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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/05/2025 da
1) Parte_1 nato/a OT di IV (TV) il 01.05.1979 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. (c.f.: ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gaia Franchin del Foro di Treviso presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a ON (GO) il 07.05.1981 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. (c.f.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Melissa Lucia Tricarico presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
(c.f.: ) nato il [...] a [...]; Persona_1 C.F._3
(c.f.: ) nato il [...] a [...]; Persona_2 C.F._4
Entrambi cittadini italiani.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.5.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e verranno affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2
a entrambi i genitori, con residenza e prevalente collocazione presso la madre;
2. La casa familiare viene assegnata alla sig.ra che ivi risiederà con i figli, con tutti gli Per_1 arredi e i corredi, la quale si accollerà integralmente le relative spese ordinarie e utenze;
3. il Sig. si trasferirà in una nuova abitazione, in accordo con la GN , a partire Per_1 Per_1 dal 5 maggio 2025;
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori stabiliscono quindi che essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
Per_1 Per_2
5. Il padre vedrà e terrà con sé e anche tutti i giorni, previo accordo con la madre. Per_1 Per_2
Tale regime di visita resterà in vigore per sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale, per consentire, con gradualità, che i figli minori si abituino all'assenza della madre. Decorso il termine dei sei mesi, il padre potrà vedere i figli e una notte in settimana (indicativamente il Per_1 Per_2 mercoledì), e i weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Decorso un anno dalla data dell'udienza presidenziale, il padre potrà vedere i figli e una notte in settimana Per_1 Per_2
(indicativamente il mercoledì), e i weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera.
La sig.ra si dichiara disponibile a favorire i contatti e la frequentazione padre – figlio Per_1 anche al di fuori dei tempi previsti, come avviene tutt'ora, essendo il padre molto presente nel menage familiare e nella gestione e/o accompagnamento dei figli.
6. A partire dal 1.1.2026, durante le vacanze natalizie, e trascorreranno la Vigilia di Per_1 Per_2
Natale sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre, nel rispetto delle tradizioni familiari, per quanto riguarda il restante periodo, si dividerà come segue (26 - 31 dicembre con un genitore, 1 - 6 gennaio con l'altro) alternandoli annualmente.
7. Per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno divise alternando annualmente il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo tra i genitori;
8. tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno alternate annualmente tra i genitori;
9. Durante le vacanze estive, e staranno con il padre tre settimane, anche non Per_1 Per_2 consecutive. I singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
10. Il sig. , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e , verserà Per_1 Per_1 Per_2 mensilmente alla madre un assegno di € 1.500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT;
11. Oltre a ciò, il sig. contribuirà nella misura del 70% alle spese straordinarie per i figli Per_1
e , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, da intendersi ivi riportato Per_1 Per_2
e trascritto.
12. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai