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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persone del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 90001011/2008 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 marzo 2025 tra
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RL UM Lo AV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
1. , nato in [...], il 10 aprile Controparte_1
1937, c.f. , C.F._2
2. nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, C.F._4
4. nata in [...] il [...], c.f. SNT- Parte_2
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
dell'avv. Filippo Brianni che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 convenuti e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 4895/2021 R.G. vertente tra
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RL UM Lo AV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente avente ad oggetto: appalto ed altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_4
[...
e assumendo quanto segue. Nel Controparte_3 Parte_2
1991, e – figlie di e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
– affidavano a la demolizione e la rico- CP_5 Controparte_1
struzione di un loro vecchio fabbricato sito in Antillo, via Cesare Battisti n.
43. Nel corso dei lavori venne gravemente danneggiato e demolito il muro portante della proprietà dell'attore confinante che decideva, in considerazione della irrimediabile compromissione, di vendere al tutto il fabbrica- CP_1
to. Il prezzo veniva convenuto in lire 40.000.000, con una caparra confirma- toria di lire 10.000.000 versata al momento della stipula del preliminare, mentre l'importo residuo sarebbe stato versato entro il 15 marzo 1992. Stante
2 l'inadempimento del , in data 25 maggio 1992, il comunica- CP_1 Pt_1
va la volontà di recedere dal preliminare e di trattenere la caparra, invitandolo alla restituzione dell'immobile. Il inoltre, rappresentava che, nel 1992, Pt_1
aveva inizio una lunga vicenda giudiziaria conclusasi il 18 giugno 2002 con una sentenza del Tribunale di Messina che trasferiva l'immobile al CP_1
ex art. 2932 c.c. e lo obbligava al pagamento di euro 15.493,71 oltre interessi nei confronti del onerando il della trascrizione della sen- Pt_1 CP_1
tenza. Lamentava, altresì, che nonostante i molteplici solleciti, il CP_1
non dava seguito alla sentenza e non corrispondeva quanto dovuto. Poiché in quel procedimento n. 1863/1992 R.G. era emerso dall'istruttoria che l'immobile avrebbe dovuto essere intestato a chiedeva Parte_2
che fosse dichiarato che e avevano Controparte_1 Parte_2
disatteso l'ordine del Tribunale di Messina di cui alla sentenza n. 2027/2002; che fosse dichiarato risolto il preliminare di compravendita del 1991; che fos- se accertato il diritto del a ritenere la caparra confirmatoria ivi prevista;
Pt_1
che ai convenuti tutti fosse ordinato il rilascio dell'immobile; che fossero condannati alla demolizione della parte di fabbricato realizzata sul fondo del che fossero condannati al risarcimento per i danni patiti dall'immobile Pt_1
a seguito dei lavori, per i danni a titolo di lucro cessante e per le somme ver- sate nel corso degli anni a titolo di imposte sull'immobile non goduto.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, Controparte_1
chiedeva l'estromissione degli altri convenuti dal giudizio perché estranei ai fatti di causa. Deduceva, altresì, che la sentenza n. 2027/2002 resa tra i due aveva accolto la domanda di esecuzione del preliminare proposta dal Pt_3
. Lamentava che le spese dovute per la tassa di registrazione dovessero
[...]
3 essere poste a carico di entrambe le parti. Rilevava che, in considerazione della sentenza emessa già pronunciatasi sulla risoluzione del preliminare, questa domanda fosse coperta dal giudicato e perciò inammissibile. Allo stes- so modo, rilevava, che avendo il giudice rigettato la risoluzione contrattuale –
e al contrario avendo ordinato al la esecuzione del preliminare – anche Pt_1
la perdita delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa fossero imputabi- li esclusivamente al comportamento dell'attore. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata inammissibile la richiesta di risoluzione del preliminare;
che fosse- ro rigettate tutte le domande;
che fossero dichiarate prescritte, oltreché coper- te dal giudicato della sentenza n. 2027/2002, tutte le domande di risarcimen- to.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 CP_6
i quali rappresentavano di non avere alcuna responsabilità ed alcun
[...]
ruolo nella vicenda in questione. Deducevano, infatti, di non essere stati parte né del contratto preliminare, né del successivo giudizio promosso ex art. 2932 c.c.; né la sentenza emessa aveva appurato una loro responsabilità o un loro coinvolgimento a vario titolo. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle do- mande stante il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, e, in subordi- ne, che fosse dichiarata prescritta o infondata ogni domanda di risarcimento dei danni.
All'udienza del 21 ottobre 2011 venivano escussi Controparte_7 [...]
e all'udienza del 06 luglio 2012 veniva CP_8 Controparte_9
escusso , , . All'udienza CP_10 Controparte_11 Controparte_12
del 12 novembre 2014 il procuratore di parte attrice rendeva noto che il pro- prio assistito aveva proposto querela nei confronti del teste Testimone_1
4 do per il reato di falsa testimonianza e nei confronti dei convenuti, del titolare della ditta Novelli e degli operai ivi identificati dai Carabinieri per il reato di frode processuale e di danneggiamento. All'udienza del 23 ottobre 2019 ve- niva disposta c.t.u. per accertare se ci fosse stato uno sconfinamento su pro- prietà Con ordinanza del 18 dicembre 2020, prima, e, successivamen- Pt_1
te, all'udienza del 28 aprile 2021 veniva ordinata l'integrazione della c.t.u..
Stante la necessità di una perizia redatta da un ingegnere strutturista, veniva conferito mandato ad un nuovo c.t.u., il cui mandato veniva poi revocato con ordinanza del 28 marzo 2023 in considerazione degli elevati costi e della complessità dell'approfondimento tecnico. All'udienza del 21 febbraio 2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.
4895/2021 R.G. pendente tra e . In Controparte_2 Parte_1
quel procedimento la con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deduceva di es- CP_2
sere l'unica proprietaria dell'immobile sito in Antillo, via Cesare Battisti n.
43 e di essere confinante con il rudere pericolante ed abbandonato di proprie- tà del Deduceva che nel procedimento in questione era stato escluso lo Pt_1
sconfinamento sul terreno di proprietà ma era stato ipotizzato uno Pt_1
sconfinamento su una porzione comune di terreno. Rilevava che, nell'ipotesi in cui si fosse definitivamente accertato lo sconfinamento nel presente giudi- zio, si sarebbe trattato di un'occupazione in buona fede e ne chiedeva pertan- to l'acquisto della proprietà per la parte di trenta centimetri ex art. 938 c.c., offrendo l'importo di euro 2.900,00 a fronte di un valore stimato pari ad euro
1.450,00. All'udienza del 02 luglio 2024, le parti venivano mandate in me- diazione demandata ex art. 4 d.lgs. 28/2010. Le parti in data 27 marzo 2025 depositavano il verbale attestante l'esito negativo della mediazione. La causa
5 con provvedimento del 28 aprile 2025 era trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
In primo luogo, deve essere rilevato che le domande di cui alle lettere A, B, C
e D dell'atto di citazione vertono sul rapporto contrattuale di cui al prelimina- re di compravendita dell'11 marzo 1991, stipulato esclusivamente tra
[...]
e (all. n. 1, atto di citazione). Per que- Parte_4 Parte_1
sta ragione, con riguardo ad esse, preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_2 Parte_5
e nei confronti dei quali, non essendo né parti né
[...] Parte_2
destinatari, ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto non produce effetti.
Rispetto all'eccezione di inammissibilità della domanda principale, in quanto già coperta dal giudicato, deve essere rilevato quanto segue.
Di regola, il rilievo oggettivo del giudicato non è solo una questione di identi- tà o meno tra la domanda oggetto di decisione e quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le domande – anche qualora tra loro diverse – si riferiscono. Va, al riguardo, ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla solu- zione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale co- mune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se – astrattamente – il succes- sivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tuttavia, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che,
6 qualora si tratti di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., proprio in ragio- ne dei dispiegandi effetti negoziali che alla stessa sottendono, debba ritenersi ammissibile la domanda di risoluzione.
Ed, invero, più nello specifico deve sottolinearsi che chi – come nel caso del con l'atto di citazione del 12 giugno 1992 – chieda l'esecuzione CP_1
specifica di un contratto preliminare di compravendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico, se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento risulti dovuto all'atto della stipulazione del definitivo.
In tale ultimo caso, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di acco- glimento della domanda di esecuzione in forma specifica è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto (Cass. civ. n. 8212/2006).
In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932
c.c., come quella emessa dal Tribunale di Messina – sez. Stralcio il 17 luglio
2002, producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del nego- zio, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronun- cia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslati- va al pagamento. Si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallag- matica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi, anche,
7 nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella senten- za o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra circostanza, utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte (Cass. civ. n. 690 del 2006).
Nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene at- tuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sic- ché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del ne- gozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 c.c., del termine per l'adempimento, oppure, costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006, cit.).
Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di acco- glimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimen- to della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il ve- rificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazio- ne essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conse- guenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concor- so dei relativi presupposti - essere fatta valere dalla controparte, come ragio- ne di risoluzione del rapporto o ipso iure o ope iudicis, e, non già, come cau- sa di automatica inefficacia del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 1353
8 c.c. (Cass. n. 10827 del 2001; Cass. civ. n. 25364 del 2006). Le pronunce del- la S.C., d'altra parte, confermano che, anche in caso di sentenza costitutiva, il pagamento del prezzo o della parte residua debba essere imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprie- tà del bene da essa derivante, ma non si occupano delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo in tal guisa posto con la sentenza. Le pre- stazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituisco- no, invece, il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, a prescindere dal fatto che siano stabilite in forma di accertamento, di condan- na o, come nel caso di specie, di condizione di efficacia (Cass. civ. n.
10605/2016). Dunque, nel caso in esame, in considerazione del mancato pa- gamento del prezzo residuo (confermato dal anche in comparsa CP_1
conclusionale, p. 13 “dopo il mancato pagamento del saldo prezzo”), ben si potrebbe pronunciare una sentenza nel merito, volta ad indagare le sorti del rapporto negoziale sinallagmatico conseguenti la sentenza. Tuttavia, stante l'adesione di parte convenuta alla domanda di risoluzione del preliminare, già oggetto della sentenza n. 2027/2002, cui era seguito l'inadempimento del
, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante CP_1
l'assenza di contrasto tra le parti sulle sorti del preliminare. Per l'effetto, il
è legittimato – in considerazione del mancato versamento del residuo Pt_1
del prezzo ordinato anche con sentenza n. 2027/2002 da parte del , CP_1
elemento si ripete non contestato tra le parti – a trattenere la caparra confir- matoria per un importo pari a lire 10.000.000,00.
Tuttavia, la domanda di ripristino dello status quo ante, proposta dal Pt_1
con la memoria di replica del 20 luglio 2025, solo dopo l'adesione di parte
9 convenuta alla domanda, è tardiva e, pertanto, deve essere rigettata. Infatti, la fatiscenza dell'immobile era un elemento ben noto al e non certo so- Pt_1
pravvenuto nel corso del presente giudizio (vedasi produzione documentale atto di citazione all. n. 2, tra le foto prodotte vi sono foto che il asseri- Pt_1
sce essere del 2001). Anzi, si potrebbe dire – stando alle dichiarazioni dell'attore (“dopo la contestazione dei fatti alle signore e al CP_2 CP_13
[...
e dopo estenuanti trattative per eliminare l'insorgere di una controversia, il decise di vendere al , che promise di acquistare, tutto il Pt_1 CP_1
suo fabbricato” p. 1, comparsa conclusionale – che la fatiscenza dello Pt_1
stesso, a seguito dei lavori effettuati, fosse stata proprio il presupposto per la stipula del preliminare oggetto di causa. Tale ricostruzione – contraria a quel- la riportata dal – è corroborata dal fatto che nell'atto di citazione il Pt_1
afferma che nei primi giorni di marzo 1991 venne gravemente danneg- Pt_1
giato e subito dopo demolito il muro portante della casa di sua proprietà. La scrittura privata – volta, come riferito dal ad eliminare l'insorgere di Pt_1
una controversia – è datata 11 marzo 1991; ciò, dunque, consente di desume- re che alla data della scrittura il muro portante fosse già stato demolito. Men- tre, in comparsa conclusionale, il afferma di voler rientrare “nel pos- Pt_1
sesso del suo immobile (ovviamente nelle condizioni in cui, cedendone il possesso con il preliminare, lo aveva consegnato al , non già privo CP_1
Per_ di un muro perimetrale e scoperchiato)” (p. 7, comparsa conclusionale pi). Pertanto, egli avrebbe dovuto formulare sin dall'atto di citazione, o even- tualmente nei termini concessi dalla legge, oltre alla domanda di rilascio dell'immobile, anche la domanda di riduzione in pristino, eventualmente de- positando documentazione che attestasse il nesso di causalità e l'imputabilità
10 dell'evento alle opere edilizie realizzate dal . La domanda, pertan- CP_1
to, in quanto tardiva, deve essere rigettata.
La domanda di restituzione dell'immobile deve essere parimenti rigettata per le ragioni che seguono. La domanda di restituzione, come noto, pur tendendo al medesimo risultato pratico dell'azione di rivendica, ovvero il recupero del- la materiale disponibilità del bene, ha natura e presupposti diversi. Ha natura personale e l'attore che la esperisce non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso. Il presupposto ineludibile per l'esperimento vittorioso di tale azione è, però, la detenzione del bene in capo a terzi: circostanza nel caso di specie rimasta sfornita di prova. Invero, dalla copiosa documentazione fotografica versata in atti dal non emerge che Pt_1
i locali siano stati adibiti a magazzino da alcuno e tanto meno vi è prova di un'occupazione da parte dei convenuti tutti. A ciò si aggiunge che sia la peri- zia di parte del geom. (all. n. 8, atto di citazione), sia la perizia del Per_3
c.t.u. hanno affermato la assoluta inutilizzabilità e precarietà del bene immo- bile;
oltreché, stante l'assenza del muro perimetrale, risulta difficile immagi- nare un'occupazione da parte di alcuno non solo per lo “stato totale di abban- dono, [alle] infiltrazioni atmosferiche, [alla] mancata manutenzione del so- laio” (p. 2, all. 8 atto di citazione), ma anche per le piogge che inevitabilmen- te interessano anche l'interno della struttura. Dunque, rilevato che non sussi- stono elementi che attestino l'occupazione da parte dei convenuti dell'immobile, la domanda di restituzione deve essere rigettata.
Con riferimento alle domande di risarcimento del danno di cui alle lettere F,
G e H (risarcimento per i danni causati all'immobile, risarcimento per il
11 mancato lucro cessante, risarcimento volto a corrispondere i tributi versati dal sull'immobile), preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di le- Pt_1
gittimazione passiva dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali non erano parti del contratto preliminare e non hanno CP_5
svolto alcun ruolo nei lavori di demolizione, effettuati, per stessa affermazio- ne dell'attore e del , da quest'ultimo in via esclusiva. CP_1
Nel merito, le domande sono prescritte e, pertanto, vanno rigettate.
Come già ribadito, la condotta valutata ex art. 2043 c.c. imputata al CP_13
[...
che avrebbe causato un danno ingiusto al di cui alla domanda F) Pt_1
dell'atto di citazione, è collocata temporalmente da parte attrice nel marzo
1991. Con riferimento all'art. 2043 c.c, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenen- do oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. civ. 5913/2000).
Nel caso in esame, pertanto, detta manifestazione, nota alle parti già nel mar- zo 1991, avrebbe potuto essere invocata quale evento dannoso ai fini della vittoriosa proposizione dell'azione di risarcimento del danno entro cinque anni dalla sua verificazione e manifestazione e, dunque, non oltre il marzo
1996.
Allo stesso modo, ma per ragioni diverse, sono parimenti prescritte le do- mande sub G) e sub H), ciò in quanto l'inadempimento da cui sarebbero deri- vati i danni invocati (lucro cessante e somme corrisposte per il versamento dei tributi) è, in questo caso, di natura contrattuale e riconducibile all'art. 1223 c.c., essendo imputabile all'inadempimento del dell'obbligo CP_1
scaturito dal contratto preliminare. Sia i benefici fiscali perduti che le even-
12 tuali utilità patrimoniali, infatti, sottostanno al regime ordinario di prescrizio- ne decennale. Il dies a quo nel caso di specie deve essere considerato a parti- re dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, già nel giugno 1992, momento in cui venne proposto il primo atto di citazione da parte del , la prestazione era esigibile. Dunque, in considerazione CP_1
del fatto che il diritto alla richiesta di risarcimento danni contrattuale si pre- scrive in dieci anni, il termine per la proposizione di dette azioni era già sca- duto alla data del giugno del 2002 e, pertanto, anche queste domande risulta- no prescritte.
Infine, resta da pronunciarsi sulla domanda di cui alla lettera E dell'atto di ci- tazione (“Condannare i contenuti , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
a demolire la parte di loro fabbricato illegittimamente realizzato Parte_2
su un terreno di proprietà ), nonché sulle domande proposte da Pt_1 CP_2
nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. ivi riunito (“accogliere la domanda
[...]
di acquisto della proprietà ex art. 938 c.c. da parte della ricorrente della stri- scia di cm 30 di area comune ricadente su immobile foglio 11, part. 1287 che la c.t.u. ha ritenuto essere occupata dall'immobile ; determinato il va- CP_2
lore della porzione occupata in euro 1.450,00, subordinare l'acquisto della porzione di proprietà di cui al punto 2 al pagamento della somma di euro
2.900,00; determinare i danni in euro 2.000,00 o somma a questa inferiore”), che per connessione vanno trattate insieme.
In primo luogo, stante la rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1
e (versata in atti), deve esserne dichia- Controparte_3 Parte_2
rato il difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che la proprietà dell'immobile è esclusivamente di . Controparte_2
13 Nel merito, la relazione del c.t.u. con riguardo all'occupazione del terreno con il nuovo edificio ha chiarito che “pertanto, alla luce di quanto rilevato, a parere della scrivente il muro di confine originario tra le due proprietà era in comunione, ovvero 30 cm in proprietà del sig. e 30 cm in Parte_1
proprietà dei sigg.ri . Tale muro, come già detto, durante Parte_6
i lavori di realizzazione del nuovo fabbricato, da parte di questi ultimi è stato demolito. Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo avvenuto in presenza delle parti e dall'esame delle tavole relative al progetto reperite presso il
Genio Civile di Messina (tav. denominate “situazione di progetto” ed allega- te alla presente relazione di consulenza) la sottoscritta ha potuto accertare che la nuova costruzione realizzata dai convenuti è stata costruita con una struttura in cemento armato con uno spessore dei muri perimetrali pari a 30 cm. Tale ultimo fabbricato (e che in progetto avrebbe dovuto essere posizio- nato in [...] al vecchio muro distanziato solo da un giunto tecnico), una volta demolito il vecchio muro di confine, è stato posizionato esattamente nella porzione di muro dello stesso in proprietà dei convenuti sigg.ri
[...]
; infatti, a seguito delle misurazioni effettuate, la sottoscritta ha CP_14
rilevato che la facciata esterna del muro perimetrale a confine con la pro- prietà attorea dista esattamente 30 cm dal confine interno in proprietà del medesimo sig. considerato finanche che la canaletta (che misura 30 Pt_1
cm e per come si evince dalle fotografie allegate) non è altro che parte dell'area di sedime su cui sorgeva il vecchio muro. Pertanto, a parere della scrivente si può affermare che, ad eccezione del pilastro di cui meglio infra, il muro perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti è stato dagli stessi costruito su area di loro esclusiva proprietà e senza alcuna occupazio-
14 ne della proprietà attorea” (pp.
6-8 relazione del c.t.u.). Invece, con riguardo al pilastro, il c.t.u. ha precisato che “tale pilastro avrebbe dovuto essere posi- zionato esternamente al muro perimetrale longitudinale del fabbricato di proprietà del sig, invece, lo stesso risulta internamente al suddetto Pt_1
muro longitudinale, oltre la linea di mezzeria e più precisamente nella por- zione dell'area di sedime in proprietà dell'attore sig. nella misura di Pt_1
30 cm x 60 cm. Pertanto, alla luce di quanto appurato, la scrivente ritiene di poter affermare che detto pilastro occupa lo spazio di proprietà per Pt_1
una porzione pari a 30 cm x 60 cm e per una altezza pari a tre elevazioni fuori terra (ovvero l'intera altezza del fabbricato in ditta (
[...]
) e che, pertanto, lo stesso dovrà essere demolito in pari misura” CP_15
(pp. 8-9, relazione del c.t.u.).
Dalla documentazione versata in atti, anche dal c.t.u., in particolare dalla do- cumentazione fotografica, nonché planimetrica, è possibile evincere che lo sconfinamento sulla parte di proprietà è di 30 cm in larghezza e 60 cm Pt_1
in profondità; si tratta, quindi, evidentemente di uno sconfinamento di così lieve entità – rispetto alla costruzione di un palazzo a tre elevazioni – che de- ve riconoscersi la buona fede del costruttore. Nello specifico, infatti, l'art. 938 c.c. si configura quando, nel realizzare una costruzione, si sconfina nel suolo altrui e l'edificio insiste a cavallo tra due fondi (Cass. civ. n.
8748/1997). Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che esclude lo sconfinamento verticale, la buona fede del costruttore è il ragionevole con- vincimento di edificare sul proprio suolo (Cass. civ. n. 2589/1997; Cass. civ.
4427/1986) ed è esclusa quando si sarebbe dovuto, fin dall'inizio, dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. Poiché il proprietario –
15 in questo caso il – non ha proposto opposizione nei tre mesi dall'inizio Pt_1
dei lavori o dalla scoperta di essi, come richiesto dalla norma, il Tribunale, stante la domanda di , può con sentenza costitutiva, sussisten- Controparte_2
do i presupposti di buona fede e mancata contestazione, attribuire la porzione di terreno occupata.
In caso di accessione invertita - che sostanzialmente consiste in una aliena- zione forzosa del suolo occupato - il costruttore beneficiario deve pagare al proprietario del suolo una somma pari al doppio del suo valore venale, salvo risarcimento dei danni (che può ad esempio derivare dal deprezzamento del suolo per minore utilizzabilità edificatoria). L'indennizzo costituisce debito di valore e pertanto occorre tener conto della svalutazione monetaria maturata fino al momento della decisione. Pertanto, in considerazione del valore della porzione di terreno occupata, stimata dal perito di parte, ing. e coe- Per_4
rente con le Quotazioni Immobiliari di cui alla Banca Dati dell'Agenzia delle
Entrate, moltiplicato per il doppio del suo valore, dovrà paga- Controparte_2
re a un importo pari ad euro 2.900,00. Inoltre, in con- Parte_1
siderazione della particolare morfologia dei luoghi, ex art. 1226 c.c. il danno subito dal con la suddetta occupazione può essere li- Parte_1
quidato in misura pari ad euro 700,00, oltre interessi legali in misura pari ad euro 221,14, nonché rivalutazione monetaria per un importo pari ad euro
245,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, nei rapporti tra e e carenti Parte_1 Controparte_3 Parte_2
di legittimazione passiva in tutte le domande svolte dall'attore, devono essere poste a carico di questi, valore fino a euro 26.000,00, parametri minimi stante
16 la modesta complessità delle questioni trattate, aumentati in ragione del nu- mero di parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014.
Le spese di lite, nei rapporti tra e , Parte_7 Controparte_1
stante l'adesione di quest'ultimo alla domanda di risoluzione e l'esito di tutte le altre domande, possono essere integralmente compensate.
Le spese di lite, nei rapporti tra e , relative al Parte_1 Controparte_2
presente procedimento, vanno integralmente compensate, mentre quelle rela- tive al procedimento riunito n. 4895/2021 R.G. vanno poste a carico di
[...]
e devono essere liquidate come da dispositivo scaglione fino ad Parte_8
euro 5.200,00, parametri minimi. Infatti, secondo la S.C. colui che, nella co- struzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo at- tiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, in caso di accoglimento della domanda di accessione invertita, ottiene una pro- nuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice.
Egli, traendo vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposi- zione. Tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccom- benza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della su- perficie occupata, oltre il risarcimento dei danni (Cass. civ. n. 4454/2019).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in soli- do.
PQM
17 Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 90001011/2008 R.G. e nel procedimento ivi riunito n.
4895/2021 R.G., così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_3 [...]
con riferimento a tutte le domande del giudizio;
CP_16
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla risoluzione del preli- minare dell'11 marzo 1991 stipulato tra e Parte_1 [...]
; Controparte_17
3. Per l'effetto, afferma il diritto di a ritenere la Parte_1
caparra di lire 10.000.000 versata al momento del contratto prelimina- re;
4. Rigetta perché tardive le domande di risarcimento del danno;
5. Rigetta perché infondata la domanda di restituzione dell'immobile;
6. In accoglimento della domanda di , trasferisce ex art. Controparte_2
938 c.c. la parte occupata dalla stessa con il pilastro meglio indicato nella c.t.u. e in narrativa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro 2.900,00 Parte_1
quale corrispettivo per il trasferimento della porzione di terreno ed eu- ro 1.166,14 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interes- si legali e rivalutazione monetaria;
7. Rigetta nel resto;
8. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e che liquida in com- Controparte_3 Parte_2
plessivi euro 3.302,00 per compensi professionali, tenuto conto
18 dell'aumento per le parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge;
9. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_9
e relative al presente procedimento;
[...] Controparte_2
10. Condanna alla refusione delle spese di lite del proce- Controparte_2
dimento n. 4895/2021 R.G. in favore di che li- Parte_1
quida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese genera- li nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in soli- do.
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice on.
D.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persone del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 90001011/2008 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 marzo 2025 tra
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RL UM Lo AV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
1. , nato in [...], il 10 aprile Controparte_1
1937, c.f. , C.F._2
2. nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2
, C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, C.F._4
4. nata in [...] il [...], c.f. SNT- Parte_2
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
dell'avv. Filippo Brianni che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 convenuti e nel procedimento al presente riunito iscritto al n. 4895/2021 R.G. vertente tra
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RL UM Lo AV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente avente ad oggetto: appalto ed altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_4
[...
e assumendo quanto segue. Nel Controparte_3 Parte_2
1991, e – figlie di e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
– affidavano a la demolizione e la rico- CP_5 Controparte_1
struzione di un loro vecchio fabbricato sito in Antillo, via Cesare Battisti n.
43. Nel corso dei lavori venne gravemente danneggiato e demolito il muro portante della proprietà dell'attore confinante che decideva, in considerazione della irrimediabile compromissione, di vendere al tutto il fabbrica- CP_1
to. Il prezzo veniva convenuto in lire 40.000.000, con una caparra confirma- toria di lire 10.000.000 versata al momento della stipula del preliminare, mentre l'importo residuo sarebbe stato versato entro il 15 marzo 1992. Stante
2 l'inadempimento del , in data 25 maggio 1992, il comunica- CP_1 Pt_1
va la volontà di recedere dal preliminare e di trattenere la caparra, invitandolo alla restituzione dell'immobile. Il inoltre, rappresentava che, nel 1992, Pt_1
aveva inizio una lunga vicenda giudiziaria conclusasi il 18 giugno 2002 con una sentenza del Tribunale di Messina che trasferiva l'immobile al CP_1
ex art. 2932 c.c. e lo obbligava al pagamento di euro 15.493,71 oltre interessi nei confronti del onerando il della trascrizione della sen- Pt_1 CP_1
tenza. Lamentava, altresì, che nonostante i molteplici solleciti, il CP_1
non dava seguito alla sentenza e non corrispondeva quanto dovuto. Poiché in quel procedimento n. 1863/1992 R.G. era emerso dall'istruttoria che l'immobile avrebbe dovuto essere intestato a chiedeva Parte_2
che fosse dichiarato che e avevano Controparte_1 Parte_2
disatteso l'ordine del Tribunale di Messina di cui alla sentenza n. 2027/2002; che fosse dichiarato risolto il preliminare di compravendita del 1991; che fos- se accertato il diritto del a ritenere la caparra confirmatoria ivi prevista;
Pt_1
che ai convenuti tutti fosse ordinato il rilascio dell'immobile; che fossero condannati alla demolizione della parte di fabbricato realizzata sul fondo del che fossero condannati al risarcimento per i danni patiti dall'immobile Pt_1
a seguito dei lavori, per i danni a titolo di lucro cessante e per le somme ver- sate nel corso degli anni a titolo di imposte sull'immobile non goduto.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, Controparte_1
chiedeva l'estromissione degli altri convenuti dal giudizio perché estranei ai fatti di causa. Deduceva, altresì, che la sentenza n. 2027/2002 resa tra i due aveva accolto la domanda di esecuzione del preliminare proposta dal Pt_3
. Lamentava che le spese dovute per la tassa di registrazione dovessero
[...]
3 essere poste a carico di entrambe le parti. Rilevava che, in considerazione della sentenza emessa già pronunciatasi sulla risoluzione del preliminare, questa domanda fosse coperta dal giudicato e perciò inammissibile. Allo stes- so modo, rilevava, che avendo il giudice rigettato la risoluzione contrattuale –
e al contrario avendo ordinato al la esecuzione del preliminare – anche Pt_1
la perdita delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa fossero imputabi- li esclusivamente al comportamento dell'attore. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata inammissibile la richiesta di risoluzione del preliminare;
che fosse- ro rigettate tutte le domande;
che fossero dichiarate prescritte, oltreché coper- te dal giudicato della sentenza n. 2027/2002, tutte le domande di risarcimen- to.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 CP_6
i quali rappresentavano di non avere alcuna responsabilità ed alcun
[...]
ruolo nella vicenda in questione. Deducevano, infatti, di non essere stati parte né del contratto preliminare, né del successivo giudizio promosso ex art. 2932 c.c.; né la sentenza emessa aveva appurato una loro responsabilità o un loro coinvolgimento a vario titolo. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle do- mande stante il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, e, in subordi- ne, che fosse dichiarata prescritta o infondata ogni domanda di risarcimento dei danni.
All'udienza del 21 ottobre 2011 venivano escussi Controparte_7 [...]
e all'udienza del 06 luglio 2012 veniva CP_8 Controparte_9
escusso , , . All'udienza CP_10 Controparte_11 Controparte_12
del 12 novembre 2014 il procuratore di parte attrice rendeva noto che il pro- prio assistito aveva proposto querela nei confronti del teste Testimone_1
4 do per il reato di falsa testimonianza e nei confronti dei convenuti, del titolare della ditta Novelli e degli operai ivi identificati dai Carabinieri per il reato di frode processuale e di danneggiamento. All'udienza del 23 ottobre 2019 ve- niva disposta c.t.u. per accertare se ci fosse stato uno sconfinamento su pro- prietà Con ordinanza del 18 dicembre 2020, prima, e, successivamen- Pt_1
te, all'udienza del 28 aprile 2021 veniva ordinata l'integrazione della c.t.u..
Stante la necessità di una perizia redatta da un ingegnere strutturista, veniva conferito mandato ad un nuovo c.t.u., il cui mandato veniva poi revocato con ordinanza del 28 marzo 2023 in considerazione degli elevati costi e della complessità dell'approfondimento tecnico. All'udienza del 21 febbraio 2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.
4895/2021 R.G. pendente tra e . In Controparte_2 Parte_1
quel procedimento la con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deduceva di es- CP_2
sere l'unica proprietaria dell'immobile sito in Antillo, via Cesare Battisti n.
43 e di essere confinante con il rudere pericolante ed abbandonato di proprie- tà del Deduceva che nel procedimento in questione era stato escluso lo Pt_1
sconfinamento sul terreno di proprietà ma era stato ipotizzato uno Pt_1
sconfinamento su una porzione comune di terreno. Rilevava che, nell'ipotesi in cui si fosse definitivamente accertato lo sconfinamento nel presente giudi- zio, si sarebbe trattato di un'occupazione in buona fede e ne chiedeva pertan- to l'acquisto della proprietà per la parte di trenta centimetri ex art. 938 c.c., offrendo l'importo di euro 2.900,00 a fronte di un valore stimato pari ad euro
1.450,00. All'udienza del 02 luglio 2024, le parti venivano mandate in me- diazione demandata ex art. 4 d.lgs. 28/2010. Le parti in data 27 marzo 2025 depositavano il verbale attestante l'esito negativo della mediazione. La causa
5 con provvedimento del 28 aprile 2025 era trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
In primo luogo, deve essere rilevato che le domande di cui alle lettere A, B, C
e D dell'atto di citazione vertono sul rapporto contrattuale di cui al prelimina- re di compravendita dell'11 marzo 1991, stipulato esclusivamente tra
[...]
e (all. n. 1, atto di citazione). Per que- Parte_4 Parte_1
sta ragione, con riguardo ad esse, preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_2 Parte_5
e nei confronti dei quali, non essendo né parti né
[...] Parte_2
destinatari, ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto non produce effetti.
Rispetto all'eccezione di inammissibilità della domanda principale, in quanto già coperta dal giudicato, deve essere rilevato quanto segue.
Di regola, il rilievo oggettivo del giudicato non è solo una questione di identi- tà o meno tra la domanda oggetto di decisione e quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le domande – anche qualora tra loro diverse – si riferiscono. Va, al riguardo, ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla solu- zione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale co- mune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se – astrattamente – il succes- sivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tuttavia, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che,
6 qualora si tratti di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., proprio in ragio- ne dei dispiegandi effetti negoziali che alla stessa sottendono, debba ritenersi ammissibile la domanda di risoluzione.
Ed, invero, più nello specifico deve sottolinearsi che chi – come nel caso del con l'atto di citazione del 12 giugno 1992 – chieda l'esecuzione CP_1
specifica di un contratto preliminare di compravendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico, se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento risulti dovuto all'atto della stipulazione del definitivo.
In tale ultimo caso, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di acco- glimento della domanda di esecuzione in forma specifica è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto (Cass. civ. n. 8212/2006).
In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932
c.c., come quella emessa dal Tribunale di Messina – sez. Stralcio il 17 luglio
2002, producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del nego- zio, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronun- cia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslati- va al pagamento. Si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallag- matica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi, anche,
7 nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella senten- za o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra circostanza, utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte (Cass. civ. n. 690 del 2006).
Nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene at- tuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sic- ché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del ne- gozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 c.c., del termine per l'adempimento, oppure, costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006, cit.).
Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di acco- glimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimen- to della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il ve- rificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazio- ne essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conse- guenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concor- so dei relativi presupposti - essere fatta valere dalla controparte, come ragio- ne di risoluzione del rapporto o ipso iure o ope iudicis, e, non già, come cau- sa di automatica inefficacia del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 1353
8 c.c. (Cass. n. 10827 del 2001; Cass. civ. n. 25364 del 2006). Le pronunce del- la S.C., d'altra parte, confermano che, anche in caso di sentenza costitutiva, il pagamento del prezzo o della parte residua debba essere imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprie- tà del bene da essa derivante, ma non si occupano delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo in tal guisa posto con la sentenza. Le pre- stazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituisco- no, invece, il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, a prescindere dal fatto che siano stabilite in forma di accertamento, di condan- na o, come nel caso di specie, di condizione di efficacia (Cass. civ. n.
10605/2016). Dunque, nel caso in esame, in considerazione del mancato pa- gamento del prezzo residuo (confermato dal anche in comparsa CP_1
conclusionale, p. 13 “dopo il mancato pagamento del saldo prezzo”), ben si potrebbe pronunciare una sentenza nel merito, volta ad indagare le sorti del rapporto negoziale sinallagmatico conseguenti la sentenza. Tuttavia, stante l'adesione di parte convenuta alla domanda di risoluzione del preliminare, già oggetto della sentenza n. 2027/2002, cui era seguito l'inadempimento del
, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante CP_1
l'assenza di contrasto tra le parti sulle sorti del preliminare. Per l'effetto, il
è legittimato – in considerazione del mancato versamento del residuo Pt_1
del prezzo ordinato anche con sentenza n. 2027/2002 da parte del , CP_1
elemento si ripete non contestato tra le parti – a trattenere la caparra confir- matoria per un importo pari a lire 10.000.000,00.
Tuttavia, la domanda di ripristino dello status quo ante, proposta dal Pt_1
con la memoria di replica del 20 luglio 2025, solo dopo l'adesione di parte
9 convenuta alla domanda, è tardiva e, pertanto, deve essere rigettata. Infatti, la fatiscenza dell'immobile era un elemento ben noto al e non certo so- Pt_1
pravvenuto nel corso del presente giudizio (vedasi produzione documentale atto di citazione all. n. 2, tra le foto prodotte vi sono foto che il asseri- Pt_1
sce essere del 2001). Anzi, si potrebbe dire – stando alle dichiarazioni dell'attore (“dopo la contestazione dei fatti alle signore e al CP_2 CP_13
[...
e dopo estenuanti trattative per eliminare l'insorgere di una controversia, il decise di vendere al , che promise di acquistare, tutto il Pt_1 CP_1
suo fabbricato” p. 1, comparsa conclusionale – che la fatiscenza dello Pt_1
stesso, a seguito dei lavori effettuati, fosse stata proprio il presupposto per la stipula del preliminare oggetto di causa. Tale ricostruzione – contraria a quel- la riportata dal – è corroborata dal fatto che nell'atto di citazione il Pt_1
afferma che nei primi giorni di marzo 1991 venne gravemente danneg- Pt_1
giato e subito dopo demolito il muro portante della casa di sua proprietà. La scrittura privata – volta, come riferito dal ad eliminare l'insorgere di Pt_1
una controversia – è datata 11 marzo 1991; ciò, dunque, consente di desume- re che alla data della scrittura il muro portante fosse già stato demolito. Men- tre, in comparsa conclusionale, il afferma di voler rientrare “nel pos- Pt_1
sesso del suo immobile (ovviamente nelle condizioni in cui, cedendone il possesso con il preliminare, lo aveva consegnato al , non già privo CP_1
Per_ di un muro perimetrale e scoperchiato)” (p. 7, comparsa conclusionale pi). Pertanto, egli avrebbe dovuto formulare sin dall'atto di citazione, o even- tualmente nei termini concessi dalla legge, oltre alla domanda di rilascio dell'immobile, anche la domanda di riduzione in pristino, eventualmente de- positando documentazione che attestasse il nesso di causalità e l'imputabilità
10 dell'evento alle opere edilizie realizzate dal . La domanda, pertan- CP_1
to, in quanto tardiva, deve essere rigettata.
La domanda di restituzione dell'immobile deve essere parimenti rigettata per le ragioni che seguono. La domanda di restituzione, come noto, pur tendendo al medesimo risultato pratico dell'azione di rivendica, ovvero il recupero del- la materiale disponibilità del bene, ha natura e presupposti diversi. Ha natura personale e l'attore che la esperisce non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso. Il presupposto ineludibile per l'esperimento vittorioso di tale azione è, però, la detenzione del bene in capo a terzi: circostanza nel caso di specie rimasta sfornita di prova. Invero, dalla copiosa documentazione fotografica versata in atti dal non emerge che Pt_1
i locali siano stati adibiti a magazzino da alcuno e tanto meno vi è prova di un'occupazione da parte dei convenuti tutti. A ciò si aggiunge che sia la peri- zia di parte del geom. (all. n. 8, atto di citazione), sia la perizia del Per_3
c.t.u. hanno affermato la assoluta inutilizzabilità e precarietà del bene immo- bile;
oltreché, stante l'assenza del muro perimetrale, risulta difficile immagi- nare un'occupazione da parte di alcuno non solo per lo “stato totale di abban- dono, [alle] infiltrazioni atmosferiche, [alla] mancata manutenzione del so- laio” (p. 2, all. 8 atto di citazione), ma anche per le piogge che inevitabilmen- te interessano anche l'interno della struttura. Dunque, rilevato che non sussi- stono elementi che attestino l'occupazione da parte dei convenuti dell'immobile, la domanda di restituzione deve essere rigettata.
Con riferimento alle domande di risarcimento del danno di cui alle lettere F,
G e H (risarcimento per i danni causati all'immobile, risarcimento per il
11 mancato lucro cessante, risarcimento volto a corrispondere i tributi versati dal sull'immobile), preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di le- Pt_1
gittimazione passiva dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali non erano parti del contratto preliminare e non hanno CP_5
svolto alcun ruolo nei lavori di demolizione, effettuati, per stessa affermazio- ne dell'attore e del , da quest'ultimo in via esclusiva. CP_1
Nel merito, le domande sono prescritte e, pertanto, vanno rigettate.
Come già ribadito, la condotta valutata ex art. 2043 c.c. imputata al CP_13
[...
che avrebbe causato un danno ingiusto al di cui alla domanda F) Pt_1
dell'atto di citazione, è collocata temporalmente da parte attrice nel marzo
1991. Con riferimento all'art. 2043 c.c, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenen- do oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. civ. 5913/2000).
Nel caso in esame, pertanto, detta manifestazione, nota alle parti già nel mar- zo 1991, avrebbe potuto essere invocata quale evento dannoso ai fini della vittoriosa proposizione dell'azione di risarcimento del danno entro cinque anni dalla sua verificazione e manifestazione e, dunque, non oltre il marzo
1996.
Allo stesso modo, ma per ragioni diverse, sono parimenti prescritte le do- mande sub G) e sub H), ciò in quanto l'inadempimento da cui sarebbero deri- vati i danni invocati (lucro cessante e somme corrisposte per il versamento dei tributi) è, in questo caso, di natura contrattuale e riconducibile all'art. 1223 c.c., essendo imputabile all'inadempimento del dell'obbligo CP_1
scaturito dal contratto preliminare. Sia i benefici fiscali perduti che le even-
12 tuali utilità patrimoniali, infatti, sottostanno al regime ordinario di prescrizio- ne decennale. Il dies a quo nel caso di specie deve essere considerato a parti- re dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, già nel giugno 1992, momento in cui venne proposto il primo atto di citazione da parte del , la prestazione era esigibile. Dunque, in considerazione CP_1
del fatto che il diritto alla richiesta di risarcimento danni contrattuale si pre- scrive in dieci anni, il termine per la proposizione di dette azioni era già sca- duto alla data del giugno del 2002 e, pertanto, anche queste domande risulta- no prescritte.
Infine, resta da pronunciarsi sulla domanda di cui alla lettera E dell'atto di ci- tazione (“Condannare i contenuti , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
a demolire la parte di loro fabbricato illegittimamente realizzato Parte_2
su un terreno di proprietà ), nonché sulle domande proposte da Pt_1 CP_2
nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. ivi riunito (“accogliere la domanda
[...]
di acquisto della proprietà ex art. 938 c.c. da parte della ricorrente della stri- scia di cm 30 di area comune ricadente su immobile foglio 11, part. 1287 che la c.t.u. ha ritenuto essere occupata dall'immobile ; determinato il va- CP_2
lore della porzione occupata in euro 1.450,00, subordinare l'acquisto della porzione di proprietà di cui al punto 2 al pagamento della somma di euro
2.900,00; determinare i danni in euro 2.000,00 o somma a questa inferiore”), che per connessione vanno trattate insieme.
In primo luogo, stante la rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1
e (versata in atti), deve esserne dichia- Controparte_3 Parte_2
rato il difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che la proprietà dell'immobile è esclusivamente di . Controparte_2
13 Nel merito, la relazione del c.t.u. con riguardo all'occupazione del terreno con il nuovo edificio ha chiarito che “pertanto, alla luce di quanto rilevato, a parere della scrivente il muro di confine originario tra le due proprietà era in comunione, ovvero 30 cm in proprietà del sig. e 30 cm in Parte_1
proprietà dei sigg.ri . Tale muro, come già detto, durante Parte_6
i lavori di realizzazione del nuovo fabbricato, da parte di questi ultimi è stato demolito. Dai rilievi effettuati durante il sopralluogo avvenuto in presenza delle parti e dall'esame delle tavole relative al progetto reperite presso il
Genio Civile di Messina (tav. denominate “situazione di progetto” ed allega- te alla presente relazione di consulenza) la sottoscritta ha potuto accertare che la nuova costruzione realizzata dai convenuti è stata costruita con una struttura in cemento armato con uno spessore dei muri perimetrali pari a 30 cm. Tale ultimo fabbricato (e che in progetto avrebbe dovuto essere posizio- nato in [...] al vecchio muro distanziato solo da un giunto tecnico), una volta demolito il vecchio muro di confine, è stato posizionato esattamente nella porzione di muro dello stesso in proprietà dei convenuti sigg.ri
[...]
; infatti, a seguito delle misurazioni effettuate, la sottoscritta ha CP_14
rilevato che la facciata esterna del muro perimetrale a confine con la pro- prietà attorea dista esattamente 30 cm dal confine interno in proprietà del medesimo sig. considerato finanche che la canaletta (che misura 30 Pt_1
cm e per come si evince dalle fotografie allegate) non è altro che parte dell'area di sedime su cui sorgeva il vecchio muro. Pertanto, a parere della scrivente si può affermare che, ad eccezione del pilastro di cui meglio infra, il muro perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti è stato dagli stessi costruito su area di loro esclusiva proprietà e senza alcuna occupazio-
14 ne della proprietà attorea” (pp.
6-8 relazione del c.t.u.). Invece, con riguardo al pilastro, il c.t.u. ha precisato che “tale pilastro avrebbe dovuto essere posi- zionato esternamente al muro perimetrale longitudinale del fabbricato di proprietà del sig, invece, lo stesso risulta internamente al suddetto Pt_1
muro longitudinale, oltre la linea di mezzeria e più precisamente nella por- zione dell'area di sedime in proprietà dell'attore sig. nella misura di Pt_1
30 cm x 60 cm. Pertanto, alla luce di quanto appurato, la scrivente ritiene di poter affermare che detto pilastro occupa lo spazio di proprietà per Pt_1
una porzione pari a 30 cm x 60 cm e per una altezza pari a tre elevazioni fuori terra (ovvero l'intera altezza del fabbricato in ditta (
[...]
) e che, pertanto, lo stesso dovrà essere demolito in pari misura” CP_15
(pp. 8-9, relazione del c.t.u.).
Dalla documentazione versata in atti, anche dal c.t.u., in particolare dalla do- cumentazione fotografica, nonché planimetrica, è possibile evincere che lo sconfinamento sulla parte di proprietà è di 30 cm in larghezza e 60 cm Pt_1
in profondità; si tratta, quindi, evidentemente di uno sconfinamento di così lieve entità – rispetto alla costruzione di un palazzo a tre elevazioni – che de- ve riconoscersi la buona fede del costruttore. Nello specifico, infatti, l'art. 938 c.c. si configura quando, nel realizzare una costruzione, si sconfina nel suolo altrui e l'edificio insiste a cavallo tra due fondi (Cass. civ. n.
8748/1997). Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che esclude lo sconfinamento verticale, la buona fede del costruttore è il ragionevole con- vincimento di edificare sul proprio suolo (Cass. civ. n. 2589/1997; Cass. civ.
4427/1986) ed è esclusa quando si sarebbe dovuto, fin dall'inizio, dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. Poiché il proprietario –
15 in questo caso il – non ha proposto opposizione nei tre mesi dall'inizio Pt_1
dei lavori o dalla scoperta di essi, come richiesto dalla norma, il Tribunale, stante la domanda di , può con sentenza costitutiva, sussisten- Controparte_2
do i presupposti di buona fede e mancata contestazione, attribuire la porzione di terreno occupata.
In caso di accessione invertita - che sostanzialmente consiste in una aliena- zione forzosa del suolo occupato - il costruttore beneficiario deve pagare al proprietario del suolo una somma pari al doppio del suo valore venale, salvo risarcimento dei danni (che può ad esempio derivare dal deprezzamento del suolo per minore utilizzabilità edificatoria). L'indennizzo costituisce debito di valore e pertanto occorre tener conto della svalutazione monetaria maturata fino al momento della decisione. Pertanto, in considerazione del valore della porzione di terreno occupata, stimata dal perito di parte, ing. e coe- Per_4
rente con le Quotazioni Immobiliari di cui alla Banca Dati dell'Agenzia delle
Entrate, moltiplicato per il doppio del suo valore, dovrà paga- Controparte_2
re a un importo pari ad euro 2.900,00. Inoltre, in con- Parte_1
siderazione della particolare morfologia dei luoghi, ex art. 1226 c.c. il danno subito dal con la suddetta occupazione può essere li- Parte_1
quidato in misura pari ad euro 700,00, oltre interessi legali in misura pari ad euro 221,14, nonché rivalutazione monetaria per un importo pari ad euro
245,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, nei rapporti tra e e carenti Parte_1 Controparte_3 Parte_2
di legittimazione passiva in tutte le domande svolte dall'attore, devono essere poste a carico di questi, valore fino a euro 26.000,00, parametri minimi stante
16 la modesta complessità delle questioni trattate, aumentati in ragione del nu- mero di parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014.
Le spese di lite, nei rapporti tra e , Parte_7 Controparte_1
stante l'adesione di quest'ultimo alla domanda di risoluzione e l'esito di tutte le altre domande, possono essere integralmente compensate.
Le spese di lite, nei rapporti tra e , relative al Parte_1 Controparte_2
presente procedimento, vanno integralmente compensate, mentre quelle rela- tive al procedimento riunito n. 4895/2021 R.G. vanno poste a carico di
[...]
e devono essere liquidate come da dispositivo scaglione fino ad Parte_8
euro 5.200,00, parametri minimi. Infatti, secondo la S.C. colui che, nella co- struzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo at- tiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, in caso di accoglimento della domanda di accessione invertita, ottiene una pro- nuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice.
Egli, traendo vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposi- zione. Tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccom- benza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della su- perficie occupata, oltre il risarcimento dei danni (Cass. civ. n. 4454/2019).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in soli- do.
PQM
17 Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 90001011/2008 R.G. e nel procedimento ivi riunito n.
4895/2021 R.G., così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_3 [...]
con riferimento a tutte le domande del giudizio;
CP_16
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla risoluzione del preli- minare dell'11 marzo 1991 stipulato tra e Parte_1 [...]
; Controparte_17
3. Per l'effetto, afferma il diritto di a ritenere la Parte_1
caparra di lire 10.000.000 versata al momento del contratto prelimina- re;
4. Rigetta perché tardive le domande di risarcimento del danno;
5. Rigetta perché infondata la domanda di restituzione dell'immobile;
6. In accoglimento della domanda di , trasferisce ex art. Controparte_2
938 c.c. la parte occupata dalla stessa con il pilastro meglio indicato nella c.t.u. e in narrativa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro 2.900,00 Parte_1
quale corrispettivo per il trasferimento della porzione di terreno ed eu- ro 1.166,14 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interes- si legali e rivalutazione monetaria;
7. Rigetta nel resto;
8. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e che liquida in com- Controparte_3 Parte_2
plessivi euro 3.302,00 per compensi professionali, tenuto conto
18 dell'aumento per le parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge;
9. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_9
e relative al presente procedimento;
[...] Controparte_2
10. Condanna alla refusione delle spese di lite del proce- Controparte_2
dimento n. 4895/2021 R.G. in favore di che li- Parte_1
quida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese genera- li nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in soli- do.
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice on.
D.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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