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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1478 del R.G. anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Tridico;
ATTORE
E
, in Crucoli Fraz. Torretta, al Viale Kennedy;
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: proprietà.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere proprietario di due appartamenti siti in Crucoli Parte_1
Torretta al viale J.F. Kennedy snc, facenti parte del fabbricato costituente il Condominio denominato;
che, stante la propria necessità di ottenere Controparte_1
l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas, ha più volte richiesto all'amministratore del condominio di essere autorizzato ad installare i tubi per la condotta del gas sulla facciata del fabbricato condominiale, senza tuttavia ricevere formale riscontro;
che, pertanto, ha incaricato un professionista di redigere un relazione tecnica descrittiva dell'intervento da porre in essere, contenente l'indicazione del percorso della conduttura, della qualità dei materiali e della normativa che regolamenta la materia;
che, dopo aver promosso il procedimento di mediazione, si è tenuta in data 03.08.2023 l'assemblea di condominio, in occasione della quale è stata ribadita l'opposizione all'installazione sulla
1 facciata condominiale dei tubi di condotta del gas all'appartamento del ricorrente, senza motivazione del diniego – ha evocato in giudizio il condominio, chiedendo: “1) accertare
e dichiarare che il ricorrente, in virtù del combinato disposto delle norme di cui agli artt.
1139 e 1102 c.c., è titolare del diritto di pari uso delle parti comuni del fabbricato condominiale;
2) accertare e dichiarare che in virtù di tale generale diritto il ricorrente ha diritto ad installare - lungo la recinzione perimetrale del (lato mare), nel CP_1 sottosuolo del cortile e sulla facciata del fabbricato (lato CP_2 CP_2 mare), seguendo le indicazioni contenute nella relazione tecnica progettuale allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed il percorso visivamente rappresentato nelle fotografie allo stesso allegate - la tubatura necessaria per collegare l'immobile di sua proprietà esclusiva, sito al secondo piano del , alla rete comunale di distribuzione del CP_1 gas, il cui punto di consegna più prossimo al si trova all'esterno della CP_1 recinzione del cortile condominiale (lato mare); per l'effetto, 3) condannare parte resistente a sopportare l'esecuzione di tale opera;
4) condannare parte resistente –
, C.F. , in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, dott. domiciliato in Luzzi (87040), contrada Pezza La Controparte_3
Rosa n. 15 - alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore del ricorrente”.
Il Condominio – regolarmente evocato in giudizio, con notifica eseguita il 14.12.2023 in persona dell'amministratore in carica a tale data – non si è costituito in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Come osservato in corso di causa con ordinanza del 09.08.2024, in materia di utilizzo di parti comuni dell'edificio da parte del singolo condomino, trovano applicazione gli artt.
1102, 1120 e 1122 c.c..
Infatti, l'art. 1120, secondo comma, c.c., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico, è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all'art. 1102 c.c., dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell'intervento con i limiti derivanti dall'art. 1102 c.c., anche il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c.
(“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”), alla luce del
2 necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l'art. 1102, l'art. 1120 e, ove si tratti di interventi sulle pari esclusive, con l'art. 1122 c.c. (Cass. n. 917/2024).
Per tali ragioni si è ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la compatibilità dell'impianto di adduzione gas metano per l'abitazione del ricorrente, posta al secondo piano del fabbricato, con la normativa in materia, di modo che, laddove sia necessario il passaggio delle condutture sulla facciata condominiale o comunque sia necessario il coinvolgimento di beni condominiali, l'opera non rechi danno alle parti comuni, né pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non alteri il decoro architettonico dell'edificio, non alteri la destinazione d'uso delle cose comuni e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il Ctu nominato – dopo aver eseguito il sopralluogo e svolto scrupolose indagini – ha concluso nel senso di ritenere che il percorso individuato dall'Ing. Persona_1
(tecnico incaricato dal ricorrente, che ha redatto la relazione di parte prodotta in atti) è compatibile con le buone prassi e la normativa vigente in materia, che raccomandano la posa delle tubazioni del gas preferibilmente all'esterno dell'edificio (ad esempio cortili, pareti perimetrali, muri di cinta, ecc.) limitando quanto più possibile il percorso all'interno dei locali e garantendo comunque l'accessibilità per eventuali ispezioni e/o manutenzioni.
Ciò posto, secondo il Ctu, il percorso individuato dall'Ing. costituisce il migliore Per_1 percorso possibile per la tubazione di adduzione del gas agli appartamenti del ricorrente.
Per contro il percorso alternativo proposto dall'assemblea condominiale del 3.08.2023 – che prevede il passaggio dal lato nord del condominio – non è proponibile, implicando il passaggio su proprietà privata.
Al contempo, il Ctu ha accertato che il percorso individuato dall'Ing. non reca Per_1 danno alle parti comuni, né pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non altera il decoro architettonico dell'edificio, non altera la destinazione d'uso delle cose comuni e non impedisce agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu possono essere integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste integralmente a carico del convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dal ricorrente.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
- dichiara il diritto del ricorrente di realizzare la tubatura necessaria a collegare l'immobile di sua proprietà esclusiva, sito al secondo piano del fabbricato condominiale, alla rete comunale di distribuzione del gas, secondo il progetto di cui alla relazione tecnica del
03.04.2023 a firma dell'Ing. , allegata al ricorso, condannando il Controparte_4 convenuto a non frapporre ostacoli all'esecuzione di tali opere;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge;
- pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, integralmente a carico del convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dal ricorrente.
Così deciso in Crotone, li 16.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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