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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°1050 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 25 febbraio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione V° Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°1050 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_3
, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Condipodero C.F._2
Marchetta, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E cf. Controparte_1
col ministero dell'Avv.to Dario Greco, che la rappresenta e difende P.IVA_1 giusta procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
25 febbraio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. L'opposizione dei sig.ri e – avverso il Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n°5408/2021, contenente l'ingiunzione a pagare in solido, la prima quale titolare della ditta il secondo Parte_2 quale soggetto avallante (sino alla concorrenza di € 46.080,00), l'importo di €
49.100,54 (oltre interessi e spese), pari al debito per rate scadute e non pagate derivante dal contratto di mutuo chirografario perfezionato con scrittura privata del 20.12.2007 e concesso da a (n.q.) – è Controparte_2 Parte_2 infondata.
2. L'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta è superata dalla documentale circostanza (v. contratto di cui al doc. 4 fasc. opposta) che il finanziamento in favore della sig.ra è stato concesso a gravare sul fondo Pt_2 regionale per il commercio di cui alla L.R. n. 32/2000 (art. 60), la cui gestione, affidata originariamente a è stata poi trasferita a Controparte_2 Controparte_3
(con D.D.G. n. 2931/1 dell'8/08/2012 dell'Assessorato alle Attività Produttive;
[...]
v. anche art. 61 L.R. n. 17/2004).
Quanto alla preesistenza di un titolo esecutivo in favore di CP_2 costituito da una cambiale in bianco rilasciata a tenore dell'art. 4 del contratto inter partes, mai restituita, è agevole annotare che il patto convenzionale contenuto nel predetto articolo prevedeva: “Inoltre, la “Impresa Finanziata e “l'Avallante” si impegnano, ora per allora, antecedentemente allo scadere del primo e del secondo triennio (a far tempo dalla data odierna) a rinnovare il predetto pagherò diretto in bianco;
del pari assume impegno a rilasciare nuova cambiale in bianco tutte le volte che la “Banca concessionaria” lo richieda, avendo proceduto al riempimento dell'effetto cambiario come sopra rilasciato sempre che, s'intende, la
“Banca concessionaria” stessa non ritenga di risolvere il presente contratto”; da ciò ricavandosi la durata temporanea del primo e unico titolo di credito rilasciato dalla (e Pt_2 prodotto in copia al doc. 9 fasc. opposta), datato 20.12.2007, a oggi scaduto e non risultato rinnovato in violazione della regola contrattuale.
3. In conclusione, prodotto dal creditore il titolo alla base del suo vanto e allegato l'inadempimento del debitore, che non ha provato il fatto impeditivo o estintivo, la domanda degli opponenti deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai canoni stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014
(parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n°5408/202, che per l'effetto si conferma;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°1050 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 25 febbraio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione V° Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°1050 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_3
, col ministero dell'Avv.to Giuseppe Condipodero C.F._2
Marchetta, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E cf. Controparte_1
col ministero dell'Avv.to Dario Greco, che la rappresenta e difende P.IVA_1 giusta procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
25 febbraio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. L'opposizione dei sig.ri e – avverso il Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n°5408/2021, contenente l'ingiunzione a pagare in solido, la prima quale titolare della ditta il secondo Parte_2 quale soggetto avallante (sino alla concorrenza di € 46.080,00), l'importo di €
49.100,54 (oltre interessi e spese), pari al debito per rate scadute e non pagate derivante dal contratto di mutuo chirografario perfezionato con scrittura privata del 20.12.2007 e concesso da a (n.q.) – è Controparte_2 Parte_2 infondata.
2. L'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta è superata dalla documentale circostanza (v. contratto di cui al doc. 4 fasc. opposta) che il finanziamento in favore della sig.ra è stato concesso a gravare sul fondo Pt_2 regionale per il commercio di cui alla L.R. n. 32/2000 (art. 60), la cui gestione, affidata originariamente a è stata poi trasferita a Controparte_2 Controparte_3
(con D.D.G. n. 2931/1 dell'8/08/2012 dell'Assessorato alle Attività Produttive;
[...]
v. anche art. 61 L.R. n. 17/2004).
Quanto alla preesistenza di un titolo esecutivo in favore di CP_2 costituito da una cambiale in bianco rilasciata a tenore dell'art. 4 del contratto inter partes, mai restituita, è agevole annotare che il patto convenzionale contenuto nel predetto articolo prevedeva: “Inoltre, la “Impresa Finanziata e “l'Avallante” si impegnano, ora per allora, antecedentemente allo scadere del primo e del secondo triennio (a far tempo dalla data odierna) a rinnovare il predetto pagherò diretto in bianco;
del pari assume impegno a rilasciare nuova cambiale in bianco tutte le volte che la “Banca concessionaria” lo richieda, avendo proceduto al riempimento dell'effetto cambiario come sopra rilasciato sempre che, s'intende, la
“Banca concessionaria” stessa non ritenga di risolvere il presente contratto”; da ciò ricavandosi la durata temporanea del primo e unico titolo di credito rilasciato dalla (e Pt_2 prodotto in copia al doc. 9 fasc. opposta), datato 20.12.2007, a oggi scaduto e non risultato rinnovato in violazione della regola contrattuale.
3. In conclusione, prodotto dal creditore il titolo alla base del suo vanto e allegato l'inadempimento del debitore, che non ha provato il fatto impeditivo o estintivo, la domanda degli opponenti deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai canoni stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014
(parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n°5408/202, che per l'effetto si conferma;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi