle appendici con calcolo degli interessi moratori.
1.3. Con ordinanza in data 23.11.2024, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare, la convenuta opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'atto introduttivo, in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 165
c.p.c.: in particolare, la convenuta eccepiva che l'iscrizione a ruolo era avvenuta soltanto il
7.6.2024, a fronte di un ricorso notificato in data 28.2.2024.
Con nota in data 7.6.2024, parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini, rilevando in particolare di avere provveduto a iscrivere tempestivamente a ruolo la citazione in data
6.3.2024, ma di non esservi riuscita per un errore del sistema: in particolare, allegava di avere ricevuto in data 7.3.2024 il seguente messaggio a mezzo pec. “ codice -1 – Errore imprevisto
-, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente – Atto non conforme alle specifiche tecniche. In attesa da parte della cancelleria. L'atto verrà comunque accettato non
è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
Il Tribunale procedeva pertanto a richiedere chiarimenti alla Cancelleria che, con nota in data
12.6.2024, testualmente precisava: “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tra
C/ . inviata telematicamente il 06/03/2024 alle ore Parte_1 Controparte_1
17:48 dall'avv. Vincenzo D'Antò (identificativo busta n. 2021046621) è stata destinata dal sistema all'interno della sezione “errori fatali” dove le buste non possono essere più lavorate”.
A fronte di tali chiarimenti, la convenuta insisteva per la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, rilevando che parte attrice non avrebbe precisato in alcun modo le ragioni della sua inerzia a fronte del verificarsi del suddetto “errore fatale”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. sia fondata, e meriti accoglimento.
Emerge invero dagli atti che il ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di citazione in data 6.3.2023 e che, in quella data, il sistema ha segnalato l'esistenza di un “errore fatale”.
3 Sul punto, si richiama quel consolidato orientamento della Corte di Cassazione alla stregua del quale “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito)” (così, da ultimo,
Cass. Civ., sez. lav., ordinanza n. 1348 del 12.1.2024).
Nella specie, a fronte della generazione del suddetto “errore fatale”, l'attore si è tempestivamente attivato, avendo provveduto al ri-deposito dell'atto di citazione entro un lasso di tempo che può dirsi ragionevole, tenuto conto dei tempi necessari per ricostruire la vicenda.
Ne consegue che, per le anzidette ragioni, l'atto di citazione deve essere considerato come depositato già alla data del 6.3.2025. Da qui il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
3. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata, e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. Va innanzitutto rilevato che i fatti posti a fondamento della domanda proposta in via monitoria non sono stati contestati dall'opponente in maniera specifica e circostanziata, per cui gli stessi sono da ritenersi come pacifici e non bisognosi di prova.
L'onere di specifica contestazione è infatti applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. 19.10.2006, n.
22489; Cass., sez. un., 7.7.1993, n. 7448). Come chiarito in giurisprudenza, l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un
4 sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav, 18.2.2011, n. 4051 nonché Cass., 25.5.2007, n.
12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda). Da ultimo, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, co. 1 c.p.c., come modificato con legge n. 69/2009.
Orbene, da una lettura delle difese dell'opponente, si evince che questi ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto il finanziamento dalla società opposta, essendosi limitato genericamente a dedurre che la Società convenuta non avrebbe correttamente individuato l'oggetto della richiesta monitoria, e che sarebbero stati applicati interessi usurari.
Sul punto è sufficiente indicare quanto segue:
− ha documentalmente provato l'esistenza dei contratti di finanziamento e CP_1
l'effettiva erogazione del credito, producendo in particolare i quattro contratti di finanziamento ceduti, con i relativi estratti conto, e le missive di costituzione in mora inviate all'opponente;
− il sig. non ha contestato l'intervenuto perfezionamento dei contratti azionati, né Pt_2
l'effettiva erogazione delle somme finanziate né la successiva interruzione dei pagamenti ratealmente;
− l'usurarietà dei tassi applicati è stata meramente affermata dall'attore, senza che venisse prodotta alcuna consulenza di parte al riguardo né effettuato alcun calcolo preciso.
Ci si trova pertanto al cospetto di un livello di genericità dell'opposizione tale da non potersi ritenere nemmeno delineata una formale contestazione della pretesa creditoria.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata, in complessivi € 6.000,00 (di cui € 1.300 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 la fase di trattazione ed € 2.100 per la fase decisionale).
Va invece rigettata la richiesta di condanna per temerarietà della lite, dovendosi escludere che difendersi in giudizio con esito negativo integri – di per sé e in mancanza di ulteriori elementi, non allegati nel caso di specie – lite temeraria.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1952/23, emesso in data 28.12.2023 dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 6.000,00 per compensi professionali (di cui € 1.300 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 2.100 per la fase decisionale) oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 20 novembre 2025
Il Giudice
RI ES
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