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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.10.2024 da:
1) (C.F. ), con l'avv. PALMIERI PATRIZIA, Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ), con l'avv. DI Parte_2 C.F._2
BARTOLOMEO MARIA
i quali hanno contratto matrimonio in Serra San Quirico (AN) in data 08/06/1997
separati con sentenza non definitiva n. 973/2020 pubbl. il 05/11/2020 (passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 07.11.2024)
coi seguenti figli:
nato il [...], economicamente indipendente Per_1
nata il [...], studentessa universitaria Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.10.2024, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 4.3.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto nulla si oppone.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 08/06/1997 (matrimonio trascritto al n. 12, parte II, Serie A, Parte_2 dell'anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Serra San Quirico) alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.10.2024 da:
1) (C.F. ), con l'avv. PALMIERI PATRIZIA, Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ), con l'avv. DI Parte_2 C.F._2
BARTOLOMEO MARIA
i quali hanno contratto matrimonio in Serra San Quirico (AN) in data 08/06/1997
separati con sentenza non definitiva n. 973/2020 pubbl. il 05/11/2020 (passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 07.11.2024)
coi seguenti figli:
nato il [...], economicamente indipendente Per_1
nata il [...], studentessa universitaria Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.10.2024, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 4.3.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto nulla si oppone.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 08/06/1997 (matrimonio trascritto al n. 12, parte II, Serie A, Parte_2 dell'anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Serra San Quirico) alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2