Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile riunite iscritta al n. 5677/2018 R.G., vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Valerio Ricciardi (fax 081/8071161, p.e.c.
C.F. ) in virtù di Email_1 CodiceFiscale_2
procura apposta a margine dell'atto di citazione notificato il 24/9/2018 introduttivo del presente giudizio, e con questi elettivamente domiciliato in
Sant'Agnello, alla via Angri n. 5, presso lo studio di quest'ultimo;
Attore
E
, nata a [...], il [...], ( ), CP_1 C.F._3 residente in [...], Corso Italia,189, rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio
Fiordoro ( ) in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione e risposta del 28.12.2018, elett.te dom.ta nello studio del difensore in Torre Annunziata, via L. Zuppetta, 21;
Convenuta
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025, parte attrice , rilevato che per mero errore di Parte_1
calcolo non era stato rispettato il termine perentorio per la riassunzione del presente giudizio, si è associato alla richiesta di controparte di estinzione del presente giudizio, chiedendo compensarsi le spese di lite in ragione della condotta processuale serbata;
parte convenuta ha insistito nella richiesta di estinzione del CP_1
giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si controverte tra le parti sulle sorti del processo, avendo la convenuta
[...]
eccepito tempestivamente, con comparsa del 18.10.2024, CP_1
A tal fine la convenuta evidenziava che con atto di citazione notificato il
19.09.2018, chiedeva a codesto Tribunale di: a) accertare che Parte_1 alcuni ambienti dell'unità abitativa oggi occupata dalla sorella sono CP_1
di sua proprietà, in quanto catastalmente facenti parte del di lui appartamento, individuato nel NCEU del Comune di Sorrento al foglio 11,
p.lla 604, sub 3; b) condannare la convenuta al rilascio della porzione immobiliare appartenente ad esso attore, provvedendo alla sua separazione fisica dal di lei appartamento;
c) condannare al risarcimento CP_1
del danno, conseguente al mancato godimento dei cespiti per cui è causa, dal decesso del comune dante causa , avvenuta nel corso Persona_1 dell'anno 2010; che a supporto della predetta domanda il , Parte_1
premesso che entrambe erano coeredi del sig. , in virtù di Persona_1 testamento olografo del 20.06.2010 e che quest'ultimo, tra gli altri beni, aveva attribuito al figlio l'appartamento in Sorrento, Corso Italia 189, I Pt_1
piano, in NCEU al foglio 11, p.lla 604, sub 3, asseriva che l'immobile a lui assegnato sarebbe stato di superficie inferiore di circa mq 50, rispetto a quella indicata nel catasto giacchè la porzione immobiliare non attribuita all'attore sarebbe stata “accorpata” all'appartamento contiguo, che il padre aveva lasciato all'altra figlia la quale, nel corso di una CP_1 ristrutturazione risalente all'anno 2010, approfittando delle precarie condizioni di salute del padre, avrebbe annesso al proprio appartamento parte di quello spettante al fratello;
che costituitasi la convenuta , la CP_1
stessa preliminarmente dichiarava di aver proposto querela di falso nell'ambito del procedimento nrg 34172/2011, del Tribunale di Napoli, sez.
VIII civile, avverso il testamento olografo attribuito a , padre Persona_1
e dante causa degli attuali contendenti e che con la sentenza parziale n.
7634/2016, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'autenticità del testamento;
che la stessa, avverso detta sentenza, aveva proposto appello tuttora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, col NRG 5087/2016; che poiché dalla decisione della predetta controversia dipendeva quella del presente giudizio, la convenuta ne chiedeva la sospensione di quest'ultimo ex art. 295 c.p.c.; che il giudice istruttore, con ordinanza del 26/02/2019, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta e ritenuta la sussistenza di un chiaro rapporto di pregiudizialità, disponeva la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art 295 c.p.c. ( rectius 337 c.p.c.)
L'eccezione è fondata.
Invero, ai sensi dell'art 296 c.p.c. “se con il provvedimento di sospensione non è fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (…) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art 295 c.p.c.”
Nel caso che ne è occupa è documentalmente provato ( cfr. atto di notifica allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione della convenuta, depositata in data 18.10.2024) che la sentenza della Corte di Appello n.
3626/2023, depositata in data 1/08/2023, sia stata notificata a cura dell'attore al procuratore di parte convenuta a mezzo pec in data 4 agosto 2023, di talchè considerando il periodo di sospensione feriale, il termine di cui all'art
325 comma 2, c.p.c. veniva a scadere in data 30 ottobre 2023.
Ne consegue che il termine di tre mesi per la riassunzione, decorrente da tale data, veniva a scadere il 30 gennaio 2024 mentre l'attore ha depositato il ricorso in riassunzione soltanto in data 7.05.2024; trattasi di un termine perentorio, come tale non suscettibile di deroga o sanatoria alcuna ( cfr. Cass. ss.uu. 97/9342)
Come noto, la mancata riassunzione nel termine perentorio del processo dichiarato interrotto o sospeso, ne determina l'estinzione ai sensi degli artt
305,297 e 307 c.p.c.
Ne deriva che deve essere dichiarata la estinzione del presente giudizio per tardività della riassunzione dello stesso, avvenuta solo in data 7.05.2024, ossia dopo il decorso dei tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (30.10.2023)
Quanto al governo delle spese processuali rileva, infine, il Tribunale che le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, u.c., cpc),sì che nessuna statuizione può essere adottata sul punto da questo giudicante. Infatti va, a tal fine rilevato che stimolato il contraddittorio fra le parti in ordine all'eccezione di estinzione tempestivamente sollevata dalla convenuta,
l'attore con note di trattazione depositate in data 2.01.2025, ha riconosciuto la fondatezza della stessa.
Va, quindi, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio fissato dall'art 310 ultimo comma
(secondo cui le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate : v. Casss. 93/11845, 80/1258) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza (conf. Cass. 88/4097); in quest'ultima ipotesi prendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92, e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione ( Cass. 93/10173), rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass.05/13736; in senso conf. Cass. 06/1513)
Nel caso che ne occupa alcuna controversia è insorta fra le parti circa i presupposti della estinzione, avendo anzi la parte attrice riconosciuto la fondatezza dell'avversa eccezione, aderendo alla stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo;
b) dichiara che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Torre Annunziata, li 3.04.2025 Il Giudice
dott. ssa Raffaella Cappiello