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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 934/2022 proposta
DA
, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alberto Segreti, nel cui studio in Napoli, alla Via G.
Porzio n.
4 - Centro Direzionale Isola E/7, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in CP_1
atti, dall'avv. Martino Melchionda.
APPELLATA
E
1
in atti, dall'avv. Rosa Maria Landi, , CP_3
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosario
Pappalardo e , rappresentato e difeso, Controparte_4
in virtù di procura in atti, dagli avv. ti Giuseppe Corona e Cesare
Guglielmi.
E
, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_5
di procura in atti, dall'avv. Paola Rinaldi.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_6
[...]
[...]
APPELLATI - CONTUMACI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3108/2022 del
Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado premettendo CP_1
di essersi ricoverata in data 10 ottobre 2012 presso l'Unità
Operativa di Chirurgia dell di Battipaglia a causa di una CP_7
calcolosi della colecisti, riferendo all'atto del ricovero in anamnesi
2 di essere stata operata venti anni addietro per ulcera duodenale e per varici agli arti inferiori, e di essere affetta da epatopatia HCV
correlata e da ipertensione arteriosa;
che, in pari data fu sottoposta ad intervento di colecistectomia per litiasi sintomatica della colecisti accertata mediante esame ecografico, ad opera dei medici e Controparte_4 CP_3 Controparte_2
con tecnica mininvasiva e accesso video Controparte_5
laparoscopico “open”, convertito in laparotomia sottocostale dx,
per le numerose e tenaci aderenze del precedente intervento addominale subito, e si concludeva alle ore 13.15; che, nella cartella clinica viene riportato un decorso nella norma per la tipologia di intervento fino al 14.10.2012, allorché dopo richiesta urgente di esami bioumorali e strumentali (Rx diretta addome e
TC), esplicativi di falda aerea e liquida in addome, fu operata nuovamente in laparotomia di duodenorrafia per perforazione duodenale, dai medici e CP_6 Controparte_2 [...]
; che, nei giorni seguenti mostrò uno scarso recupero post- CP_6
operatorio, poiché aveva l'addome teso, dolente all'epigastro, con persistente secrezione di liquido siero corpuscolato e biliare dai drenaggi con, in terza giornata, secrezione di 200 cc di liquido sieroso corpuscolato dal drenaggio destro che aumenta a 700 cc biliare in quinta giornata, tanto da allertare i sanitari a praticare un esame TC dell'addome che mostrava abbondante falda fluida in sede subfrenica e perisplenica sinistra;
a destra raccolta fluida sub
3 epatica inferiore e nella doccia parietocolica e raccolta alla fossa iliaca;
presente falda aerea addominale anteriore e alcune bolle;
raccolta fluida allo scavo pelvico;
che era anche trasfusa con due sacche e il giorno 19.10.2012 rioperata, per la terza volta, dai medici , , e CP_6 CP_3 Controparte_5
che, in tale occasione, era sottoposta a Controparte_2
esplorazione laparotomica sovra-sottombellicale che evidenziava una lacerazione circonferenziale quasi totale del duodeno con un importante coleperitoneo;
che lo stato del tessuto duodenale non consentiva la sutura diretta per cui era eseguita una deviazione mediante resezione gastrica con gastro-digiunostomia ante-colica
ISO peristaltica e veniva posizionata una sonda di Putzer in duodeno;
che il periodo postoperatorio era contrassegnato da stato settico (leucocitosi neutrofila, febbre), stato anemico, alterazione degli enzimi epatici e degli indicatori di colestasi;
che, inoltre, in data 30.10.2012 era segnalata l'emissione di materiale biliare dalla ferita e la paziente era trasferita presso l'Unità di Chirurgia
laparoscopica specialistica epatica e trapianto di fegato dell'ospedale RE di Napoli, ove all'ingresso le fu posta diagnosi di coleperitoneo, che dopo immediati accertamenti a mezzo esami TC, fu precisata in fistola duodeno-cutanea ad alta portata, sicché fu sottoposta a laparotomia esplorativa con raffia della lesione duodenale e drenaggio biliare, e, poi, tenuta per tre mesi circa in nutrizione parenterale totale prolungata attraverso
4 catetere venoso, finché mostrò una progressiva risoluzione del processo fistoloso, con dimissioni in data 04.02.2013 con diagnosi di peritonite biliare da perforazione duodenale iatrogena;
tanto premesso, ha convenuto l , Parte_1
, , Controparte_4 CP_3 Controparte_2 CP_6
, , e ,
[...] CP_6 Controparte_5 CP_6
affinché, previo accertamento della loro responsabilità
professionale, fossero condannati al risarcimento dei danni da lei subiti.
Si sono costituiti i convenuti che, in via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo per mancanza di specificità
dei fatti, allegati solo genericamente, che non consentiva di prendere posizione in ordine ai fatti di causa non essendo ben precisate le responsabilità da imputarsi all'uno o all'altro convenuto, chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U..
Con sentenza n. 3108/2022 il Tribunale di Salerno ha condannato l' , , Parte_1 Controparte_4 CP_3
, al
[...] Controparte_2 Controparte_5
pagamento, in solido, in favore di della somma di € CP_1
120.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese di lite, rigettando la domanda proposta nei confronti
5 dei convenuti , e , CP_6 CP_6 CP_6
con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione l ha proposto appello, Parte_2
chiedendone la riforma con il favore delle spese e deducendo a motivi:
1) La nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccepita nullità dell'atto di citazione introduttivo, avendo il
Tribunale del tutto omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione preliminare;
2) La violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697, 1218,
1223 c.c. e di distribuzione dell'onere della prova, in relazione all'erroneo accoglimento della domanda risarcitoria sull'infondato presupposto di una connessione eziologica tra l'assistenza medica prestata dai sanitari dell'azienda sanitaria e il danno riportato dalla paziente, nonostante l'insussistenza di tale relazione e la piena correttezza delle prestazioni rese dagli incaricati della addebitando a quest'ultima Parte_2
responsabilità insussistenti, recependo acriticamente le risultanze peritali;
che, invero, l'evento deve ascriversi a fattori non imputabili ai medici che hanno correttamente eseguite la prestazioni sanitarie, in aderenza ai protocolli e alle leges artis;
che i postumi dell'intervento descritti dai CC.TT.UU.,
consistenti in “sindrome aderenziale addominale che si manifesta con dolore addominale e alterazioni della motilità
6 intestinale, e maggiori esiti cicatriziali”, in relazione alla patologia riscontrata, deponevano per l'indicazione all'intervento di colecistectomia, correttamente eseguito anche nella scelta della procedura chirurgica mininvasiva, per la quale nel caso di specie non esistevano controindicazioni formali, anche considerando il pregresso intervento gastrico;
che la lesione duodenale verosimilmente è stata prodotta direttamente dalle manovre di lisi delle aderenze o indirettamente per il cedimento della mucosa per una
"speritonizzazione", eventi prevedibili ma non facilmente prevenibili, in presenza di tenaci aderenze, anche adoperandosi con manipolazioni e manovre accurate e delicate;
che, di contro, la lesione non può essere avvenuta durante l'introduzione dei trocarts laparoscopici, sia per la tecnica attuata, sia in considerazione dello sbarramento aderenziale e della sede anatomotopografica della lesione;
che, anche in relazione all'intervento del 19.10, la lacerazione non è da attribuire ad una lesione misconosciuta in precedenza o nuova perforazione, ma molto più attendibilmente alla deiscenza della sutura duodenale per lo stato settico e flogistico dei tessuti;
che anche gli interventi successivi al primo, anche se gravati da complicanze, sono da considerarsi intenzionalmente e tecnicamente corretti per le patologie occorse, e non si evincono comportamenti da censurarsi a carico dei sanitari
7 intervenuti successivamente, eseguendo le procedure chirurgiche che il caso richiedeva sia in urgenza che in elezione;
che i CC.TT.UU. hanno concluso che la causa della
“ perforazione duodenale, per lesione diretta a tutto spessore della parete, o la speritonizzazione esitata nella perforazione, è
stata misconosciuta e ha dato esito all'evento acuto che ha condizionato tutto il successivo iter clinico della paziente”; che,
tuttavia, non può addebitarsi ai sanitari l'errore legato alla mancata visualizzazione della piccola lesione duodenale all'equipe chirurgica del giorno 10.10.2012, stante l'acclarata difficile accessibilità e visualizzazione degli organi cavi imbrigliati nelle aderenze viscera-viscerali e viscera-parietali;
che, di contro, nell'intervento del giorno 14.10.2012, l'equipe chirurgica ha prontamente suturato la lesione duodenale con doppia raffia ed apposizione di colla di fibrina, quindi riconoscendo e trattando correttamente la lesione intestinale;
che, quindi, i consulenti non hanno debitamente considerato,
come causa determinante nella genesi delle lesioni intestinali durante il post-operatorio, oltre alle numerose ed estese aderenze intestinali, anche la presenza del processo flogistico cronico che aveva colpito la colecisti e si era esteso per contiguità alle pareti del duodeno, preesistenza ben evidenziata dall'esame istologico dell'organo, circostanza che ha condizionato negativamente ed incolpevolmente il buon esito
8 di tutti gli sforzi compiuti dai sanitari, in successione di eventi,
sempre attentamente valutati;
che, pertanto, le conclusioni cui
è pervenuto il Tribunale si pongono in conflitto con il riparto dell'onere probatorio, precipuamente a carico del danneggiato,
occorrendo, altresì, appurare se un diverso intervento avrebbe evitato la produzione dell'evento dannoso, secondo una valutazione ex ante da esprimere alla stregua delle conoscenze e delle pratiche mediche più accreditate;
che il Tribunale si è
allineato acriticamente alla posizione dei consulenti non considerando le opportune osservazioni dei consulenti di parte.
3) L'illegittimo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno psichico, in sua totale assenza e con motivazione apparente, senza il corretto contradditorio tra le parti in ordine a documentazione versata in atti solo dopo la bozza di CTU
trasmessa alle parti.
In subordine, ha chiesto, quindi, anche la riduzione delle somme disposte a titolo di condanna.
Si sono costituiti e Controparte_2 CP_3 CP_4
che hanno proposto appello incidentale, deducendo a
[...]
motivi:
1) La omessa pronunzia sulla eccezione di nullità della citazione.
2) La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio nella rimessione in termini e violazione degli artt. 153 e 294
9 c.p.c., per aver il Tribunale autorizzato la produzione di un documento oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e senza preventivamente sottoporre la questione alle parti costituite;
che, infatti, parte attrice depositava, oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., una relazione neuropsichiatrica che era correttamente ritenuta dai consulenti inutilizzabile;
che,
tuttavia, con istanza in data 04.05.2020 era presentata istanza di rimessione in termini sulla quale il Tribunale
apponeva un visto di autorizzazione, senza alcun preventivo contraddittorio e senza che la parte dimostrasse di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile.
3) La nullità della C.T.U. in virtù della utilizzazione del documento intempestivamente prodotto che ha comportato il raddoppio della percentuale di danno inizialmente riconosciuta con la bozza e della mancata risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
4) La omessa pronunzia sulla sollevata eccezione di nullità
della C.T.U..
5) La omessa motivazione, ovvero del tutto apparente, sulla esistenza del nesso eziologico tra il danno e il comportamento dei sanitari, desunta dalla acritica adesione alla consulenza.
6) La infondatezza della domanda per insussistenza del necessario nesso causale.
10 Si è costituito che ha spiegato appello Controparte_5
incidentale, deducendo a motivi:
1) La omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della citazione.
2) La omessa considerazione delle discrepanze riportate nella relazione peritale, in cui, dapprima, si attribuisce la causa della lacerazione a una deiscenza della sutura eseguita nel secondo intervento, per poi, immotivatamente, attribuirla nelle conclusioni all'equipe medica che ha eseguito il primo intervento.
3) La mancata risposta dei consulenti al quesito, sia in relazione alla esistenza del nesso causale che al riparto delle responsabilità e alla graduazione delle stesse.
4) La errata condanna solidale con l' . Parte_1
5) L'errato e ingiustificato riconoscimento di maggior danno in virtù di relazione neuropsichiatrica depositata intempestivamente ed irritualmente.
6) La assenza di colpa grave nell'esecuzione dell'intervento, quale presupposto su cui l'attrice aveva fondato la richiesta di condanna.
Si è, altresì, costituita che, in via preliminare, ha CP_1
eccepito la inammissibilità degli appelli, ex art. 342 c.p.c.,
chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
11 Sebbene regolarmente citati, , e CP_6 CP_6
non si sono costituiti. CP_6
Quindi, all'udienza del 24.10.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la Corte
riservava la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 + 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , CP_6
e , regolarmente citati e non CP_6 CP_6
costituitisi.
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità degli appelli, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
12 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì,
ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, sotto tali profili, gli appelli sono ammissibili.
Ciò posto, rileva la Corte che gli appelli sono fondati per quanto di ragione.
Con un primo comune motivo gli appellanti censurano la omessa pronunzia sulla eccezione di nullità della citazione.
La doglianza non è fondata.
Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito.
Contemporaneamente non ricorre il vizio di omessa pronunzia,
nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cassazione civile, sez. II, 26/04/2023, n. 10946).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale è
configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità
(ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate,
13 dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;
ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione
è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità
sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cassazione civile,
sez. III, 08/05/2023, n. 12131).
Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità non configurabile nel caso di specie, come già evidenziato con l'ordinanza del 18.12.2015 che ne ha ritenuto la infondatezza, contenendo il libello introduttivo “una esposizione sufficientemente chiara e dettagliata dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
In conseguenza, l'eccezione è stata già rigettata, con motivazione adeguata con la citata ordinanza.
Con altro motivo comune gli appellanti censurano la decisione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale e all'acritico recepimento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio,
ritenendo che la stessa non abbia con certezza individuato nel
14 primo intervento la fonte dei rivendicati danni, ovvero con motivazione non del tutto coerente.
Per quanto concerne la censura relativa all'acritico recepimento delle risultanze peritali da parte del Tribunale, deve rilevarsi che,
per consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,
senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cassazione civile, sez. I, 16/11/2022, n.
33742).
La consulenza tecnica di parte è, infatti, mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio,
per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n.
19827).
15 Ciò posto, nel caso in esame, i consulenti hanno diffusamente risposto alle osservazioni formulate dalle parti, concludendo nell'individuazione della colpa dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento.
Da quanto attestato dai consulenti emerge, infatti, con evidenza che la lesione duodenale, secondo il criterio del “più probabile che non”, è stata prodotta direttamente dalle manovre di lisi delle aderenze o indirettamente per il cedimento della mucosa per una
“speritonizzazione”, quali eventi prevedibili, ma non prevenibili, in presenza di tenaci aderenze.
I consulenti hanno, poi, chiarito che la perforazione, con conseguente peritonite chimica, non ha dato evidenza clinica immediata per le ridotte dimensioni, il confinamento del processo flogistico per lo stesso sbarramento aderenziale, il buon funzionamento del sondino naso – gastrico che ha escluso il passaggio di una quota importante di secrezione, e/o la tardiva perforazione della mucosa nel caso di speritonizzazione.
Orbene, di contro a quanto sostengono gli appellanti incidentali, i consulenti hanno affermato senza alcuna ombra di dubbio che la perforazione duodenale per lesione diretta a tutto spessore della parete, o la speritonizzazione esitata nella perforazione è stata determinata dal primo intervento, precisando, in sede di risposta alle osservazioni della dott.ssa , che l'indicazione della data Per_1
del secondo intervento costituisce mero errore di stesura.
16 Alcuna discrepanza tra le conclusioni dei periti si rinviene, avendo essi attestato che gli interventi successivi al primo, anche se gravati da complicanze, sono da considerarsi tecnicamente corretti per le patologie occorse e non si evincono comportamenti da censurare a carico dei sanitari intervenuti in tali fasi, eseguendo le corrette procedure, di urgenza e di elezione, richieste dal caso.
Va, infine, rilevato che anche nelle dimissioni del RE si attesta una peritonite biliare da perforazione duodenale di natura iatrogena.
Appare, quindi, evidente la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e la condotta dei sanitari che hanno eseguito il primo intervento, attesa la manifestazione dei relativi sintomi subito dopo la sua esecuzione e la circostanza che il secondo è stata effettuato per la sutura della perforazione.
Invero, in tema di nesso di causalità, secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più
probabile che non” che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche
Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
17 Al riguardo i consulenti hanno chiarito che rientra nella normale procedura chirurgica l'attento controllo e la toilette da eseguire al termine di qualsiasi intervento, sia per rilevare eventuali corpi estranei, sia lo stato e l'integrità anatomica di organi e tessuti.
In conseguenza, un comportamento perito e prudente da parte degli operatori del primo intervento, dettato dalla conoscenza anatomo-chirurgica delle aderenze presenti, e quindi delle possibili complicanze intraoperatorie ad esse legate, attraverso l'ispezione più attenta e scrupolosa del campo operatorio avrebbe fatto rilevare la lesione che, se riparata tempestivamente, avrebbe evitato la peritonite e i successivi interventi.
Tale omissione ha comportato, quindi, che la lesione fosse misconosciuta e ha dato esito all'evento acuto che ha condizionato tutto il successivo iter clinico della paziente.
Parimenti infondata è la doglianza concernente la violazione dei principi che regolano l'onere della prova in materia.
Sul punto, giova premettere che, in tema di malpractice medica,
l'obbligazione assunta dal sanitario, o dalla struttura ospedaliera,
è obbligazione di mezzi e non di risultato e, pertanto, in conseguenza. il mancato raggiungimento del risultato non determina in sé inadempimento, che consiste, invece, nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta.
Pertanto, il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno solo ove sia conseguenza della non diligente esecuzione
18 della prestazione, ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria e, in conseguenza, la struttura e i sanitari in tanto possono essere ritenuti responsabili dei danni cagionati al paziente, in quanto sussista una condotta colposa del sanitario ausiliario nell'esecuzione della sua prestazione, ossia un inesatto adempimento nell'esercizio dell'ars medica.
Dunque, la responsabilità è ancorata ad un giudizio di colpa, ossia di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dei sanitari.
In punto di diritto va, poi, osservato che la responsabilità medica ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c.
che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d'opera professionale.
Dal riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria discende che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione deve essere valutata, a
19 norma dell'art. 1176, co. 2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176 co. II c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto,
anche la perizia (cfr., ex multis, Cass. n. 23918/06).
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, va premesso che, in ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante,
opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze, ex art. 1218 c.c., e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica)
incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza. (cfr.
Cass. Sez. U, n. 577/2008; Cass. n. 20806/2009; Cass.
n.17694/2010; Cass. n. 1524/2010; Cass. 21.7.2011 n.15993;
Cass. n.18392/2017, Cass. n. 26284/2017; Cass. 29315/2017;
Cass. 2370/2018; Cass. n. 26700/2018 Cass. n.28991/2019).
L'attore, paziente danneggiato, deve, quindi, limitarsi a provare il contratto, o il contatto sociale, e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza specifica sopra
20 precisato, ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n.
577/2008).
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Quanto, poi, all'onere di provare la effettiva sussistenza del rapporto causale, va evidenziato, poi, che grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento;
non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare.
Ne consegue che, se si ascrive un danno ad una condotta, non può
non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta, non richiedendosi, però, l'esatta specificazione dei singoli
21 inadempimenti, ove gli stessi richiedano specifiche conoscenze della materia.
Ciò posto, alla stregua dei surrichiamati principi giurisprudenziali,
correttamente il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli appellanti.
Va, poi, evidenziata la infondatezza della censura sollevata dall'appellante , secondo cui la sua responsabilità andava CP_5
graduata, e diversamente commisurata, in relazione al ruolo svolto nell'equipe che ha eseguito l'intervento.
Invero, in tema di responsabilità sanitaria, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali,
sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una
équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto-ordinata,
anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria (Cassazione civile, sez. III, 17/10/2019, n. 26307).
22 Ciò posto, deve rilevarsi che alcun elemento si desume dagli atti per ritenere la concorrente responsabilità di ulteriori operatori sanitari, ovvero di minore entità dell'appellante.
Parimenti infondata è la censura attinente alla mancata determinazione delle percentuali di colpa ascrivibili al sanitario,
rispetto alla responsabilità della presso cui si è svolto CP_8
l'intervento.
Grava, infatti, esclusivamente sulla parte che ritiene di aver contribuito in misura minore nella causazione del danno l'onere di indicare concreti elementi tali da poter consentire la graduazione delle colpe.
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di errore meramente chirurgico alcuna diversa, o predominante, responsabilità degli altri sanitari, ovvero della Struttura, appare configurabile.
Pertanto, correttamente il Tribunale, sulla scorta delle risultanze documentali e istruttorie, ha ritenuto responsabili i sanitari in
Parte solido con l' sulla base della c.d. responsabilità di natura contrattuale.
E', invece, fondato, il motivo comune di appello concernente l'illegittimo riconoscimento del danno psichico che l'attrice ha comprovato con documentazione irritualmente prodotta.
I consulenti, invero, hanno dapprima non considerato la documentazione prodotta da parte attrice, quantificando la percentuale di danno biologico in misura di 12 punti percentuali.
23 Successivamente, a seguito del visto di autorizzazione apposto dal giudicante sulla documentazione prodotta intempestivamente,
hanno tenuto conto della relazione e aumentato la percentuale in virtù del danno psichico ivi attestato.
Ciò posto, tale documentazione è inammissibile.
Difatti, in tema di preclusioni, è stato più volte affermato in giurisprudenza che nel corso di una consulenza tecnica si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cassazione civile, sez. I, 02/12/2010, n. 24549;
Cassazione civile, sez. I, 27/04/2016, n. 8403).
Solo quando il giudice si avvalga dello strumento della consulenza tecnica in una fase del processo nella quale non è ancora maturata alcuna preclusione istruttoria, il consulente può acquisire nuovi documenti, previo consenso delle parti, potendosi equiparare tale acquisizione del C.T.U. all'attività di produzione non ancora preclusa alle parti.
Di contro, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
24 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare ( cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2022, n. 25604).
Ciò posto, nel caso di specie, l'acquisizione della documentazione
è stata disposta senza alcun preventivo contraddittorio fra le parti ed era finalizzata a provare componenti del danno.
Né risulta alcun elemento da cui desumere la non imputabilità alla parte nella tardiva produzione.
In conseguenza, va escluso il danno psichico riconosciuto all'appellata, da ritenersi non provato.
In conseguenza alla compete la sola percentuale di danno CP_1
biologico inizialmente riconosciuto nella misura del 12%, pari a €.
60.633,50.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, comportante la soccombenza dell'appellata rispetto a parte della domanda, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno dichiarate compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte a carico degli appellanti, in virtù della soccombenza.
Nulla per gli appellati contumaci.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
e su quelli incidentali spiegati da Parte_1 [...]
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, nei confronti di avverso la Controparte_5 CP_1
sentenza la sentenza n. 3108/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina il danno biologico spettante a in complessivi €. CP_1
60.633,50, oltre interessi come previsti in sentenza.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla refusione, in favore dell'appellata, dei due terzi delle spese di lite,
liquidate, già decurtate, per il primo grado, in complessivi
€. 8.400,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.
6000,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensato il restante 1/3.
3) Nulla per le spese relative agli appellati contumaci.
4) Conferma nel resto.
Salerno 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
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