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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4203/2021 R.G. tra:
( c.f. ) ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Baldassarre;
attrice contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Durante;
convenuta oggetto: azione di adempimento;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma
17, legge 69/2009.
premesso di aver stipulato con atto per Notaio del 4 luglio 2019 Parte_1 Per_1
rep.31549 contratto di compravendita di una zona di suolo edificatorio sita nel Comune di
Cellino San Marco alla località Damanzi, al pattuito prezzo di € 55.000,00, interamente pagato, ha convenuto in giudizio la venditrice , chiedendo che, previa Controparte_1
dichiarazione dell'inadempimento di quest'ultima all'obbligo assunto nell'art. 6 del prefato contratto, la stessa sia condannata a provvedere a liberare immediatamente l'immobile compravenduto, a sua cura e spese, dall'ipoteca giudiziale iscritta a Brindisi il 2 febbraio
2016 al n. 1461 reg. gen. ed al n. 150 reg. part. in favore di e contro CP_2 [...]
, nonché al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
1 A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, benchè fossero ormai decorsi i dodici mesi dalla stipula del contratto di compravendita, entro il quale la venditrice a norma della menzionata clausola contrattuale ( art. 6 ), si era impegnata a liberare l'immobile dall'ipoteca iscritta su due noni della proprietà indivisa a garanzia di un debito di suo fratello, e nonostante i reiterati solleciti ad adempiere a siffatta Controparte_3
obbligazione, l'odierna convenuta non vi aveva provveduto, così creandole un grave nocumento, non solo per aver disatteso un suo preciso obbligo contrattuale, ma anche perché, avendo depositato presso l'U.T.C. di Cellino San Marco un progetto finalizzato ad ottenere un permesso a costruire un fabbricato per civile abitazione, aveva la necessità di richiedere un mutuo che le consentisse di ottenere la liquidità necessaria per la costruzione, il quale non sarebbe stato concesso in presenza della iscrizione della formalità in questione.
Nella memoria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c. ( anticipata nelle note depositate il 10.3.2022 in vista dell'udienza di prima comparizione celebratasi nella forma della trattazione scritta ),
l'attrice ha formulato istanza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. affinchè le venga riconosciuta una somma di denaro a carico della convenuta per ogni violazione ed inosservanza successiva al provvedimento di condanna all'adempimento e chiedendo che venga fissata la somma di € 50,00, o comunque quella ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del comando giudiziale reso all'esito della lite.
Costituitasi in giudizio sia pur tardivamente, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite, eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la natura infungibile dell'obbligazione della quale era stato chiesto l'adempimento, alla quale avrebbe potuto provvedervi direttamente, salvo richiedere il rimborso di quanto anticipato.
La convenuta, premettendo che l'iscrizione ipotecaria gravante sul bene compravenduto non
è pregiudizievole, non impedendo la circolazione del bene, come precisato nello stesso atto di acquisto, nel quale era stato specificato che “….A tal proposito la parte venditrice espressamente assicura e garantisce la parte acquirente che tale formalità non è pregiudizievole attesa la provenienza dell'immobile in oggetto in forza di successione testamentaria indicata esclusivamente in proprio favore…”, ha comunque dedotto che, a seguito della diffida e messa in mora del 13.19.21, intimatale dalla si era attivata per Pt_1 procedere alla cancellazione dell'ipoteca contattando gli eredi del creditore e chiedendo alla odierna attrice di soprassedere all'avvio di iniziative giudiziarie, la quale invece, introducendo il presente giudizio, avrebbe abusato del diritto il cui esercizio dovrebbe essere ritenuto privo di tutela se non addirittura illecito.
2 La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È rimasto tra le parti incontestato che l'obbligazione assunta nel contratto di compravendita del 4 luglio 2019, inerente la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile che ne era oggetto è rimasta inadempiuta da parte della venditrice la quale, Controparte_1
costituendosi in giudizio, senza negarlo e senza addurre valide giustificazioni in merito, si è limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire nell'attrice ed a censurare il comportamento dell'attrice nei termini sopra riportati, precisando di essersi attivata, dopo avere ricevuto la diffida ad adempiere da parte di quest'ultima, senza fornire ulteriori elementi che potessero in qualche modo spiegare l'inadempimento, quale, ad esempio il rifiuto del creditore a prestare il necessario assenso.
Si osserva che è infondato l'assunto di parte convenuta secondo il quale l'attrice sarebbe priva di interesse ad agire, atteso che per orientamento consolidato nella giurisprudenza della
S.C., la legittimazione ad agire per la cancellazione dell'ipoteca appartiene “a chiunque vi abbia interesse” (Cass. 20851/2014; Cass 10682/1998), atteso che l'art 2882 c.c. richiede solo il consenso delle parti interessate ed, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione, non comporta il difetto di interesse in colui che, pur, avendone la legittimazione, non intenda avvalersene.
I due concetti infatti sono del tutto diversi, consistendo l'interesse ad agire nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, mentre la legittimazione ad ottenere quel risultato ne è la conseguenza.
Nel caso in esame non v'è dubbio che l'attrice abbia interesse ad agire per ottenere l'adempimento di una obbligazione peraltro specificamente assunta dalla venditrice nei suoi confronti, dal momento che il permanere della iscrizione ipotecaria costituisce un pregiudizio per il proprietario del bene, sia perché determina un intralcio alla sua libera commerciabilità, sia perché costituisce un ostacolo, come, in particolare allegato da parte attrice all'ottenimento di un mutuo garantito da ipoteca, sia perché lo espone ad esecuzione forzata su quel bene da parte del creditore iscritto.
Neppure sussiste l'abuso del diritto da parte dell'attrice, la quale non era tenuta a
“soprassedere dall'avvio di defaticanti azioni giudiziarie”, come richiestole dalla odierna convenuta ed, anzi, non aveva alternative a fronte dell'inerzia della venditrice, che peraltro, si protrae ancora, nonostante la pendenza del presente giudizio.
3 In tali presupposti, accertato l'inadempimento della convenuta alla obbligazione assunta nell'art. 6 del contratto di compravendita in esame, ne va disposta la condanna a provvedere alla cancellazione della formalità iscritta sul bene che ne fu oggetto.
Va infine dichiarata ammissibile l'istanza formulata a norma dell'art.614-bis c.p.c. da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c..
Premesso che il prevalente orientamento sembra sottrarre la condanna alla misura coercitiva,
a preclusioni processuali e può essere avanzata in qualsiasi stato e grado del procedimento ( deponendo in tal senso la natura meramente accessoria dello strumento rispetto alla pronuncia di condanna principale, non trattandosi di una domanda in senso proprio ma della
“mera richiesta di un provvedimento di rito”), nel caso di specie, come detto, l'istanza è stata proposta in sede di precisazione della domanda e dunque, non travalicando tale domanda il thema decidendum, ma costituendo una mera emendatio libelli per l'ipotesi di futura non ottemperanza di un obbligo di fare infungibile fissato nella emananda sentenza, l'istanza volta alla fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, va senz'altro ritenuta ammissibile oltre che fondata.
Tenuto conto del valore dell'immobile sul quale l'ipoteca risulta iscritta, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento e del danno prevedibile dal perdurare dell'inadempimento, appare congruo liquidare a norma dell'art.614-bis c.p.c. in €.30,00 giornaliere, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal terzo mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa, con l'applicazione dei parametri medi del DM 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inadempimento di CP_1
all'obbligo assunto nell'art. 6 del contratto di compravendita a rogito del
[...]
Notaio el 4 luglio 2019 rep.31549; Per_1
2. per l'effetto, condanna a provvedere immediatamente alla Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a Brindisi il 2 febbraio 2016 al n. 1461
4 reg. gen. ed al n. 150 reg. part. in favore di e contro CP_2 CP_3
sull'immobile sito in Cellino San Marco località Damanzi censito in parte al
[...]
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 28, p.lla 23 ed in parte al Catasto Fabbricati al foglio 28, p.lla 812;
3. determina, a norma dell'art.614-bis, in €.30,00 giornaliere, la somma di denaro dovuta da in favore di per ogni giorno di ritardo Controparte_1 Parte_1
nell'esecuzione dell'obbligo di cui al punto 2), con decorrenza dal terzo mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4. condanna, infine, alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1
di che si liquidano in € 560,96 per spese esenti ed € 5.810,00 per Parte_1
compenso, oltre 15% per R.S.G., CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Brindisi in data 08/03/2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco
Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta
Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.
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