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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1036 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Ricci , presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli nr.
134/40, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Rosa Ricci, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli nr. 134/40, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 03.06.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto
1 R.g. n. 1036/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 11.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria in data 25.09.2003 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli – , maggiorenne e non economicamente autosufficiente (nato il Per_1
24.05.2005 a Napoli); minore e studente (nato a [...] il [...]) -, chiedevano Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi suindicati espressamente e liberamente, acconsentono alla loro separazione personale e per l'effetto vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) I predetti coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) La casa coniugale in Casoria alla Via Ludovico Ariosto n. 22 di proprietà della sig.ra Parte_1
sarà lei assegnata ove vivrà con i figli e . Il sig. entro la data
[...] Per_1 Per_2 Pt_2 della sentenza di separazione provvederà a spostare altrove il proprio domicilio e residenza, ritirando dall'immobile i propri effetti personali;
4) Il figlio maggiorenne regolerà da solo i suoi rapporti con il padre e le modalità di visita con il padre.
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di Per_2 comune accordo ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso.. Il minore trascorrerà il fine settimana alternato, con il papà e due giorni a settimana da concordare di volta in volta con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Nel fine settimana e tutte le volte che il minore vorrà potrà pernottare presso il padre. Per_2
Le vacanze estive comprese nel periodo di luglio e/o agosto saranno trascorse con il papà per un
2 R.g. n. 1036/2025
periodo consecutivo di 15 giorni, da concordare con l'altro genitore ogni anno entro il giorno 15 del mese di giugno. Le festività natalizie del 24,25 ,26, 31 dicembre ed il 01 ed il 06 gennaio saranno trascorse dai minori con il papà e la mamma, in maniera alternata ed invertendo l'ordine
l'anno successivo e così via. Nello stesso modo alternato saranno trascorse anche le festività
Pasquali.
5) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili Pt_2 Pt_1 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento dei figli, il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spese straordinaria sostenuta nell'interesse dei minori.
6) Il sig. si impegna a trasferire a tutti gli effetti di legge con il presente atto Parte_2 alla moglie sig.ra a titolo di ulteriore concorso al mantenimento dei figli ed al fine Parte_1 di dirimere ogni ulteriori questione patrimoniale tra essi coniugi, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Campania alla VIA PIETRO MICCA n. 1 (ex n. 8) Scala U
Interno 9 Piano 2 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giugliano in Campania con i dati Foglio 54 Particella 760 Subalterno 11 , la sig.ra acquisterà la piena proprietà Parte_1 dell'immobile e subentrerà altresì nel contratto di locazione attualmente in essere per il relativo immobile”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia. Della condizione di cui al punto 6, trattandosi di impegno a trasferire, il Tribunale si limita a prendere atto.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])
[...] Parte_2 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 189, parte II, Serie A , Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2003 ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
4
R.g. n. 1036/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1036 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Ricci , presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli nr.
134/40, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Rosa Ricci, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli nr. 134/40, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 03.06.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.03.2025 ha apposto il visto
1 R.g. n. 1036/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 11.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria in data 25.09.2003 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli – , maggiorenne e non economicamente autosufficiente (nato il Per_1
24.05.2005 a Napoli); minore e studente (nato a [...] il [...]) -, chiedevano Per_2 pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi suindicati espressamente e liberamente, acconsentono alla loro separazione personale e per l'effetto vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) I predetti coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) La casa coniugale in Casoria alla Via Ludovico Ariosto n. 22 di proprietà della sig.ra Parte_1
sarà lei assegnata ove vivrà con i figli e . Il sig. entro la data
[...] Per_1 Per_2 Pt_2 della sentenza di separazione provvederà a spostare altrove il proprio domicilio e residenza, ritirando dall'immobile i propri effetti personali;
4) Il figlio maggiorenne regolerà da solo i suoi rapporti con il padre e le modalità di visita con il padre.
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di Per_2 comune accordo ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso.. Il minore trascorrerà il fine settimana alternato, con il papà e due giorni a settimana da concordare di volta in volta con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Nel fine settimana e tutte le volte che il minore vorrà potrà pernottare presso il padre. Per_2
Le vacanze estive comprese nel periodo di luglio e/o agosto saranno trascorse con il papà per un
2 R.g. n. 1036/2025
periodo consecutivo di 15 giorni, da concordare con l'altro genitore ogni anno entro il giorno 15 del mese di giugno. Le festività natalizie del 24,25 ,26, 31 dicembre ed il 01 ed il 06 gennaio saranno trascorse dai minori con il papà e la mamma, in maniera alternata ed invertendo l'ordine
l'anno successivo e così via. Nello stesso modo alternato saranno trascorse anche le festività
Pasquali.
5) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili Pt_2 Pt_1 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento dei figli, il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese mediche, scolastiche, ludiche ed ogni altra spese straordinaria sostenuta nell'interesse dei minori.
6) Il sig. si impegna a trasferire a tutti gli effetti di legge con il presente atto Parte_2 alla moglie sig.ra a titolo di ulteriore concorso al mantenimento dei figli ed al fine Parte_1 di dirimere ogni ulteriori questione patrimoniale tra essi coniugi, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Campania alla VIA PIETRO MICCA n. 1 (ex n. 8) Scala U
Interno 9 Piano 2 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Giugliano in Campania con i dati Foglio 54 Particella 760 Subalterno 11 , la sig.ra acquisterà la piena proprietà Parte_1 dell'immobile e subentrerà altresì nel contratto di locazione attualmente in essere per il relativo immobile”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia. Della condizione di cui al punto 6, trattandosi di impegno a trasferire, il Tribunale si limita a prendere atto.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])
[...] Parte_2 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 189, parte II, Serie A , Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2003 ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
4
R.g. n. 1036/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio