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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 812/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 812/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Emiliano POTENZA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. Rosanna COLUZZI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L., in persona Controparte_2 dell'Amministratore Unico Sig. , rappresentata e difesa, Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla memoria d'intervento, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI, del Foro di La Spezia, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE ex art. 111, co. 3, c.p.c. avente ad oggetto: “Titoli di credito”
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva, il 22 Novembre Controparte_1
2013, al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a obbligata Parte_1 principale, ed a avallante della cambiale e fidejussore del mutuo, il Parte_2 pagamento delle seguenti somme:
1 N. 812/2014 R.G.A.C.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
78/2014, notificato ai debitori il 31 Gennaio 2014.
3. Si opponevano la ed il . Pt_1 Parte_2
Il credito portato dalla cambiale era prescritto.
La somma, oggetto del fido rappresentato dalla cambiale, non era stata erogata.
L'importo degli interessi, indicato nell'estratto conto certificato, differiva da quello chiesto col ricorso.
Non era stato pattuito che, dal 17 Febbraio 1990 al 31 Ottobre 2011, dovessero essere pagati interessi al tasso ultralegale del 18%: gli unici interessi convenuti, a quel saggio, erano quelli contenuti nella somma portata dalla cambiale.
Il mutuo chirografario era, anch'esso, prescritto: il relativo tasso d'interesse, ultralegale, non era stato convenuto, e si doveva provare che gli interessi non fossero stati capitalizzati.
Il saggio degli interessi di mora poteva essere usurario, per il periodo posteriore all'introduzione della l. 108/1996: per il periodo antecedente, «l'interesse moratorio potrebbe risultare non in linea con quello praticato in analoghi contratti di mutuo conclusi sulla piazza di Potenza dalle principali banche nazionali.».
L'ammortamento alla francese comportava la violazione degli artt. 1283 s. c.c.
La fidejussione prestata dal era strutturata come omnibus, e, tuttavia, era Parte_2 priva della determinazione dell'importo massimo: essa precedeva la l. 154/1992, sicché, per il periodo posteriore alla vigenza di tale legge, risultava nulla.
2 N. 812/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva la Controparte_1
5. In corso di causa, interveniva, quale cessionaria a titolo particolare del credito (art. 111, co. 3, c.p.c.), la e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L. Controparte_2
6. Veniva acquisita una c.t.u.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prescrizione non è maturata: l'intervento del creditore (relativamente ad ambo i crediti de quibus agitur), spiegato il 30 dicembre 1995, nella procedura di esecuzione immobiliare n. 40/1995, pendente innanzi a questo Tribunale, in danno della e del Pt_1
, produceva interruzione della prescrizione. Parte_2
La dichiarazione di estinzione della stessa procedura, per carenza di documentazione ex art. 567 c.p.c., sopravveniva il 2 Dicembre 2005, e solo da allora la prescrizione riprendeva a decorrere (art. 1 bis, d.l. 64/1999, conv., con modif., dalla l. 134/1999; Cass. civ., Sez. III, sent.
11.10.2006, n. 21733): sicché, nella specie, considerata l'epoca della notificazione del ricorso monitorio e del correlativo decreto ingiuntivo, la prescrizione non è maturata.
2. Se il creditore dispone di un pagherò cambiario, sottoscritto dal debitore principale e dall'avallante, ed accompagnato dalla richiesta di fido, è evidente che la prova dell'inesistenza del credito incombe su chi nega di essere obbligato, in ragione dell'inversione processuale dell'onere della prova, cagionata dall'art. 1988 c.c.
3. L'errore nell'indicazione dell'importo degli interessi, tra quello riportato nell'estratto conto certificato e quello chiesto col ricorso, è stato ammesso dalla creditrice (giustificatasi spiegando che il ricorso medesimo risale ad un biennio dopo la certificazione), la quale ha rettificato la somma dagli euro 29.373,92 agli euro 25.596,34.
4. Non può condividersi, perché non assume un senso pragmatico e funzionale, la tesi che possa essere stato pattuito che solamente gli interessi già inglobati nella somma, portata dalla cambiale, fossero stati stabiliti in un determinato tasso: è evidente che il medesimo saggio dovesse continuare a regolare il rapporto anche oltre.
5. Il tasso degli interessi del mutuo risulta espressamente pattuito, nella misura del 14%: il tasso degli interessi moratori è regolato, poi, dall'art. 13 delle condizioni generali.
6. Il metodo di ammortamento c.d. alla francese, con rata fissa, composta da una quota destinata all'estinzione progressiva del capitale e da una quota di interessi, calcolata, man mano, su importi decrescenti del capitale medesimo, estinti attraverso le singole rate, non comporta alcuna violazione né dell'art. 1283, né dell'art. 1284 c.c., come risulta evidente dalla stessa struttura economica insita in un siffatto piano di rimborso (conclusione oramai conseguita nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia: cfr., nei motivi, Cass. civ., Sezz.
UU., sent. 29.5.2024, n. 15130, e, poi, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382).
Lo stesso c.t.u., nominato in seno al giudizio, conferma tale persuasione.
7. Il calcolo degli interessi di mora veniva condotto, dalla creditrice, nel ricorso monitorio, con espressa esclusione della capitalizzazione.
3 N. 812/2014 R.G.A.C.
8. La questione dell'usura, per il periodo anteriore all'introduzione, nell'ordinamento, della l. 108/1996, è stata posta in maniera generica.
Per il periodo posteriore, non può parlarsi, poi, di usura sopravvenuta, giacché è previsto, per legge (art. 1, co. 1, d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/2001), che la comparazione del saggio negoziale col limite usurario debba risalire al momento della pattuizione: né è possibile aggirare tale esplicita norma ricorrendo alla clausola generale dell'esecuzione del contratto in buona fede: non si vede come il creditore possa versare in mala fede, allorquando pretende un tasso convenuto in misura conforme alla legge (cfr., in contrario, invero, Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27545: ma, poi, in maniera opposta e con menzione, altresì, delle altre pronunzie aderenti alla tesi prevalente e più corretta, Cass. civ.,
Sez. I, ord. 25.6.2025, n. 17137, cui si rinvia).
Si deve escludere, allora, che possa seguirsi l'orientamento dell'allora G.I., il quale incaricava il c.t.u. di ricondurre il tasso di mora al tasso soglia, man mano nel tempo fissato.
9. La consistenza eventualmente omnibus della fidejussione (la questione viene sollevata con riguardo al mutuo: l'avallo, del resto, non può che essere correlato all'importo della cambiale), in realtà, non appare dirimente ai fini della presente decisione: il garante, infatti, a prescindere dall'estensione della garanzia medesima ad altre obbligazioni, non dedotte in giudizio e, dunque, qui irrilevanti, con riferimento al mutuo si obbligava sino all'intera consistenza del debito.
10. La cessione, in favore della degli specifici crediti, di cui alla Controparte_2 presente controversia, è contestata dagli opponenti: si tratta di una mera difesa, formulata in un momento processuale distante da quello dell'intervento, ma che può essere sollevata sine die
(Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 12.2.2021, n. 3765: «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio»): in realtà, tuttavia, se si combinano gli elementi offerti dall'avviso della cessione, pubblicato nella G.U., con quelli provenienti dalla precedente cessione, in favore dell' (documentata dall' Controparte_4 Controparte_1
a sua volta incorporante per fusione l' , è difficile
[...] Controparte_4 dubitare seriamente che i crediti siano stati ceduti: conclusione, peraltro, corroborata dall'atteggiamento processuale dell'originaria convenuta, che, una volta intervenuta la non ha più svolto concrete difese. Controparte_2
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, in ragione di quanto affermato innanzi, nel § 3, e dev'essere emessa una pronunzia di condanna, in accoglimento della domanda spiegata col ricorso monitorio, al pagamento della minor somma.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: considerando l'attività difensiva rispettivamente svolta, dapprima, dalla
[...]
e, poi, dalla e, per essa, quale Controparte_1 Controparte_2 procuratore, dalla KRUK ITALIA S.R.L.
La mera circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non esclude che debbano, comunque, rifondersi all'allora ricorrente, vittoriosa all'esito dell'opposizione, altresì, le spese
4 N. 812/2014 R.G.A.C.
di quella fase (Cass. civ., Sez. II, sent. 9.8.2022, n. 24482: «In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.»): nella specie, poi, lo scaglione (D.M.
140/2012, ancora vigente al momento del deposito del ricorso monitorio) non varia per effetto della detrazione dell'importo, come innanzi indicato.
Per comunanza di posizione e di interesse, gli opponenti rispondono delle spese processuali in via solidale (art. 97 c.p.c.).
Spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, a carico degli opponenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 812/2014 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 [...] costituitasi in persona del l.r. p.t., e nella quale interveniva Controparte_1 la e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L., in persona Controparte_2 dell'Amministratore Unico Sig. , ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 78/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna e in solido tra loro, a pagare alla Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore, alla KRUK ITALIA S.R.L. le Controparte_2 seguenti somme:
a) euro 103.306,32, quale saldo debitore, al 31 Ottobre 2011, del mutuo chirografario n.
20476, concesso dalla Banca Popolare Coop. di Pescopagano a e Parte_1 garantito da di cui euro 27.941,49 per rate scadute ed euro Parte_2
75.364,83 per interessi di mora, al saggio del 24,50%, maturati dalle scadenze delle singole rate al 31 ottobre 2011, senza capitalizzazione;
b) euro 25.596,34, quale saldo debitore al 31 Ottobre 2011 del portafoglio finanziario costituito da un effetto cambiario di euro 7.746,85, diretto alla Controparte_5 sottoscritto da e da oltre agli interessi al saggio Parte_1 Parte_2 del 18%, dal 17 Febbraio 1990, per euro 17.849,49;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 le spese di lite, sia quelle della Controparte_1 fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 78/2014, emesso dal Tribunale di
Potenza, sia quelle della fase di opposizione, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore, alla KRUK ITALIA S.R.L. le spese Controparte_2
5 N. 812/2014 R.G.A.C.
di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. pone le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, a carico di e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Potenza, 15 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 812/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Emiliano POTENZA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. Rosanna COLUZZI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L., in persona Controparte_2 dell'Amministratore Unico Sig. , rappresentata e difesa, Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla memoria d'intervento, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI, del Foro di La Spezia, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE ex art. 111, co. 3, c.p.c. avente ad oggetto: “Titoli di credito”
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva, il 22 Novembre Controparte_1
2013, al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a obbligata Parte_1 principale, ed a avallante della cambiale e fidejussore del mutuo, il Parte_2 pagamento delle seguenti somme:
1 N. 812/2014 R.G.A.C.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
78/2014, notificato ai debitori il 31 Gennaio 2014.
3. Si opponevano la ed il . Pt_1 Parte_2
Il credito portato dalla cambiale era prescritto.
La somma, oggetto del fido rappresentato dalla cambiale, non era stata erogata.
L'importo degli interessi, indicato nell'estratto conto certificato, differiva da quello chiesto col ricorso.
Non era stato pattuito che, dal 17 Febbraio 1990 al 31 Ottobre 2011, dovessero essere pagati interessi al tasso ultralegale del 18%: gli unici interessi convenuti, a quel saggio, erano quelli contenuti nella somma portata dalla cambiale.
Il mutuo chirografario era, anch'esso, prescritto: il relativo tasso d'interesse, ultralegale, non era stato convenuto, e si doveva provare che gli interessi non fossero stati capitalizzati.
Il saggio degli interessi di mora poteva essere usurario, per il periodo posteriore all'introduzione della l. 108/1996: per il periodo antecedente, «l'interesse moratorio potrebbe risultare non in linea con quello praticato in analoghi contratti di mutuo conclusi sulla piazza di Potenza dalle principali banche nazionali.».
L'ammortamento alla francese comportava la violazione degli artt. 1283 s. c.c.
La fidejussione prestata dal era strutturata come omnibus, e, tuttavia, era Parte_2 priva della determinazione dell'importo massimo: essa precedeva la l. 154/1992, sicché, per il periodo posteriore alla vigenza di tale legge, risultava nulla.
2 N. 812/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva la Controparte_1
5. In corso di causa, interveniva, quale cessionaria a titolo particolare del credito (art. 111, co. 3, c.p.c.), la e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L. Controparte_2
6. Veniva acquisita una c.t.u.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prescrizione non è maturata: l'intervento del creditore (relativamente ad ambo i crediti de quibus agitur), spiegato il 30 dicembre 1995, nella procedura di esecuzione immobiliare n. 40/1995, pendente innanzi a questo Tribunale, in danno della e del Pt_1
, produceva interruzione della prescrizione. Parte_2
La dichiarazione di estinzione della stessa procedura, per carenza di documentazione ex art. 567 c.p.c., sopravveniva il 2 Dicembre 2005, e solo da allora la prescrizione riprendeva a decorrere (art. 1 bis, d.l. 64/1999, conv., con modif., dalla l. 134/1999; Cass. civ., Sez. III, sent.
11.10.2006, n. 21733): sicché, nella specie, considerata l'epoca della notificazione del ricorso monitorio e del correlativo decreto ingiuntivo, la prescrizione non è maturata.
2. Se il creditore dispone di un pagherò cambiario, sottoscritto dal debitore principale e dall'avallante, ed accompagnato dalla richiesta di fido, è evidente che la prova dell'inesistenza del credito incombe su chi nega di essere obbligato, in ragione dell'inversione processuale dell'onere della prova, cagionata dall'art. 1988 c.c.
3. L'errore nell'indicazione dell'importo degli interessi, tra quello riportato nell'estratto conto certificato e quello chiesto col ricorso, è stato ammesso dalla creditrice (giustificatasi spiegando che il ricorso medesimo risale ad un biennio dopo la certificazione), la quale ha rettificato la somma dagli euro 29.373,92 agli euro 25.596,34.
4. Non può condividersi, perché non assume un senso pragmatico e funzionale, la tesi che possa essere stato pattuito che solamente gli interessi già inglobati nella somma, portata dalla cambiale, fossero stati stabiliti in un determinato tasso: è evidente che il medesimo saggio dovesse continuare a regolare il rapporto anche oltre.
5. Il tasso degli interessi del mutuo risulta espressamente pattuito, nella misura del 14%: il tasso degli interessi moratori è regolato, poi, dall'art. 13 delle condizioni generali.
6. Il metodo di ammortamento c.d. alla francese, con rata fissa, composta da una quota destinata all'estinzione progressiva del capitale e da una quota di interessi, calcolata, man mano, su importi decrescenti del capitale medesimo, estinti attraverso le singole rate, non comporta alcuna violazione né dell'art. 1283, né dell'art. 1284 c.c., come risulta evidente dalla stessa struttura economica insita in un siffatto piano di rimborso (conclusione oramai conseguita nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia: cfr., nei motivi, Cass. civ., Sezz.
UU., sent. 29.5.2024, n. 15130, e, poi, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382).
Lo stesso c.t.u., nominato in seno al giudizio, conferma tale persuasione.
7. Il calcolo degli interessi di mora veniva condotto, dalla creditrice, nel ricorso monitorio, con espressa esclusione della capitalizzazione.
3 N. 812/2014 R.G.A.C.
8. La questione dell'usura, per il periodo anteriore all'introduzione, nell'ordinamento, della l. 108/1996, è stata posta in maniera generica.
Per il periodo posteriore, non può parlarsi, poi, di usura sopravvenuta, giacché è previsto, per legge (art. 1, co. 1, d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/2001), che la comparazione del saggio negoziale col limite usurario debba risalire al momento della pattuizione: né è possibile aggirare tale esplicita norma ricorrendo alla clausola generale dell'esecuzione del contratto in buona fede: non si vede come il creditore possa versare in mala fede, allorquando pretende un tasso convenuto in misura conforme alla legge (cfr., in contrario, invero, Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27545: ma, poi, in maniera opposta e con menzione, altresì, delle altre pronunzie aderenti alla tesi prevalente e più corretta, Cass. civ.,
Sez. I, ord. 25.6.2025, n. 17137, cui si rinvia).
Si deve escludere, allora, che possa seguirsi l'orientamento dell'allora G.I., il quale incaricava il c.t.u. di ricondurre il tasso di mora al tasso soglia, man mano nel tempo fissato.
9. La consistenza eventualmente omnibus della fidejussione (la questione viene sollevata con riguardo al mutuo: l'avallo, del resto, non può che essere correlato all'importo della cambiale), in realtà, non appare dirimente ai fini della presente decisione: il garante, infatti, a prescindere dall'estensione della garanzia medesima ad altre obbligazioni, non dedotte in giudizio e, dunque, qui irrilevanti, con riferimento al mutuo si obbligava sino all'intera consistenza del debito.
10. La cessione, in favore della degli specifici crediti, di cui alla Controparte_2 presente controversia, è contestata dagli opponenti: si tratta di una mera difesa, formulata in un momento processuale distante da quello dell'intervento, ma che può essere sollevata sine die
(Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 12.2.2021, n. 3765: «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio»): in realtà, tuttavia, se si combinano gli elementi offerti dall'avviso della cessione, pubblicato nella G.U., con quelli provenienti dalla precedente cessione, in favore dell' (documentata dall' Controparte_4 Controparte_1
a sua volta incorporante per fusione l' , è difficile
[...] Controparte_4 dubitare seriamente che i crediti siano stati ceduti: conclusione, peraltro, corroborata dall'atteggiamento processuale dell'originaria convenuta, che, una volta intervenuta la non ha più svolto concrete difese. Controparte_2
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, in ragione di quanto affermato innanzi, nel § 3, e dev'essere emessa una pronunzia di condanna, in accoglimento della domanda spiegata col ricorso monitorio, al pagamento della minor somma.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: considerando l'attività difensiva rispettivamente svolta, dapprima, dalla
[...]
e, poi, dalla e, per essa, quale Controparte_1 Controparte_2 procuratore, dalla KRUK ITALIA S.R.L.
La mera circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non esclude che debbano, comunque, rifondersi all'allora ricorrente, vittoriosa all'esito dell'opposizione, altresì, le spese
4 N. 812/2014 R.G.A.C.
di quella fase (Cass. civ., Sez. II, sent. 9.8.2022, n. 24482: «In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.»): nella specie, poi, lo scaglione (D.M.
140/2012, ancora vigente al momento del deposito del ricorso monitorio) non varia per effetto della detrazione dell'importo, come innanzi indicato.
Per comunanza di posizione e di interesse, gli opponenti rispondono delle spese processuali in via solidale (art. 97 c.p.c.).
Spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, a carico degli opponenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 812/2014 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 [...] costituitasi in persona del l.r. p.t., e nella quale interveniva Controparte_1 la e, per essa, quale procuratore, la KRUK ITALIA S.R.L., in persona Controparte_2 dell'Amministratore Unico Sig. , ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 78/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna e in solido tra loro, a pagare alla Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore, alla KRUK ITALIA S.R.L. le Controparte_2 seguenti somme:
a) euro 103.306,32, quale saldo debitore, al 31 Ottobre 2011, del mutuo chirografario n.
20476, concesso dalla Banca Popolare Coop. di Pescopagano a e Parte_1 garantito da di cui euro 27.941,49 per rate scadute ed euro Parte_2
75.364,83 per interessi di mora, al saggio del 24,50%, maturati dalle scadenze delle singole rate al 31 ottobre 2011, senza capitalizzazione;
b) euro 25.596,34, quale saldo debitore al 31 Ottobre 2011 del portafoglio finanziario costituito da un effetto cambiario di euro 7.746,85, diretto alla Controparte_5 sottoscritto da e da oltre agli interessi al saggio Parte_1 Parte_2 del 18%, dal 17 Febbraio 1990, per euro 17.849,49;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 le spese di lite, sia quelle della Controparte_1 fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 78/2014, emesso dal Tribunale di
Potenza, sia quelle della fase di opposizione, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore, alla KRUK ITALIA S.R.L. le spese Controparte_2
5 N. 812/2014 R.G.A.C.
di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. pone le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, a carico di e Parte_1 Parte_2
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Potenza, 15 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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