TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1381 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Spinazzola ed elettivamente domiciliato Parte_1
unitamente allo stesso in Ariano Irpino alla via Fontana Angelica n. 1, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tedeschi, quest'ultimo anche Controparte_1
procuratore di sé medesimo, giusta mandato in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- proponeva opposizione Parte_1
avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 158/2021 intrapresa nei suoi confronti da
[...]
, creditore intervenuto avv.Luigi Tedeschi, allegando- a sostegno della domanda Controparte_1
come proposta- l'impignorabilità dei beni staggiti in quanto costituiti in fondo patrimoniale.
Il G,E. rigettava la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza del allo scopo di sentir dichiarare Parte_1
improcedibile la opposta procedura esecutiva immobiliare sulla base dei motivi già sottoposti al vaglio del G.E. Si costituivano gli opposti i quali insistevano per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., la causa all'udienza del 02.04.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare non sussiste alcun difetto di integrità del contraddittorio come rappresentato dall'opponente in quanto, essendo i beni staggiti di esclusiva proprietà del , alcun onere vi Parte_1
era in capo alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge dell'esecutato
(Cassazione 31575/2023).
Sempre in via preliminare va rilevato che -nelle more del giudizio- il debitore esecutato è stato ammesso al beneficio della conversione del pignoramento, ha provveduto al pagamento delle rate prestabilite e la procedura esecutiva immobiliare è stata dichiarata estinta. Essedo l'odierna opposizione fondata sulla impignorabilità dei beni, appare chiaro che su detta questione deve ritenersi cessata la materia del contendere. Ed invero benchè la giurisprudenza consolidata di legittimità ritenga che l'estinzione del giudizio esecutivo faccia venir meno l'interesse alla pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ma non anche l'interesse dell'esecutato alla pronuncia sull'opposizione all'esecuzione proposta, tale sopravvenuto difetto dí interesse, per cessata materia del contendere – appunto normalmente limitato all'opposizione ex art. 617 c.p.c. - si ritiene che vada esteso anche all'opposizione all'esecuzione, ogniqualvolta l'estinzione della procedura esecutiva discenda dalla soddisfazione della pretesa creditoria in misura integrale come nell'ipotesi di conversione del pignoramento. Nel caso di specie la pretesa creditoria è stata soddisfatta in modo integrale, il giudizio
è stato dichiarato estinto non vi è alcuna possibilità che lo stesso sia riattivato avendo la parte provveduto al pagamento di tutte le rate di cui al provvedimento di conversione. Né può esservi interesse della parte ad ottenere una pronuncia che attesti erga omnes anche per il futuro la impignorabilità dei beni staggiti in quanto la presente sentenza è destinata a fare stato solo tra le parti e i loro aventi causa, non nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio, né vi sono i presupposti per una restituzione delle somme versate trattandosi di credito dovuto in favore del , portato CP_1
da titolo esecutivo, la cui esistenza ed efficacia prescindono dalle vicende circa la pignorabilità dei beni. Alla luce di quanto innanzi indicato va, dunque dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla opposizione.
Quanto alle spese occorre far riferimento al principio della soccombenza virtuale. Orbene
l'opponente contesta la possibilità di agire in via esecutiva su beni che sono stati dal proprietario- debitore esecutato ricompresi in un fondo patrimoniale e vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sul punto occorre rimarcare che il fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti, i quali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni familiari, l'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per quei "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Tale effetto preclusivo è, quindi, subordinato alla duplice verifica, da un lato, della opponibilità del fondo a norma degli artt. 162 u.c. c.c. (annotazione a margine dell'atto di matrimonio, con funzione di pubblicità dichiarativa) e, d'altro lato, della estraneità dei debiti alle esigenze familiari e della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneità.
La costituzione del fondo patrimoniale, dunque, non esclude in termini assoluti la pignorabilità dei cespiti che ne facciano parte, essendo l'espropriazione esclusa unicamente qualora il credito per cui si proceda sia insorto per “scopi estranei ai bisogni della famiglia” e sempre che tale estraneità sia conosciuta dal creditore (Cass. 5 marzo 2013, n. 5385); - Quanto poi alla verifica della ricorrenza di tali condizioni, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata nel ritenere che i bisogni della famiglia vadano intesi in senso non restrittivo, ma al contrario ampio ed, in particolare, che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella concreta relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, potendovi rientrare ogni sorta di credito, se volto al mantenimento ed allo sviluppo della famiglia, ed escludendosi solo quei crediti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Si afferma, inoltre che in caso di opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta al debitore opponente allegare e provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all'esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei. Fatta questa necessaria premessa parte opponente, al fine di sostenere l'onere probatorio sulla stessa incombente, ha, invero, articolato prova testimoniale idonea soltanto a dimostrare di aver accantonato le somme incassate con gli assegni- costituenti il titolo esecutivo azionato nell'opposta procedura esecutiva- e che ne avrebbe offerto più volte la restituzione. Si tratta, evidentemente di prova assolutamente non idonea a dimostrare la ricorrenza delle condizioni sopraenunciate in presenza delle quali è da escludere la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
In base al principio della soccombenza virtuale, quindi, le spese debbono essere poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara cessata l materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di e dell'avv. Parte_1 Controparte_1
Luigi Tedeschi delle spese di lite liquidate in € 4300,00 per onorari, oltre iva, cp.a. e rimborso spese generali Così deciso in Benevento, 07.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1381 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Spinazzola ed elettivamente domiciliato Parte_1
unitamente allo stesso in Ariano Irpino alla via Fontana Angelica n. 1, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tedeschi, quest'ultimo anche Controparte_1
procuratore di sé medesimo, giusta mandato in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- proponeva opposizione Parte_1
avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 158/2021 intrapresa nei suoi confronti da
[...]
, creditore intervenuto avv.Luigi Tedeschi, allegando- a sostegno della domanda Controparte_1
come proposta- l'impignorabilità dei beni staggiti in quanto costituiti in fondo patrimoniale.
Il G,E. rigettava la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza del allo scopo di sentir dichiarare Parte_1
improcedibile la opposta procedura esecutiva immobiliare sulla base dei motivi già sottoposti al vaglio del G.E. Si costituivano gli opposti i quali insistevano per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., la causa all'udienza del 02.04.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare non sussiste alcun difetto di integrità del contraddittorio come rappresentato dall'opponente in quanto, essendo i beni staggiti di esclusiva proprietà del , alcun onere vi Parte_1
era in capo alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge dell'esecutato
(Cassazione 31575/2023).
Sempre in via preliminare va rilevato che -nelle more del giudizio- il debitore esecutato è stato ammesso al beneficio della conversione del pignoramento, ha provveduto al pagamento delle rate prestabilite e la procedura esecutiva immobiliare è stata dichiarata estinta. Essedo l'odierna opposizione fondata sulla impignorabilità dei beni, appare chiaro che su detta questione deve ritenersi cessata la materia del contendere. Ed invero benchè la giurisprudenza consolidata di legittimità ritenga che l'estinzione del giudizio esecutivo faccia venir meno l'interesse alla pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ma non anche l'interesse dell'esecutato alla pronuncia sull'opposizione all'esecuzione proposta, tale sopravvenuto difetto dí interesse, per cessata materia del contendere – appunto normalmente limitato all'opposizione ex art. 617 c.p.c. - si ritiene che vada esteso anche all'opposizione all'esecuzione, ogniqualvolta l'estinzione della procedura esecutiva discenda dalla soddisfazione della pretesa creditoria in misura integrale come nell'ipotesi di conversione del pignoramento. Nel caso di specie la pretesa creditoria è stata soddisfatta in modo integrale, il giudizio
è stato dichiarato estinto non vi è alcuna possibilità che lo stesso sia riattivato avendo la parte provveduto al pagamento di tutte le rate di cui al provvedimento di conversione. Né può esservi interesse della parte ad ottenere una pronuncia che attesti erga omnes anche per il futuro la impignorabilità dei beni staggiti in quanto la presente sentenza è destinata a fare stato solo tra le parti e i loro aventi causa, non nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio, né vi sono i presupposti per una restituzione delle somme versate trattandosi di credito dovuto in favore del , portato CP_1
da titolo esecutivo, la cui esistenza ed efficacia prescindono dalle vicende circa la pignorabilità dei beni. Alla luce di quanto innanzi indicato va, dunque dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla opposizione.
Quanto alle spese occorre far riferimento al principio della soccombenza virtuale. Orbene
l'opponente contesta la possibilità di agire in via esecutiva su beni che sono stati dal proprietario- debitore esecutato ricompresi in un fondo patrimoniale e vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sul punto occorre rimarcare che il fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti, i quali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni familiari, l'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per quei "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Tale effetto preclusivo è, quindi, subordinato alla duplice verifica, da un lato, della opponibilità del fondo a norma degli artt. 162 u.c. c.c. (annotazione a margine dell'atto di matrimonio, con funzione di pubblicità dichiarativa) e, d'altro lato, della estraneità dei debiti alle esigenze familiari e della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneità.
La costituzione del fondo patrimoniale, dunque, non esclude in termini assoluti la pignorabilità dei cespiti che ne facciano parte, essendo l'espropriazione esclusa unicamente qualora il credito per cui si proceda sia insorto per “scopi estranei ai bisogni della famiglia” e sempre che tale estraneità sia conosciuta dal creditore (Cass. 5 marzo 2013, n. 5385); - Quanto poi alla verifica della ricorrenza di tali condizioni, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata nel ritenere che i bisogni della famiglia vadano intesi in senso non restrittivo, ma al contrario ampio ed, in particolare, che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella concreta relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, potendovi rientrare ogni sorta di credito, se volto al mantenimento ed allo sviluppo della famiglia, ed escludendosi solo quei crediti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Si afferma, inoltre che in caso di opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta al debitore opponente allegare e provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all'esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei. Fatta questa necessaria premessa parte opponente, al fine di sostenere l'onere probatorio sulla stessa incombente, ha, invero, articolato prova testimoniale idonea soltanto a dimostrare di aver accantonato le somme incassate con gli assegni- costituenti il titolo esecutivo azionato nell'opposta procedura esecutiva- e che ne avrebbe offerto più volte la restituzione. Si tratta, evidentemente di prova assolutamente non idonea a dimostrare la ricorrenza delle condizioni sopraenunciate in presenza delle quali è da escludere la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
In base al principio della soccombenza virtuale, quindi, le spese debbono essere poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara cessata l materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di e dell'avv. Parte_1 Controparte_1
Luigi Tedeschi delle spese di lite liquidate in € 4300,00 per onorari, oltre iva, cp.a. e rimborso spese generali Così deciso in Benevento, 07.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
-