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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.3240/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG NE
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MAZZILLI GIOVANNA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 09/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l' ha dedotto e provato la liquidazione CP_1
e il pagamento con valuta del 20/11/2025 della somma spettante a titolo di assegno ordinario d'invalidità in favore della parte ricorrente (con decorrenza dal 01°/11/2019 inclusi gli arretrati dal 01°/11/2022 fino al 31/10/2025).
Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti dall' e dalla parte CP_1 ricorrente si evince che l' convenuto (ricevuta in data CP_2
15/11/2024 la notifica a mezzo pec del decreto di omologa e di
1 tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici e di quelli sanitari, rivenienti dallo stesso decreto di omologa del 01°/11/2024) ha ottemperato tardivamente alla sua obbligazione rispetto al termine di legge (120 giorni dal ricevimento della istanza completa di tutta la documentazione) nei termini sopra specificati e in data successiva rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione eseguita in data 14/05/2025 (cfr. la comunicazione di liquidazione della prestazione economica datata 29/10/2025 ed il cedolino di pagamento con valuta del 20/11/2025).
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente la pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto
2 conoscenza prima dell'adempimento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne discende che il ritardo colpevole dell' CP_2 convenuto nell'eseguire la liquidazione ed il pagamento della prestazione economica dovuta comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall' di CP_1
“mancato rispetto, in favore dell' del termine di 120 giorni, CP_1 dalla proposizione della domanda amministrativa di pagamento, ovvero dalla notifica del decreto di omologa che nella fattispecie
NON è stato affatto notificato” (di veda a pag.2 della memoria difensiva: “Si fa presente che a nulla può valere eventuale omologa trasmessa dal patronato, che non ha titolo e legittimazione per poter notificare un atto con PEC ex L. n. 53 del 1994. Tale legge attribuisce tale facoltà solo ed esclusivamente gli avvocati e non ad un patronato. Per effetto alcuna notifica è stata effettuata, cosìcchè alcun termine perentorio scorre nei confronti dell' ”). Controparte_3
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che la difesa di parte ricorrente ha documentato di aver trasmesso telematicamente a mezzo propria p.e.c.
( ) indirizzata Email_1 all' di Andria territorialmente competente CP_1
( t) tutta la Email_2 documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio- economici e di quelli sanitari, comprovati dal decreto di omologa pure notificato contestualmente.
Pertanto, si ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere di collaborazione su di essa incombente ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”), come interpretato dalla
3 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 24.05.2022, n.16712;
Cass., 02.08.2021, n.22089).
Invero, sul piano ermeneutico, tale disposizione è stata interpretata dalla predetta giurisprudenza di legittimità nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento delle prestazioni resta comunque subordinata ad un onere di collaborazione da parte dell'assistito.
A tale proposito, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo CP_1 nell'erogazione della prestazione.
Quel che in altri termini rileva è che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i CP_1 requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione e il pagamento della stessa, non è idonea la sola notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l' mediante CP_1 il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme previste da quest'ultimo, delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti socio-economici del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
Nel caso di specie, l' ha ammesso di aver posto in esecuzione CP_1 il pagamento della prestazione con valuta del 20/11/2025 sulla base dei documenti trasmessi dalla parte istante;
mentre l'eccezione di omessa notifica del decreto di omologa deve essere disattesa, in quanto, come sopra evidenziato, la difesa di parte
4 ricorrente ha curato la notifica a mezzo propria p.e.c. in data
15/11/2024 di tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici e di quelli sanitari, comprovati questi ultimi dal decreto di omologa datato 01°/11/2024.
Pertanto, il termine di 120 giorni, che deve essere calcolato dal
15/11/2024, era già scaduto all'incirca un mese prima (e cioè il
15/03/2025) rispetto a quello del 14/04/2025 di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
UG NE BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG NE
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MAZZILLI GIOVANNA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 09/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l' ha dedotto e provato la liquidazione CP_1
e il pagamento con valuta del 20/11/2025 della somma spettante a titolo di assegno ordinario d'invalidità in favore della parte ricorrente (con decorrenza dal 01°/11/2019 inclusi gli arretrati dal 01°/11/2022 fino al 31/10/2025).
Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti dall' e dalla parte CP_1 ricorrente si evince che l' convenuto (ricevuta in data CP_2
15/11/2024 la notifica a mezzo pec del decreto di omologa e di
1 tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici e di quelli sanitari, rivenienti dallo stesso decreto di omologa del 01°/11/2024) ha ottemperato tardivamente alla sua obbligazione rispetto al termine di legge (120 giorni dal ricevimento della istanza completa di tutta la documentazione) nei termini sopra specificati e in data successiva rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione eseguita in data 14/05/2025 (cfr. la comunicazione di liquidazione della prestazione economica datata 29/10/2025 ed il cedolino di pagamento con valuta del 20/11/2025).
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente la pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto
2 conoscenza prima dell'adempimento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne discende che il ritardo colpevole dell' CP_2 convenuto nell'eseguire la liquidazione ed il pagamento della prestazione economica dovuta comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall' di CP_1
“mancato rispetto, in favore dell' del termine di 120 giorni, CP_1 dalla proposizione della domanda amministrativa di pagamento, ovvero dalla notifica del decreto di omologa che nella fattispecie
NON è stato affatto notificato” (di veda a pag.2 della memoria difensiva: “Si fa presente che a nulla può valere eventuale omologa trasmessa dal patronato, che non ha titolo e legittimazione per poter notificare un atto con PEC ex L. n. 53 del 1994. Tale legge attribuisce tale facoltà solo ed esclusivamente gli avvocati e non ad un patronato. Per effetto alcuna notifica è stata effettuata, cosìcchè alcun termine perentorio scorre nei confronti dell' ”). Controparte_3
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che la difesa di parte ricorrente ha documentato di aver trasmesso telematicamente a mezzo propria p.e.c.
( ) indirizzata Email_1 all' di Andria territorialmente competente CP_1
( t) tutta la Email_2 documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio- economici e di quelli sanitari, comprovati dal decreto di omologa pure notificato contestualmente.
Pertanto, si ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere di collaborazione su di essa incombente ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”), come interpretato dalla
3 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 24.05.2022, n.16712;
Cass., 02.08.2021, n.22089).
Invero, sul piano ermeneutico, tale disposizione è stata interpretata dalla predetta giurisprudenza di legittimità nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento delle prestazioni resta comunque subordinata ad un onere di collaborazione da parte dell'assistito.
A tale proposito, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo CP_1 nell'erogazione della prestazione.
Quel che in altri termini rileva è che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i CP_1 requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione e il pagamento della stessa, non è idonea la sola notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l' mediante CP_1 il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme previste da quest'ultimo, delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti socio-economici del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
Nel caso di specie, l' ha ammesso di aver posto in esecuzione CP_1 il pagamento della prestazione con valuta del 20/11/2025 sulla base dei documenti trasmessi dalla parte istante;
mentre l'eccezione di omessa notifica del decreto di omologa deve essere disattesa, in quanto, come sopra evidenziato, la difesa di parte
4 ricorrente ha curato la notifica a mezzo propria p.e.c. in data
15/11/2024 di tutta la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici e di quelli sanitari, comprovati questi ultimi dal decreto di omologa datato 01°/11/2024.
Pertanto, il termine di 120 giorni, che deve essere calcolato dal
15/11/2024, era già scaduto all'incirca un mese prima (e cioè il
15/03/2025) rispetto a quello del 14/04/2025 di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
UG NE BE
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