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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/08/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 17.7.2025 e da parte resistente
[...]
e in data CP_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
15.7.2025 e da parte resistente in data 1 e 6.8.2025 Controparte_4 pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 33/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. LALLI Claudio Parte_2
C o n t r o
CP_1
, Parte_1
Controparte_2
resistente con il patrocinio dell'Avv. CARO Michele Controparte_3
C o n t r o
resistente con il patrocinio degli Avv.ti MARTINELLI Massimo, Controparte_5
D'AMICO Matteo, BONOTTI Massimo
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 21.1.2022, adiva il Parte_2
Tribunale di Massa rappresentando di aver lavorato dal 19.6.2017 al 26.6.2021 con la qualifica di barista V livello, alle dipendenze della società , di essere stata CP_1 licenziata illegittimamente (licenziamento impugnato di fronte a questo stesso Tribunale in diverso procedimento) e di aver subito sul luogo di lavoro molestie sessuali ad opera di fratello di una delle tre socie ( Controparte_5 Controparte_3 [...]
, della anzidetta società. Parte_1 Parte_3
Rappresentava inoltre che la società, che gestiva un chiosco di alimenti e bevande situato nel cortile dello stabilimento industriale “Nuovo Pignone” in Massa, teneva una contabilità parallela che consentiva alla stessa di produrre utili sottratti a tassazione per circa la metà di quanto effettivamente incassato giornalmente.
Lamentava che dipendente e fratello di una socia, si fosse Controparte_5 ripetutamente rivolto a lei medesima -e anche all'altra dipendente che Controparte_6 instaurava analogo giudizio di fronte a questo stesso Tribunale- con richieste di prestazioni sessuali e di essere stata continuamente sottoposta, da parte del medesimo prevenuto, alla visione di fotografie e filmati di natura pornografica;
narrava che a fronte dei rifiuti opposti e in ragione di ciò avesse subito angherie e offese verbali e che, di tutto ciò, aveva informato la società -a mezzo della socia senza che venisse Parte_1 assunta iniziativa alcuna a sua tutela.
Narrava inoltre essersi accorta di essere sorvegliata da telecamere nascoste, e, assumendo che la situazione lavorativa e le molestie sessuali avevano comportato un peggioramento della propria salute psicofosica e determinato attacchi di panico, agiva in giudizio chiedendo di essere risarcita dall'azienda in solido con l'autore delle molestie delle conseguenze psichiche proprie di tali comportamenti e chiedeva anche il risarcimento del danno da straining, come da consulenza psicologica di parte che produceva.
Infine, domandava differenze retributive riguardo al rapporto lavorativo svolto quantificandole complessivamente in €. 1.422,82 come da conteggio sindacale che produceva.
Così concludeva:
2 1) Voglia accertare e dichiarare che tra società a responsabilità limitata semplificata e la signora CP_1 Pt_2 Controparte_ è intervenuto un rapporto societario di fatto anche con le socie , e
[...] Parte_1
[...] avendo le stesse ricevuto personalmente gli utili provenienti dall'attività della società incassandoli Controparte_3
e trattenendoli per uso personale;
2) Voglia accertare la sussistenza di atti persecutori e mobbizzanti verso la ricorrente attuati dalle socie e dal dipendente nonché la sussistenza di molestie sessuali da parte del signor;
CP_3 Controparte_5
3) Voglia quindi condannare a responsabilità limitata semplificata in persona del legale Parte_4 rappresentante protempore, in solido alle socie signore , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
e al signor , a risarcire alla ricorrente il danno da molestie sessuali subite dal signor
[...] Controparte_5
nella misura di € 50.000,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta oltre Controparte_5 rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia quindi condannare a responsabilità limitata semplificata in persona del legale Parte_4 rappresentante protempore, in solido alle socie signore , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
e al signor a risarcire alla ricorrente il danno psicofisico permanente da comportamenti
[...] Controparte_5 vessatori come tutti elencati in premessa nella misura di € 48.724,01 o in quella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria come per legge;
5) Voglia quindi condannare a responsabilità limitata semplificata in persona del legale Parte_4 rappresentante protempore, in solido alle socie signore , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
a pagare a titolo di differenze retributive come in premessa quantificate la somma di € 1.422,82 o in
[...] quella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria come per legge;
6) Voglia quindi condannare società a responsabilità limitata semplificata in persona del legale CP_1 rappresentante protempore, in solido alle socie signore , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
e al signor a pagare alla ricorrente tutte le spese e competenze del presente Giudizio.
[...] Controparte_5
Si costituiva in giudizio, in data 15.4.2022, la società nella persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando integralmente il ricorso in ogni sua parte sia di fatto che in diritto.
La parte resistente argomentava circa l'insussistenza di comportamenti vessatori così come ipotizzato dalla controparte per la mancanza dei suoi elementi costitutivi.
Rappresentava come la pretesa integrazione di un rapporto societario di fatto tra la società
e le tre socie si fondasse su argomenti giuridici del tutto evanescenti, in quanto fondata sulla pretesa percezione da parte delle socie di un importo non scontrinato e irregolarità fiscali che comunque venivano smentite.
Contestava, infine, i riferiti episodi canzonatori o denigratori che sarebbero stati tenuti nei confronti della lavoratrice e, in ogni caso, ogni possibile correlazione con l'insorgenza di patologie di carattere depressivo.
Infine, in merito alla domanda per differenze retributive, si opponeva evidenziandone l'infondatezza.
Così concludeva:
3 piaccia a codesto ill.mo Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso,
- nel merito: rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, previa declaratoria di nullità della domanda risarcitoria fondata sulle pretese molestie sessuali, per i motivi illustrati sub cap. B e/o per quelli, concorrenti e autonomi, illustrati sub cap. C;
- in via subordinata, per il non creduto caso in cui codesto Giudice dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande avversarie:
- - dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nulla, per violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c., la domanda formulata nei confronti delle tre socie odierne convenute;
conseguentemente rigettare la domanda stessa nel merito, o in subordine nel rito;
- - rigettare, in ogni caso, la domanda formulata nei confronti delle tre socie odierne convenute.
Con vittoria di spese e di onorari.
Si costituiva in giudizio, in data 22.4.2022, il quale contestava Controparte_5 espressamente tutte le circostanze allegate in ricorso e in principalità di avere mai tenuto comportamenti nei riguardi della ricorrente di richiesta di prestazioni sessuali e di violenza costringendola a visionare immagini a contenuto pornografico, riservandosi anche di agire legalmente a tutela del proprio onore a fronte di dichiarazioni qualificate false e calunniose.
Narrava di rapporti del tutto cordiali e finanche scherzosi tenuti con la ricorrente producendo all'uopo estrapolazione delle relative chat del social media whatsapp. Negava comunque il compimento di atti mobbizzanti e anche di essersi reso in qualunque modo connivente rispetto ad asseriti e inesistenti atti mobbizzanti posti in essere dalla società convenuta.
Contestava comunque l'esistenza del danno e le risultanze della consulenza di parte prodotta.
Così concludeva:
- in via preliminare e nel rito, per tutte le ragioni sopra dispiegate, voglia dichiarare nullo il ricorso introduttivo per assenza dei requisiti ex art 414 c.p.c.;
- nel merito, per tutte le ragioni sopra dispiegate, voglia dichiarare inammissibili e/o voglia rigettare le proposte domande poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente, dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, è dovuta dal Sig. alla parte ricorrente;
Controparte_5
- voglia in ogni caso condannare, la parte ricorrente al pagamento di tutte le spese, compensi e competenze del presente giudizio, come da tariffa.
4 La causa veniva fissata in prima udienza alla data del 3.5.2022 in cui il Giudice disponeva il rinvio stante l'assenza delle parti al 25.8.2022, udienza rinviata di ufficio al 6.9.2022 e successivamente rinviata al 12.1.2023 di fronte a nuovo giudice. Ivi il Giudice designato formulava proposta conciliativa. All'udienza successiva del 1.2.2023 venivano ammesse le prove orali e delegata la relativa assunzione al Gop.
All'udienza del 31.3.2023 veniva assunta la testimonianza di teste di Testimone_1 parte ricorrente e di teste comune. Alla successiva udienza del Testimone_2
23.6.2023 venivano sentiti il teste di parte resistente e Testimone_3
teste di parte ricorrente. Alla successiva udienza del 13.10.2023 Testimone_4 venivano sentiti i testi di parte ricorrente e i testi e Parte_5 Testimone_5 di parte resistente. Alla successiva udienza del 22.12.2023 venivano sentiti i Tes_6 testi e , entrambi di parte ricorrente. Testimone_7 Tes_8
All'udienza del 3.3.2025 di fonte al giudice subentrato, si procedeva all'interrogatorio libero di e all'udienza del 31.3.2025 veniva svolto l'interrogatorio Controparte_5 formale di Alla successiva udienza del 10.4.2025 veniva sentito il teste Parte_2 di parte resistente e all'udienza del 5.5.2025 veniva svolto Testimone_9
l'interrogatorio libero di Controparte_6
Con decreto infine veniva fissava udienza di discussione al 11.8.2025, in trattazione scritta, con termine per eventuali note difensive.
Tutte le parti costituite depositavano proprie note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento nei soli limiti di seguito indicati.
1)circa la sussistenza di condotte vessatorie e mobizzanti
Risulta anzitutto non provato il lamentato atteggiamento vessatorio che sarebbe stato tenuto dal datore di lavoro.
Stando alla allegazione di parte ricorrente, infatti, esso sarebbe consistito, in primis, nel rifiuto di consentire alla stessa l'accesso in stabilimento con l'autovettura con finalità punitiva e ritorsiva. Tale assunto risulta, tuttavia, sconfessato già da parte ricorrente la quale, in udienza, rispondendo alle domande di questo giudice (cfr. verbale di ud. del
31.3.2025), ha riconosciuto di non essere mai entrata, per tutta la durata del rapporto di lavoro, con la propria autovettura all'interno del Nuovo Pignone -che rilasciava un
5 numero limitato di pass- e di aver sempre percorso a piedi il tragitto di 20 minuti, essendo al più capitato di essere trasportata in auto dalle colleghe.
Parte ricorrente allega, altresì, che la società avrebbe costretto la lavoratrice -si insinua, in maniera ritorsiva e in conseguenza delle lamentazioni ricevute per comportamenti scorretti di attinenti la sfera sessuale- a sottoscrivere, a partire Controparte_5 dall'ottobre 2018, vari contratti di riduzione dell'orario lavorativo, prima a 12 ore, poi a 10
e infine arrivando a 4,30 ore settimanali nell'aprile 2019.
Parte resistente non ha negato tali riduzioni, ma le ha giustificate con il determinarsi di progressive riduzioni del lavoro, producendo i doc.ti 1, 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione, dimostrativi delle riduzioni orarie che avevano riguardato, in ragione dell'oggettiva diminuzione del lavoro, altri dipendenti.
Ora, tale circostanza, è confermata anche dal testimone di parte ricorrente
[...]
“e' vero che, a causa del calo del lavoro, le erano già state scalate ferie e permessi e questo lo Tes_1 posso affermare perché me lo ha riferito direttamente la ricorrente e poi non l'ho vista al lavoro durante il suo orario. Effettivamente c'era un calo del lavoro. Anche a me e ad , CP_6 successivamente, è stato ridotto l'orario di lavoro (da 160 a 120) però le date non le ricordo. Effettivamente il lavoro continuava a calare”.
Dunque, confermata la riduzione oraria, rimane non provato il carattere ritorsivo o vessatorio della riduzione medesima che ebbe a riguardare anche altri lavoratori.
L'odierna istante individua poi, quale ulteriore comportamento vessatorio, la collocazione di tre telecamere nascoste nel punto vendita nell'anno 2020.
Ebbene tale fatto, riferito anche dai testimoni -cfr. dichiarazioni rese dal testimone Tes_1
“sì è vero. Quando ci siamo accorte delle telecamere abbiamo chiamato la e lei ci disse che non erano Pt_1 telecamere ma allarmi per la sicurezza del camion. Tramite il sindacato ci siamo informate e ci dissero che avremmo potuto coprirle e così abbiamo fatto”- certamente non commendevole e comunque è violativo della legge essendo la procedura che regolamenta l'utilizzo di telecamere in ambiente di lavoro, qui evidentemente non rispettata., del tutto tipizzata.
Tuttavia, tale comportamento avendo riguardato l'ambiente di lavoro e, dunque, tutti i lavoratori che ivi prestavano la propria attività (compreso lo stesso ), che Controparte_5 ivi venivano indistintamente “spiati”, -è ragionevole credere a tutela del patrimonio aziendale essendo le telecamere puntate sulla cassa come riferito dal teste Parte_5
6 non può essere qualificata come condotta tenuta “contro” la lavoratrice ricorrente, per colpire la stessa: non è, in sostanza, a parere del giudicante, in sé, un atto mobizzante.
Del resto la giurisprudenza di legittimità, in tema di mobbing, ha precisato (cfr. ordinanza
4 ottobre 2019, n. 24883) che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica………. aderente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, secondo cui per
"mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica
e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione
o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b)l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr. Cass. n. 3785 del 17/02/2009, Cass. n.
898 del 17/01/2014 e, in senso analogo, Cass. n. 17698 del 06/08/2014, nonchè, tra le tante, da ultimo, Cass.10.11.2017, Cass. 21.5.2018 n. 12437) e ha posto il principio di diritto secondo cui “vero è che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto – possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno
(cfr.Cass. 19.2.2016)”.
In sostanza, ritiene questo Giudice che nella specie sia carente proprio la compiuta deduzione di circostanze rilevanti ai fini della integrazione della condotta di mobbing e/o
7 di straining, rammentando che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr.
Cass.19.10.2018 n. 26495 e anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 06/10/2022,
n.29059 secondo la quale “non si configura una ipotesi di ... straining ove sia acclarata una mera situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro che, come tali, non intercettano una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale -specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa - è in sé possibile fonte di tensioni”).
E, poiché nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente dell'esistenza di episodi per caratteristiche e gravità e conseguenze rilevanti, ne consegue che, riguardo alla condotta presa in esame nel presente paragrafo, non possa parlarsi né di mobbing né di straining difettando la prova piena di un comportamento comunque non corretto, illecito, illegittimo da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore ricorrente, sorretto dal dolo specifico di danneggiare il lavoratore.
Sul punto, dunque, la domanda deve essere respinta.
2)circa la sussistenza di molestie afferenti la sfera sessuale della ricorrente
Le molestie sessuali narrate da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio risultano provate dall'istruttoria svolta.
Anzitutto sentita in interrogatorio formale dal Giudice ha dichiarato: Parte_2
“verso la fine del 2017, inizi del 2018 non riesco ad essere più precisa, eravamo in turno io e CP_6
e quest'ultimo si è avvicinato a me e era subito dopo pranzo, in quel momento non CP_3 CP_6
c'era nessun altro e ha chiesto a me e alla di avere un rapporto sessuale orale;
precisamente ci ha CP_6 chiesto di fargli un “pompino”. Io non ho risposto nulla, sono uscita dal camioncino e sono andata a pulire i tavoli mentre la ha risposto alzando anche la voce……… “Nel 2018/2019 (avevo CP_6 comunque già l'orario ridotto) una mattina ho visto che mostrava alla mia collega CP_3 Tes_1 una foto sul suo cellulare che lo ritraeva all'atto di compiere un rapporto sessuale con una donna:
[...] preciso che in quel momento ha chiamato anche me dicendomi “ vieni a vedere” e mi ha CP_3 Pt_2 mostrato la stessa foto;
a questo punto mi sono allontanata senza proferire parole…… Succedeva anche che tutti i giorni, più volte al giorno, di fronte agli avventori che venivano a consumare qualcosa CP_3
8 ci appellasse con l'espressione “troia”: a me una volta disse “eccola qui con le treccine pronta ad essere cavalcata” e alla “hai la bocca da pompinara”. Anche queste cose le ho dette alla senza CP_6 Pt_1 che però ci fosse però alcuna reazione da parte sua. Un'altra volta mi ha detto, mentre parlavo con un operaio che avevo incontrato casualmente la sera precedente “anche gli operai si deve fare”.
Conclusivamente c'erano queste continue allusioni alla mia vita sessuale e queste battute di cattivo gusto: lo faceva anche con la e anche con ma meno e mai di fronte agli operai. Preciso CP_6 Testimone_1 che a queste battute io rispondevo mandandolo a quel paese, era diventata una guerra…….
Ora: non solo detti episodi sono evidentemente rimproverabili in quanto compiuti nei confronti di una giovane donna che li subisce, all'interno del luogo di lavoro e da parte di un superiore gerarchico -in quanto avente un ruolo di coordinatore responsabile (come dichiarato dallo stesso a questo giudice, cfr. ud. del 3.3.2025) e comunque CP_3 fratello di socia e presidente del Consiglio di amministrazione Controparte_3 della società- e assai spesso di fronti ad altri uomini, avventori dell'esercizio commerciale in cui operava la ricorrente.
Ma risultano vieppiù odiosi se si tiene presente la situazione di soggezione nella quale la medesima veniva ad operare, trattandosi di madre separata con due bambine a carico, in tenera età -“preciso che io all'epoca avevo trent'anni e avevo bisogno di lavorare perché avevo due bambine di sei e quattro anni mi ero separata da mio marito dal novembre del
2016………. non mi potevo permettere di non lavorare per nulla” (ud. 31.3.2025) -, spinta comunque dal bisogno di mantenere se stessa e le figlie e trovandosi pertanto nella necessità di dover sopportare tali comportamenti non potendosi permettere di perdere lo stipendio.
Fatti odiosi che in quanto non voluti e subiti, hanno rappresentato una vera violenza nei confronti della ricorrente: “non ho mai affrontato con decisione il perché comunque essendo CP_3 il fratello della una delle socie della società per cui lavoravo, avevo il timore Controparte_3 di rimanere a casa”.
Le dichiarazioni rese dalla parte sono anzitutto confermate dalla collega CP_6
sentita da questo giudicante all'udienza del 5.5.2025, che hanno intanto
[...] riguardato anche essa stessa: “il primo giorno di lavoro il sig. che io non conoscevo né avevo CP_3 mai visto, mi disse che avevo gli occhi come la sua amante di S. Gimignano. Preciso anche che il sig. tutte le mattine che arrivavo a lavorare mi diceva testuali parole “ecco è arrivata la bocca da CP_3 pompino“. A queste battute di cattivo gusto ero quella delle ragazze che rispondeva di più nel senso che gli
9 dicevo che era un cafone, un maleducato, lo mandavo a quel paese più di una volta, gli dicevo che avrei chiamato intendendo la se non avesse smesso Pt_1 Parte_1 ma lui ha sempre continuato a tenere tali comportamenti. Un venerdì intorno alle 14 eravamo presenti io e stavo passando una bottiglietta d'acqua ad un cliente e alle mie CP_3 rimostranze di non aver comprato il pane mi rispondeva che la sua carta di credito era scarica di CP_3 andare io a comprare il pane pagandolo con il mio buco di culo verginello che magari mi avrebbero anche fatto lo sconto” (episodio questo riportato anche dal testimone in udienza: Parte_5
“la ricorrente chiese a la carta aziendale per andare a fare la spesa e lui le rispose che la carta di CP_5 credito era vuota e di andare a fare la spesa con il suo buco di culo vergine”).
E hanno avuto di mira anche la odierna ricorrente: “per quanto riguardo la preciso che Pt_2 spesso ho sentito dirle da relativamente al fatto che si faceva delle trecce come acconciature, CP_3
“saresti da mettere a pecorina” e questo avveniva di fronte ai clienti……………………… Preciso ancora che spesso diceva alla “cosa farai a questi uomini”- lasciando intendere che essendo Pt_2 separata aveva più relazioni sessuali.”
ADR: “a sua domanda rispondo che effettivamente spesso ci diceva troia, era qualcosa che CP_3 avveniva all'ordine del giorno lo diceva sia a me che alla ” Pt_2
“A sua domanda ricordo anche che ha chiesto sia a me che alla di fargli un pompino, CP_3 Pt_2 questo fatto avvenne una volta lo disse ad entrambe, fece finta di non aver sentito per così dire e Pt_2 uscì dal camioncino andando a pulire i tavoli fuori, io reagì dicendogli “sei un porco”, credo che questo sia avvenuto nel 2018”.
I comportamenti molesti tenuti da sono confermati anche dai testimoni Controparte_5 escussi.
Così, altra dipendente in forza alla società, ha dichiarato in udienza: Testimone_1
“ricordo che un giorno, quasi immediatamente dopo l'apertura, nel 2017, io ero al banco ed eravamo presenti io, e Il si avvicinò ad ed alla ricorrente dicendo Pt_2 CP_6 CP_3 CP_3 CP_6 loro che gli sarebbe piaciuto avere con loro una prestazione sessuale meglio descritta in capitolo………
“Ho sentito dare alla ricorrente, anche davanti ai clienti, “della poco di buono”, e “della CP_3 mangiatrice di uomini”.
(marito di ha anch'egli confermato le Testimone_4 Controparte_6 condotte in contestazione: “a volte ho accompagnato io la ricorrente sul luogo di lavoro. Per essere preciso la accompagnavo dalla portineria fino al chiosco utilizzando il mezzo aziendale in quanto ero autorizzato ad entrare nel Nuovo Pignone. Ho visto usare un linguaggio abbastanza scurrile CP_3
10 verso la ricorrente e verso la e la Le trattava male. L'ho sentito dire “Mi sembri una Tes_1 CP_6 troia, ieri sera ci hai dato dentro, ma come sei venuta vestita”. Ho visto la ricorrente e la CP_6 piangere dopo essere state trattate in questo modo da ” CP_3
Fatti del tutto simili sono stati raccontati anche dal testimone , Testimone_7 operaio: “Facevo la pausa pranzo nel bar del gabbiotto. Penso che sia stato il Controparte_5 proprietario del Bar o almeno così diceva lui. Quando sono andato a prendere il caffè al bar del Nuovo
Pignone, ho sentito che si rivolgeva alla ed alle altre ragazze e CP_3 CP_6 Pt_2
chiedendo loro se potessero fargli dei servizi di sesso orale……..Parecchie volte ho Tes_1 sentito il dire alle ragazze che lì dentro comandava lui e che loro dovevano fare come diceva lui. CP_3 insisteva nel dire che le ragazze avrebbero dovuto fargli delle prestazioni sessuali perché lui era il CP_3 capo.”
E di nuovo confermati dal testimone “Ho visto parecchie volte la Tes_8
la iangere in orario di lavoro. A volte le ho viste piangere fuori dal bar CP_6 Pt_2 nel “posto fumo”. Ho sentito dire alla ricorrente ed alla davanti ai clienti del Controparte_5 CP_6 bar, se volessero avere un rapporto sessuale orale con lui……….Ho sentito dire alla CP_3 CP_6
“con quelle labbra potresti fare dei rapporti orali”. Ho sentito dire da alle che in quel CP_3 Pt_2 periodo era solita acconciarsi con delle treccine, dirle che avrebbe voluto prenderla per le treccine e cavalcarla”.
Provati i fatti di molestia, occorre a questo punto esaminare la domanda della parte ricorrente che chiede di essere risarcita del danno rappresentato dalle conseguenze psichiche proprie di tali comportamenti illeciti.
Parte ricorrente ha prodotto con il ricorso la consulenza tecnica di parte svolta dalla dr.ssa psicopatologo e neuropsicologo forense che ha concluso ritenendo la Persona_1 sussistenza di un “disturbo dell'adattamento di tipo misto”, senza tuttavia individuare un danno biologico di tipo psichico.
Non risulta invece prodotta certificazione medica né generica, né specialistica a supporto del danno che si lamenta, né è stata posta diagnosi medica o prescrizione di farmaci specifici in relazione al disturbo ipotizzato e descritto nella CT di parte e neppure se ne è allegata l'assunzione.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Sez. 1, Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 ) “in tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di
11 allegazione difensiva a contenuto tecnico”: ciò in quanto, secondo una pronuncia recentissima
(cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025) “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”.
La domanda deve pertanto essere disattesa, là dove interpretata come diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute non avendo, la parte che ne aveva l'onere, fornito prove sufficienti dell'esistenza di tale tipologia di pregiudizio: il che implica che non può neppure disporsi CTU sul punto, essendo la consulenza tecnica un mezzo istruttorio di integrazione degli elementi di prova forniti dalla parte interessata e non potendo, quindi, supplire al mancato assolvimento da parte di quest'ultima, all'onere probatorio posto a suo carico.
Ciò detto, è parere di questo giudicante che l'insieme delle condotte moleste del convenuto quali emerse dall'espletata istruttoria orale, consenta, di contro, di ritenere certamente sussistente un danno morale -e questo in conformità alla domanda di cui al ricorso, con cui si chiede di risarcire la ricorrente delle conseguenze psichiche di comportamenti illeciti prescindendo da qualsiasi indagine medica e da qualsiasi danno psichico permanente- quale autonoma voce di danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico il cui accertamento, così come la determinazione del relativo ammontare
(in via equitativa, come si dirà appresso), compete al giudice di merito secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, tenuto conto degli elementi sintomatici dell'entità della sofferenza interiore patita, dell' età della vittima e delle sue condizioni personali e familiari (cfr. Cass. ordinanza n. 27723 del 25/10/2024).
Sulla base del principio, anch'esso di matrice giurisprudenziale (cfr. Cass. Ord. N. 15733 del 2022) secondo cui “trova dunque definitiva conferma sul piano normativo, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che, diversamente dal danno biologico, rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo e sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente, pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (vedi
Sez. 3, sentenza n.25164 il 10/11/2020).
12 È infatti innegabile che i ripetuti, deprecabili comportamenti tenuti da Controparte_5 nei confronti della ricorrente non possono non avere prodotto nella sfera della ricorrente, considerato il loro tenore -e, segnatamente, la loro elevata sgradevolezza e pervasività e la loro reiterazione nel tempo-, una sofferenza interiore e un turbamento emotivo ad essi direttamente riconducibile.
Alla luce delle risultanze degli atti e dei principi enunciati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, il ricorso merita dunque accoglimento e il danno morale merita di essere risarcito nella misura di €. 25.000 in moneta attuale, da ritenersi congruo, stanti la reiterazione, nel tempo, di un gran numero di illeciti quali quelli descritti e il loro effetto svilente sulla persona della ricorrente, giovane donna lavoratrice, madre di due bambine in tenera età, offesa e denigrata nella propria integrità morale: ciò in applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c. -richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.- che prevede la liquidazione equitativa del danno laddove, come nella specie, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del medesimo, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo esatto ammontare (cfr. Cass., Ord. n. 30847 del 26/11/2024; Cass. n. 9834 dell'11/4/2024; Cass. n. 31546 del 6/12/2018).
3)circa la corresponsabilità della società e delle socie
Parte ricorrente chiede di estendere la affermazione di responsabilità anche alla società e ai singoli soci.
Esaminiamo sul punto le risultanze dell'istruttoria svolta. Co Documentalmente risulta che (cfr. visura camerale agli atti della società Parte_6 la società era amministrata da un Consiglio di Amministrazione il cui Presidente, dal
30.9.2020, era socia al 33% delle quote sociali. Parte_1
I testi hanno riferito che dei comportamenti molesti agiti da contro la Controparte_5 ricorrente fu avvisata proprio Lo riferisce “io, la Parte_1 Testimone_1 ricorrente ed , un giorno che ci trovavamo insieme sul lavoro, abbiamo riferito alla che CP_6 Pt_1 ci aveva mostrato quel video pornografico. Non ricordo esattamente quando. La disse che CP_3 Pt_1 non voleva sapere niente di ciò, e che non ne voleva parlare perché queste cose le facevano schifo”-; ne parla altresì –“mi è stato riferito dalla ricorrente, la quale mi disse che la Testimone_4 [...]
aveva risposto che non poteva fare nulla perché aveva le mani legate” ed è, più nel dettaglio, Pt_1
13 riferito da : -“a sua domanda preciso che la sig.ra che era amministratrice Controparte_6 Pt_1 della società era presente nel luogo di lavoro perché passava tutti i giorni io ho avuto occasione per telefono
e personalmente di lamentarmi del comportamento di lei disse che non ci poteva fare CP_3 nulla, che aveva le mani legate in quanto era fratello della sig.ra Controparte_3
e cognato di che è colui il quale aveva una ditta all'interno del Pignone:
[...] Parte_7 comunque mi disse di fare finta di nulla.
Quando parlai con la personalmente c'era anche la Pt_1 Pt_2
La sig.ra si stupì di quello che andavamo raccontando nel senso che mostrò di non essere a Pt_1 conoscenza di comportamenti particolari di prima che noi glielo dicessimo……..Tra le volte in CP_3 cui le ho parlato telefonicamente e di persona mi sarò lamentata del comportamento di almeno CP_3 una decina di volte e tutte le volte la risposta è sempre stata la stessa.”.
Ad aver riferito i comportamenti molesti assunti da all'amministratrice Controparte_5 della società è anche la ricorrente che sentita in interrogatorio ha Parte_1 dichiarato: “di questo fatto [cioè del fatto che avesse chiesto loro di avere un rapporto sessuale orale., ndr] io e abbiamo parlato tra di noi perché non sapevamo come comportarci. CP_6
Poi abbiamo deciso di parlarne con la signora che era la nostra datrice di lavoro che Parte_1 comunque tutti i giorni all'ora di pranzo veniva al chiosco. La ci ascoltò, invitandoci comunque a Pt_1 lasciar perdere dicendo che poteva essere uno scherzo e comunque dicendo, “sapete com'è, magari
Anche questo episodio [cioè il fatto che avesse mostrato loro un video Persona_2 CP_3
a contenuto sessuale, ndr] io l'ho raccontato il giorno stesso alla e lei mi hai risposto, Parte_1
“ho le mani legate”, ne va di mezzo un'amicizia che dura da più di vent'anni”. Co Dunque la società era certamente informata dei fatti in questione, a cagione CP_1 dei ripetuti solleciti informativi ricevuti da sua amministratrice. Pt_1
Informata la società, questa, a mezzo del suo legale rappresentante, avrebbe dovuto tenere i comportamenti conseguenziali ex art. 2087 c.c. secondo cui “l'imprenditore e' tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: non averli tenuti -ad esempio allontanando dal CP_3 luogo di lavoro, sanzionandolo disciplinarmente e financo licenziandolo in caso di reiterazione dei comportamenti-, vale a fondarne la responsabilità (contrattuale).
Così la Suprema Corte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7768 del 17/07/1995): “l'obbligo previsto dall'art. 2087 cod. civ., che impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
14 del lavoratore, determinandosi, in caso di violazione di esso, una responsabilità contrattuale - rientrante nella competenza per materia del giudice del lavoro - che concorre con quelle extracontrattuale originata dalla violazione di diritti soggettivi primari, non è limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma (come si evince da un'interpretazione della norma in aderenza ai principi costituzionali e comunitari) implica anche il divieto di comportamenti commissivi lesivi dell'integrità psicofisica del lavoratore;
che, in quanto caratterizzati da colpa o dolo (come le molestie sessuali o veri e propri atti di libidine violenti) ed attuati durante l'orario dell'attività lavorativa, sono perciò fonte di responsabilità contrattuale per inosservanza della norma anzidetta, oltre a integrare violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ.”.
Parte ricorrente intende -e chiede, poi- che tale affermazione di responsabilità sia estesa anche ai singoli soci in quanto gli stessi, divenendo percettori di utili non contabilizzati, incassandoli e trattenendoli per uso personale, avrebbero visto venir meno l'autonomia patrimoniale tra la società e i soci sì da rendere questi coobbligati delle obbligazioni proprie della società.
Tale assunto non può essere condiviso.
Intanto non vi è prova che l'utilizzo della emissione di scontrini non fiscali secondo il sistema TK rappresentasse percezione “in nero” degli introiti o fosse destinata ad una diversa contabilizzazione, come sostenuto da parte resistente (o almeno non c'è ancora).
Inoltre se è vero che, in ambito tributario, opera la presunzione iuris tantum secondo la quale in caso di ristretta base sociale, gli utili in nero si presumono percepiti dai soci, non
è vero, che la percezione di introiti in nero determini in sè la perdita dell'autonomia patrimoniale perfetta tra soci e società.
Detto ciò, occorre precisare che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, non spiega se i singoli soci siano stati chiamati in causa per rispondere a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Ebbene, è parere di questo giudicante, che una responsabilità contrattuale non sia configurabile nel caso di specie in capo ai singoli soci, non legati da vincolo contrattuale con la ricorrente che ha sottoscritto la lettera di assunzione con la società “LO ZIO srls” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
15 Quanto ad una responsabilità extracontrattuale, solo astrattamente ipotizzabile ma non delineata in ricorso né ancor meno provata, deve rilevarsi che, nel caso di specie, essa è del tutto sguarnita di prova non avendo parte ricorrente né provato né chiesto di provare in cosa la stessa sarebbe consistita, nella veste, di socie, in cui Parte_1
e sono state evocate in giudizio. Controparte_2 Controparte_3
Questa domanda, quindi, deve essere respinta e in conseguenza, pertanto, di quanto evidenziato, nel presente paragrafo e nel precedente paragrafo 2), e Controparte_5 la devono essere condannati in solido a corrispondere alla ricorrente, per le CP_1 sopra indicate causali, la somma di € 25.000, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, costo/vita e interessi legge, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
4)circa le dedotte differenze retributive
Sostiene parte ricorrente che la società resistente sia debitrice nei confronti della medesima di differenze retributive, quantificate secondo conteggi sindacali depositati, originate da:
a)mancato pagamento di una giornata lavorativa nel mese di giugno 2017;
b)mancato pagamento di lavoro supplementare per aver lavorato un'ora in più ogni settimana da giugno 2017 a settembre 2018;
c) mancata retribuzione della giornata del 4 ottobre 2017 e 2018 (giornata festiva in quanto Santo patrono del Comune di Massa);
d)mancata concessione di sei giorni di ferie nel gennaio 2018 e di due giornate nel mese di marzo 2018 senza retribuzione;
e)mancato pagamento della malattia, dal 12.2.2018 al 16.2.2018 per tre giorni;
f)mancata retribuzione di 16 ore lavorate nel Febbraio 2019 e di 8 ore regolarmente lavorate nel gennaio 2020.
Parte resistente anzitutto non contesta i conteggi operati da controparte.
Circa l'an del diritto che si rivendica contesta unicamente quanto sub a) -assumendo che la giornata di giugno 2017 non è stata retribuita in quanto la ricorrente si è assentata ingiustificatamente-, quanto sub c) -rilevando che le giornate del Santo Patrono, non lavorate, sono state regolarmente retribuite-, e infine rappresenta che le giornate di Contr quarantena sono state imputate a in quanto non indennizzate da come CP_8 trattamento di malattia.
16 Pertanto, non contestato la società convenuta né il quantum né l'an di quanto indicato sub b), d) e) ed f), e dunque in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, applicabile al rito del lavoro (Cass. SU n.761/2002;
Cass. SU n.11353/2004), tali voci retributive debbono essere riconosciute alla lavoratrice.
Parimenti deve essere riconosciuta alla lavoratrice la voce indicata sub c), poiché dalle buste paga prodotte (cfr. 7 allegato al ricorso) risulta che nelle buste paga di ottobre 2017
e di ottobre 2018 non compare il pagamento della giornata festiva del Santo Patrono.
Non può essere riconosciuta, invece, la giornata del giugno 2017 poiché, a fronte della contestazione operata da parte resistente secondo cui la ricorrente si sarebbe assentata ingiustificatamente non prestando l'attività lavorativa a cui era obbligata, parte ricorrente non ha provato alcunché e neppure si è offerta di provare circostanza contraria.
Conclusivamente, spetta alla lavoratrice, detratto l'ammontare relativo alla giornata di assenza del giugno 2017- e, lo si ripete, utilizzando i conteggi prodotti da parte ricorrente-, la somma complessiva di €. 1.370,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Deve, infine, essere disposta la trasmissione di copia della presente sentenza nonché del ricorso e delle deposizioni testimoniali specificamente indicate in dispositivo, al Nucleo
Polizia Tributaria di Massa relativamente alla supposta formazione di contabilità parallela nonché della percezione in nero degli utili da parte dei soci, ai fini dello svolgimento degli accertamenti di competenza.
Per ciò che riguarda la regolazione delle spese di lite, è parzialmente Parte_2 soccombente nei confronti della società e e CP_1 Controparte_5 conseguentemente si ritiene di dovere prevedere la compensazione, per la metà, tra le parti, delle spese tutte sostenute da parte ricorrente, ponendo a carico della società
[...]
e in via solidale tra loro, la restante metà. CP_1 Controparte_5
Quanto al rapporto tra la ricorrente e le socie personalmente, è totalmente Parte_2 soccombente e viene condannata al pagamento delle spese di lite liquidate, come da dispositivo, secondo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte:
17 1. accerta la sussistenza di molestie sessuali a danno della ricorrente Pt_2
da parte di
[...] Controparte_5
2. condanna conseguentemente e la società in Controparte_5 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale conseguito alle molestie sessuali subite da quest'ultima, la somma di €. 25.000 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat costo/vita e interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
3. condanna la società in persona del legale rappresentante protempore a CP_1
pagare alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di €. 1.370,82 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat costo/vita e interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
4. dichiara compensate per la metà le spese di lite tra da un lato e Parte_2
e la società dall'altro, spese che liquida in Controparte_5 CP_1 complessive €. 5.388,00, ponendone la restante metà a carico solidale della società
di CP_1 Controparte_5
5. condanna a pagare a e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida in €. 5.388,00; Controparte_3
6. dispone la trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Massa, per quanto di eventuale competenza, in ordine alla supposta contabilità parallela e percezione di utili “in nero”, della copia del ricorso nonché delle dichiarazioni rese da
Parte_2 Controparte_6 Testimone_1 Tes_4
e in corso di giudizio.
[...] Parte_5
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 11 agosto 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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