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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3557/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g. 3557/2020, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata al Viale Vittorio Veneto, Parte_1 C.F._1
n.79-81 in San Nicandro CO (FG) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marinacci, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. ) elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2
Gramsci, n.71 in San Nicandro CO (FG), presso lo studio dell'Avv. Sante Murano, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti RESISTENTE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 07.7.2020 , chiedendo la separazione con addebito della Parte_1 stessa al resistente, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
06.7.1969 e che dall'unione sono nati quattro figli: (n.to il 19.5.1970), (n.to il Per_1 Per_2
27.02.1974), (n.to il 01.02.1981) e (n.to il 18.9.1986); che lei risiede ancora presso la Per_3 Per_4 casa coniugale, di proprietà del resistente;
che, secondo la sua tesi, dal 2009 il avrebbe CP_1 abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno;
che lei è titolare di assegno sociale;
che da tempo i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e che non vi è alcuna possibilità di ricostituirla. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al resistente, e l'assegnazione della casa coniugale.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito deducendo: che la crisi Controparte_1 coniugale è iniziata prima che lasciasse la casa coniugale, vista l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e sentimentale;
che lui è titolare di una pensione mensile di circa € 600,00; che entrambi le parti hanno conseguito una piena autonomia economica e finanziaria. Pertanto, il resistente non si è opposto alla domanda di separazione e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, invece, opponendosi alla domanda di addebito. Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti al 19.01.2021, successivamente rinviata fino al 07.7.2021. In tale udienza il Presidente ha nominato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 27.10.2021, con concessione dei relativi termini alle parti, successivamente rinviata fino al 17.4.2023. All'udienza del 17.4.2023, costituite regolarmente entrambe le parti e avendo prospettato la possibilità di un bonario componimento, il Giudice ha rinviato, al fine di verificarne l'esito, all'udienza del 13.9.2023, rinviata fino all'udienza del 06.12.2023. In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 12.6.2024, all'esito della quale ha formulato una proposta conciliativa e rinviato all'udienza del 18.12.2024. Con memoria ex art. 183 co 6 n.1) il resistente, affermando che i figli sono maggiorenni, da tempo economicamente autosufficienti e non conviventi più nella casa coniugale, avendo formato un proprio nucleo familiare, si è opposto all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ferme le altre difese già esperite. Contestualmente, il resistente ha chiesto la “conseguente assegnazione e/o restituzione” della casa coniugale di sua proprietà esclusiva. All'udienza del 18.12.2024 il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 1) Sulla pronuncia di separazione. Le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale. La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione, le difese e argomentazioni svolte dalle parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti. Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
pagina 2 di 6 2) Sulla domanda di addebito della separazione. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione nei confronti di CP_1
, sulla circostanza che quest'ultimo abbia abbandonato la casa familiare dal 2009. Il
[...] resistente si oppone, affermando che la crisi coniugale, oramai irreversibile, era precedente a quando lui ha lasciato la casa coniugale. L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Il Giudice, al fine della dichiarazione di addebito, deve tener conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta. Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021). Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015). Orbene, nel caso di specie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è generica e probatoriamente non circostanziata. La circostanza, affermata dal resistente, che la crisi coniugale sia stata anteriore e di tale gravità tale da non permettere di proseguire la vita coniugale, tanto da portarlo ad allontanarsi dalla casa coniugale è rimasta incontestata tra le parti (cfr. comparsa di costituzione e risposta “costituisce una circostanza incontestata che la crisi coniugale abbia, anni addietro, raggiunto una gravità tale da escludere qualsivoglia ragionevole previsione e possibilità di ricostruzione della comunione di intenti e sentimenti tale da persuadere il signor a maturare la decisione di interrompere il Controparte_1 consorzio coniugale”). Infatti, è la stessa ricorrente ad affermare che la crisi coniugale è risalente nel tempo, non intrattenendo più alcun rapporto con il resistente (cfr. ricorso “da tempo quindi i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale”). Conferma di ciò si rintraccia nella circostanza che solo circa 10 anni dopo l'”abbandono” della casa coniugale del resistente del 2009, la ricorrente ha presentato domanda di separazione e di addebito, mentre, oramai, come visto, la dissoluzione del matrimonio si era già verificata perché la comunione di intenti tra i coniugi, ormai, era venuta meno. Quindi, l'”abbandono” della casa coniugale del resistente non è stata la causa della dissoluzione del matrimonio, ma, piuttosto, una conseguenza della crisi matrimoniale, irreversibile e già ampiamente in atto, dovuta al venire meno della comunione di intenti tra i coniugi. Tale ultima circostanza può sicuramente fondare una pronuncia di separazione, ma non, anche, quella di addebito della stessa. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 3 di 6 3) Sull'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, perché da una parte abita nella stessa fin dal momento del matrimonio e dall'altra non ha un reddito che le permetterebbe di trovare altra soluzione abitativa. Il resistente, che originariamente non si era opposto all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1) ha affermato che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, perché, oramai, i figli sono tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e hanno costituito propri nuclei familiari, non abitando più nella casa coniugale. Con la medesima memoria il ricorrente ha chiesto anche “l'assegnazione e/o restituzione al sig.
”. Controparte_1
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico. Si rammenta, infatti, come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n. 20452/2022). Si deve aggiungere che l'assegnazione della casa coniugale a favore del coniuge, anche se più debole, non è una componente in natura dell'assegno di mantenimento, ma è subordinata solo all'interesse dei figli (vedi Cass. Civ. n.18603/2021 “l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli”; vedi anche Cass. civ. n.32231/2018; Cass. civ. n.21334/2013). Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che i quattro figli della coppia siano tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e che abbiano costituito propri nuclei familiari, non vivendo più nella casa familiare. In tal senso, per quanto innanzi detto, non colgono nel segno le motivazioni addotte dalla ricorrente circa la circostanza che lei abiti nell'abitazione coniugale fin dal momento del matrimonio e che non abbia redditi che le consentirebbero di reperire altra abitazione. Infine, parimenti, non rileva la circostanza che il resistente si era detto in un primo momento disponibile all'assegnazione della casa coniugale, in quanto è la parte che intende far valere un proprio diritto in giudizio a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per gli stessi motivi la domanda proposta dal resistente di assegnazione della casa coniugale non può trovare accoglimento. Infatti, come si è già ampiamente detto e come affermato, anche, dallo stesso resistente, l'assegnazione della casa coniugale è misura subordinata e a tutela della presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. Il ricorrente stesso ha affermato che tutti i quattro figli orami sono maggiorenni, economicamente indipendenti e che hanno costituito un proprio nucleo familiare. pagina 4 di 6 Per tutti tali motivi, la casa coniugale non può essere assegnata alla ricorrente e nemmeno al resistente e seguirà le regole dell'ordinario regime civilistico.
4) Sulla restituzione della casa coniugale. Il resistente ha chiesto “assegnazione e/o restituzione” della casa coniugale. La domanda è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di modifica delle condizioni di divorzio (o di separazione o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o versamento somme, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010). La casa coniugale, come ampiamente detto, è una misura subordinata al fine della protezione dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con uno dei genitori, che nel caso di specie pacificamente non vi sono. Il resistente potrà esperire ogni più idonea tutela e azione, depositando ogni più opportuna documentazione in merito alla proprietà della casa de quo, in quanto, come detto, alla casa coniugale dovrà applicarsi l'ordinario regime civilistico.
4) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito della lite, con la soccombenza reciproca delle parti sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, unita alla soccombenza della resistente sulla domanda di addebito della separazione e l'inammissibilità della domanda di restituzione proposta dal resistente, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
10.8.1948 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in San Severo (FG) il 07.7.1969 (Atto n.165 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 - Anno 1969);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stata trascritto il matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da così come da Parte_1 parte motiva;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla ricorrente;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal resistente;
• Dichiara inammissibile la domanda di restituzione, formulata dal resistente;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g. 3557/2020, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata al Viale Vittorio Veneto, Parte_1 C.F._1
n.79-81 in San Nicandro CO (FG) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marinacci, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. ) elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2
Gramsci, n.71 in San Nicandro CO (FG), presso lo studio dell'Avv. Sante Murano, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti RESISTENTE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 07.7.2020 , chiedendo la separazione con addebito della Parte_1 stessa al resistente, ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
06.7.1969 e che dall'unione sono nati quattro figli: (n.to il 19.5.1970), (n.to il Per_1 Per_2
27.02.1974), (n.to il 01.02.1981) e (n.to il 18.9.1986); che lei risiede ancora presso la Per_3 Per_4 casa coniugale, di proprietà del resistente;
che, secondo la sua tesi, dal 2009 il avrebbe CP_1 abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno;
che lei è titolare di assegno sociale;
che da tempo i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e che non vi è alcuna possibilità di ricostituirla. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al resistente, e l'assegnazione della casa coniugale.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito deducendo: che la crisi Controparte_1 coniugale è iniziata prima che lasciasse la casa coniugale, vista l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e sentimentale;
che lui è titolare di una pensione mensile di circa € 600,00; che entrambi le parti hanno conseguito una piena autonomia economica e finanziaria. Pertanto, il resistente non si è opposto alla domanda di separazione e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, invece, opponendosi alla domanda di addebito. Con proprio decreto il Presidente ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti al 19.01.2021, successivamente rinviata fino al 07.7.2021. In tale udienza il Presidente ha nominato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 27.10.2021, con concessione dei relativi termini alle parti, successivamente rinviata fino al 17.4.2023. All'udienza del 17.4.2023, costituite regolarmente entrambe le parti e avendo prospettato la possibilità di un bonario componimento, il Giudice ha rinviato, al fine di verificarne l'esito, all'udienza del 13.9.2023, rinviata fino all'udienza del 06.12.2023. In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 12.6.2024, all'esito della quale ha formulato una proposta conciliativa e rinviato all'udienza del 18.12.2024. Con memoria ex art. 183 co 6 n.1) il resistente, affermando che i figli sono maggiorenni, da tempo economicamente autosufficienti e non conviventi più nella casa coniugale, avendo formato un proprio nucleo familiare, si è opposto all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ferme le altre difese già esperite. Contestualmente, il resistente ha chiesto la “conseguente assegnazione e/o restituzione” della casa coniugale di sua proprietà esclusiva. All'udienza del 18.12.2024 il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** 1) Sulla pronuncia di separazione. Le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale. La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione, le difese e argomentazioni svolte dalle parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti. Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
pagina 2 di 6 2) Sulla domanda di addebito della separazione. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione nei confronti di CP_1
, sulla circostanza che quest'ultimo abbia abbandonato la casa familiare dal 2009. Il
[...] resistente si oppone, affermando che la crisi coniugale, oramai irreversibile, era precedente a quando lui ha lasciato la casa coniugale. L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Il Giudice, al fine della dichiarazione di addebito, deve tener conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta. Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021). Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015). Orbene, nel caso di specie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è generica e probatoriamente non circostanziata. La circostanza, affermata dal resistente, che la crisi coniugale sia stata anteriore e di tale gravità tale da non permettere di proseguire la vita coniugale, tanto da portarlo ad allontanarsi dalla casa coniugale è rimasta incontestata tra le parti (cfr. comparsa di costituzione e risposta “costituisce una circostanza incontestata che la crisi coniugale abbia, anni addietro, raggiunto una gravità tale da escludere qualsivoglia ragionevole previsione e possibilità di ricostruzione della comunione di intenti e sentimenti tale da persuadere il signor a maturare la decisione di interrompere il Controparte_1 consorzio coniugale”). Infatti, è la stessa ricorrente ad affermare che la crisi coniugale è risalente nel tempo, non intrattenendo più alcun rapporto con il resistente (cfr. ricorso “da tempo quindi i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale”). Conferma di ciò si rintraccia nella circostanza che solo circa 10 anni dopo l'”abbandono” della casa coniugale del resistente del 2009, la ricorrente ha presentato domanda di separazione e di addebito, mentre, oramai, come visto, la dissoluzione del matrimonio si era già verificata perché la comunione di intenti tra i coniugi, ormai, era venuta meno. Quindi, l'”abbandono” della casa coniugale del resistente non è stata la causa della dissoluzione del matrimonio, ma, piuttosto, una conseguenza della crisi matrimoniale, irreversibile e già ampiamente in atto, dovuta al venire meno della comunione di intenti tra i coniugi. Tale ultima circostanza può sicuramente fondare una pronuncia di separazione, ma non, anche, quella di addebito della stessa. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 3 di 6 3) Sull'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, perché da una parte abita nella stessa fin dal momento del matrimonio e dall'altra non ha un reddito che le permetterebbe di trovare altra soluzione abitativa. Il resistente, che originariamente non si era opposto all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1) ha affermato che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, perché, oramai, i figli sono tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e hanno costituito propri nuclei familiari, non abitando più nella casa coniugale. Con la medesima memoria il ricorrente ha chiesto anche “l'assegnazione e/o restituzione al sig.
”. Controparte_1
L'assegnazione della casa familiare è una misura finalizzata al solo scopo di consentire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente di conservare il loro habitat domestico. Si rammenta, infatti, come la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 32151/2023 e n. 25604/2018), ragione per cui non si procederà all'assegnazione della casa coniugale nel momento in cui venga accertato il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023 e n. 20452/2022). Si deve aggiungere che l'assegnazione della casa coniugale a favore del coniuge, anche se più debole, non è una componente in natura dell'assegno di mantenimento, ma è subordinata solo all'interesse dei figli (vedi Cass. Civ. n.18603/2021 “l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli”; vedi anche Cass. civ. n.32231/2018; Cass. civ. n.21334/2013). Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che i quattro figli della coppia siano tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e che abbiano costituito propri nuclei familiari, non vivendo più nella casa familiare. In tal senso, per quanto innanzi detto, non colgono nel segno le motivazioni addotte dalla ricorrente circa la circostanza che lei abiti nell'abitazione coniugale fin dal momento del matrimonio e che non abbia redditi che le consentirebbero di reperire altra abitazione. Infine, parimenti, non rileva la circostanza che il resistente si era detto in un primo momento disponibile all'assegnazione della casa coniugale, in quanto è la parte che intende far valere un proprio diritto in giudizio a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per gli stessi motivi la domanda proposta dal resistente di assegnazione della casa coniugale non può trovare accoglimento. Infatti, come si è già ampiamente detto e come affermato, anche, dallo stesso resistente, l'assegnazione della casa coniugale è misura subordinata e a tutela della presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. Il ricorrente stesso ha affermato che tutti i quattro figli orami sono maggiorenni, economicamente indipendenti e che hanno costituito un proprio nucleo familiare. pagina 4 di 6 Per tutti tali motivi, la casa coniugale non può essere assegnata alla ricorrente e nemmeno al resistente e seguirà le regole dell'ordinario regime civilistico.
4) Sulla restituzione della casa coniugale. Il resistente ha chiesto “assegnazione e/o restituzione” della casa coniugale. La domanda è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di modifica delle condizioni di divorzio (o di separazione o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o versamento somme, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010). La casa coniugale, come ampiamente detto, è una misura subordinata al fine della protezione dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con uno dei genitori, che nel caso di specie pacificamente non vi sono. Il resistente potrà esperire ogni più idonea tutela e azione, depositando ogni più opportuna documentazione in merito alla proprietà della casa de quo, in quanto, come detto, alla casa coniugale dovrà applicarsi l'ordinario regime civilistico.
4) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito della lite, con la soccombenza reciproca delle parti sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, unita alla soccombenza della resistente sulla domanda di addebito della separazione e l'inammissibilità della domanda di restituzione proposta dal resistente, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
10.8.1948 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in San Severo (FG) il 07.7.1969 (Atto n.165 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 - Anno 1969);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stata trascritto il matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da così come da Parte_1 parte motiva;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dalla ricorrente;
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal resistente;
• Dichiara inammissibile la domanda di restituzione, formulata dal resistente;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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