CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2268/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10220/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - Piazza Cenni 1 80137 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003066154000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2468/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.07120250003066154000 asseritamente notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto il Contributo Unificato dell'anno 2022 del
Tribunale di Napoli per complessivi €.1.884,50.
Con un unico motivo del ricorso viene eccepita l'illegittimità per mancanza di titolo.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
Nessuna controparte risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile sotto due distinti profili.
Per il primo profilo di inammissibilità occorre evidenziare che dall'esame della produzione allegata non si evince la data di notifica della cartella di pagamento e quindi non vi è prova della tempestività del ricorso.
Difatti la data di notifica viene soltanto indicata nel ricorso. Inoltre la ricorrente deposita solo 5 pagine di 9 della cartella impugnata.
A tal riguardo granitica giurisprudenza ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D.Lgs n.546/92 ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
In particolare osserva codesta Corte che la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario appare ben convincente, ha precisato che “secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/ 04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Inoltre si osserva che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27 /04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).
Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/ 07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cpc., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (v. Cass., ord., n. 29803/2019, già richiamata)” (Cass. n.7356/2022).
Tale orientamento si colloca nello stesso solco di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.23060/2019 che ha così disposto: “va premesso che l'art. 21, comma 1, d. Igs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
Come detto, questa Corte ritiene di condividere pienamente l'orientamento espresso nelle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Per il secondo profilo di inammissibilità evidenzia la Corte che il ricorrente ha prodotto in giudizio la notifica del ricorso effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 06.05.2025 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero il ricorso. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ".eml
" o “.msg”.
A tal riguardo codesta Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
In senso conforme, Cass. n.27351/2025 e più di recente, Cass. n.32316 del 11 dicembre 2025.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10220/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - Piazza Cenni 1 80137 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003066154000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2468/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.07120250003066154000 asseritamente notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto il Contributo Unificato dell'anno 2022 del
Tribunale di Napoli per complessivi €.1.884,50.
Con un unico motivo del ricorso viene eccepita l'illegittimità per mancanza di titolo.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
Nessuna controparte risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile sotto due distinti profili.
Per il primo profilo di inammissibilità occorre evidenziare che dall'esame della produzione allegata non si evince la data di notifica della cartella di pagamento e quindi non vi è prova della tempestività del ricorso.
Difatti la data di notifica viene soltanto indicata nel ricorso. Inoltre la ricorrente deposita solo 5 pagine di 9 della cartella impugnata.
A tal riguardo granitica giurisprudenza ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D.Lgs n.546/92 ovvero la tempestività della proposizione del ricorso.
In particolare osserva codesta Corte che la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario appare ben convincente, ha precisato che “secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/ 04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Inoltre si osserva che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27 /04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).
Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/ 07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cpc., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (v. Cass., ord., n. 29803/2019, già richiamata)” (Cass. n.7356/2022).
Tale orientamento si colloca nello stesso solco di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.23060/2019 che ha così disposto: “va premesso che l'art. 21, comma 1, d. Igs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
Come detto, questa Corte ritiene di condividere pienamente l'orientamento espresso nelle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Per il secondo profilo di inammissibilità evidenzia la Corte che il ricorrente ha prodotto in giudizio la notifica del ricorso effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 06.05.2025 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero il ricorso. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ".eml
" o “.msg”.
A tal riguardo codesta Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
In senso conforme, Cass. n.27351/2025 e più di recente, Cass. n.32316 del 11 dicembre 2025.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice