Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2268
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata prova della tempestività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che l'onere di provare la tempestività del ricorso gravi sul ricorrente, che deve dimostrare la data di notifica dell'atto impugnato. La mancata produzione integrale della cartella e l'assenza di prova della notifica rendono il ricorso inammissibile, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di prova della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la prova della notifica a mezzo PEC richiede il deposito degli atti e delle ricevute nei formati digitali specifici (.eml o .msg) come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità. La produzione in formato .pdf non è sufficiente a provare la validità e la consegna della notifica, rendendo il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2268
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo