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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa DA UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1047/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
- -, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenico Sorace ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al viale Accademie Vibonesi 2, attore contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sardanelli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in alla CP_1 via Nazionale traversa I,
convenuto
avente ad oggetto: azione ex art. 2041 c.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – Il Dott. , premesso di essere stato nominato, con Parte_1 delibera n. 40 del 28 luglio 2011 componente dell'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario del per il periodo di gestione Controparte_1 commissariale dal 28 luglio 2011 all' 8 maggio 2012, senza percepire alcun
1 compenso per l'attività svolta, citava in riassunzione il , in Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per ivi sentir dichiarare, previo riconoscimento dell'avvenuto arricchimento senza giusta causa dell'Ente convenuto, il diritto dello stesso alla corresponsione del compenso maturato per l'attività lavorativa svolta, secondo parametri propri dei diritti lavoristici apicali, con conseguente condanna del al pagamento del Controparte_1 servizio svolto, da determinarsi in via equitativa, utilizzando, come parametro, quello dei compensi spettanti ai collaboratori fiduciari apicali dell'Ente oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, e con condanna alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. 1.1. – Si costituiva con comparsa il , il quale, Controparte_1 impugnando e contestando le avverse deduzioni, chiedeva rigettarsi le domande proposte dall' attore, perché inammissibili, illegittime ed infondate.
1.2. - La causa, acquisito il fascicolo recante il numero 1205/2014 R.G. veniva istruita a mezzo prove documentali, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
2. – La domanda proposta dal dott. deve essere respinta, Parte_1 per quanto di seguito motivato.
3. – Preliminarmente vi è da evidenziare che con delibera numero 40 del 28 luglio 2011 del Parte_2 Parte_3
è stato istituito l'Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e
[...] della Giunta, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 4 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale numero 157 del 4 dicembre 2003, che prevede la facoltà dell'Ente, di istituire unità organizzative e di staff a supporto dell'attività degli organi politici, ai fini dell'assolvimento delle attribuzioni di indirizzo e controllo. 3.1. – Potendo essere costituito, l'Ufficio di staff degli Enti, sia da propri dipendenti, che da collaboratori esterni, scelti sulla base di un rapporto fiduciario, il dott. , in servizio presso il Comando della Parte_1
Polizia Provinciale di Vibo Valentia, in qualità di Vice Comandante, è stato indicato quale componente dello staff, per le finalità connesse alla sicurezza urbana, e con nota dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, del 14 luglio 2011, prot. 151/P . è stato rilasciato il nulla osta per l'utilizzazione del dipendente dott. nello staff del Parte_1 Parte_4
[...
[...] del Comune , al di fuori dell'orario di servizio, giusta
[...] CP_1 richiesta dell prot. N. 15295 del 4 luglio 2011 per il periodo luglio – Pt_5 agosto 2011. 3.2. – Sebbene né dalla delibera del Commissario Straordinario del di n. 40 del 28 luglio 2011, né dal nulla osta del 14 luglio CP_1 CP_1
2011 prot. 151/p, si possa evincere la durata dell' incarico conferito, quale componente dell' Ufficio di Staff del Comune di , tuttavia è proprio CP_1 lo stesso attore/ricorrente che ci fornisce indicazioni utili ai fini dell'esatto inquadramento “nel tempo” del servizio prestato, laddove, ad esempio, nella richiesta di rimborso indirizzata al Sindaco dell'Ente comunale, datata 18 aprile 2013, ed allegata al fascicolo di parte ricorrente, si fa esplicito riferimento alla richiesta dell'Ente ( ) “.. prot. N. Controparte_1
15295 del 4 luglio 2011 per il periodo luglio – agosto 2011”, richiesta non allegata, alla quale consegue il rilascio del nulla osta per l'utilizzazione del dipendente dott. (nel medesimo periodo oggetto Pt_1 della richiesta, sebbene ciò non sia esplicitato, ma sia strettamente connesso e conseguenziale alla stessa). 3.3. – Peraltro, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio promosso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia dal dott. nei confronti del , lo stesso Parte_1 Controparte_1 ricorrente, nel corpo del ricorso, e nelle conclusioni, chiedeva dichiararsi il diritto dello stesso alla corresponsione del compenso per l'attività svolta nei mesi di luglio – agosto 2011 quale componente dell'Ufficio di Staff del commissario straordinario, ed in via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi a conferma delle circostanze indicate nel medesimo ricorso “ vero che il Comandante ha svolto azioni di consulenza, Parte_1 accompagnamento, ausilio tecnico e procedurale presso il Comune di
, in qualità di componente dell'Ufficio di Staff istituito dal CP_1
Commissario Straordinario , nei mesi di luglio ed agosto dell'anno 2011” (capitolo n. 1 pagina 6 ricorso ex art. 414 c.p.c.), mentre le altre circostanze genericamente indicate negli altri capitoli di prova, sia relativamente alle funzioni svolte, che ai tempi di svolgimento, sono funzionalmente e necessariamente dipendenti dalla prima circostanza indicata. 3.4. – Infine, anche la richiesta di rimborso indirizzata al Controparte_1
e datata 18 aprile 2013, è relativa al servizio dallo stesso prestato durante i mesi di luglio – agosto 2011. 3.5. – La convergenza di tutti gli elementi sopra indicati, è tale da circoscrivere temporalmente il periodo in cui è stata espletato l'incarico conferito all'attore, quale componente dell'Ufficio di staff presso l'Ente, mentre la modifica della domanda, nelle conclusioni del ricorso depositato
3 innanzi al Giudice del Lavoro e riproposta, nella sua nuova formulazione, innanzi all'odierno Tribunale, comporta l'introduzione di una pretesa nuova e basata su differenti presupposti, non provati, non verificati e non documentati, non essendo sufficiente a dimostrare la continuità temporale dell'incarico espletato dal il generico richiamo contenuto nella nota Pt_1 dell' 8 maggio 2012 del Commissario Straordinario, dott. Parte_3
4. – Circoscritto temporalmente nei mesi di luglio – agosto 2011 il periodo in cui il dott. ha svolto le funzioni di componente dell' Parte_1
Ufficio di Staff del commissariato , occorre verificare se Controparte_1 ed in quale misura lo stesso abbia maturato il diritto alla corresponsione del compenso per l'attività prestata, fuori dall'orario di servizio, da liquidarsi anche in via equitativa, e previo riconoscimento del dedotto arricchimento senza giusta causa dell'Ente comunale. 5. - L'art. 90 del d.lgs. 267/2000, richiamato dall'attore, prevede “la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori , per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero….. da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni” . 5.1. – Il rapporto di lavoro di un lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, se lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, si sospende per un periodo determinato e definito, e durante il periodo di aspettativa le reciproche obbligazioni vengono sospese;
per cui il lavoratore non dovrà prestare la sua attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione, pur essendo allo stesso riconosciuta l'anzianità di servizio, e quest'ultima non dovrà retribuire il lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è collocato in aspettativa. 5.2. – Non è stato dimostrato che il dott. membro Parte_1 dell'Ufficio di staff del Commissario Straordinario del , Controparte_1
e dipendente dell'Ente comunale, sia stato posto in aspettativa senza retribuzione, come disposto dall'art. 90 del TUEL, che prevede che i componenti degli uffici di supporto agli organi di direzione politica, se pubblici dipendenti, siano posti in aspettativa “senza assegni”; né per l'attività svolta ed autorizzata “ al di fuori dall'orario di servizio” (nota del 14 luglio 2011 prot. 151/P) è stato disposta e determinata la corresponsione di ulteriori emolumenti, oltre quelli corrisposti dall'Ente di appartenenza. 5.3. – L' assenza di un impegno di spesa, nonché la genericità e l'indeterminatezza anche oraria, delle attività svolte dal dott. Pt_1
[...]
4 durante il periodo di aspettativa - sebbene non possa essere contestato che talune attività siano state svolte, come si rileva sia dalle dichiarazioni testimoniali rese che dalla lettera datata 8 maggio 2012 ed indirizzata all' attore dal Commissario Straordinario - ,non consentono di effettuare nemmeno una valutazione in termini equitativi della prestazione eseguita, né di verificare, come richiede l'attore, l' esistenza, la misura e dello squilibrio patrimoniale tra colui che si sarebbe asseritamente arricchito senza una giusta causa – il , Controparte_1 per mezzo dell'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario del medesimo Ente - ed il soggetto che abbia potuto subire una diminuzione patrimoniale.
6. – Dovrà, per quanto sopra esposto, respingersi la domanda attorea anche in ragione della sua genericità sia nell'”an” che nel “quantum”.
7.– Le spese di lite seguono la soccombenza, ma in ragione di quanto evidenziato al punto 5.3., appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa.
PQM
Il Tribunale, nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
1) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato;
2) Compensa le spese di lite, come motivato.
Così deciso in Vibo Valentia, il 18 novembre 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa DA UR
5
SENTENZA
nella causa civile n. 1047/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
- -, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenico Sorace ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al viale Accademie Vibonesi 2, attore contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sardanelli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in alla CP_1 via Nazionale traversa I,
convenuto
avente ad oggetto: azione ex art. 2041 c.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – Il Dott. , premesso di essere stato nominato, con Parte_1 delibera n. 40 del 28 luglio 2011 componente dell'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario del per il periodo di gestione Controparte_1 commissariale dal 28 luglio 2011 all' 8 maggio 2012, senza percepire alcun
1 compenso per l'attività svolta, citava in riassunzione il , in Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per ivi sentir dichiarare, previo riconoscimento dell'avvenuto arricchimento senza giusta causa dell'Ente convenuto, il diritto dello stesso alla corresponsione del compenso maturato per l'attività lavorativa svolta, secondo parametri propri dei diritti lavoristici apicali, con conseguente condanna del al pagamento del Controparte_1 servizio svolto, da determinarsi in via equitativa, utilizzando, come parametro, quello dei compensi spettanti ai collaboratori fiduciari apicali dell'Ente oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, e con condanna alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. 1.1. – Si costituiva con comparsa il , il quale, Controparte_1 impugnando e contestando le avverse deduzioni, chiedeva rigettarsi le domande proposte dall' attore, perché inammissibili, illegittime ed infondate.
1.2. - La causa, acquisito il fascicolo recante il numero 1205/2014 R.G. veniva istruita a mezzo prove documentali, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
2. – La domanda proposta dal dott. deve essere respinta, Parte_1 per quanto di seguito motivato.
3. – Preliminarmente vi è da evidenziare che con delibera numero 40 del 28 luglio 2011 del Parte_2 Parte_3
è stato istituito l'Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e
[...] della Giunta, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 4 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale numero 157 del 4 dicembre 2003, che prevede la facoltà dell'Ente, di istituire unità organizzative e di staff a supporto dell'attività degli organi politici, ai fini dell'assolvimento delle attribuzioni di indirizzo e controllo. 3.1. – Potendo essere costituito, l'Ufficio di staff degli Enti, sia da propri dipendenti, che da collaboratori esterni, scelti sulla base di un rapporto fiduciario, il dott. , in servizio presso il Comando della Parte_1
Polizia Provinciale di Vibo Valentia, in qualità di Vice Comandante, è stato indicato quale componente dello staff, per le finalità connesse alla sicurezza urbana, e con nota dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, del 14 luglio 2011, prot. 151/P . è stato rilasciato il nulla osta per l'utilizzazione del dipendente dott. nello staff del Parte_1 Parte_4
[...
[...] del Comune , al di fuori dell'orario di servizio, giusta
[...] CP_1 richiesta dell prot. N. 15295 del 4 luglio 2011 per il periodo luglio – Pt_5 agosto 2011. 3.2. – Sebbene né dalla delibera del Commissario Straordinario del di n. 40 del 28 luglio 2011, né dal nulla osta del 14 luglio CP_1 CP_1
2011 prot. 151/p, si possa evincere la durata dell' incarico conferito, quale componente dell' Ufficio di Staff del Comune di , tuttavia è proprio CP_1 lo stesso attore/ricorrente che ci fornisce indicazioni utili ai fini dell'esatto inquadramento “nel tempo” del servizio prestato, laddove, ad esempio, nella richiesta di rimborso indirizzata al Sindaco dell'Ente comunale, datata 18 aprile 2013, ed allegata al fascicolo di parte ricorrente, si fa esplicito riferimento alla richiesta dell'Ente ( ) “.. prot. N. Controparte_1
15295 del 4 luglio 2011 per il periodo luglio – agosto 2011”, richiesta non allegata, alla quale consegue il rilascio del nulla osta per l'utilizzazione del dipendente dott. (nel medesimo periodo oggetto Pt_1 della richiesta, sebbene ciò non sia esplicitato, ma sia strettamente connesso e conseguenziale alla stessa). 3.3. – Peraltro, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio promosso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia dal dott. nei confronti del , lo stesso Parte_1 Controparte_1 ricorrente, nel corpo del ricorso, e nelle conclusioni, chiedeva dichiararsi il diritto dello stesso alla corresponsione del compenso per l'attività svolta nei mesi di luglio – agosto 2011 quale componente dell'Ufficio di Staff del commissario straordinario, ed in via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi a conferma delle circostanze indicate nel medesimo ricorso “ vero che il Comandante ha svolto azioni di consulenza, Parte_1 accompagnamento, ausilio tecnico e procedurale presso il Comune di
, in qualità di componente dell'Ufficio di Staff istituito dal CP_1
Commissario Straordinario , nei mesi di luglio ed agosto dell'anno 2011” (capitolo n. 1 pagina 6 ricorso ex art. 414 c.p.c.), mentre le altre circostanze genericamente indicate negli altri capitoli di prova, sia relativamente alle funzioni svolte, che ai tempi di svolgimento, sono funzionalmente e necessariamente dipendenti dalla prima circostanza indicata. 3.4. – Infine, anche la richiesta di rimborso indirizzata al Controparte_1
e datata 18 aprile 2013, è relativa al servizio dallo stesso prestato durante i mesi di luglio – agosto 2011. 3.5. – La convergenza di tutti gli elementi sopra indicati, è tale da circoscrivere temporalmente il periodo in cui è stata espletato l'incarico conferito all'attore, quale componente dell'Ufficio di staff presso l'Ente, mentre la modifica della domanda, nelle conclusioni del ricorso depositato
3 innanzi al Giudice del Lavoro e riproposta, nella sua nuova formulazione, innanzi all'odierno Tribunale, comporta l'introduzione di una pretesa nuova e basata su differenti presupposti, non provati, non verificati e non documentati, non essendo sufficiente a dimostrare la continuità temporale dell'incarico espletato dal il generico richiamo contenuto nella nota Pt_1 dell' 8 maggio 2012 del Commissario Straordinario, dott. Parte_3
4. – Circoscritto temporalmente nei mesi di luglio – agosto 2011 il periodo in cui il dott. ha svolto le funzioni di componente dell' Parte_1
Ufficio di Staff del commissariato , occorre verificare se Controparte_1 ed in quale misura lo stesso abbia maturato il diritto alla corresponsione del compenso per l'attività prestata, fuori dall'orario di servizio, da liquidarsi anche in via equitativa, e previo riconoscimento del dedotto arricchimento senza giusta causa dell'Ente comunale. 5. - L'art. 90 del d.lgs. 267/2000, richiamato dall'attore, prevede “la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori , per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero….. da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni” . 5.1. – Il rapporto di lavoro di un lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, se lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, si sospende per un periodo determinato e definito, e durante il periodo di aspettativa le reciproche obbligazioni vengono sospese;
per cui il lavoratore non dovrà prestare la sua attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione, pur essendo allo stesso riconosciuta l'anzianità di servizio, e quest'ultima non dovrà retribuire il lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è collocato in aspettativa. 5.2. – Non è stato dimostrato che il dott. membro Parte_1 dell'Ufficio di staff del Commissario Straordinario del , Controparte_1
e dipendente dell'Ente comunale, sia stato posto in aspettativa senza retribuzione, come disposto dall'art. 90 del TUEL, che prevede che i componenti degli uffici di supporto agli organi di direzione politica, se pubblici dipendenti, siano posti in aspettativa “senza assegni”; né per l'attività svolta ed autorizzata “ al di fuori dall'orario di servizio” (nota del 14 luglio 2011 prot. 151/P) è stato disposta e determinata la corresponsione di ulteriori emolumenti, oltre quelli corrisposti dall'Ente di appartenenza. 5.3. – L' assenza di un impegno di spesa, nonché la genericità e l'indeterminatezza anche oraria, delle attività svolte dal dott. Pt_1
[...]
4 durante il periodo di aspettativa - sebbene non possa essere contestato che talune attività siano state svolte, come si rileva sia dalle dichiarazioni testimoniali rese che dalla lettera datata 8 maggio 2012 ed indirizzata all' attore dal Commissario Straordinario - ,non consentono di effettuare nemmeno una valutazione in termini equitativi della prestazione eseguita, né di verificare, come richiede l'attore, l' esistenza, la misura e dello squilibrio patrimoniale tra colui che si sarebbe asseritamente arricchito senza una giusta causa – il , Controparte_1 per mezzo dell'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario del medesimo Ente - ed il soggetto che abbia potuto subire una diminuzione patrimoniale.
6. – Dovrà, per quanto sopra esposto, respingersi la domanda attorea anche in ragione della sua genericità sia nell'”an” che nel “quantum”.
7.– Le spese di lite seguono la soccombenza, ma in ragione di quanto evidenziato al punto 5.3., appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa.
PQM
Il Tribunale, nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
1) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato;
2) Compensa le spese di lite, come motivato.
Così deciso in Vibo Valentia, il 18 novembre 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa DA UR
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