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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4090/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 23 TE C.F._1 giugno 1964; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Francesco Martorana come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Principe di Scordia n. 3
- attore - contro
, C.F. nata a RO C.F._2
EM (Federazione Russa) il 23 ottobre 1968; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sarzi Amadè come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Piazza
XXV Aprile n. 1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 20 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto tra i coniugi e ai sensi di legge, TE RO ordinando ex art.69 D.P.R. 396/2000 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
REVOCARE il contributo al mantenimento statuito nell'ambito dell'omologa di separazione adottata dal Tribunale di Termini Imerese in data 17.09.2018 cronologico 16633/2018 a carico del sig. Pt_1
nei confronti della sig.ra per le ragioni
[...] RO evidenziate in narrativa o con qualunque altra statuizione.
ONERARE la al versamento nei confronti del sig. RO
di un assegno di mantenimento mensile in favore del TE figlio maggiorenne, ma economicamente non ancora Per_1 autosufficiente pari ad euro 200 (duecento) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
CONDANNARE in caso di opposizione ex art. 93 c.p.c. parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari professionali da distrarre al sottoscritto procuratore che li ha sostenuti.
MEZZI ISTRUTTORI
INTERROGATORIO FORMALE della sig.ra sul RO seguente capitolato di prova dedotto per articoli separati:
1)Vero è che dalla intervenuta omologa di separazione e attualmente risulta essere economicamente autosufficiente in virtù di contratto di lavoro?
2 di 20 2)Vero è che percepisce mensilmente un emolumento retributivo pari
a €. 1.200?
3)Vero è che il sig. provvede in via esclusiva a ogni TE esigenza economica connessa alla crescita di suo figlio ? Per_1
4)Vero è che non esercita nei confronti di suo figlio alcuna delle Per_1 facoltà correlate all'esercizio del diritto di visita previsto nell'omologa di separazione?
5)Vero è che dal trasferimento presso Reggio Emilia intrattiene una stabile relazione sentimentale ed ha formato un nuovo nucleo familiare?
In virtù della mancata della eventuale mancata ottemperanza alla richiesta formulata nei confronti della sede di Reggio Emilia, CP_2 chiede ex art. 210 c.p.c. ORDINE DI ESIBIZIONE, della produzione in giudizio dell'estratto contributivo previdenziale certificato nonché del rilascio di certificazione circa la percezione di sussidi al reddito (RDC –
ADI) della signora nata a [...]
(federazione russa) il 23.10.1968.
Si chiede altresì ex art. 213 c.p.c. richiesta di informazioni alla
Pubblica Amministrazione:
Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in ordine all'acquisizione dei redditi (certificazione dei redditi) percepiti nel triennio 2021-2022-
2023 da parte del sig. . RO
Per PARTE CONVENUTA: contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Reggio Emilia, premesso ogni incombente di rito ed all'esito dell'istruttoria opportuna,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'esponente
e in Palermo il 12.10.2004, RO TE ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- in considerazione dei parametri stabiliti ex art. 5, comma 6°, l.
898/70, disporre in favore dell'ex-coniuge il RO versamento, da parte di , dell'assegno divorzile mensile in TE
3 di 20 misura di capitali € 400, con decorrenza dal dì della domanda, e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;
- stabilire l'obbligo per ciascuno dei genitori di procedere al rimborso all'altro del 50% delle spese straordinarie, sostenute o sostenende nell'interesse della prole, sino all'autosufficienza economica di quest'ultima, in ogni caso entro 5 giorni dalla richiesta salvi la facoltà di ottenere esibizione di idoneo giustificativo scritto prima di procedere al rimborso e il diverso accordo dei genitori, secondo vigente Protocollo redatto dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Reggio Emilia, e suoi successivi aggiornamenti e variazioni;
- rigettare ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con distrazione dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Chiede quindi, senza inversione alcuna d'onere probatorio,
a) ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte, nonché per testi, sui seguenti capitoli:
1)vero che la sig.ra , dall'epoca del suo RO trasferimento in Reggio Emilia successivo alla separazione in fatto dal coniuge, si recava in trasferta in Palermo almeno nei seguenti periodi: a fine agosto 2018, nella prima metà di novembre 2019, nella seconda settimana di gennaio 2020, nell'ultima decade di agosto
2020, nella seconda metà di dicembre 2020, nella seconda metà di luglio 2021, nelle settimane centrali del marzo 2022, nella seconda metà di luglio 2022, nelle settimane centrali del gennaio 2023 (idem), per tre settimane nel luglio 2023, nell'ultima decade di ottobre 2023, per dieci giorni circa nel marzo 2024, per alcuni giorni nel maggio, luglio e settembre 2024, quindi da fine settembre agli inizi d'ottobre
2024;
4 di 20 2) vero che tali periodi corrispondono alle uscite indicate negli estratti conto prodotti dalla sig.ra , che le si rammostrano;
CP_1
3) vero che, durante tutti i periodi in questione, la sig.ra CP_1 vedeva e teneva continuativamente con sé il figlio;
Persona_2
4) vero che, in occasione di ciascuno di tali soggiorni, TE rifiutava espressamente di concedere alla l'uso CP_1 temporaneo dell'appartamento di via Crispi n. 6 in Palermo, nel quale egli continuava a dimorare con esclusione d'altre persone;
5) vero che pertanto, in tali periodi, la sig.ra soggiornava CP_1 presso alberghi in loco, ove dimorava assieme al figlio per tutto il tempo della sua permanenza;
6) riferisca la frequenza delle comunicazioni telefoniche o via posta elettronica con cui ha fornito notizie alla sig.ra TE
, dal suo trasferimento in Reggio Emilia sino a tutt'oggi, CP_1 circa le condizioni di salute del figlio;
Per_1
7) riferisca la frequenza delle comunicazioni telefoniche o via posta elettronica con cui ha fornito notizie alla sig.ra TE
, dal suo trasferimento in Reggio Emilia sino a tutt'oggi, CP_1 circa l'andamento scolastico del figlio;
Per_1
8) vero che, mediante trasferimenti effettuati con piattaforma
Moneygram, la sig.ra rimborsava a favore di CP_1 TE spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , per Per_1 complessivi € 815,50 dal 16.9.2019 al 4.12.2023, come da estratto conto che le si rammostra;
9) vero che nei mesi di agosto e settembre 2024 la sig.ra CP_1 provvedeva, con proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi, all'acquisto di capi di abbigliamento ed accessori per il figlio, per €
592,36, come da ricevute che le si rammostrano;
10) vero che nel settembre 2024 la sig.ra provvedeva, con CP_1 proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi, all'acquisto di telefono cellulare che consegnava al figlio , per € 592,89 come Per_1 da ricevuta che si rammostra;
5 di 20 11) vero che tra dicembre 2024 e gennaio 2025 la sig.ra CP_1 provvedeva, con proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi,
a corrispondere, a dirette mani del figlio mediante trasferimento via
Western Union, gli importi corrispondenti ai costi d'iscrizioni a corsi di gioco degli scacchi, per € 350 complessivi, come da ricevute che le si rammostrano;
12) vero che la sig.ra risulta avere cessato fin dalla fine CP_1 dell'anno 2023, il rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta
SS (già , con contratto di lavoro a tempo Controparte_3 indeterminato, in qualità di addetto alla mensa dislocato presso la
Questura di Reggio Emilia;
13) vero che la sig.ra rassegnava le dimissioni da tale CP_1 attività alcuni mesi dopo l'insorgere di crescente sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi;
14) vero che, durante tutta la convivenza coniugale, TE manifestava costante opposizione alla ricerca di un lavoro da parte della sig.ra , che rimaneva destinata, per tutta la vita CP_1 coniugale, al lavoro domestico, casalingo e di continuativa cura e assistenza del figlio;
Per_1 di cui prova per interrogatorio formale sui capitoli tutti, e prova per testi, sempre su tutti i capitoli, in persona del sig. Testimone_1 residente in [...]e della sig.ra residente in [...]
Palermo; con istanza, fin d'ora formulata quanto a quest'ultima teste, che il
Giudice Istruttore voglia, a sensi di cui all'art. 203 c.p.c. disporne
l'escussione mediante delega al Tribunale di Palermo, in persona del
Magistrato da ivi designarsi, fissando conforme e congruo termine per
l'assunzione;
b) ordinarsi a controparte l'esibizione e produzione delle dichiarazioni personali dei redditi per gli ultimi tre periodi d'imposta, e degli estratti conto a sé intestati per gli ultimi tre anni.
6 di 20 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024 TE chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con
, un contributo per il mantenimento del loro figlio Controparte_4
(nato il [...]), maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, in misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la revoca del contributo al mantenimento della moglie, concordato in sede di separazione consensuale omologata in € 200,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_4 data 28 febbraio 2025, e, pur concordando sulla pronuncia di divorzio e sulla richiesta di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, chiedeva un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese ed il rigetto di tutte le ulteriori domande attoree.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 3 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 3 aprile 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c., sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
7 di 20 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Palermo in data 12 ottobre 2004.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 settembre 2018.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
8 di 20 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 19 anni e che, Per_1 come da relazione clinica in atti, presenta un disturbo della funzione motoria ed un funzionamento intellettivo borderline correlato all'inibizione del temperamento e rigidità ideativa (cfr. doc. 17 dell'attore).
Il ragazzo, che dopo la separazione è rimasto a vivere col padre in provincia di Palermo, è studente delle scuole superiori e non è economicamente autosufficiente.
Il chiede un contributo per il mantenimento del figlio in Pt_1 misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonostante gli accordi di separazione omologati non prevedessero alcuna obbligazione contributiva a carico della madre, che, di contro, in questa sede offre di concorrere soltanto a metà delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
9 di 20 Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Orbene, il padre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto con lui convivente.
La madre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
10 di 20 Infatti, la domanda della di essere esonerata dal CP_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non può trovare accoglimento, essendo imperativo l'obbligo del mantenimento dei figli: in particolare, la madre non può essere esonerata per la circostanza che il padre gode di maggior reddito (Cass. 5481/2013), così come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione (Cass.
24424/2013).
Occorre procedere, quindi, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale delle parti.
, di anni 60, è insegnante di scuola media. TE
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 23.400,00 circa nel
2020, ad € 24.000,00 circa nel 2021, ad € 24.300,00 circa nel 2022, ad € 24.500,00 circa nel 2023 (cfr. Certificazione Unica 2021, 2022,
2023 e 2024 allegate alla nota di deposito attorea in data 1° aprile
2025), corrispondente, in media, ad € 2.000,00 circa al mese.
Vive col figlio in un immobile che conduce in locazione al canone di € 550,00 al mese (cfr. doc. 9 dell'attore).
È gravato dalla rata di € 156,00 al mese per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura (Fiat Panda) (cfr. doc. 15 dell'attore).
Gli altri finanziamenti, invece, non possono essere valorizzati: uno perché è in scadenza nel maggio 2025 (cfr. finanziamento Agos con rata di € 27,00 al mese sub doc. 14), un altro perché non ne è stata dimostrata la causale (cfr. finanziamento Agos con rata di €
78,00 al mese sub doc. 16 dell'attore), ed un altro ancora perché, secondo quanto dedotto dallo stesso attore, è stato contratto per far fronte al pregresso inadempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie (cfr. finanziamento Agos con rata di € 152,00 al mese sub doc. 6 dell'attore) (cfr. Cass. 4617/1998, secondo cui il mancato adempimento di un obbligo di pagamento non può risolversi in un vantaggio per lo stesso debitore inadempiente).
11 di 20 Di contro, , di anni 56, si è trasferita a Controparte_4
Reggio Emilia circa sette anni fa.
Ha lavorato come dipendente della (già Controparte_5
con mansioni di addetta alla mensa presso la Controparte_3
Questura di Reggio Emilia e con contratto a tempo indeterminato, dichiarando redditi annui netti pari ad € 15.308,00 nel 2022 e ad €
15.107,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e 2024 sub docc. 3 e 4 della convenuta), corrispondenti, in media, ad € 1.267,29 al mese.
Il rapporto lavorativo è cessato alla fine del 2023 e, nonostante la convenuta abbia dedotto come l'interruzione sia avvenuta «non per sua volontà» ma a causa dell'impossibilità di proseguire in quell'attività lavorativa per le «limitazioni» dovute alla «insorgenza di rilevante sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi anche di modesta entità», deve rilevarsi come la donna abbia volontariamente rassegnato le dimissioni (cfr. doc. 7 della convenuta), non risultando in atti alcuna documentazione medica a supporto di tale assunto.
Infatti, la convenuta ha prodotto esclusivamente la
“Comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”, risalente ad un anno e mezzo prima dalla cessazione del rapporto lavorativo e redatta dal medico del lavoro (cfr. doc. 6), dalla quale, a fronte di un «Rischio medio» in relazione alla «Movimentazione manuale dei carichi» e di un «Rischio molto lieve» in relazione al
«Sovraccarico biomeccanico arti superiori», risulta che la lavoratrice è stata giudicata «idonea con limitazioni», ma che, lungi dal certificare alcuna inabilità lavorativa, neppure parziale, contiene soltanto una raccomandazione al datore di lavoro di evitare di destinare la lavoratrice ad incarichi che prevedano la Movimentazione Manuale dei
Carichi superiori a 10-12 kg in flessione-torsione del tronco.
Lavora ora come collaboratrice domestica presso due famiglie, con contratti a tempo indeterminato per complessive 19 ore
12 di 20 settimanali e con retribuzione netta di ad € 7,50 all'ora, per un importo complessivo di € 662,60 al mese.
Tuttavia, poiché la perdita della precedente fonte di reddito è avvenuta volontariamente e deve perciò considerarsi ingiustificata, tanto più che l'attività di collaboratrice domestica non può dirsi meno fisicamente pesante e logorante, alla donna va riconosciuto un reddito figurativo di € 1.200,00 circa al mese.
Vive in un'abitazione in comodato, senza dunque sostenere spese per alloggio.
Pertanto, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, dell'omessa completa produzione, da parte dell'attore, degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni (art. 473 bis. 18 c.p.c.), delle esigenze del figlio in relazione all'età ed alla sporadica frequentazione tra madre e figlio, limitata, secondo, quando dedotto dalla stessa convenuta, ad un paio di volte all'anno ma comportante un considerevole esborso economico per le trasferte, va posto a carico della l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
3. ha chiesto il riconoscimento a proprio Controparte_4 favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo
13 di 20 non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio
14 di 20 economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
15 di 20 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
16 di 20 l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Nel caso di specie, la domanda è infondata.
17 di 20 La , a favore della quale gli accordi della separazione CP_1 consensuale prevedevano un assegno di mantenimento di € 200,00 al mese (attualmente rivalutato in € 229,49 al mese), ha chiesto un assegno divorzile, invocandone sia la funzione assistenziale che quella perequativo-compensativa.
Quanto alla prima funzione, la convenuta ha sostenuto di versare in una precaria condizione economica, potendo contare esclusivamente su redditi lavorativi pari ad € 662,60 al mese e rendendosi, di conseguenza, necessario un sostegno economico dell'ex coniuge.
Senonché, deve ribadirsi come la donna, che godeva di una retribuzione pari ad € 1.200,00 circa al mese e che, pertanto, era economicamente autosufficiente, si trova nell'attuale situazione solo perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere.
Quanto alla seconda funzione, la convenuta ha dedotto di avere dedicato, durante tutti i tredici anni di convivenza matrimoniale,
«ogni propria energia, attività e risorsa alla conduzione e prosecuzione della vita familiare», e di essere rimasta destinata soltanto lavoro domestico per volontà del marito, che, di contro, avrebbe potuto dedicarsi esclusivamente e liberamente all'insegnamento presso le scuole medie proprio perché le incombenze domestiche ed i compiti di accudimento del figlio sarebbero stati svolti dalla moglie.
Senonché, è sufficiente rilevare che il , secondo uno Pt_1 sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in costanza di matrimonio, ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media, sicché all'eventuale sacrificio della non corrisponde CP_1 specularmente alcun incremento reddituale dell'ex coniuge, che dunque di esso non si è giovato.
18 di 20 Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
È superflua un'espressa revoca dell'assegno di mantenimento, trattandosi di statuizione superata dalla presente pronuncia con cui non si è riconosciuto il diritto della convenuta a ricevere un assegno divorzile.
4. La natura dirimenti degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. né scritti conclusivi e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 98,00 per C.U.
Vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Martorana, va pronunciata la distrazione, in suo favore, del compenso che lo stesso ha dichiarato di non avere ricevuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , TE nato a [...] il [...], e , nata a RO
EM (Federazione Russa) il 23 ottobre 1968, contratto a
19 di 20 Palermo in data 12 ottobre 2004, trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2004 parte I numero 34;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a RO
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , TE Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
; RO
5. condanna a rifondere a le RO TE spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
Francesco Martorana, antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4090/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 23 TE C.F._1 giugno 1964; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Francesco Martorana come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Principe di Scordia n. 3
- attore - contro
, C.F. nata a RO C.F._2
EM (Federazione Russa) il 23 ottobre 1968; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sarzi Amadè come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Piazza
XXV Aprile n. 1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 20 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto tra i coniugi e ai sensi di legge, TE RO ordinando ex art.69 D.P.R. 396/2000 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
REVOCARE il contributo al mantenimento statuito nell'ambito dell'omologa di separazione adottata dal Tribunale di Termini Imerese in data 17.09.2018 cronologico 16633/2018 a carico del sig. Pt_1
nei confronti della sig.ra per le ragioni
[...] RO evidenziate in narrativa o con qualunque altra statuizione.
ONERARE la al versamento nei confronti del sig. RO
di un assegno di mantenimento mensile in favore del TE figlio maggiorenne, ma economicamente non ancora Per_1 autosufficiente pari ad euro 200 (duecento) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
CONDANNARE in caso di opposizione ex art. 93 c.p.c. parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari professionali da distrarre al sottoscritto procuratore che li ha sostenuti.
MEZZI ISTRUTTORI
INTERROGATORIO FORMALE della sig.ra sul RO seguente capitolato di prova dedotto per articoli separati:
1)Vero è che dalla intervenuta omologa di separazione e attualmente risulta essere economicamente autosufficiente in virtù di contratto di lavoro?
2 di 20 2)Vero è che percepisce mensilmente un emolumento retributivo pari
a €. 1.200?
3)Vero è che il sig. provvede in via esclusiva a ogni TE esigenza economica connessa alla crescita di suo figlio ? Per_1
4)Vero è che non esercita nei confronti di suo figlio alcuna delle Per_1 facoltà correlate all'esercizio del diritto di visita previsto nell'omologa di separazione?
5)Vero è che dal trasferimento presso Reggio Emilia intrattiene una stabile relazione sentimentale ed ha formato un nuovo nucleo familiare?
In virtù della mancata della eventuale mancata ottemperanza alla richiesta formulata nei confronti della sede di Reggio Emilia, CP_2 chiede ex art. 210 c.p.c. ORDINE DI ESIBIZIONE, della produzione in giudizio dell'estratto contributivo previdenziale certificato nonché del rilascio di certificazione circa la percezione di sussidi al reddito (RDC –
ADI) della signora nata a [...]
(federazione russa) il 23.10.1968.
Si chiede altresì ex art. 213 c.p.c. richiesta di informazioni alla
Pubblica Amministrazione:
Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in ordine all'acquisizione dei redditi (certificazione dei redditi) percepiti nel triennio 2021-2022-
2023 da parte del sig. . RO
Per PARTE CONVENUTA: contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Reggio Emilia, premesso ogni incombente di rito ed all'esito dell'istruttoria opportuna,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'esponente
e in Palermo il 12.10.2004, RO TE ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- in considerazione dei parametri stabiliti ex art. 5, comma 6°, l.
898/70, disporre in favore dell'ex-coniuge il RO versamento, da parte di , dell'assegno divorzile mensile in TE
3 di 20 misura di capitali € 400, con decorrenza dal dì della domanda, e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;
- stabilire l'obbligo per ciascuno dei genitori di procedere al rimborso all'altro del 50% delle spese straordinarie, sostenute o sostenende nell'interesse della prole, sino all'autosufficienza economica di quest'ultima, in ogni caso entro 5 giorni dalla richiesta salvi la facoltà di ottenere esibizione di idoneo giustificativo scritto prima di procedere al rimborso e il diverso accordo dei genitori, secondo vigente Protocollo redatto dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Reggio Emilia, e suoi successivi aggiornamenti e variazioni;
- rigettare ogni ulteriore e diversa domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con distrazione dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Chiede quindi, senza inversione alcuna d'onere probatorio,
a) ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte, nonché per testi, sui seguenti capitoli:
1)vero che la sig.ra , dall'epoca del suo RO trasferimento in Reggio Emilia successivo alla separazione in fatto dal coniuge, si recava in trasferta in Palermo almeno nei seguenti periodi: a fine agosto 2018, nella prima metà di novembre 2019, nella seconda settimana di gennaio 2020, nell'ultima decade di agosto
2020, nella seconda metà di dicembre 2020, nella seconda metà di luglio 2021, nelle settimane centrali del marzo 2022, nella seconda metà di luglio 2022, nelle settimane centrali del gennaio 2023 (idem), per tre settimane nel luglio 2023, nell'ultima decade di ottobre 2023, per dieci giorni circa nel marzo 2024, per alcuni giorni nel maggio, luglio e settembre 2024, quindi da fine settembre agli inizi d'ottobre
2024;
4 di 20 2) vero che tali periodi corrispondono alle uscite indicate negli estratti conto prodotti dalla sig.ra , che le si rammostrano;
CP_1
3) vero che, durante tutti i periodi in questione, la sig.ra CP_1 vedeva e teneva continuativamente con sé il figlio;
Persona_2
4) vero che, in occasione di ciascuno di tali soggiorni, TE rifiutava espressamente di concedere alla l'uso CP_1 temporaneo dell'appartamento di via Crispi n. 6 in Palermo, nel quale egli continuava a dimorare con esclusione d'altre persone;
5) vero che pertanto, in tali periodi, la sig.ra soggiornava CP_1 presso alberghi in loco, ove dimorava assieme al figlio per tutto il tempo della sua permanenza;
6) riferisca la frequenza delle comunicazioni telefoniche o via posta elettronica con cui ha fornito notizie alla sig.ra TE
, dal suo trasferimento in Reggio Emilia sino a tutt'oggi, CP_1 circa le condizioni di salute del figlio;
Per_1
7) riferisca la frequenza delle comunicazioni telefoniche o via posta elettronica con cui ha fornito notizie alla sig.ra TE
, dal suo trasferimento in Reggio Emilia sino a tutt'oggi, CP_1 circa l'andamento scolastico del figlio;
Per_1
8) vero che, mediante trasferimenti effettuati con piattaforma
Moneygram, la sig.ra rimborsava a favore di CP_1 TE spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , per Per_1 complessivi € 815,50 dal 16.9.2019 al 4.12.2023, come da estratto conto che le si rammostra;
9) vero che nei mesi di agosto e settembre 2024 la sig.ra CP_1 provvedeva, con proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi, all'acquisto di capi di abbigliamento ed accessori per il figlio, per €
592,36, come da ricevute che le si rammostrano;
10) vero che nel settembre 2024 la sig.ra provvedeva, con CP_1 proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi, all'acquisto di telefono cellulare che consegnava al figlio , per € 592,89 come Per_1 da ricevuta che si rammostra;
5 di 20 11) vero che tra dicembre 2024 e gennaio 2025 la sig.ra CP_1 provvedeva, con proprio esborso e senza ottenere rimborso ad oggi,
a corrispondere, a dirette mani del figlio mediante trasferimento via
Western Union, gli importi corrispondenti ai costi d'iscrizioni a corsi di gioco degli scacchi, per € 350 complessivi, come da ricevute che le si rammostrano;
12) vero che la sig.ra risulta avere cessato fin dalla fine CP_1 dell'anno 2023, il rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta
SS (già , con contratto di lavoro a tempo Controparte_3 indeterminato, in qualità di addetto alla mensa dislocato presso la
Questura di Reggio Emilia;
13) vero che la sig.ra rassegnava le dimissioni da tale CP_1 attività alcuni mesi dopo l'insorgere di crescente sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi;
14) vero che, durante tutta la convivenza coniugale, TE manifestava costante opposizione alla ricerca di un lavoro da parte della sig.ra , che rimaneva destinata, per tutta la vita CP_1 coniugale, al lavoro domestico, casalingo e di continuativa cura e assistenza del figlio;
Per_1 di cui prova per interrogatorio formale sui capitoli tutti, e prova per testi, sempre su tutti i capitoli, in persona del sig. Testimone_1 residente in [...]e della sig.ra residente in [...]
Palermo; con istanza, fin d'ora formulata quanto a quest'ultima teste, che il
Giudice Istruttore voglia, a sensi di cui all'art. 203 c.p.c. disporne
l'escussione mediante delega al Tribunale di Palermo, in persona del
Magistrato da ivi designarsi, fissando conforme e congruo termine per
l'assunzione;
b) ordinarsi a controparte l'esibizione e produzione delle dichiarazioni personali dei redditi per gli ultimi tre periodi d'imposta, e degli estratti conto a sé intestati per gli ultimi tre anni.
6 di 20 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024 TE chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con
, un contributo per il mantenimento del loro figlio Controparte_4
(nato il [...]), maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente, in misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la revoca del contributo al mantenimento della moglie, concordato in sede di separazione consensuale omologata in € 200,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_4 data 28 febbraio 2025, e, pur concordando sulla pronuncia di divorzio e sulla richiesta di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, chiedeva un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese ed il rigetto di tutte le ulteriori domande attoree.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 3 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 3 aprile 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo ex art. 127 bis c.p.c., sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
7 di 20 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Palermo in data 12 ottobre 2004.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 settembre 2018.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
8 di 20 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 19 anni e che, Per_1 come da relazione clinica in atti, presenta un disturbo della funzione motoria ed un funzionamento intellettivo borderline correlato all'inibizione del temperamento e rigidità ideativa (cfr. doc. 17 dell'attore).
Il ragazzo, che dopo la separazione è rimasto a vivere col padre in provincia di Palermo, è studente delle scuole superiori e non è economicamente autosufficiente.
Il chiede un contributo per il mantenimento del figlio in Pt_1 misura pari ad € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonostante gli accordi di separazione omologati non prevedessero alcuna obbligazione contributiva a carico della madre, che, di contro, in questa sede offre di concorrere soltanto a metà delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
9 di 20 Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Orbene, il padre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto con lui convivente.
La madre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
10 di 20 Infatti, la domanda della di essere esonerata dal CP_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non può trovare accoglimento, essendo imperativo l'obbligo del mantenimento dei figli: in particolare, la madre non può essere esonerata per la circostanza che il padre gode di maggior reddito (Cass. 5481/2013), così come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione (Cass.
24424/2013).
Occorre procedere, quindi, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale delle parti.
, di anni 60, è insegnante di scuola media. TE
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 23.400,00 circa nel
2020, ad € 24.000,00 circa nel 2021, ad € 24.300,00 circa nel 2022, ad € 24.500,00 circa nel 2023 (cfr. Certificazione Unica 2021, 2022,
2023 e 2024 allegate alla nota di deposito attorea in data 1° aprile
2025), corrispondente, in media, ad € 2.000,00 circa al mese.
Vive col figlio in un immobile che conduce in locazione al canone di € 550,00 al mese (cfr. doc. 9 dell'attore).
È gravato dalla rata di € 156,00 al mese per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura (Fiat Panda) (cfr. doc. 15 dell'attore).
Gli altri finanziamenti, invece, non possono essere valorizzati: uno perché è in scadenza nel maggio 2025 (cfr. finanziamento Agos con rata di € 27,00 al mese sub doc. 14), un altro perché non ne è stata dimostrata la causale (cfr. finanziamento Agos con rata di €
78,00 al mese sub doc. 16 dell'attore), ed un altro ancora perché, secondo quanto dedotto dallo stesso attore, è stato contratto per far fronte al pregresso inadempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie (cfr. finanziamento Agos con rata di € 152,00 al mese sub doc. 6 dell'attore) (cfr. Cass. 4617/1998, secondo cui il mancato adempimento di un obbligo di pagamento non può risolversi in un vantaggio per lo stesso debitore inadempiente).
11 di 20 Di contro, , di anni 56, si è trasferita a Controparte_4
Reggio Emilia circa sette anni fa.
Ha lavorato come dipendente della (già Controparte_5
con mansioni di addetta alla mensa presso la Controparte_3
Questura di Reggio Emilia e con contratto a tempo indeterminato, dichiarando redditi annui netti pari ad € 15.308,00 nel 2022 e ad €
15.107,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e 2024 sub docc. 3 e 4 della convenuta), corrispondenti, in media, ad € 1.267,29 al mese.
Il rapporto lavorativo è cessato alla fine del 2023 e, nonostante la convenuta abbia dedotto come l'interruzione sia avvenuta «non per sua volontà» ma a causa dell'impossibilità di proseguire in quell'attività lavorativa per le «limitazioni» dovute alla «insorgenza di rilevante sofferenza nella postura e stazione eretta, nonché al carico in sollevamento di pesi anche di modesta entità», deve rilevarsi come la donna abbia volontariamente rassegnato le dimissioni (cfr. doc. 7 della convenuta), non risultando in atti alcuna documentazione medica a supporto di tale assunto.
Infatti, la convenuta ha prodotto esclusivamente la
“Comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”, risalente ad un anno e mezzo prima dalla cessazione del rapporto lavorativo e redatta dal medico del lavoro (cfr. doc. 6), dalla quale, a fronte di un «Rischio medio» in relazione alla «Movimentazione manuale dei carichi» e di un «Rischio molto lieve» in relazione al
«Sovraccarico biomeccanico arti superiori», risulta che la lavoratrice è stata giudicata «idonea con limitazioni», ma che, lungi dal certificare alcuna inabilità lavorativa, neppure parziale, contiene soltanto una raccomandazione al datore di lavoro di evitare di destinare la lavoratrice ad incarichi che prevedano la Movimentazione Manuale dei
Carichi superiori a 10-12 kg in flessione-torsione del tronco.
Lavora ora come collaboratrice domestica presso due famiglie, con contratti a tempo indeterminato per complessive 19 ore
12 di 20 settimanali e con retribuzione netta di ad € 7,50 all'ora, per un importo complessivo di € 662,60 al mese.
Tuttavia, poiché la perdita della precedente fonte di reddito è avvenuta volontariamente e deve perciò considerarsi ingiustificata, tanto più che l'attività di collaboratrice domestica non può dirsi meno fisicamente pesante e logorante, alla donna va riconosciuto un reddito figurativo di € 1.200,00 circa al mese.
Vive in un'abitazione in comodato, senza dunque sostenere spese per alloggio.
Pertanto, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, dell'omessa completa produzione, da parte dell'attore, degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni (art. 473 bis. 18 c.p.c.), delle esigenze del figlio in relazione all'età ed alla sporadica frequentazione tra madre e figlio, limitata, secondo, quando dedotto dalla stessa convenuta, ad un paio di volte all'anno ma comportante un considerevole esborso economico per le trasferte, va posto a carico della l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
3. ha chiesto il riconoscimento a proprio Controparte_4 favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 400,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo
13 di 20 non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio
14 di 20 economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
15 di 20 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
16 di 20 l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Nel caso di specie, la domanda è infondata.
17 di 20 La , a favore della quale gli accordi della separazione CP_1 consensuale prevedevano un assegno di mantenimento di € 200,00 al mese (attualmente rivalutato in € 229,49 al mese), ha chiesto un assegno divorzile, invocandone sia la funzione assistenziale che quella perequativo-compensativa.
Quanto alla prima funzione, la convenuta ha sostenuto di versare in una precaria condizione economica, potendo contare esclusivamente su redditi lavorativi pari ad € 662,60 al mese e rendendosi, di conseguenza, necessario un sostegno economico dell'ex coniuge.
Senonché, deve ribadirsi come la donna, che godeva di una retribuzione pari ad € 1.200,00 circa al mese e che, pertanto, era economicamente autosufficiente, si trova nell'attuale situazione solo perché si è dimessa volontariamente dal precedente lavoro per svolgerne, peraltro, un altro altrettanto fisicamente gravoso, senza che risulti alcuna certificazione o documentazione medica attestante la necessità di interrompere il rapporto lavorativo in essere.
Quanto alla seconda funzione, la convenuta ha dedotto di avere dedicato, durante tutti i tredici anni di convivenza matrimoniale,
«ogni propria energia, attività e risorsa alla conduzione e prosecuzione della vita familiare», e di essere rimasta destinata soltanto lavoro domestico per volontà del marito, che, di contro, avrebbe potuto dedicarsi esclusivamente e liberamente all'insegnamento presso le scuole medie proprio perché le incombenze domestiche ed i compiti di accudimento del figlio sarebbero stati svolti dalla moglie.
Senonché, è sufficiente rilevare che il , secondo uno Pt_1 sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in costanza di matrimonio, ha proseguito a lavorare come insegnante di scuola media, sicché all'eventuale sacrificio della non corrisponde CP_1 specularmente alcun incremento reddituale dell'ex coniuge, che dunque di esso non si è giovato.
18 di 20 Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
È superflua un'espressa revoca dell'assegno di mantenimento, trattandosi di statuizione superata dalla presente pronuncia con cui non si è riconosciuto il diritto della convenuta a ricevere un assegno divorzile.
4. La natura dirimenti degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. né scritti conclusivi e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 98,00 per C.U.
Vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Martorana, va pronunciata la distrazione, in suo favore, del compenso che lo stesso ha dichiarato di non avere ricevuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , TE nato a [...] il [...], e , nata a RO
EM (Federazione Russa) il 23 ottobre 1968, contratto a
19 di 20 Palermo in data 12 ottobre 2004, trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2004 parte I numero 34;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a RO
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , TE Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da
; RO
5. condanna a rifondere a le RO TE spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
Francesco Martorana, antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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